Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 8229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8229 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2025, proposto da -OMISSIS-S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Manfredonia, Marilena Martuscelli, Alessandro Rizzo, e Dario Maiorano, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Rizzo in Salerno, via Irno n. 11;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione Generale Terri, non costituito in giudizio;
Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Questura Salerno, Commissariato di Salerno, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento rubricato -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli;
- della comunicazione della Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, non datata, a firma del responsabile Area Veicoli Ing. -OMISSIS- e del Direttore della motorizzazione Civile di Napoli Arch. -OMISSIS-;
- del provvedimento della Motorizzazione Civile di Napoli n.-OMISSIS- 2022, col quale è stata annullata in autotutela la consegna di un lotto di 1500 targhe e carte di circolazione;
- del provvedimento della Motorizzazione Civile prot.-OMISSIS-;
- del verbale del Commissariato di Polizia di Battipaglia, di ritiro della targa e della carta di circolazione del veicolo targato -OMISSIS-;
- del verbale del Commissariato di Polizia di Battipaglia di fermo amministrativo e di affidamento in custodia del veicolo targato -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto, presupposto o consequenziale, non comunicato né conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Questura Salerno, e del Commissariato di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il dott. IO Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente -OMISSIS- s.a.s. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli ha segnalato al Compartimento di Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata che alcune targhe, “ impropriamente ritirate ” tra cui quella assegnata al veicolo acquistato dalla ricorrente – destinatarie del provvedimento di autotutela prot. -OMISSIS- emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, anch’esso impugnato – non erano state ancora riconsegnate, segnalando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 101 c. 4 del Codice della Strada.
In particolare, con l’impugnato provvedimento di autotutela prot. -OMISSIS- l’amministrazione ha affermato che " In seguito all'emanazione della circolare MIT Prot. -OMISSIS- 2022 recante disposizioni in materia di Nazionalizzazione Veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’amministrazione ha proceduto a controlli di tipo ispettivo di competenza della Motorizzazione Civile, finalizzati all’accertamento di eventuali irregolarità. Da controlli ispettivi sui tabulati STA, sono emerse delle operazioni di immatricolazione eseguite all'esito di illegittima assegnazione di targhe attraverso il Codice Agenzia -OMISSIS- Srls, la quale, invero, risulta tutt'oggi cessata a seguito del Provvedimento della Città Metropolitana di Napoli giusta Determina n. -OMISSIS-. Nello specifico, è emerso che detta Agenzia, nella persona della Titolare -OMISSIS-, a partire dal -OMISSIS-, ha ritirato circa 1500 targhe attraverso l'esibizione di documentazione rilevatasi non veritiera e dichiarazioni mendaci, inducendo, pertanto, in errore la UMC NAPOLI nella persona del consegnatario targhe, ed asserendo che l'Agenzia fosse attiva e pertanto in maniera fuorviante, ometteva di dichiarare che l'agenzia fosse oggetto di provvedimento di cessazione ”.
In relazione a tali provvedimenti parte ricorrente ha lamentato la violazione delle regole di partecipazione procedimentale per la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, nonché il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, e il difetto dei presupposti dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 anche in ragione dell’affidamento maturato.
Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Motorizzazione Civile – Direzione Generale Territoriale del Sud, e la Questura di Salerno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il Collegio ha deliberato la decisione.
2. In via preliminare va esaminata l’eccezione di irricevibilità formulata dall’amministrazione resistente, con riferimento al provvedimento n. -OMISSIS-. L’Amministrazione ha infatti rilevato che la ricorrente ha presentato il ricorso in data 17 aprile 2025, ventuno mesi dopo la pubblicazione del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, oggetto di impugnazione.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia infondata. Infatti la ricorrente è venuta a conoscenza dell’esistenza del provvedimento impugnato il -OMISSIS- allorquando nei suoi confronti il Commissariato di Battipaglia della Questura di Salerno ha elevato rispettivamente il verbale di ritiro della targa e della carta di circolazione del veicolo, non numerato, alle ore 17.30, ed il verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia sempre del -OMISSIS-, non numerato, alle ore 19.05. Il ricorso è stato notificato in data -OMISSIS-, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato avvenuta appunto il -OMISSIS-.
3. Con il primo motivo parte ricorrente ha sostenuto che il provvedimento amministrativo della Motorizzazione Civile di Napoli avrebbe perduto efficacia in seguito all’annullamento da parte di questo TAR, indicando in particolare le sentenze n. 7299/2024, n. 7300/2024, e n. 7301/2024 (doc. 7-9 di parte ricorrente).
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato.
In ipotesi di annullamento di atto plurimo scindibile, quale appunto quello per cui è causa, in linea generale il giudicato caducatorio riferito ad un diverso destinatario del provvedimento non ha efficacia nel giudizio in corso, in ragione della diversità soggettiva, a meno che l’annullamento sia stato disposto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari. Nel caso in esame, tuttavia, l’annullamento disposto con le sentenze n. 7299/2024, n. 7300/2024, e n. 7301/2024 è fondato su una circostanza particolare riferita a ciascuno dei ricorrenti, i quali, ciascuno nel proprio giudizio, ha documentalmente provato che il proprio autoveicolo non proviene dalla Repubblica di San Marino e non è stato ivi immatricolato, producendo ciascuno una apposita certificazione rilasciata da tale Repubblica e riferita allo specifico veicolo oggetto di giudizio. Alla luce di tali motivi di annullamento, riferito alla posizione specifica di ciascuno dei ricorrenti di tali giudizi, l’odierna parte ricorrente non ha dimostrato che tali annullamenti siano stati disposti per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari.
4. Con il secondo motivo è lamentata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento con riferimento provvedimenti della Motorizzazione (prot. n. -OMISSIS-; prot. -OMISSIS-; prot. -OMISSIS-) posti a fondamento del verbale del -OMISSIS-, i quali sarebbero stati conosciuti dalla ricorrente solo in occasione di tale verbale.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata, in quanto tra la Motorizzazione e la ricorrente non sussisteva alcun rapporto diretto, in quanto l’illegittima immatricolazione era stata effettuata dalla Società presso cui era stata acquistata l’autovettura. In particolare, l’immatricolazione era stata effettuata impropriamente dall’Agenzia-OMISSIS- con procedura non autorizzata, in quanto il veicolo era di provenienza extra UE, provenendo dalla Repubblica di San Marino, per cui si sarebbe dovuta seguire altra procedura per l’immatricolazione. Nello specifico, in data -OMISSIS-2022 la-OMISSIS- S.r.l.s. faceva istanza di rilascio di un lotto di targhe, dichiarando falsamente che « L’Agenzia è a tutt’oggi attiva; non sussistono provvedimenti di sospensione emessi dagli Enti competenti », provvedendo, in pari data, al ritiro del medesimo lotto di targhe. Tuttavia, in attuazione dell’attività di prevenzione, pertanto, in data -OMISSIS-, l’Autorità Competente disponeva il ritiro delle targhe e della carta di circolazione del veicolo per cui è causa riferito alla ricorrente.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, emerge che i provvedimenti di cui parte ricorrente lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non sono riferiti direttamente, in quanto relativi ad una fase di cui nessun rapporto sussisteva tra la Motorizzazione e la ricorrente, in quanto l’illegittima immatricolazione era stata effettuata dalla Società presso cui era stata acquistata l’autovettura.
La censura di difetto di comunicazione di avvio del procedimento è pertanto infondata.
5. Con il terzo, quarto, e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, motivo parte ricorrente ha inoltre lamentato sotto più profili il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, e la mancanza dei presupposti dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 anche in ragione dell’affidamento maturato e della prospettata buona fede della ricorrente.
Il Collegio evidenzia che i provvedimenti impugnati sono stati emessi a seguito di adeguata istruttoria e sulla base di sufficiente motivazione, legittimando il provvedimento di autotutela, di cui sussistono i presupposti.
A seguito di adeguata istruttoria, l’Amministrazione ha riscontrato un vizio originario della assegnazione e dalla consegna di targhe a una Agenzia inattiva e priva della necessaria autorizzazione. In particolare, l’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio prot. n.-OMISSIS- fonda la propria motivazione sull’elemento centrale dell’assegnazione irregolare delle targhe all’Agenzia-OMISSIS- S.r.l.s., avvenuta grazie alla presentazione di documenti falsi e dichiarazioni mendaci riguardanti lo stato dell’attività dell’agenzia. Infatti, l’agenzia risulta cessata già nel 2022 e non era autorizzata, secondo la normativa vigente, a svolgere attività di consulenza per la circolazione dei veicoli.
A ciò si aggiunge la considerazione che la provenienza e la nazionalizzazione del veicolo dalla Repubblica di San Marino non sono state adeguatamente sottoposte al vaglio dei competenti UMC, anche in termini tecnici (per via dell’immatricolazione mediante procedura S.T.A., espressamente vietata per i veicoli esteri).
