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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/11/2025, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4639 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4639 /2021 promossa da:
C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. SAMMARCO PIEREMILIO ( ) VIA C.F._1
MUZIO CLEMENTI N. 48 00100 ROMA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. PALERMO GIANFRANCO e dell'avv. DEL GIUDICE ARTURO
( ) PIAZZA SALLUSTIO,9 C/O AVV.PALERMO 00187 C.F._2
ROMA; elettivamente domiciliato in PIAZZA SALLUSTIO N. 9 00187 ROMA presso il difensore avv. PALERMO GIANFRANCO
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
PALERMO IA LA, elettivamente domiciliato in P.ZA SALLUSTIO 9
00187 ROMA presso il difensore avv. PALERMO IA LA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 667 del 2021
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado il e la la Controparte_2 Controparte_3
si sono opposti con distinti atti di citazione all'atto di precetto loro notificato dalla oggi Controparte_4 Controparte_1
in forza di contratto di mutuo fondiario a rogito notar
[...] Persona_1
del 22 marzo 1993, in forma esecutiva e all'atto di quietanza per erogazione a rogito dello stesso notaio del 24 giugno 1993. Il si è opposto Controparte_2
quale debitore principale e la quale terzo Controparte_5
datore di ipoteca.
Con il precetto la aveva intimato al primo di pagare, entro dieci giorni, la somma CP_1
di € 4.996.321,04 in virtù del predetto contratto di mutuo fondiario ed al contempo avvisava la seconda quale proprietaria degli immobili dati in ipoteca.
A sostegno della opposizione, con argomentazioni in parte comuni, hanno dedotto, in sintesi, l'assenza di esecutività del titolo nei confronti del , e quindi del terzo CP_2
datore, la mancata annotazione della cessione della titolarità del credti, la manca di certezza del titolo, Con
ha dedotto anche l'avvenuta alienazione in data 30 Controparte_3
luglio 1999 dell'immobile indicato sub n. 3) dello stesso precetto
Il Tribunale, previa riunione dei procedimenti, ha accolto le opposizioni in ragione del difetto di prova da parte della convenuta opposta della titolarità dell'ipoteca da mutuo fondiario.
2 Il Tribunale ha valorizzato le contestazioni di sulla mancanza di prova Controparte_3
che il cessionario opposto avesse espletato le formalità dettate dall'art. 2843 c.c. per consentire la trasmissione in suo favore del vincolo dell'ipoteca in questione. In assenza di tale prova, ha affermato il Tribunale, l'ipoteca non era azionabile in executivis. Sono state ritenute assorbite le altre questioni.
Ha, pertanto, così deciso:
« a) dichiara l'inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità a fini probatori della produzione documentale effettuata dalla convenuta opposta in allegato alla comparsa conclusionale;
b) dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto oggetto di causa;
c) condanna la convenuta opposta a rifondere ai due attori opponenti le spese di lite, che liquida per ciascuno di essi in € 30.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nonché oltre I.V.A. e C.A. come per legge »
A sostegno dell'appello la con unico articolato motivo, ha dedotto che CP_1
l'annotazione del cessionario ex art. 2843 cc era stata effettuata e che in ogni caso, questa non era necessaria ai sensi della disciplina in tema di cessione di crediti prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 che ha modificato l'art. 58 del D. Lgs. n.
385 del 1993 nel senso che, in deroga al principio generale sancito dall'art. 2843 c.c.,
i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Ha esposto che quanto affermato emergeva con evidenza dalla nota di iscrizione dell'ipoteca in rinnovazione del 26 marzo 2013 – formalità nn. 373/6851 (doc. prodotto dall'opponente sub n. 8 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.) la quale CP_3
già conteneva a margine l'annotazione di cui al citato art. 2843 c.c., e nella quale si legge che « l'ipoteca deve intendersi rinnovata a favore della
[...]
con sede in Napoli, Via Medina n. 5, premesso che: – in data Controparte_4
31/12/1996 il Banco di Napoli S.p.A. – succeduto in tutti i diritti, privilegi, garanzie, attribuzioni e situazioni giuridiche di cui era titolare il Banco di Napoli Istituto di
Diritto Pubblico – ha ceduto alla il Controparte_4
3 credito in oggetto, previa autorizzazione della Banca d'Italia con provvedimento del
31/12/1996, nell'ambito del piano di ristrutturazione del Gruppo Banco di Napoli ai sensi del D.L. 497/96 convertito con legge n. 518/96; – per il combinato disposto degli articoli 3 sesto comma D.L. 24.09.1996 n. 497 convertito in Legge 19/11/1996 n. 588
e dell'art. 58 comma terzo D. Lgs.
