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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 110/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/01/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
ANDREINI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza dell'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con l'1 luglio 2006 nel comune di Almenno San Salvatore e che dalla loro unione Controparte_1 sono nate le figlie maggiorenne ma non economicamente autonoma, e , all'epoca del Per_1 Per_2
ricorso ancora minorenne, ha domandato al Tribunale adito la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto col marito, essendo decorsi più di sei mesi dalla separazione personale dei coniugi, omologata l'8 settembre 2015, e ha altresì chiesto l'adozione dei provvedimenti accessori in punto di affido, collocamento e visite della secondogenita, nonché un contributo per il mantenimento di entrambe le figlie nella misura di 300 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'integrale importo dell'assegno unico.
All'udienza di prima comparizione, celebrata l'8 maggio 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica al coniuge resistente, non comparso né costituitosi in giudizio, ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito liberamente la ricorrente sui fatti di causa, assumendo all'esito i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni come da ricorso, rinunciando alle istanze istruttorie, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera della ricorrente (v. atto di matrimonio).
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che la ricorrente qui risiede.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con verbale del 22 luglio 2015, omologato l'8 settembre 2015.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto altresì del disinteresse mostrato dal marito, non costituendosi, rispetto alla presente causa e del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Passando all'esame del contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie, si ricorda che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento della prole, consacrato dall'art. 30 della Carta
Costituzionale e dagli art. 147, 315 bis e 337 bis c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass. 7 settembre 2015, n. 17738; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773).
Nel caso di specie, si ritiene che entrambe le figlie conservino il diritto ad essere mantenute dal genitore, considerato che dell'età di 24 anni, è affetta fin dall'infanzia da epilessia e versa in Per_1
condizioni psicofisiche particolarmente fragili con episodi di autolesionismo e di agitazione in disturbo di personalità che a decorrere dal 2018 hanno reso necessari diversi ricoveri in ambito psichiatrico, da ultimo presso il reparto di psichiatrica dell'ASST Papa Giovanni XXIII nel periodo
27 giugno-8 agosto 2024 (doc. 7); mentre , la quale ha compiuto il diciottesimo anno di età il Per_2
10 marzo di quest'anno, frequenta ancora il quarto anno del liceo scientifico.
Si ritiene pertanto che in ragione del suo stato psicofisico, non sia attualmente in grado di Per_1 reperire un'occupazione e inserirsi in modo stabile e proficuo nel mondo del lavoro, d'altra parte sta ancora completando il proprio percorso di studi: ne consegue che entrambe le ragazze Per_2
conservano il diritto di essere mantenute dai genitori.
Rispetto alla quantificazione del contributo dovuto dal padre per le figlie, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale, si rileva che la ricorrente ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, pari a circa 855 euro nel 2023, 966 euro nel 2022, 820 euro nel 2021 (v. CU
2024-2022), inoltre dagli estratti conto prodotti risulta un saldo di 2400 euro al 31.12.22, 2500 euro al 31.12.23, 15.300 euro al 30.6.24.
Pertanto, in carenza di elementi che evidenzino la sopravvenienza di circostanze idonee a determinare una valutazione diversa da quella concordemente assunta dai coniugi in sede di separazione, si ritiene di poter confermare l'obbligo posto a carico del signor di contribuire al mantenimento delle CP_1
figlie versando alla moglie un importo pari a 300 euro mensili per ciascuna figlia, da corrispondere entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infine, accogliendo l'orientamento di recente assunto dalla Suprema Corte (v. Cass. 22 febbraio 2025,
n. 4672), questo Collegio reputa sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico in favore della ricorrente, la quale, attesa anche la sostanziale assenza di relazione tra il papà e le figlie, secondo quanto credibilmente riferito dalla stessa (salvo un recente avvicinamento ad , è Per_1 l'unico genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate della prole con lei stabilmente conviventi.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e nel Parte_1 Controparte_1 comune di Almenno San Salvatore l'1 luglio 2006; ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Almenno San Salvatore di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, n. 2, parte
I; pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autonome versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 (data della domanda), l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dispone che la ricorrente percepisca in via integrale l'assegno unico;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.906, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/01/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
ANDREINI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza dell'8 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con l'1 luglio 2006 nel comune di Almenno San Salvatore e che dalla loro unione Controparte_1 sono nate le figlie maggiorenne ma non economicamente autonoma, e , all'epoca del Per_1 Per_2
ricorso ancora minorenne, ha domandato al Tribunale adito la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto col marito, essendo decorsi più di sei mesi dalla separazione personale dei coniugi, omologata l'8 settembre 2015, e ha altresì chiesto l'adozione dei provvedimenti accessori in punto di affido, collocamento e visite della secondogenita, nonché un contributo per il mantenimento di entrambe le figlie nella misura di 300 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'integrale importo dell'assegno unico.
