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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1419/2021 promossa da:
), in qualità di procuratore di Parte_1 C.F._1 Per_1
), elettivamente domiciliato in Santena (TO) via Sambuy
[...] C.F._2
n. 32, con l'avv. APPENDINO ELENA , dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
SETTEVENE PALO N. 45/A 00052 CERVETERI con l'avv. GNAZI CELESTINO
) e l'avv. GNAZI ALESSANDRO, dai quali rappresentato e difeso C.F._5 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. quale procuratore di ha convenuto in giudizio la Controparte_2 Persona_2 germana al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € CP_3
290.875,00, pari al 50% del valore dei beni ricevuti dalla convenuta per donazione da parte della zia in adempimento della scrittura privata sottoscritta in data 10.10.2014. Controparte_4
A fondamento della domanda, hanno dedotto che la zia ha Controparte_4 ereditato l'intero patrimonio di famiglia, costituito da due appartamenti in Roma, da quote di
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
comproprietà di altri appartamenti in Ostia Lido, e da liquidità per € 329.569,48; che i nipoti e sono stati per la zia il punto di riferimento per ogni necessità Per_1 CP_3 assistenziale e per le necessità economiche-amministrative; che e hanno Pt_1 Per_1 CP_3 sottoscritto la scrittura privata datata 10.10.2014, con cui si sono accordati di dividere al 50% ogni eventuale disposizione operata dalla zia in loro favore;
che in data 28.10.2014 CP_4 [...] ha ottenuto dalla zia una procura generale a disporre del proprio patrimonio e, CP_3 CP_4 inoltre, ha ricevuto in donazione dalla zia la piena proprietà di uno degli appartamenti facenti parte del compendio ereditario;
che in seguito, l'odierna convenuta ha amministrato e gestito il patrimonio della zia in via esclusiva e a sua assoluta discrezione, senza mai renderne il CP_4 conto ai coeredi;
che ha provveduto al pagamento delle morosità condominiali Controparte_2 arretrate (pari ad € 8.162,60) relative ad uno degli immobili in comunione, al fine di consentirne la vendita a terzi;
che il 26.2.2015 l'odierna convenuta ha ricevuto dalla zia una ulteriore CP_4 donazione immobiliare, rifiutandosi tuttavia di adempiere all'accordo intercorso con il fratello
, di cui alla scrittura privata del 10.10.2014 e impedendo ai fratelli ogni contatto con la Per_1 zia . CP_4
Si è costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CP_3 domanda per difetto del preventivo esperimento del procedimento di mediazione e la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione;
nel merito, ha esposto che i fratelli Per_1
e si sono sempre disinteressati della sorte e delle cure della zia , con la quale Pt_1 CP_4 hanno intrattenuto rapporti al solo fine di farsi consegnare ingenti somme di denaro, e hanno sempre tenuto un atteggiamento caratterizzato da sopraffazioni e minacce anche nei confronti della sorella;
ha disconosciuto la scrittura privata datata 10.10.2014, concludendo per il rigetto della domanda con condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
La prima udienza è stata rinviata al 2.12.2021, anche per consentire alle parti di espletare il tentativo di mediazione, stante l'adesione di parte attrice, che tuttavia ha avuto esito negativo;
con ordinanza del 5.5.2022, il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione di nullità della scrittura privata del 10.10.2014 per violazione dell'art. 458 c.c., assegnando termini alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., e la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. con provvedimento del 19.9.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea va qualificata come azione di adempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta con la scrittura privata del 10.10.2014, laddove si impegna a cedere al
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fratello la metà dei beni mobili e immobili dell'eredità di Per_1 Controparte_4 qualora ne venisse in possesso.
La domanda è infondata, atteso che la scrittura privata in questione deve ritenersi nulla per contrasto con il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c..
Ai sensi dell'art. 458, comma 1, seconda parte, c.c., sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, così, sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24450 del 19/11/2009; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 63 del 06/01/1981). Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;
3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;
4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo mortis causa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del
16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976).
L'art. 458 c.c. vieta anche il cosiddetto patto successorio dispositivo, riscontrabile quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione.
La norma in esame accomuna, infatti, sotto la sanzione di nullità anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi mortis causa, atteso che essi non regolano la devoluzione dell'eredità, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole, sicché neppure vincolano il de cuius. La nullità colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioè, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va riscontrata la contrarietà all'art. 458 c.c. della scrittura intercorsa tra le parti in data 10.10.2014, nella quale e Per_1 [...] pattuivano che, qualora uno di essi fosse entrato in possesso di beni della eredità della CP_3 zia la cui successione non era a qual momento affatto aperta, ne avrebbe Controparte_4 ceduto all'altro la metà. Oggetto di quella convenzione sono inequivocamente beni da prendersi dall'eredità di stante l'espresso riferimento alla “eredità” contenuto nella Controparte_4 scrittura e tenuto conto che (in base a quanto narrato dalla stessa parte attrice) CP_4 non aveva altri eredi che i tre nipoti , e , e l'accordo verteva sui
[...] Per_1 CP_3 Pt_1 diritti spettanti ai due fratelli in relazione alla futura successione mortis causa della zia.
Dunque, configura un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c. l'atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprietà di un
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immobile oggetto di futura comunione ereditaria, con l'intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare sulla successione non ancora aperta del loro dante causa.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea.
3. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta, la stessa merita comunque di essere rigettata.
