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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2024, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
Rg. n. 9978/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9978/2018 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: lesione personale, vertente:
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Luigi Ricciardelli ed Antonio Ricciardelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Caserta al Corso Trieste n. 146;
ATTORE
e
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da come da note di trattazione scritta dell'udienza cd. cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del 19.2.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata,
nonché i provvedimenti assunti.
*****
ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni subiti a causa del sinistro occorso il 2.9.2016, alle ore 16:00 circa, allorquando, dopo aver constatato il malfunzionamento di un compressore installato all'interno dell'azienda agricola
“ (di cui l'attore è amministratore) ed aver richiesto l'intervento di Organizzazione_1 [...]
, quest'ultimo provvedeva ad eseguire un intervento di riparazione;
tuttavia, “dopo avere CP_1 Cont individuato la causa del guasto al compressore marca modello 53N0062, e dopo aver sostituito un
elemento ritenuto inefficiente, alle ore 16 circa, il tecnico si accingeva a verificarne il regolare funzionamento alla presenza dell'attore; improvvisamente il compressore esplodeva. L'attore veniva
1 violentemente investito dai corpi metallici proiettati dalla forza dell'aria compressa” (v. atto di citazione).
In conseguenza del fatto, l'attore riportava rilevanti lesioni fisiche, specificamente individuate in atti.
Non si è costituito , nonostante sia stato regolarmente evocato in giudizio;
sicché Controparte_1 all'udienza del 25.3.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
*****
La domanda merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al merito della vicenda, rileva il Tribunale che la presente fattispecie deve essere inquadrata nel paradigma della responsabilità contrattuale, essendo intervenuto tra le parti un rapporto contrattuale d'opera (cfr. art. 2222 c.c.).
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. Cass.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si osserva che, nel corso della fase istruttoria, sono stati escussi tre testi di parte attrice: e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
– lavoratore presso la s.r.l. – ha dichiarato: “Ho chiamato Tes_1 Org_1 Org_1 telefonicamente e gli ho detto che il compressore non funzionava, poi ha chiamato il tecnico”; Pt_1 Pt_1 il teste confermava che il 2.9.2016, l'odierno convenuto si recava presso l'azienda agricola e provvedeva ad eseguire l'intervento di riparazione (“Il tecnico sostituì un pezzo del compressore”); il teste ha riferito che, successivamente, messo in funzione il compressore, esso esplodeva;
sul punto il teste ha comunque dichiarato “Preciso che sono arrivato dopo l'esplosione, ho sentito il rumore dell'esplosione e sono corso. Ho visto che era a terra, gli usciva del sangue dal sopracciglio e dalla gamba. Non ricordo Pt_1 altro. Il tecnico non si è fatto male, era in piedi.”.
Anche ha confermato che in data 2.9.2016 l'attore richiedeva al Guida un intervento Testimone_2 di riparazione del compressore installato all'interno dell'azienda di cui è amministratore, perché non funzionante;
ha inoltre riferito: “Ero insieme a quando venne il tecnico. Preciso che non Parte_1 ero proprio vicino a loro, ma dalla mia posizione ho visto direttamente la scena dell'esplosione.”. Il teste ha confermato la prospettazione attorea, dichiarando che il individuava il guasto dell'apparecchio CP_1 nel malfunzionamento del pressostato, che sostituiva, installandone uno nuovo;
completato il lavoro di sostituzione del componente guasto, invitava l'attore a verificare il corretto funzionamento del compressore;
in particolare, il teste confermava che il metteva in funzione il compressore, che CP_1 dopo pochi istanti esplodeva. ha invece dichiarato di non aver assistito al sinistro: “Preciso che quel Testimone_3 giorno mi trovavo negli uffici della del , perché stavo svolgendo attività di Org_1 Org_1 assistenza. (…) preciso che non ho assistito al fatto;
infatti, ero negli uffici in quel momento, sono
2 accorso quando ho sentito il rumore dell'esplosione, è stato un boato. Quando sono sopraggiunto Pt_1 era a terra, ferito in modo molto evidente alla gamba, gli usciva del sangue. non era Controparte_1 ferito.”.
Ebbene, non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, avendo essi reso dichiarazioni chiare, precise, coerenti, tra loro concordanti, dalle quali emerge anzitutto la prova del rapporto contrattuale (d'opera) intervenuto tra le odierne parti. Le testimonianze dimostrano, inoltre, che il convenuto, incaricato dall'attore, era intervenuto per eseguire una prestazione di carattere tecnico, volta alla riparazione di un compressore non funzionante.
Deve poi ritenersi dimostrato, secondo il “principio del più probabile che non”, il nesso causale tra l'inadempimento allegato dall'attore ed il danno conseguente.
Sul punto, si evidenzia che il teste , che ha assistito direttamente al sinistro, ha Testimone_2 descritto in modo esauriente la dinamica del fatto, confermando che il compressore esplodeva allorquando veniva riavviato, immediatamente dopo l'intervento eseguito del Guida, provocando il ferimento del . Tes_3
In assenza di allegazioni e prove contrarie (considerata la contumacia del convenuto), può ritenersi dimostrato che lo scoppio del compressore sia dipeso dall'intervento (erroneamente) effettuato dal convenuto, non essendo emersa la prova di altre circostanze alle quali possa ricondursi il verificarsi dell'evento.
Ne consegue l'accertamento della responsabilità del Guida.
Con riferimento all'accertamento dei danni subiti dal , si osserva che in corso di causa è stata Tes_3 espletata una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. ( Persona_1 Organizzazione_2
, le cui conclusioni appaiono del tutto condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e
[...] metodologici, nonché adeguatamente motivate dal punto di vista scientifico.
Il c.t.u. ha premesso che, a seguito dell'incidente oggetto di causa, l'attore ha riportato le seguenti lesioni:
“frattura composta pluriframmentaria scapola sinistra;
- frattura pluriframmentaria scomposta biossea distale di gamba destra evoluta in pseudoartrosi e associata a processo settico, con residua eterometria di 4 cm circa rispetto al controlato;
- frattura del mesopiede;
- Ferita lacero contusa in regione frontale.” (v. relazione di c.t.u., pag. 8). Per_ Il dott. ha poi accertato la compatibilità causale fra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate (v. relazione tecnica, pag. 6).
Con riferimento al danno biologico, il c.t.u. ha rilevato: “ tenuto conto del tipo di lesioni e della storia clinica evinta dalla documentazione esibita, si potrà riconoscere un danno biologico temporaneo totale di 30 giorni (periodo comprensivo dei ricoveri ospedalieri ed in cui maggiori dovevano essere la
sintomatologia algica e la limitazione funzionale dei distretti traumatizzati); 180 giorni di danno biologico parziale mediamente valutabile al 75% ed ulteriori 150 giorni di danno biologico parziale mediamente valutabile al 50%, quale sintesi di un più lungo periodo a scalare documentato e comunque arco temporale congruo per la stabilizzazione dei postumi, in relazione al tipo di lesioni riportate.” (v. consulenza tecnica, pag. 7).
Il danno biologico permanente è stato poi valutato dal c.t.u. nella misura del 38% (“Circa il danno biologico permanente, si dovranno valutare i postumi oggi residuati, rappresentati da: - Esiti di frattura composta pluriframmentaria scapola sinistra;
- Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta biossea
3 distale di gamba destra evoluta in pseudoartrosi e associata a processo settico, con residua eterometria
di 4 cm circa rispetto al controlato;
- Esiti di frattura del mesopiede;
- Esiti cicatriziali.” (v. relazione tecnica, pag. 7).
Per quanto concerne la liquidazione del danno, avendo l'attore subito postumi superiori al 9%, per la liquidazione del danno biologico si deve applicare la tabella in uso presso il Tribunale di Milano, assunta dalla Corte di Cassazione a parametro generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 07/06/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28290 del 22/12/2011).
Essa, in ossequio alla “sistemazione teorica” operata dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11/11/2008, si ispira ad una “liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute” (compreso, dunque, il vecchio “danno morale soggettivo”), prevedendo dei valori monetari
“medi”, “corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti”, e delle percentuali di aumento di tali valori, “da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato” (così la relazione di accompagnamento dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, in Guida al dir., dossier n. 9 del novembre 2009, pag. 33).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che “per la liquidazione del danno biologico il riferimento alle tabelle milanesi è d'obbligo, almeno finché i criteri in esse contenuti non siano da archiviare per la sopravvenienza di altri e prevalenti parametri di natura pretoria o, meglio ancora, di matrice legislativa. In assenza di variazioni, quindi, il giudice non può che attenersi ai parametri applicati dal Tribunale di Milano, pena l'inevitabile frustrazione dell'aspettativa del danneggiato all'applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi”
(Cass., ordinanza n. 19376 del 8/11/12).
Orbene, tenuto conto dei postumi accertati nel caso di specie ed in applicazione delle tabelle milanesi
(aggiornate al 2021), si reputa idoneo prendere in considerazione come valore base del punto relativo ad una invalidità del 38% (relativamente ad un soggetto di anni 38 all'epoca del sinistro), quello pari a euro
7.698,30 – parametro di liquidazione del danno biologico già “appesantito” in considerazione delle sofferenze morali – esistenziali che presuntivamente possono ritenersi patite dal danneggiato (in considerazione della gravità dei postumi accertati). Ed infatti, tenuto conto della natura e dell'entità delle lesioni riportate nel caso di specie, ricorrono senz'altro i presupposti per ritenere provata, attraverso idonei e convincenti elementi presuntivi, la sussistenza di una sofferenza soggettiva cagionata dal fatto-
reato in sé considerato: la liquidazione di tale specifica sofferenza viene operata nei limiti in cui è consentito dalle Tabelle e risponde all'esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro del pregiudizio sofferto.
L'importo risarcitorio, a titolo di invalidità permanente, è quindi pari a euro 238.416,00.
Deve poi liquidarsi il danno per l'invalidità temporanea, anch'esso quantificato dal Tribunale di Milano, come danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% pari ad euro 99,00, aumentabili fino a 149,00 (in presenza di comprovate peculiarità).
4 In considerazione della malattia sussistente nel caso di specie, si ritiene congruo optare per una quantificazione giornaliera di euro 99,00 (non essendo emerse peculiarità idonee a giustificare l'aumento), per una somma complessiva di euro 23.760,00 (di cui: euro 2.970,00 I.T.T. + euro 13.365,00
I.T.P. al 75% + euro 7.425,00 I.T.P. al 50%).
Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di personalizzazione, non avendo l'attore adeguatamente dimostrato di avere subito conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari, tali da legittimare la liquidazione di un'ulteriore somma di denaro per il loro ristoro.
Circa la deduzione attorea, secondo cui l'istante sarebbe “stato costretto ad abbandonare definitivamente la sua attività di allevatore, incompatibile con il deficit funzionale degli arti inferiori che non gli consente
la posizione eretta se non per tempi particolarmente brevi, ed una marcata difficoltà di equilibrio e di deambulazione. A tanto si aggiunge che le sue condizioni di salute hanno costituito la causa determinante di una crisi coniugale ormai irreversibile, che ha portato il sig. a separarsi dalla moglie” (v. Tes_3 atto di citazione, pag.4), essa è rimasta sfornita di prova.
In particolare, non emerge dagli atti di causa che l'attore, prima del sinistro, svolgesse concretamente l'attività di allevatore. Dalla visura camerale depositata in atti (v. allegato n. 9 delle memorie depositate in data 24.5.2019), emerge solo che il ricopre la carica di amministratore della Tes_3 Org_1
inoltre, dalla predetta visura, si evince che la società contava, nel 2016 (ovvero nell'anno in
[...] cui si è verificato il sinistro) n. 8 dipendenti (che ragionevolmente potevano svolgere le mansioni di allevatore).
Non può infine riconoscersi il rimborso di spese mediche, non essendo state documentate.
In definitiva, il danno subito dall'attore ammonta alla complessiva somma di euro 262.176,00 (danno biologico permanente: euro 238.416,00 + danno biologico temporaneo complessivo: euro 23.760,00).
Trattandosi di un credito risarcitorio, vanno riconosciuti sulla somma predetta gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un.
Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del 24/3/2003).
Nella specie, l'importo di euro 262.176,00, “devalutato” alla data del fatto (2.9.2016), risulta pari a euro
219.761,94: su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari a euro 21.431,82.
I danni ammontano, in definitiva, alla complessiva somma di euro 283.607,81 (ivi compresi interessi e rivalutazione), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo effettivo.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, in favore dell'attore, come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio del relativo scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità della controversia.
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa (con decreto del 25.1.2023), vengono poste definitivamente a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni
5 diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
§- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
§- in accoglimento della domanda proposta da dichiara la responsabilità di Parte_1 [...]
per il sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della somma di euro 283.607,81, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
§- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro
1.260,00 per esborsi ed euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (pari al 15%), iva e cpa, come per legge;
§- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 31.05.2024
Il giudice
Gabriella Martone
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9978/2018 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: lesione personale, vertente:
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Luigi Ricciardelli ed Antonio Ricciardelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Caserta al Corso Trieste n. 146;
ATTORE
e
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da come da note di trattazione scritta dell'udienza cd. cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del 19.2.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata,
nonché i provvedimenti assunti.
*****
ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni subiti a causa del sinistro occorso il 2.9.2016, alle ore 16:00 circa, allorquando, dopo aver constatato il malfunzionamento di un compressore installato all'interno dell'azienda agricola
“ (di cui l'attore è amministratore) ed aver richiesto l'intervento di Organizzazione_1 [...]
, quest'ultimo provvedeva ad eseguire un intervento di riparazione;
tuttavia, “dopo avere CP_1 Cont individuato la causa del guasto al compressore marca modello 53N0062, e dopo aver sostituito un
elemento ritenuto inefficiente, alle ore 16 circa, il tecnico si accingeva a verificarne il regolare funzionamento alla presenza dell'attore; improvvisamente il compressore esplodeva. L'attore veniva
1 violentemente investito dai corpi metallici proiettati dalla forza dell'aria compressa” (v. atto di citazione).
In conseguenza del fatto, l'attore riportava rilevanti lesioni fisiche, specificamente individuate in atti.
Non si è costituito , nonostante sia stato regolarmente evocato in giudizio;
sicché Controparte_1 all'udienza del 25.3.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
*****
La domanda merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al merito della vicenda, rileva il Tribunale che la presente fattispecie deve essere inquadrata nel paradigma della responsabilità contrattuale, essendo intervenuto tra le parti un rapporto contrattuale d'opera (cfr. art. 2222 c.c.).
E' noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. Cass.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si osserva che, nel corso della fase istruttoria, sono stati escussi tre testi di parte attrice: e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
– lavoratore presso la s.r.l. – ha dichiarato: “Ho chiamato Tes_1 Org_1 Org_1 telefonicamente e gli ho detto che il compressore non funzionava, poi ha chiamato il tecnico”; Pt_1 Pt_1 il teste confermava che il 2.9.2016, l'odierno convenuto si recava presso l'azienda agricola e provvedeva ad eseguire l'intervento di riparazione (“Il tecnico sostituì un pezzo del compressore”); il teste ha riferito che, successivamente, messo in funzione il compressore, esso esplodeva;
sul punto il teste ha comunque dichiarato “Preciso che sono arrivato dopo l'esplosione, ho sentito il rumore dell'esplosione e sono corso. Ho visto che era a terra, gli usciva del sangue dal sopracciglio e dalla gamba. Non ricordo Pt_1 altro. Il tecnico non si è fatto male, era in piedi.”.
Anche ha confermato che in data 2.9.2016 l'attore richiedeva al Guida un intervento Testimone_2 di riparazione del compressore installato all'interno dell'azienda di cui è amministratore, perché non funzionante;
ha inoltre riferito: “Ero insieme a quando venne il tecnico. Preciso che non Parte_1 ero proprio vicino a loro, ma dalla mia posizione ho visto direttamente la scena dell'esplosione.”. Il teste ha confermato la prospettazione attorea, dichiarando che il individuava il guasto dell'apparecchio CP_1 nel malfunzionamento del pressostato, che sostituiva, installandone uno nuovo;
completato il lavoro di sostituzione del componente guasto, invitava l'attore a verificare il corretto funzionamento del compressore;
in particolare, il teste confermava che il metteva in funzione il compressore, che CP_1 dopo pochi istanti esplodeva. ha invece dichiarato di non aver assistito al sinistro: “Preciso che quel Testimone_3 giorno mi trovavo negli uffici della del , perché stavo svolgendo attività di Org_1 Org_1 assistenza. (…) preciso che non ho assistito al fatto;
infatti, ero negli uffici in quel momento, sono
2 accorso quando ho sentito il rumore dell'esplosione, è stato un boato. Quando sono sopraggiunto Pt_1 era a terra, ferito in modo molto evidente alla gamba, gli usciva del sangue. non era Controparte_1 ferito.”.
Ebbene, non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, avendo essi reso dichiarazioni chiare, precise, coerenti, tra loro concordanti, dalle quali emerge anzitutto la prova del rapporto contrattuale (d'opera) intervenuto tra le odierne parti. Le testimonianze dimostrano, inoltre, che il convenuto, incaricato dall'attore, era intervenuto per eseguire una prestazione di carattere tecnico, volta alla riparazione di un compressore non funzionante.
Deve poi ritenersi dimostrato, secondo il “principio del più probabile che non”, il nesso causale tra l'inadempimento allegato dall'attore ed il danno conseguente.
Sul punto, si evidenzia che il teste , che ha assistito direttamente al sinistro, ha Testimone_2 descritto in modo esauriente la dinamica del fatto, confermando che il compressore esplodeva allorquando veniva riavviato, immediatamente dopo l'intervento eseguito del Guida, provocando il ferimento del . Tes_3
In assenza di allegazioni e prove contrarie (considerata la contumacia del convenuto), può ritenersi dimostrato che lo scoppio del compressore sia dipeso dall'intervento (erroneamente) effettuato dal convenuto, non essendo emersa la prova di altre circostanze alle quali possa ricondursi il verificarsi dell'evento.
Ne consegue l'accertamento della responsabilità del Guida.
Con riferimento all'accertamento dei danni subiti dal , si osserva che in corso di causa è stata Tes_3 espletata una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. ( Persona_1 Organizzazione_2
, le cui conclusioni appaiono del tutto condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e
[...] metodologici, nonché adeguatamente motivate dal punto di vista scientifico.
Il c.t.u. ha premesso che, a seguito dell'incidente oggetto di causa, l'attore ha riportato le seguenti lesioni:
“frattura composta pluriframmentaria scapola sinistra;
- frattura pluriframmentaria scomposta biossea distale di gamba destra evoluta in pseudoartrosi e associata a processo settico, con residua eterometria di 4 cm circa rispetto al controlato;
- frattura del mesopiede;
- Ferita lacero contusa in regione frontale.” (v. relazione di c.t.u., pag. 8). Per_ Il dott. ha poi accertato la compatibilità causale fra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate (v. relazione tecnica, pag. 6).
Con riferimento al danno biologico, il c.t.u. ha rilevato: “ tenuto conto del tipo di lesioni e della storia clinica evinta dalla documentazione esibita, si potrà riconoscere un danno biologico temporaneo totale di 30 giorni (periodo comprensivo dei ricoveri ospedalieri ed in cui maggiori dovevano essere la
sintomatologia algica e la limitazione funzionale dei distretti traumatizzati); 180 giorni di danno biologico parziale mediamente valutabile al 75% ed ulteriori 150 giorni di danno biologico parziale mediamente valutabile al 50%, quale sintesi di un più lungo periodo a scalare documentato e comunque arco temporale congruo per la stabilizzazione dei postumi, in relazione al tipo di lesioni riportate.” (v. consulenza tecnica, pag. 7).
Il danno biologico permanente è stato poi valutato dal c.t.u. nella misura del 38% (“Circa il danno biologico permanente, si dovranno valutare i postumi oggi residuati, rappresentati da: - Esiti di frattura composta pluriframmentaria scapola sinistra;
- Esiti di frattura pluriframmentaria scomposta biossea
3 distale di gamba destra evoluta in pseudoartrosi e associata a processo settico, con residua eterometria
di 4 cm circa rispetto al controlato;
- Esiti di frattura del mesopiede;
- Esiti cicatriziali.” (v. relazione tecnica, pag. 7).
Per quanto concerne la liquidazione del danno, avendo l'attore subito postumi superiori al 9%, per la liquidazione del danno biologico si deve applicare la tabella in uso presso il Tribunale di Milano, assunta dalla Corte di Cassazione a parametro generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 07/06/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28290 del 22/12/2011).
Essa, in ossequio alla “sistemazione teorica” operata dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11/11/2008, si ispira ad una “liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute” (compreso, dunque, il vecchio “danno morale soggettivo”), prevedendo dei valori monetari
“medi”, “corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti”, e delle percentuali di aumento di tali valori, “da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato” (così la relazione di accompagnamento dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, in Guida al dir., dossier n. 9 del novembre 2009, pag. 33).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che “per la liquidazione del danno biologico il riferimento alle tabelle milanesi è d'obbligo, almeno finché i criteri in esse contenuti non siano da archiviare per la sopravvenienza di altri e prevalenti parametri di natura pretoria o, meglio ancora, di matrice legislativa. In assenza di variazioni, quindi, il giudice non può che attenersi ai parametri applicati dal Tribunale di Milano, pena l'inevitabile frustrazione dell'aspettativa del danneggiato all'applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi”
(Cass., ordinanza n. 19376 del 8/11/12).