All'udienza di prima comparizione, celebrata l'8 maggio 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica al coniuge resistente, non comparso né costituitosi in giudizio, ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito liberamente la ricorrente sui fatti di causa, assumendo all'esito i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni come da ricorso, rinunciando alle istanze istruttorie, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera della ricorrente (v. atto di matrimonio).
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che la ricorrente qui risiede.
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con verbale del 22 luglio 2015, omologato l'8 settembre 2015.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto altresì del disinteresse mostrato dal marito, non costituendosi, rispetto alla presente causa e del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Passando all'esame del contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie, si ricorda che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento della prole, consacrato dall'art. 30 della Carta
Costituzionale e dagli art. 147, 315 bis e 337 bis c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass. 7 settembre 2015, n. 17738; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773).
Nel caso di specie, si ritiene che entrambe le figlie conservino il diritto ad essere mantenute dal genitore, considerato che dell'età di 24 anni, è affetta fin dall'infanzia da epilessia e versa in Per_1
condizioni psicofisiche particolarmente fragili con episodi di autolesionismo e di agitazione in disturbo di personalità che a decorrere dal 2018 hanno reso necessari diversi ricoveri in ambito psichiatrico, da ultimo presso il reparto di psichiatrica dell'ASST Papa Giovanni XXIII nel periodo
27 giugno-8 agosto 2024 (doc. 7); mentre , la quale ha compiuto il diciottesimo anno di età il Per_2
10 marzo di quest'anno, frequenta ancora il quarto anno del liceo scientifico.
Si ritiene pertanto che in ragione del suo stato psicofisico, non sia attualmente in grado di Per_1 reperire un'occupazione e inserirsi in modo stabile e proficuo nel mondo del lavoro, d'altra parte sta ancora completando il proprio percorso di studi: ne consegue che entrambe le ragazze Per_2
conservano il diritto di essere mantenute dai genitori.
Rispetto alla quantificazione del contributo dovuto dal padre per le figlie, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale, si rileva che la ricorrente ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, pari a circa 855 euro nel 2023, 966 euro nel 2022, 820 euro nel 2021 (v. CU
2024-2022), inoltre dagli estratti conto prodotti risulta un saldo di 2400 euro al 31.12.22, 2500 euro al 31.12.23, 15.300 euro al 30.6.24.
Pertanto, in carenza di elementi che evidenzino la sopravvenienza di circostanze idonee a determinare una valutazione diversa da quella concordemente assunta dai coniugi in sede di separazione, si ritiene di poter confermare l'obbligo posto a carico del signor di contribuire al mantenimento delle CP_1
figlie versando alla moglie un importo pari a 300 euro mensili per ciascuna figlia, da corrispondere entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infine, accogliendo l'orientamento di recente assunto dalla Suprema Corte (v. Cass. 22 febbraio 2025,
n. 4672), questo Collegio reputa sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico in favore della ricorrente, la quale, attesa anche la sostanziale assenza di relazione tra il papà e le figlie, secondo quanto credibilmente riferito dalla stessa (salvo un recente avvicinamento ad , è Per_1 l'unico genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate della prole con lei stabilmente conviventi.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e nel Parte_1 Controparte_1 comune di Almenno San Salvatore l'1 luglio 2006; ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Almenno San Salvatore di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, n. 2, parte
I; pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autonome versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 (data della domanda), l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dispone che la ricorrente percepisca in via integrale l'assegno unico;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.906, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo