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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
Tribunale Ordinario di NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei M agist rati:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
26.2.2024 da
c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Boeti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, Piazzale della Macina, n. 3, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avvocati Raffaella Panciroli e Silvio Brega, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in NZ, via Mandelli 2, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella. - INTERVENUTO -
All'udienza del 29.4.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE E LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2024 formulava domanda Parte_1 cumulativa ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedendo di sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi e, successivamente, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Rovescala CP_1
(PV), il 26.8.2017, precisando: che dall'unione era nato, il 1°.6.2020, il figlio;
Per_1
che la convivenza matrimoniale era durata serenamente fino ad aprile 2023, quando il ricorrente aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale;
che, essendo la convivenza divenuta intollerabile, il ricorrente si era trasferito in un'altra abitazione di proprietà dei genitori, mentre la moglie aveva continuato a risiedere nella casa familiare con il figlio;
Per_1
che le parti si erano rivolte ad una psicologa ma non erano riuscite a trovare un accordo sul regolamento riguardante il figlio minore.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare la separazione tra i coniugi, nonché, una volta decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 28.2.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza dell'11 giugno 2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 8 maggio 2024 si costituiva in giudizio la resistente contestando la ricostruzione del ricorrente in merito alle cause della disgregazione familiare, associandosi comunque alla domanda cumulativa di separazione e divorzio, alle condizioni indicate in comparsa. All'udienza di comparizione dei coniugi in data 11.6.2024 comparivano personalmente le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione, sentite le parti, le stesse manifestavano la disponibilità a trovare un accordo sulle condizioni di separazione, chiedendo la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità al regolamento già concordato e rinvio della causa ad altra udienza al fine di precisare congiuntamente le conclusioni. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e così venivano autorizzati i coniugi a vivere separati alle condizioni dalle stesse concordate, con rinvio ad una successiva udienza al fine di consentire alle parti di precisare congiuntamente le conclusioni.
All'udienza del 29.4.2025, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o
12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Al riguardo, a fronte dell'art. 473bis.49 c.p.c., che fa riferimento alla domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo al solo giudizio contenzioso, in ogni caso rileva considerare che anche in merito al “procedimento su domanda congiunta” di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. si è pronunciata la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., sez. I, sent. n. 28727 in data
16.10.2023).
A fronte di ciò, nel caso in esame - considerato che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, precisando congiuntamente le conclusioni - ricorrono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa dalle parti, in un quadro descritto dal ricorrente nel quale risulta già da tempo in atto una separazione di fatto tra i coniugi - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse del figlio minore , in tenera età, laddove prevedono l'affidamento Per_1
condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolare frequentazione del padre, facendo obbligo al padre di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio di Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, che si reputa congruo.
Nel contempo, anche le ulteriori condizioni concordate dalle Parti, dirette a definire anche la questione relativa alla casa coniugale, nonché i rapporti economici tra le stesse, risultano espressione della loro autonomia ed appaiono funzionali alla regolamentazione a definizione dei relativi rapporti economici e familiari.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione sulla base delle condizioni come specificamente riportate in dispositivo, dandosi atto che, ai fini della pronuncia della separazione, rilevano le condizioni che ineriscono specificamente alla separazione.
Quanto, invece, alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva che la relativa domanda non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, di tal che la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione - provveda a trattare la domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono: 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna;
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori. Le decisioni più Per_1 importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi costantemente aggiornati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata su per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) sarà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale risiederà Per_1
nella casa di NZ Via Martiri Della Resistenza n. 23 che sarà assegnata alla moglie;
4) Il sig. eserciterà il diritto di visita nel modo che segue: Pt_1
Settimana A)
Nel fine settimana in cui sarà affidato alla mamma, il padre potrà Per_1
trascorrere col figlio due giorni a settimana, compreso il pernotto, ed indicativamente nei giorni di martedì e mercoledì, prelevando entro le ore 17,30, durante il periodo Per_1
scolastico e al mattino entro le 10 durante la sospensione delle lezioni. al termine Per_1 dei pernotti sarà accompagnato presso la scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
Settimana B)
Nel fine settimana di competenza paterna, trascorrerà con il padre un giorno Per_1
infrasettimanale compreso pernotto, indicativamente il mercoledì, prelevandolo, durante il periodo scolastico all'uscita da scuola o al mattino entro le ore 10 durante la sospensione delle lezioni. il giorno seguente sarà accompagnato presso la scuola o presso Per_1
l'abitazione materna, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
Fine settimana trascorrerà alternativamente il fine settimana da venerdì pomeriggio entro Per_1
le 17 e sino alla domenica sera entro le 18.30, con il padre, il quale potrà spostarsi fuori
Regione, al fine di far instaurare al figlio anche relazioni con il ramo parentale paterno, che vive in Piemonte;
5) Ulteriori visite paterne e dei nonni paterni e materni
In aggiunta alla regolamentazione il sig. , in coincidenza con il Parte_1
soggiorno dei nonni paterni a NZ (due settimane al mese), potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte che lo desidera, prelevando da scuola, trascorrendo con lo Per_1
stesso almeno due ore, accompagnandolo eventualmente alle attività sportive, per poi riportarlo presso la casa materna entro le ore 19.
I nonni materni potranno esercitare pari diritto di visita nelle altre due settimane, prelevando da scuola o prendendosene cura se e quando la OR sarà Per_1 CP_1
impegnata nel lavoro.
In estate, poiché la OR è solita trascorrere il periodo da giugno CP_1
a settembre presso la casa di proprietà dei suoi genitori a Borgonovo Valtidone, la OR ed i nonni materni si impegnano ad agevolare gli spostamenti di presso CP_1 Per_1
l'abitazione paterna, al fine di agevolare il sig. , il quale durante il periodo estivo Pt_1
deve rispettare un orario di lavoro più lungo.
Inoltre, in occasione del soggiorno dei nonni paterni a NZ, in estate Per_1
nella settimana di competenza paterna infra settimanalmente pernotterà con il padre anche il martedì in aggiunta alla giornata del mercoledì una volta al mese (da intendersi per i mesi di luglio e agosto).
Nell'ipotesi in cui la OR cambiasse lavoro, ottenendo un orario CP_1
con rientro al pomeriggio entro le 17/30 o al rientro dalla maternità, attualmente in corso, nella settimana B ( fine settimana di spettanza paterna) al pernotto paterno del mercoledì si aggiungerà quello del martedì.
6) Vacanze Natalizie, Pasquali, festività, ponti
Le vacanze seguiranno il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo natalizio, trascorrerà la settimana che va dal 23 al 30 Per_1 dicembre con un genitore e la settimana che va dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Per quanto riguarda la Pasqua.
Dal giovedì entro le ore 10 al sabato santo alle ore 18,30 con un genitore e dal sabato alle 18,30 al martedì con l'altro genitore. In ogni caso, le parti potranno stabilire in accordo fra di loro modalità alternative per trascorrere le festività.
Il 25 Aprile, 1° Maggio ed in generale, altri ponti e/o festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
7) Vacanze estive
Ciascuno dei genitori, potrà trascorrere con due settimane di vacanza anche Per_1 non consecutive durante il periodo estivo, obbligandosi a comunicare all'altro genitore la località di vacanza e l'indirizzo dell'eventuale struttura ricettizia. Al genitore non collocatario dovranno essere consentiti contatti telefonici e/o video chiamata giornaliera da parte dell'altro genitore.
E' consentito ai genitori portare all'estero il figlio per vacanza, senza l'autorizzazione dell'altro genitore, purché il periodo di soggiorno all'estero non superi le due settimane consecutive. In ogni caso ciascun genitore sarà tenuto a dare notizia del viaggio pianificato con ampio anticipo.
I genitori, per evitare sovrapposizione si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile.
I genitori si impegnano a pianificare le ferie estive in coincidenza con i rispettivi fine settimana di spettanza, al fine di evitare recuperi del diritto di visita all'altro genitore.
8) Documenti del minore
I documenti seguono il minore. I genitori potranno reciprocamente fare richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti di identità e/o passaporti, sino al compimento del 18° anno di età di;
Per_1
9) Compleanni
I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno di Per_1
ed eventuali occasioni di svago con la scuola e società sportiva frequentata dal minore.
Durante il proprio compleanno i genitori trascorreranno tale giornata con . Per_1
10) Malattia di Per_1
In caso di malattia, resterà presso il genitore con cui si trova all'insorgenza Per_1 della stessa, con diritto dell'altro genitore di fare visita al figlio.
11) Mantenimento del coniuge
Nessun mantenimento di un coniuge all'altro coniuge, in quanto le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
12) Mantenimento ordinario di Per_1
Il Signor corrisponderà alla OR a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili fino al raggiungimento della indipendenza economica dello stesso, da versarsi mediante accredito su conto corrente, come da coordinate IBAN che la OR gli fornirà. Il CP_1
versamento dovrà effettuarsi entro il 10 di ogni mese. Tale importo dovrà essere inoltre rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
13) Spese straordinarie
Le spese straordinarie, così come individuate e meglio specificate nelle linee guida del CNF, saranno suddivise al 50% fra i coniugi, e, se anticipate dalla OR CP_1 dovranno essere rimborsate dal signor , unitamente al bonifico relativo al Pt_1
mantenimento del figlio, dietro esibizione di relative ricevute;
in ogni caso, i coniugi convengono che il signor partecipi alle spese relative all'abbigliamento Pt_1
straordinario e sportivo del figlio;
15) detrazione fiscale
La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie.
16) Assegno UNICO INPS
Assegno unico INPS in favore della OR . CP_1
17) Per effetto della separazione personale fra le parti è intervenuto lo scioglimento della comunione dei coniugi.
Per tale ragione i signori e procedono, quale CP_1 Parte_1
ulteriore condizione della separazione, alla divisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare comune come segue:
a) Il sig. cederà alla OR il suo 50% della quota Parte_1 CP_1
di proprietà degli arredi e della casa coniugale sita in NZ Via Martiri della Resistenza
n. 23 ed identificata al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 79, particella 697, sub 59 e foglio 79, particella 697, sub 94 al prezzo di euro 120.000,00 ( cento ventimila//).
La OR si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie, anche CP_1
eventualmente deliberate con decorrenza da maggio 2025. Il rogito dovrà essere stipulato entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. Il sig. entro la data del Pt_1
rogito procederà a trasferire la propria residenza anagrafica in NZ, Via Mischi, 21; le parti richiederanno per il rogito notarile del succitato atto di trasferimento l'esenzione delle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 Marzo 1987
n. 74 e delle sentenze della Corte Costituzionale in data 10 maggio 1999 n. 154 ed in data
15 aprile 1992 n. 176 e della Circolare ministeriale n. 18/E del 29 maggio 2013, poiché la suddetta attribuzione costituirà esecuzione della sentenza di separazione essendo gli accordi relativi ai trasferimenti sopra descritti funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale trovando causa essenziale nella pronuncia della separazione.
b) Il sig. corrisponderà alla OR la somma di euro Parte_1 CP_1
15.000,00 (quindicimila//) a titolo di divisione delle giacenze sul conto corrente conto corrente n. 00422/1000/00078482 acceso presso Intesa San Paolo ed intestato formalmente solo al marito;
c) Il deposito amministrato N. 3100/1957408 intestato a ed aperto Parte_1
presso Banca Intesa San Paolo, essendo stato acquisito con denaro pervenuto al marito prima del matrimonio e a mezzo donazioni dei genitori non sarà oggetto di divisione, poiché non rientra nella comunione dei coniugi;
verranno invece ripartite le cedole derivanti da investimenti del signor , e pertanto lo stesso corrisponderà alla Pt_1 OR l'ulteriore somma di euro 3.320,00; CP_1
d) I rispettivi piani di accumulo pensionistico contratti dai signori CP_1
e non saranno oggetto di divisione con rinuncia dei coniugi a qualsiasi Parte_1
diritto in merito;
e) Il conto corrente presso FCA Bank cointestato fra i coniugi sarà estinto a spese a carico di entrambe le parti e la somma in giacenza sarà prelevata dal sig. , Pt_1 avendo la OR già provveduto a prelevarne la metà nel corso dell'anno 2024; CP_1
f) Non ricadranno nella divisione della comunione i beni mobili registrati motociclo Moto Guzzi targa TO384816 e Motociclo Ducati targa BS228635 e la vettura
Alfa Romeo Mito targa EX837EZ di cui il sig. è comproprietario al 50% con Pt_1
terzi, la OR si dichiara tacitata e soddisfatta sul punto;
CP_1
g) Non ricadranno in comunione le somme giacenti alla data del 11 giugno 2024 sul conto corrente intestato alla OR . CP_1
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Rovescala (PV) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge;
- Provvede, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore dott.ssa Marisella Gatti;
- Spese di lite al definitivo.
NZ, 5 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei M agist rati:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
26.2.2024 da
c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Paola Boeti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, Piazzale della Macina, n. 3, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avvocati Raffaella Panciroli e Silvio Brega, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in NZ, via Mandelli 2, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella. - INTERVENUTO -
All'udienza del 29.4.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE E LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2024 formulava domanda Parte_1 cumulativa ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedendo di sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi e, successivamente, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Rovescala CP_1
(PV), il 26.8.2017, precisando: che dall'unione era nato, il 1°.6.2020, il figlio;
Per_1
che la convivenza matrimoniale era durata serenamente fino ad aprile 2023, quando il ricorrente aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale;
che, essendo la convivenza divenuta intollerabile, il ricorrente si era trasferito in un'altra abitazione di proprietà dei genitori, mentre la moglie aveva continuato a risiedere nella casa familiare con il figlio;
Per_1
che le parti si erano rivolte ad una psicologa ma non erano riuscite a trovare un accordo sul regolamento riguardante il figlio minore.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare la separazione tra i coniugi, nonché, una volta decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 28.2.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza dell'11 giugno 2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 8 maggio 2024 si costituiva in giudizio la resistente contestando la ricostruzione del ricorrente in merito alle cause della disgregazione familiare, associandosi comunque alla domanda cumulativa di separazione e divorzio, alle condizioni indicate in comparsa. All'udienza di comparizione dei coniugi in data 11.6.2024 comparivano personalmente le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione, sentite le parti, le stesse manifestavano la disponibilità a trovare un accordo sulle condizioni di separazione, chiedendo la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità al regolamento già concordato e rinvio della causa ad altra udienza al fine di precisare congiuntamente le conclusioni. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e così venivano autorizzati i coniugi a vivere separati alle condizioni dalle stesse concordate, con rinvio ad una successiva udienza al fine di consentire alle parti di precisare congiuntamente le conclusioni.
All'udienza del 29.4.2025, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o
12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Al riguardo, a fronte dell'art. 473bis.49 c.p.c., che fa riferimento alla domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo al solo giudizio contenzioso, in ogni caso rileva considerare che anche in merito al “procedimento su domanda congiunta” di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. si è pronunciata la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., sez. I, sent. n. 28727 in data
16.10.2023).
A fronte di ciò, nel caso in esame - considerato che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, precisando congiuntamente le conclusioni - ricorrono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa dalle parti, in un quadro descritto dal ricorrente nel quale risulta già da tempo in atto una separazione di fatto tra i coniugi - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse del figlio minore , in tenera età, laddove prevedono l'affidamento Per_1
condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolare frequentazione del padre, facendo obbligo al padre di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio di Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, che si reputa congruo.
Nel contempo, anche le ulteriori condizioni concordate dalle Parti, dirette a definire anche la questione relativa alla casa coniugale, nonché i rapporti economici tra le stesse, risultano espressione della loro autonomia ed appaiono funzionali alla regolamentazione a definizione dei relativi rapporti economici e familiari.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione sulla base delle condizioni come specificamente riportate in dispositivo, dandosi atto che, ai fini della pronuncia della separazione, rilevano le condizioni che ineriscono specificamente alla separazione.
Quanto, invece, alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva che la relativa domanda non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, di tal che la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione - provveda a trattare la domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono: 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna;
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori. Le decisioni più Per_1 importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi costantemente aggiornati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata su per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) sarà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale risiederà Per_1
nella casa di NZ Via Martiri Della Resistenza n. 23 che sarà assegnata alla moglie;
4) Il sig. eserciterà il diritto di visita nel modo che segue: Pt_1
Settimana A)
Nel fine settimana in cui sarà affidato alla mamma, il padre potrà Per_1
trascorrere col figlio due giorni a settimana, compreso il pernotto, ed indicativamente nei giorni di martedì e mercoledì, prelevando entro le ore 17,30, durante il periodo Per_1
scolastico e al mattino entro le 10 durante la sospensione delle lezioni. al termine Per_1 dei pernotti sarà accompagnato presso la scuola o presso l'abitazione materna, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
Settimana B)
Nel fine settimana di competenza paterna, trascorrerà con il padre un giorno Per_1
infrasettimanale compreso pernotto, indicativamente il mercoledì, prelevandolo, durante il periodo scolastico all'uscita da scuola o al mattino entro le ore 10 durante la sospensione delle lezioni. il giorno seguente sarà accompagnato presso la scuola o presso Per_1
l'abitazione materna, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche.
