TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3362/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3362/2023
tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 9 aprile 2025 , sono comparsi:
Per il l'avv. CENTO CLAUDIA Parte_1
Per l'avv. LEONE CESARE anche in sostituzione dell'avv. Parte_2
CARANNANTE CORINNA .
I procuratori si riportano alle note depositate a cui rinviano e contestano quelle di controparte.
Chiedono che la causa venga decisa .
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione.
Alle 16,50 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 9 aprile 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3362/2023 promossa da:
(C.F. ), , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
CENTO CLAUDIA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_2 C.F._1
CESARE e dell'avv. CARANNANTE CORINNA
CONVENUTO
Oggetto: lesione del decoro architettonico
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così
provvede:
1) Condanna il convenuto alla rimozione, a proprie spese, del manufatto oggetto del giudizio
2) Rigetta la domanda con cui la parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno pagina 2 di 8 3) Liquida le spese del giudizio in euro 3900,00 per compensi professionali, oltre euro 330,00 per spese oltre iva , cpa e spese forfettarie. Compensa fra le parti la metà delle spese del giudizio e condanna il convenuto a rifondere all'attore la metà delle spese.
4)Pone a carico del convenuto le spese di CTU.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il , citava in Parte_4
giudizio Lo Giudice Pt_2
Esponeva che il convenuto aveva arbitrariamente installato sul balcone del prospetto principale dello stabile condominiale una veranda che aveva leso il decoro architettonico.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di :
“ritenere e dichiarare illegittimo l'arbitrario intervento di installazione di veranda effettuato da parte convenuta sul balcone prospiciente lato prospetto del , meglio Controparte_1
descritto in narrativa e, per l'effetto, ordinare alla medesima convenuta di eliminare il suddetto manufatto con ripristino dello stato dei luoghi, oltre che condannarla in favore diparte attrice al risarcimento del danno nella misura che il Decidente vorrà concedere per lesione del decoro architettonico Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria di spese, diritti ed CP_2
onorari del giudizio”.
Ritualmente si costituiva il convenuto, con comparsa del 30.05.2023, con la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna dello stesso attore alle spese del giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'Amministratore p.t. del e Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio.
Infine la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 9 aprile 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
pagina 3 di 8 La domanda di parte attrice va accolta per i motivi che seguono.
L'art. 1122 c.c. stabilisce che "nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale,
il condomino non può eseguire opere che rechino danni alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio".
La norma, dunque, consente al condomino di eseguire opere nella porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva a condizione che tali interventi non pregiudichino la stabilità, la sicurezza e il decoro dell'edificio condominiale, pertanto anche gli interventi su porzioni di piano di proprietà
personale , perché inerenti a beni esclusivi come quelli menzionati nell'art. 1122 c.c., non possono apportare modifiche che rechino danno alla cosa comune .
Allo stesso modo, l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico.
In ordine al concetto di decoro architettonico, occorre osservare che esso viene inteso dalla giurisprudenza, ormai consolidata, come l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche, che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia.
L'alterazione di tale decoro può dipendere dalla realizzazione di opere, che incidono sull'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio, tutte le volte che tali modifiche siano suscettibili di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato.
Ne consegue che il giudice, per un verso, deve accertare che l'alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme, per altro verso, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura una unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto alla modifica del condomino .
pagina 4 di 8 Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata,
non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
La lesione del decoro dunque, per essere apprezzabile, deve concretizzarsi in modifiche che siano visibili dall'esterno, mentre non ricorre nel caso in cui siano invisibili o parzialmente visibili solo osservando da particolari angolazioni o da visuale sopraelevata, posto che il decoro si riferisce alle linee essenziali del fabbricato che gli conferiscono la sua particolare struttura e fisionomia,
presupponendo quindi che tali linee essenziali siano esposte alla vista.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, in tema di Condominio non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino: la valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato è
oggetto riservato all'indagine del giudice di merito .
Nella specie, il CTU ha accertato che: che “Dalla visione dello stato dei luoghi (v. All. n. 6), sia della
veranda oggetto di contenzioso, sia dei prospetti del fabbricato, si può affermare che tale opera, crea
di fatto una discontinuità dei volumi delle linee architettoniche dello stabile condominiale il tutto
ancora più visibile a causa del colore bianco dell'opera stessa.”, pertanto “si può affermare che la
veranda realizzata parte convenuta, lede il decoro architettonico del fabbricato”.
Si ritiene, come accertato dal CTU, che la veranda realizzata dalla parte convenuta, alteri il decoro dell'edificio e che pertanto il convenuto vada condannato alla rimozione, a proprie spese della veranda oggetto del giudizio.
La Cassazione di recente ha ribadito che “Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio
condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale
pagina 5 di 8 fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi
sull'immobile” (cfr. Cass. Civ., n. 14598 del 26.05.2021).
Dalla lettura della CTU, questo decidente ritiene che la maggior parte degli interventi preesistenti
(descritti comunque in modo generico dal CTU) abbiano un differente e minore impatto sul prospetto dell'edificio e che pertanto non possano essere equiparati alla veranda oggetto del giudizio, costruita dalla parte convenuta sul prospetto principale.
Va rigettata la domanda con la quale la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Si ricorda che la Corte Suprema nega l'astratta risarcibilità “in re ipsa” dei danni subiti dal proprietario affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra
"condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa", pertanto l'attore avrebbe dovuto dare la prova del danno sia per l'an che per il quantum .
Nella fattispecie parte attrice non ha dato alcuna prova del danno subito, neppure mediante ricorso a presunzioni semplici.
In totale assenza di elementi probatori e tenuto conto che il danno è solo temporaneo, alla luce della statuizione che ordina la demolizione dell'opera modificativa, e quindi provvede alla eliminazione in via definitiva del danno, questo decidente non ravvisa i presupposti per procedersi, neppure in via equitativa, alla condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande dell'attore, si ritiene di compensare fra le parti la metà delle spese del giudizio e di condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della metà delle spese del giudizio.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico del convenuto .
il got pagina 6 di 8 Maria Rosalia Grassadonia
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3362/2023
tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 9 aprile 2025 , sono comparsi:
Per il l'avv. CENTO CLAUDIA Parte_1
Per l'avv. LEONE CESARE anche in sostituzione dell'avv. Parte_2
CARANNANTE CORINNA .
I procuratori si riportano alle note depositate a cui rinviano e contestano quelle di controparte.
Chiedono che la causa venga decisa .
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione.
Alle 16,50 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 9 aprile 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3362/2023 promossa da:
(C.F. ), , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
CENTO CLAUDIA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_2 C.F._1
CESARE e dell'avv. CARANNANTE CORINNA
CONVENUTO
Oggetto: lesione del decoro architettonico
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così
provvede:
1) Condanna il convenuto alla rimozione, a proprie spese, del manufatto oggetto del giudizio
2) Rigetta la domanda con cui la parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno pagina 2 di 8 3) Liquida le spese del giudizio in euro 3900,00 per compensi professionali, oltre euro 330,00 per spese oltre iva , cpa e spese forfettarie. Compensa fra le parti la metà delle spese del giudizio e condanna il convenuto a rifondere all'attore la metà delle spese.
4)Pone a carico del convenuto le spese di CTU.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il , citava in Parte_4
giudizio Lo Giudice Pt_2
Esponeva che il convenuto aveva arbitrariamente installato sul balcone del prospetto principale dello stabile condominiale una veranda che aveva leso il decoro architettonico.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di :
“ritenere e dichiarare illegittimo l'arbitrario intervento di installazione di veranda effettuato da parte convenuta sul balcone prospiciente lato prospetto del , meglio Controparte_1
descritto in narrativa e, per l'effetto, ordinare alla medesima convenuta di eliminare il suddetto manufatto con ripristino dello stato dei luoghi, oltre che condannarla in favore diparte attrice al risarcimento del danno nella misura che il Decidente vorrà concedere per lesione del decoro architettonico Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria di spese, diritti ed CP_2
onorari del giudizio”.
Ritualmente si costituiva il convenuto, con comparsa del 30.05.2023, con la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna dello stesso attore alle spese del giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'Amministratore p.t. del e Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio.
Infine la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 9 aprile 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
pagina 3 di 8 La domanda di parte attrice va accolta per i motivi che seguono.
L'art. 1122 c.c. stabilisce che "nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale,
il condomino non può eseguire opere che rechino danni alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio".
La norma, dunque, consente al condomino di eseguire opere nella porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva a condizione che tali interventi non pregiudichino la stabilità, la sicurezza e il decoro dell'edificio condominiale, pertanto anche gli interventi su porzioni di piano di proprietà
personale , perché inerenti a beni esclusivi come quelli menzionati nell'art. 1122 c.c., non possono apportare modifiche che rechino danno alla cosa comune .
Allo stesso modo, l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico.
In ordine al concetto di decoro architettonico, occorre osservare che esso viene inteso dalla giurisprudenza, ormai consolidata, come l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche, che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia.
L'alterazione di tale decoro può dipendere dalla realizzazione di opere, che incidono sull'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio, tutte le volte che tali modifiche siano suscettibili di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato.
Ne consegue che il giudice, per un verso, deve accertare che l'alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme, per altro verso, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in qual misura una unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto alla modifica del condomino .
pagina 4 di 8 Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata,
non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
La lesione del decoro dunque, per essere apprezzabile, deve concretizzarsi in modifiche che siano visibili dall'esterno, mentre non ricorre nel caso in cui siano invisibili o parzialmente visibili solo osservando da particolari angolazioni o da visuale sopraelevata, posto che il decoro si riferisce alle linee essenziali del fabbricato che gli conferiscono la sua particolare struttura e fisionomia,
presupponendo quindi che tali linee essenziali siano esposte alla vista.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, in tema di Condominio non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino: la valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato è
oggetto riservato all'indagine del giudice di merito .
Nella specie, il CTU ha accertato che: che “Dalla visione dello stato dei luoghi (v. All. n. 6), sia della
veranda oggetto di contenzioso, sia dei prospetti del fabbricato, si può affermare che tale opera, crea
di fatto una discontinuità dei volumi delle linee architettoniche dello stabile condominiale il tutto
ancora più visibile a causa del colore bianco dell'opera stessa.”, pertanto “si può affermare che la
veranda realizzata parte convenuta, lede il decoro architettonico del fabbricato”.
Si ritiene, come accertato dal CTU, che la veranda realizzata dalla parte convenuta, alteri il decoro dell'edificio e che pertanto il convenuto vada condannato alla rimozione, a proprie spese della veranda oggetto del giudizio.
La Cassazione di recente ha ribadito che “Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio
condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale
pagina 5 di 8 fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi
sull'immobile” (cfr. Cass. Civ., n. 14598 del 26.05.2021).
Dalla lettura della CTU, questo decidente ritiene che la maggior parte degli interventi preesistenti
(descritti comunque in modo generico dal CTU) abbiano un differente e minore impatto sul prospetto dell'edificio e che pertanto non possano essere equiparati alla veranda oggetto del giudizio, costruita dalla parte convenuta sul prospetto principale.
Va rigettata la domanda con la quale la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Si ricorda che la Corte Suprema nega l'astratta risarcibilità “in re ipsa” dei danni subiti dal proprietario affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra
"condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa", pertanto l'attore avrebbe dovuto dare la prova del danno sia per l'an che per il quantum .
Nella fattispecie parte attrice non ha dato alcuna prova del danno subito, neppure mediante ricorso a presunzioni semplici.
In totale assenza di elementi probatori e tenuto conto che il danno è solo temporaneo, alla luce della statuizione che ordina la demolizione dell'opera modificativa, e quindi provvede alla eliminazione in via definitiva del danno, questo decidente non ravvisa i presupposti per procedersi, neppure in via equitativa, alla condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande dell'attore, si ritiene di compensare fra le parti la metà delle spese del giudizio e di condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della metà delle spese del giudizio.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico del convenuto .
il got pagina 6 di 8 Maria Rosalia Grassadonia
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8