Orbene, tenuto conto dei postumi accertati nel caso di specie ed in applicazione delle tabelle milanesi
(aggiornate al 2021), si reputa idoneo prendere in considerazione come valore base del punto relativo ad una invalidità del 38% (relativamente ad un soggetto di anni 38 all'epoca del sinistro), quello pari a euro
7.698,30 – parametro di liquidazione del danno biologico già “appesantito” in considerazione delle sofferenze morali – esistenziali che presuntivamente possono ritenersi patite dal danneggiato (in considerazione della gravità dei postumi accertati). Ed infatti, tenuto conto della natura e dell'entità delle lesioni riportate nel caso di specie, ricorrono senz'altro i presupposti per ritenere provata, attraverso idonei e convincenti elementi presuntivi, la sussistenza di una sofferenza soggettiva cagionata dal fatto-
reato in sé considerato: la liquidazione di tale specifica sofferenza viene operata nei limiti in cui è consentito dalle Tabelle e risponde all'esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro del pregiudizio sofferto.
L'importo risarcitorio, a titolo di invalidità permanente, è quindi pari a euro 238.416,00.
Deve poi liquidarsi il danno per l'invalidità temporanea, anch'esso quantificato dal Tribunale di Milano, come danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% pari ad euro 99,00, aumentabili fino a 149,00 (in presenza di comprovate peculiarità).
4 In considerazione della malattia sussistente nel caso di specie, si ritiene congruo optare per una quantificazione giornaliera di euro 99,00 (non essendo emerse peculiarità idonee a giustificare l'aumento), per una somma complessiva di euro 23.760,00 (di cui: euro 2.970,00 I.T.T. + euro 13.365,00
I.T.P. al 75% + euro 7.425,00 I.T.P. al 50%).
Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di personalizzazione, non avendo l'attore adeguatamente dimostrato di avere subito conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari, tali da legittimare la liquidazione di un'ulteriore somma di denaro per il loro ristoro.
Circa la deduzione attorea, secondo cui l'istante sarebbe “stato costretto ad abbandonare definitivamente la sua attività di allevatore, incompatibile con il deficit funzionale degli arti inferiori che non gli consente
la posizione eretta se non per tempi particolarmente brevi, ed una marcata difficoltà di equilibrio e di deambulazione. A tanto si aggiunge che le sue condizioni di salute hanno costituito la causa determinante di una crisi coniugale ormai irreversibile, che ha portato il sig. a separarsi dalla moglie” (v. Tes_3 atto di citazione, pag.4), essa è rimasta sfornita di prova.
In particolare, non emerge dagli atti di causa che l'attore, prima del sinistro, svolgesse concretamente l'attività di allevatore. Dalla visura camerale depositata in atti (v. allegato n. 9 delle memorie depositate in data 24.5.2019), emerge solo che il ricopre la carica di amministratore della Tes_3 Org_1
inoltre, dalla predetta visura, si evince che la società contava, nel 2016 (ovvero nell'anno in
[...] cui si è verificato il sinistro) n. 8 dipendenti (che ragionevolmente potevano svolgere le mansioni di allevatore).
Non può infine riconoscersi il rimborso di spese mediche, non essendo state documentate.
In definitiva, il danno subito dall'attore ammonta alla complessiva somma di euro 262.176,00 (danno biologico permanente: euro 238.416,00 + danno biologico temporaneo complessivo: euro 23.760,00).
Trattandosi di un credito risarcitorio, vanno riconosciuti sulla somma predetta gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un.
Sentenza n. 1712 del 17/2/95; Cass. Sentenza n. 4242 del 24/3/2003).
Nella specie, l'importo di euro 262.176,00, “devalutato” alla data del fatto (2.9.2016), risulta pari a euro
219.761,94: su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari a euro 21.431,82.
I danni ammontano, in definitiva, alla complessiva somma di euro 283.607,81 (ivi compresi interessi e rivalutazione), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo effettivo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, in favore dell'attore, come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio del relativo scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità della controversia.
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa (con decreto del 25.1.2023), vengono poste definitivamente a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni
5 diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
§- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
§- in accoglimento della domanda proposta da dichiara la responsabilità di Parte_1 [...]
per il sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della somma di euro 283.607,81, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
§- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro
1.260,00 per esborsi ed euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (pari al 15%), iva e cpa, come per legge;
§- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 31.05.2024
Il giudice
Gabriella Martone
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