Fine settimana trascorrerà alternativamente il fine settimana da venerdì pomeriggio entro Per_1
le 17 e sino alla domenica sera entro le 18.30, con il padre, il quale potrà spostarsi fuori
Regione, al fine di far instaurare al figlio anche relazioni con il ramo parentale paterno, che vive in Piemonte;
5) Ulteriori visite paterne e dei nonni paterni e materni
In aggiunta alla regolamentazione il sig. , in coincidenza con il Parte_1
soggiorno dei nonni paterni a NZ (due settimane al mese), potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte che lo desidera, prelevando da scuola, trascorrendo con lo Per_1
stesso almeno due ore, accompagnandolo eventualmente alle attività sportive, per poi riportarlo presso la casa materna entro le ore 19.
I nonni materni potranno esercitare pari diritto di visita nelle altre due settimane, prelevando da scuola o prendendosene cura se e quando la OR sarà Per_1 CP_1
impegnata nel lavoro.
In estate, poiché la OR è solita trascorrere il periodo da giugno CP_1
a settembre presso la casa di proprietà dei suoi genitori a Borgonovo Valtidone, la OR ed i nonni materni si impegnano ad agevolare gli spostamenti di presso CP_1 Per_1
l'abitazione paterna, al fine di agevolare il sig. , il quale durante il periodo estivo Pt_1
deve rispettare un orario di lavoro più lungo.
Inoltre, in occasione del soggiorno dei nonni paterni a NZ, in estate Per_1
nella settimana di competenza paterna infra settimanalmente pernotterà con il padre anche il martedì in aggiunta alla giornata del mercoledì una volta al mese (da intendersi per i mesi di luglio e agosto).
Nell'ipotesi in cui la OR cambiasse lavoro, ottenendo un orario CP_1
con rientro al pomeriggio entro le 17/30 o al rientro dalla maternità, attualmente in corso, nella settimana B ( fine settimana di spettanza paterna) al pernotto paterno del mercoledì si aggiungerà quello del martedì.
6) Vacanze Natalizie, Pasquali, festività, ponti
Le vacanze seguiranno il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo natalizio, trascorrerà la settimana che va dal 23 al 30 Per_1 dicembre con un genitore e la settimana che va dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Per quanto riguarda la Pasqua.
Dal giovedì entro le ore 10 al sabato santo alle ore 18,30 con un genitore e dal sabato alle 18,30 al martedì con l'altro genitore. In ogni caso, le parti potranno stabilire in accordo fra di loro modalità alternative per trascorrere le festività.
Il 25 Aprile, 1° Maggio ed in generale, altri ponti e/o festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
7) Vacanze estive
Ciascuno dei genitori, potrà trascorrere con due settimane di vacanza anche Per_1 non consecutive durante il periodo estivo, obbligandosi a comunicare all'altro genitore la località di vacanza e l'indirizzo dell'eventuale struttura ricettizia. Al genitore non collocatario dovranno essere consentiti contatti telefonici e/o video chiamata giornaliera da parte dell'altro genitore.
E' consentito ai genitori portare all'estero il figlio per vacanza, senza l'autorizzazione dell'altro genitore, purché il periodo di soggiorno all'estero non superi le due settimane consecutive. In ogni caso ciascun genitore sarà tenuto a dare notizia del viaggio pianificato con ampio anticipo.
I genitori, per evitare sovrapposizione si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile.
I genitori si impegnano a pianificare le ferie estive in coincidenza con i rispettivi fine settimana di spettanza, al fine di evitare recuperi del diritto di visita all'altro genitore.
8) Documenti del minore
I documenti seguono il minore. I genitori potranno reciprocamente fare richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti di identità e/o passaporti, sino al compimento del 18° anno di età di;
Per_1
9) Compleanni
I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno di Per_1
ed eventuali occasioni di svago con la scuola e società sportiva frequentata dal minore.
Durante il proprio compleanno i genitori trascorreranno tale giornata con . Per_1
10) Malattia di Per_1
In caso di malattia, resterà presso il genitore con cui si trova all'insorgenza Per_1 della stessa, con diritto dell'altro genitore di fare visita al figlio.