Quindi i provvedimenti impugnati sono stati emessi all’esito di adeguata istruttoria e sulla base di sufficiente motivazione, e parte ricorrente non ha offerto prove per dimostrare l’insussistenza dei presupposti del provvedimento di autotutela. Infatti la ricorrente ha ottenuto l’immatricolazione tramite la procedura semplificata S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista), nella fattispecie non consentita dalla disciplina di riferimento (art. 1 D.P.R. n. 358/2000), posto che il veicolo acquistato in base alla consultazione dell’archivio SIMOT della Motorizzazione Civile di Napoli, risulta provenire dalla Repubblica di San Marino, in assenza di documentazione fornita dal ricorrente medesimo, idonea a provare il contrario; da ciò consegue l’irregolarità del procedimento semplificato tramite S.T.A., seguito ai fini dell’immatricolazione, il cui utilizzo - per le immatricolazioni di veicoli, nuovi o usati, di provenienza extra UE e, in particolare, per i “ veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d’importazione non ufficiali ” e per i “ veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione, rilasciata da uno di tali Stati ” - è espressamente vietato dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 358/2000. Peraltro la ricorrente non ha fornito alcuna prova per dimostrare che l’auto non provenga dalla Repubblica di San Marino; avrebbe potuto fornire tale prova con vari strumenti, anche richiedendo alla Repubblica di San Marino una certificazione attestante che il telaio dell’auto per cui è causa non sia censito nel Registro delle immatricolazioni dei veicoli ivi istituito.
Non risultano violati neppure i presupposti dell’esercizio dell’autotutela. Infatti l’amministrazione ha provveduto nel termine di sei mesi all’autotutela, provvedendo in data -OMISSIS- a fronte di una immatricolazione avvenuta-OMISSIS-, quindi in un termine ragionevole.
Correttamente l’amministrazione ha esercitato il potere di autotutela, in quanto è stata seguita una procedura di immatricolazione errata, con provenienza dell’auto potenzialmente delittuosa. Inoltre a seguito di controlli ispettivi è emersa l’illegittima assegnazione telematica di lotti di targhe ad un’Agenzia di consulenza automobilistica non più attiva da due anni, attraverso il rilascio di dichiarazioni false.
Neppure sussiste una violazione di affidamento meritevole in capo al ricorrente. Piuttosto la violazione dell’affidamento non potrebbe essere effettuata dall’amministrazione, che ha semplicemente operato nel rispetto della legge, ma piuttosto dall'Agenzia che ha curato la pratica per la immatricolazione.
6. Con il sesto motivo, parte ricorrente ha lamentato che l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli ha comunicato le modalità per procedere alla “sanatoria” delle irregolarità riscontrate, indicando la procedura diretta al conseguimento dell’immatricolazione dei veicoli di provenienza estera, richiamando però una procedura illogica ed illegittima, ed addossando un onere ingiustificato in capo alla ricorrente, la quale dovrebbe procurarsi documenti i documenti esteri di circolazione in originale, ciò provocando una lesione del principio di non aggravio del procedimento contestata con l’ottavo motivo..
Il Collegio ritiene che le censure siano infondate.
In -OMISSIS- 2023, con provvedimento prot. -OMISSIS-, pubblicato sul Portale dell’Automobilista, l’Amministrazione forniva precise istruzioni per conseguire una corretta immatricolazione dei veicoli con targhe di cui all’elenco del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, e tale provvedimento è stato richiamato nell’avviso dell’-OMISSIS- (doc. 15 di parte ricorrente), per cui il ricorrente era nelle condizioni di poter correttamente procedere all’immatricolazione e superare l’erronea immatricolazione effettuata dalla-OMISSIS-. Né è dirimente che la ricorrente in tesi non abbia la disponibilità dei documenti originali di provenienza, in quanto, in base all’obbligo di diligenza, la stessa è tenuta a procurarseli, anche all’uopo agendo nei confronti dell’Agenzia presso cui ha effettuato l’acquisto per ottenere la documentazione e l’immatricolazione secondo la procedura legittima.
7. Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Infatti per i motivi sopra esposti non v’è sproporzione tra il provvedimento di annullamento in autotutela delle immatricolazioni e il successivo provvedimento di ritiro delle targhe e delle carte di circolazione, anche perché tale ultima misura è funzionale a evitare la circolazione di un veicolo la cui provenienza e nazionalizzazione dalla Repubblica di San Marino non sono state adeguatamente sottoposte al vaglio dei competenti UMC, anche in termini tecnici (per via dell’immatricolazione mediante procedura S.T.A., espressamente vietata per i veicoli esteri).
8. Con il nono motivo è lamentato che, “ qualora si dovesse venire a comprendere che alla base dei provvedimenti qui censurati ci sia il mancato assolvimento dell’i.v.a. sui veicoli importati, si ripropone la censura relativa alla illegittima imposizione a carico di soggetti non tenuti, di oneri che evidentemente non sono stati assolti da parte di chi invece ne era tenuto ”.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. Infatti la asserita violazione dell’imposizione IVA è inconferente rispetto al contenuto del provvedimento e ai motivi della sua emanazione.
9. Il ricorso è pertanto respinto.
10. In ragione della novità e particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
NZ NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di EN | NZ NE |
IL SEGRETARIO