La norma richiamata, infatti, richiede la prova che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente l'infondatezza, ancorché manifesta, delle pretese avanzate. Tale prova non è stata fornita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 260.000 ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1419/2021 promossa da:
), in qualità di procuratore di Parte_1 C.F._1 Per_1
), elettivamente domiciliato in Santena (TO) via Sambuy
[...] C.F._2
n. 32, con l'avv. APPENDINO ELENA , dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
SETTEVENE PALO N. 45/A 00052 CERVETERI con l'avv. GNAZI CELESTINO
) e l'avv. GNAZI ALESSANDRO, dai quali rappresentato e difeso C.F._5 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. quale procuratore di ha convenuto in giudizio la Controparte_2 Persona_2 germana al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € CP_3
290.875,00, pari al 50% del valore dei beni ricevuti dalla convenuta per donazione da parte della zia in adempimento della scrittura privata sottoscritta in data 10.10.2014. Controparte_4
A fondamento della domanda, hanno dedotto che la zia ha Controparte_4 ereditato l'intero patrimonio di famiglia, costituito da due appartamenti in Roma, da quote di
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comproprietà di altri appartamenti in Ostia Lido, e da liquidità per € 329.569,48; che i nipoti e sono stati per la zia il punto di riferimento per ogni necessità Per_1 CP_3 assistenziale e per le necessità economiche-amministrative; che e hanno Pt_1 Per_1 CP_3 sottoscritto la scrittura privata datata 10.10.2014, con cui si sono accordati di dividere al 50% ogni eventuale disposizione operata dalla zia in loro favore;
che in data 28.10.2014 CP_4 [...] ha ottenuto dalla zia una procura generale a disporre del proprio patrimonio e, CP_3 CP_4 inoltre, ha ricevuto in donazione dalla zia la piena proprietà di uno degli appartamenti facenti parte del compendio ereditario;
che in seguito, l'odierna convenuta ha amministrato e gestito il patrimonio della zia in via esclusiva e a sua assoluta discrezione, senza mai renderne il CP_4 conto ai coeredi;
che ha provveduto al pagamento delle morosità condominiali Controparte_2 arretrate (pari ad € 8.162,60) relative ad uno degli immobili in comunione, al fine di consentirne la vendita a terzi;
che il 26.2.2015 l'odierna convenuta ha ricevuto dalla zia una ulteriore CP_4 donazione immobiliare, rifiutandosi tuttavia di adempiere all'accordo intercorso con il fratello
, di cui alla scrittura privata del 10.10.2014 e impedendo ai fratelli ogni contatto con la Per_1 zia . CP_4
Si è costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CP_3 domanda per difetto del preventivo esperimento del procedimento di mediazione e la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione;
nel merito, ha esposto che i fratelli Per_1
e si sono sempre disinteressati della sorte e delle cure della zia , con la quale Pt_1 CP_4 hanno intrattenuto rapporti al solo fine di farsi consegnare ingenti somme di denaro, e hanno sempre tenuto un atteggiamento caratterizzato da sopraffazioni e minacce anche nei confronti della sorella;
ha disconosciuto la scrittura privata datata 10.10.2014, concludendo per il rigetto della domanda con condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
La prima udienza è stata rinviata al 2.12.2021, anche per consentire alle parti di espletare il tentativo di mediazione, stante l'adesione di parte attrice, che tuttavia ha avuto esito negativo;
con ordinanza del 5.5.2022, il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione di nullità della scrittura privata del 10.10.2014 per violazione dell'art. 458 c.c., assegnando termini alle parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., e la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. con provvedimento del 19.9.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea va qualificata come azione di adempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta con la scrittura privata del 10.10.2014, laddove si impegna a cedere al
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fratello la metà dei beni mobili e immobili dell'eredità di Per_1 Controparte_4 qualora ne venisse in possesso.
La domanda è infondata, atteso che la scrittura privata in questione deve ritenersi nulla per contrasto con il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c..
Ai sensi dell'art. 458, comma 1, seconda parte, c.c., sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, così, sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24450 del 19/11/2009; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 63 del 06/01/1981). Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;
3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;
4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo mortis causa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del
16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976).
L'art. 458 c.c. vieta anche il cosiddetto patto successorio dispositivo, riscontrabile quando l'oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione.
La norma in esame accomuna, infatti, sotto la sanzione di nullità anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi mortis causa, atteso che essi non regolano la devoluzione dell'eredità, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole, sicché neppure vincolano il de cuius. La nullità colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioè, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va riscontrata la contrarietà all'art. 458 c.c. della scrittura intercorsa tra le parti in data 10.10.2014, nella quale e Per_1 [...] pattuivano che, qualora uno di essi fosse entrato in possesso di beni della eredità della CP_3 zia la cui successione non era a qual momento affatto aperta, ne avrebbe Controparte_4 ceduto all'altro la metà. Oggetto di quella convenzione sono inequivocamente beni da prendersi dall'eredità di stante l'espresso riferimento alla “eredità” contenuto nella Controparte_4 scrittura e tenuto conto che (in base a quanto narrato dalla stessa parte attrice) CP_4 non aveva altri eredi che i tre nipoti , e , e l'accordo verteva sui
[...] Per_1 CP_3 Pt_1 diritti spettanti ai due fratelli in relazione alla futura successione mortis causa della zia.
Dunque, configura un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c. l'atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprietà di un
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
immobile oggetto di futura comunione ereditaria, con l'intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare sulla successione non ancora aperta del loro dante causa.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea.
3. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta, la stessa merita comunque di essere rigettata.
La norma richiamata, infatti, richiede la prova che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente l'infondatezza, ancorché manifesta, delle pretese avanzate. Tale prova non è stata fornita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 260.000 ad € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 13 gennaio 2025
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