11) Mantenimento del coniuge
Nessun mantenimento di un coniuge all'altro coniuge, in quanto le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
12) Mantenimento ordinario di Per_1
Il Signor corrisponderà alla OR a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili fino al raggiungimento della indipendenza economica dello stesso, da versarsi mediante accredito su conto corrente, come da coordinate IBAN che la OR gli fornirà. Il CP_1
versamento dovrà effettuarsi entro il 10 di ogni mese. Tale importo dovrà essere inoltre rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
13) Spese straordinarie
Le spese straordinarie, così come individuate e meglio specificate nelle linee guida del CNF, saranno suddivise al 50% fra i coniugi, e, se anticipate dalla OR CP_1 dovranno essere rimborsate dal signor , unitamente al bonifico relativo al Pt_1
mantenimento del figlio, dietro esibizione di relative ricevute;
in ogni caso, i coniugi convengono che il signor partecipi alle spese relative all'abbigliamento Pt_1
straordinario e sportivo del figlio;
15) detrazione fiscale
La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie.
16) Assegno UNICO INPS
Assegno unico INPS in favore della OR . CP_1
17) Per effetto della separazione personale fra le parti è intervenuto lo scioglimento della comunione dei coniugi.
Per tale ragione i signori e procedono, quale CP_1 Parte_1
ulteriore condizione della separazione, alla divisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare comune come segue:
a) Il sig. cederà alla OR il suo 50% della quota Parte_1 CP_1
di proprietà degli arredi e della casa coniugale sita in NZ Via Martiri della Resistenza
n. 23 ed identificata al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 79, particella 697, sub 59 e foglio 79, particella 697, sub 94 al prezzo di euro 120.000,00 ( cento ventimila//).
La OR si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie, anche CP_1
eventualmente deliberate con decorrenza da maggio 2025. Il rogito dovrà essere stipulato entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. Il sig. entro la data del Pt_1
rogito procederà a trasferire la propria residenza anagrafica in NZ, Via Mischi, 21; le parti richiederanno per il rogito notarile del succitato atto di trasferimento l'esenzione delle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 Marzo 1987
n. 74 e delle sentenze della Corte Costituzionale in data 10 maggio 1999 n. 154 ed in data
15 aprile 1992 n. 176 e della Circolare ministeriale n. 18/E del 29 maggio 2013, poiché la suddetta attribuzione costituirà esecuzione della sentenza di separazione essendo gli accordi relativi ai trasferimenti sopra descritti funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale trovando causa essenziale nella pronuncia della separazione.
b) Il sig. corrisponderà alla OR la somma di euro Parte_1 CP_1
15.000,00 (quindicimila//) a titolo di divisione delle giacenze sul conto corrente conto corrente n. 00422/1000/00078482 acceso presso Intesa San Paolo ed intestato formalmente solo al marito;
c) Il deposito amministrato N. 3100/1957408 intestato a ed aperto Parte_1
presso Banca Intesa San Paolo, essendo stato acquisito con denaro pervenuto al marito prima del matrimonio e a mezzo donazioni dei genitori non sarà oggetto di divisione, poiché non rientra nella comunione dei coniugi;
verranno invece ripartite le cedole derivanti da investimenti del signor , e pertanto lo stesso corrisponderà alla Pt_1 OR l'ulteriore somma di euro 3.320,00; CP_1
d) I rispettivi piani di accumulo pensionistico contratti dai signori CP_1
e non saranno oggetto di divisione con rinuncia dei coniugi a qualsiasi Parte_1
diritto in merito;
e) Il conto corrente presso FCA Bank cointestato fra i coniugi sarà estinto a spese a carico di entrambe le parti e la somma in giacenza sarà prelevata dal sig. , Pt_1 avendo la OR già provveduto a prelevarne la metà nel corso dell'anno 2024; CP_1
f) Non ricadranno nella divisione della comunione i beni mobili registrati motociclo Moto Guzzi targa TO384816 e Motociclo Ducati targa BS228635 e la vettura
Alfa Romeo Mito targa EX837EZ di cui il sig. è comproprietario al 50% con Pt_1
terzi, la OR si dichiara tacitata e soddisfatta sul punto;
CP_1
g) Non ricadranno in comunione le somme giacenti alla data del 11 giugno 2024 sul conto corrente intestato alla OR . CP_1
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Rovescala (PV) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge;
- Provvede, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore dott.ssa Marisella Gatti;
- Spese di lite al definitivo.
NZ, 5 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti