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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Bettio Luisa Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3074/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/03/2025 da
, con l'avv. in proprio;
Parte_1 Parte_1
e
, con l'avv. in proprio;
Parte_2 Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio
Con ricorso depositato il 21/03/2025 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
20.7.2013; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vescovana - Atto N. 5 parte 2
1) I Ricorrenti vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza altrove. Nello specifico l'Avv. continuerà a vivere nella casa sita in Padova (PD), Via A. Aleardi n. 31, mentre l'Avv. Pt_2
vivrà nell'immobile di sua proprietà in Padova, Vicolo Bernardo Parentino 23/A. Pt_1
2) Ciascuno dei Ricorrenti provvederà al proprio mantenimento personale, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
3) I Ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, alla divisione del patrimonio comune mobiliare (ivi inclusi i beni mobili registrati) ed immobiliare, secondo quanto già disposto in sede di separazione, alle cui previsioni sul punto si fa rinvio, dandosi reciprocamente atto di aver così regolato ogni rapporto tra loro pendente e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo,
dichiarando comunque espressamente di rinunciarvi.
5) I Ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia . Quanto all'affido condiviso della minore. Per_1
6) rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la Madre in Padova, Via A. Aleardi n. 31. I genitori si prenderanno cura della minore garantendole il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata ed impegnandosi altresì:
- a proteggerla e a fornirle gli strumenti per costruire il suo sviluppo sia sul piano affettivo che su quello cognitivo;
- a promuovere il suo processo di socializzazione;
- a non coinvolgere mai e per nessun motivo la minore nelle residue, eventuali, problematiche relative alle vicissitudini legate al venir meno del rapporto coniugale;
- a non denigrare, sminuire agli occhi della minore l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità e significato incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento. A tal fine i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro per garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e per consentirle di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Con riferimento al concreto esercizio della responsabilità genitoriale, le decisioni scolastiche, educative e relative alla salute della minore verranno prese da entrambi i genitori. I genitori eserciteranno, disgiuntamente, la responsabilità con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza della minore con entrambi. Quanto al regime di affido settimanale della minore ed alle vacanze: 3
- starà con ciascuno dei genitori a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19:30 sino alla Per_1
domenica alle ore 18:00; nei fine settimana in cui starà con la madre, passerà col padre il Per_1
venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 alle 19:30. starà inoltre con il padre ogni mercoledì sera con Per_1
pernottamento e successivo ri-accompagnamento a scuola, in periodi extrascolastici sarà Per_1
riaccompagnata dalla Madre ad ore 16:00 del giovedì;
- per quanto riguarda le vacanze scolastiche di Natale, trascorrerà indicativamente una Per_1
settimana (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, alternando le settimane l'anno successivo. La scansione temporale delle vacanze scolastiche natalizie verrà definita di comune accordo dai genitori entro il 15 novembre di ciascun anno;
- per le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 15 giorni, anche non consecutivi;
la scansione temporale verrà definita di comune accordo dai genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. Tenuto conto della professione dei genitori, si stabilisce sin d'ora che, nel mese di agosto,
ciascun genitore potrà trascorrere con almeno 7 giorni consecutivi (dal 15 al 22 agosto o dal 23 Per_1
al 30 agosto, alternando le settimane l'anno successivo);
- altre vacanze, ponti e festività, verranno suddivise fra i genitori secondo i principi dell'alternanza e dell'equivalenza;
- le parti faranno in modo che possa festeggiare il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_1
genitori.
È in ogni caso fatta salva la possibilità di concordare ulteriori momenti per le visite paterne o le vacanze,
così da garantire alla minore un effettivo rapporto con entrambe le figure genitoriali.
I coniugi si impegnano, sin d'ora, a collaborare tra di loro al fine di adattare, in maniera elastica e condivisa, le modalità di visita poc'anzi esposte ai desideri ed alle esigenze della minore, nonché agli impegni lavorativi di entrambi;
manifestano inoltre la piena disponibilità a supplirsi l'un l'altro, in caso di necessità o di impedimento, nell'obiettivo di garantire la miglior assistenza alla figlia minore.
Quanto al mantenimento della minore.
7) Ciascun genitore provvederà in via diretta a fornire vitto e alloggio alla minore, per il tempo che la stessa trascorrerà con lui. Tutte le spese necessarie al mantenimento della minore, siano esse ordinarie (ad esclusione del vitto ed alloggio che ciascun genitore offrirà alla figlia nei periodi di pertinenza) o straordinarie, verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Si indicano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come spese comunque sottoposte al suddetto regime della paritaria ripartizione tra i 4
genitori: spese di abbigliamento, spese per mensa scolastica, spese per materiale scolastico (comprensivo di cartelle, libri, cancelleria, altre dotazioni richieste dagli insegnanti, grembiuli, divise ed abbigliamento correlati ad attività scolastiche e recite scolastiche), spese per la frequentazione di corsi extra scolastici
(strumenti musicali, sport), spese di pre-scuola e dopo-scuola (compreso compenso baby sitter), spese per uscite scolastiche giornaliere;
spese per tasse scolastiche;
spese per frequentazione di centri ricreativi estivi e/o campiscuola;
spese per medicinali di ogni genere (i.e. antibiotici, antipiretici, antistaminici, vitamine etc… così come ogni altro medicinale o presidio sanitario necessario o utile alla cura e/o alla prevenzione di patologie ordinarie e/o stagionali anche se non prescritto dal medico curante); spese per la cura della persona e trattamenti estetici (i.e. parrucchiere, estetista, etc.), spese per ticket sanitari;
spese di trasporto pubblico urbano;
spese per ricariche del cellulare;
spese di riparazione di strumenti/attrezzature in uso alla minore (ad esempio bicicletta/cellulare etc.); spese per partecipazione a feste di compleanno o altri eventi e/o attività ludico-ricreative per bambini organizzate dalla scuola o da altre realtà aggregative entro cui la minore sia inserita;
spese per la cura dell'animale d'affezione della minore (attualmente individuato nel cane TA). I Ricorrenti concordano, sin d'ora, che qualsivoglia spesa straordinaria relativa ai bisogni della figlia che possa definirsi voluttuaria (e dunque non necessaria o comunque significativamente utile a perseguire il miglior interesse della minore, avuto anche riguardo alle condizioni patrimoniali dei genitori) il cui costo sia superiore a € 80,00, dovrà essere tra gli stessi preventivamente concordata. La
spesa si ritiene assentita nel momento in cui il genitore interpellato non abbia espresso il proprio dissenso in forma scritta (anche tramite comunicazioni SMS o Whatsapp) entro 5 gg dalla richiesta presentata dall'altro od il minor tempo resosi necessario dall'eventuale urgenza nel procedere. Si intendono sottoposte al medesimo regime del previo assenso, così come sopra delineato, le spese per l'acquisto di abbigliamento della minore (i.e. capi di vestiario, scarpe ed accessori) una volta che sia stato superato il costo stagionale d'acquisto di euro 500,00. Sono esclusi da detto plafond i costi eventualmente sostenuti per l'acquisto di abbigliamento scolastico e tecnico/sportivo. Per quanto non espressamente disciplinato in punto di spese straordinarie, le parti si richiamano quanto previsto dal protocollo adottato dal Tribunale
di Padova il 17.1.2017.
I Ricorrenti esprimono sin d'ora il loro benestare a che continui il proprio percorso scolastico Per_1
presso il medesimo istituto privato dalla stessa ad oggi frequentato (istituto paritario di Parte_3
Padova) e ciò quantomeno fino alla classe V della scuola primaria, riservandosi eventuali diverse determinazioni per il proseguo. 5
I Ricorrenti concorreranno al pagamento delle spese (sia ordinarie che straordinarie) di mantenimento della minore, versando entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 500,00 ciascuno, sul cc n. IT 94 Q
03015 03200 000006291053 tra loro cointestato, intrattenuto presso Fineco Bank e destinato unicamente al pagamento delle spese relative ai bisogni della figlia. Le spese verranno pagate dal genitore che di volta in volta dovrà sostenerle in ragione dei turni d'affido, utilizzando la provvista attinta da tale conto corrente e preferibilmente eseguendo il pagamento mediante moneta elettronica (entrambi i coniugi dispongono di una carta bancomat relativamente al predetto conto corrente).
L'eventuale saldo positivo che dovesse presentare tale c/c al termine di ciascun mese verrà lasciato in giacenza e destinato a sopperire ai successivi bisogni della minore. Ove la rimessa anticipata risulti insufficiente a sopperire ai bisogni della minore nel mese di riferimento, il genitore presso cui si trovi la minore nel momento in cui appaia necessario l 'esborso non coperto dalla rimessa di c /c provvederà ad anticipare quanto d'occorrenza, trattenendo pezza giustificativa della spesa sostenuta;
l'altro genitore dovrà dunque provvedere, entro la fine del mese di riferimento, a rifondere all'anticipatario la propria quota parte della spesa documentata.
In ogni caso, i Ricorrenti concordano che la somma di € 500,00 mensili costituisce il contributo minimo mensile dovuto da ciascun genitore per il mantenimento ordinario dovuto per . La somma, da Per_1
anticiparsi mensilmente per dare adeguata rimessa al predetto conto, sarà aumentata annualmente quantomeno in misura pari all'aumento dell'indice ISTAT dei beni al consumo, ovvero nella maggior misura eventualmente fissata di comune accordo tra i coniugi, ove ciò appaia necessario avuto riguardo alle mutate/aumentate esigenze della minore. I genitori danno atto che, da febbraio 2024, l'assegno unico familiare viene regolarmente accreditato direttamente sul conto cointestato di cui sopra. Attualmente, su concorde volontà dei coniugi, il Sig. beneficia al 100% delle attuali residue detrazioni per la figlia. Pt_1
Il Sig. accetta sin d'ora che, su semplice richiesta della Sig.ra le eventuali residue Pt_1 Pt_2
detrazioni per la figlia spetteranno al 50%. Quanto all'assegnazione della casa familiare.
8) Quella che fu la casa familiare, sita in Padova (PD), Via Aleardi n. 31 ed in proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà assegnata alla madre, ivi convivente con la figlia minore . Compensazione Pt_2 Per_1
delle spese
9) Le spese del presente giudizio vengono compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE 6
I sigg. e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Parte_2
20.07.2013 in VESCOVANA (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2013.
Dalla loro unione è nata la figlia il 25.06.2016. Persona_2
Nel giudizio di separazione i coniugi hanno depositato note scritte dinanzi al Presidente del
Tribunale entro il 13.02.2024 e la separazione consensuale è stata omologata con Sentenza n.
13/2024 del 14.02.2024. NON HANNO DEPOSITATO DOCC
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b) , l. 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse della figlia minore;
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e , contratto il 20.07.2013 in VESCOVANA (PD) e trascritto nel
[...] Parte_2
relativo registro al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2013.
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Spese compensate.
Così deciso in Padova il 3.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 serie A - anno 2013; Quanto ai rapporti tra i Ricorrenti.