1.9.1993 n. 385, la suddetta cessione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 16/1/1997 Foglio delle Inserzioni n. 12 e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione»
Ha ribadito le contestazioni sollevate in primo grado agli altri motivi di opposizione e concluso chiedendo:
« Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 667 resa inter partes dal
Tribunale di Frosinone, nella persona del G.I. in funzione di G.U. dr. Fabrizio
Fanfarillo, in data 22 giugno 2021, pubblicata il giorno 30 successivo e notificata in data 01 luglio 2021:
- previamente ritenuta per gli esposti motivi la validità e l'efficacia del precetto oggetto di causa, rigettare le proposte opposizioni, siccome sfornite di fondamento, sotto ogni aspetto;
- condannare gli opponenti medesimi alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso forfettario, c.p.a. ed iva come per legge»
Gli appellati si sono costituiti con distinte comparse chiedendo il rigetto dell'appello.
Il in particolare ha dedotto, come già in primo grado, che il credito derivante CP_2
dal “contratto di mutuo”, in quanto fatto valere nei confronti del , aveva CP_2
dismesso i suoi caratteri, in particolare di certezza, di liquidità e soprattutto di esigibilità, restando assoggettato alle regole della procedura concorsuale. Ciò escludeva la promuovibilità di un'azione esecutiva nei confronti del basata CP_2
sul contratto di mutuo.
4 La ha dedotto che il mutuo non riveste carattere di esecutività nei confronti CP_3
del Fallimento e quindi anche nei confronti degli immobili intestati a – terza CP_3
datrice di ipoteca – posto che era stata esercitata un'azione non proponibile nei confronti del debitore principale, al fine di realizzare un credito né certo, né liquido, né esigibile, in quanto versato nella procedura concorsuale e soggetto, come tale, alle sue regole.
In secondo luogo, ha dedotto che la garanzia ipotecaria, della quale la controparte intendeva avvalersi, era da considerare estinta, non risultando che fosse stata rinnovata, entro il termine contemplato dall'art. 2847 c.c., dal soggetto che ne risultava titolare.
A curare tale incombente era stata la Soc. S.G.A. (ora che - per quanto è agli CP_1
atti - non riveste, né può pretendere, di vedersi riconosciuta, la qualifica di cessionaria del credito ex mutuo di Banco Napoli S.p.a., garantito, in particolare, dall'ipoteca in oggetto.
L'appello è fondato.
L'opposizione è stata accolta unicamente sotto il profilo della mancata continuità delle annotazioni relative alla ipoteca. Secondo il Tribunale il cessionario non avrebbe fornito prova di avere adempiuto agli oneri previsti dall'art. 2843 cc con conseguente perdita di efficacia della esecutività del titolo.
In realtà come indicato correttamene nel motivo di appello, l'onere di annotazione non
è previsto in ipotesi di cessione del credito operata ai sensi della disciplina prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 che ha modificato l'art. 58 del D. Lgs. n.
385 del 1993.
La norma afferma, con espressioni che non ammettono interpretazioni diverse, che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
5 Quindi ha errato il Tribunale nel ritenere onerato il cessionario delle formalità previste dall'art. 2483 cc visto l'espresso contrario disposto della legge.
Gli altri motivi di impugnazione del precetto sono stati dal Tribunale ritenuti assorbiti e, pertanto, vanno esaminati quelli riproposti dagli appellati.
Il fallimento appellato ha sostenuto l'insussistenza di un titolo che possa dirsi esercitabile in forma esecutiva nei confronti del Controparte_6 Parte_1
Con riferimento alla improcedibilità dell'azione esecutiva in ragione dell'intervenuto fallimento del debitore principale è sufficiente osservate che l'azione esecutiva intrapresa viene esercitata esclusivamente nei confronti del terzo datore di ipoteca, soggetto in bonis e quindi escluso dai limiti derivanti dalla procedura concorsuale.
La Cassazione sul punto ha affermato che Se il creditore, il quale abbia chiesto l'ammissione al passivo di un suo credito, agisca in via ordinaria nei confronti del fallito personalmente, per ottenere una pronuncia (nella specie : decreto ingiuntivo) sullo stesso credito, al fine di procedere esecutivamente nei confronti di un terzo che, anteriormente al fallimento, abbia dato ipoteca su un proprio immobile per obbligazioni del futuro fallito, quest'ultimo è processualmente capace (Sez. 1, Sentenza
n. 3495 del 04/04/1998).
Infine, indeterminate e generiche sono le contestazioni sollevate in ordine alla quantificazione delle somme precettate.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere accolto e, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'opposizione a precetto deve essere respinta.
Le spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 667 del 2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata respinge l'opposizione a precetto presentata dagli appellati;
6 2) Condanna gli appellati in solido al pagamento in favore della
[...]
elle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
che liquida per il primo grado in €. 30.000,00 per compensi e per il secondo grado in €. 32.000,00 per compensi ed €. 2.529,00 per spese, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
Roma 25/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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