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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
NC RETTI MASSIMILIANO ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2
o 56125 Pisa presso il difensore avv. PRESTIFILIPPO FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
elet in VIA ZOLA 12 64021 GIULIANOVA presso il difensore avv. CERIONI MARCO
CONVENUTO/I
figlia minore della coppia, rappresentata dal curatore speciale CP_3
RRACCI;
Con intervento del PM sede pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui le parti hanno concluso come segue. Il ricorrente, ha concluso chiedendo la pronuncia di separazione CP_1 giudiziale, l'a usivo rafforzato della minore nata nel CP_3
2016, a sé, con collocazione della minore presso la casa pa gnazione della casa familiare;
il ha altresì chiesto l'adozione di un regime di CP_1 frequentazione madre figlia di due giorni alla settimana con pernotto presso la madre e festività secondo il principio della alternanza, nonché un contributo al mantenimento da parte della in favore della minore. CP_2
La resistente, , ha concluso: CP_2
“Voglia l'adito ntrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: - dichiarare la separazione personale fra i coniugi e - disporre l'affido CP_1 CP_2 condiviso della minore ad entrambi i geni er e accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra una somma CP_2 CP_2 mensil inferiore ad € 350,00 per il manteni della bambina, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- disporre il contributo del sig. nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, di istruzione e ricreative che dovranno essere previamente concordate salvo se urgenti o obbligatorie secondo il protocollo CNF;
- disporre per la frequentazione di ciascun genitore da parte della minore un calendario con l'indicazione dei giorni infrasettimanali presso ciascuno, con fine settimana e festività alternati e con la previsione di un periodo di 15 giorni non continuativi da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze estive e di una settimana da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche invernali;
- mandare ai Servizi sociali affinché svolgano un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare per la durata di mesi 12 con obbligo di relazione trimestrale al Giudice Tutelare;
- disporre per il periodo di mesi 12 la continuazione del servizio di educativa domiciliare e della presa in carico da parte della della CP_4 minore con obbligo di relazione trimestrale al Giudice Tutelare;
- inoltre autorizzazione al rilascio del passaporto a favore della figlia minore e della sig.ra . CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Il curatore speciale della minore ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre l'audizione della minore;
nel merito, in difetto di accoglimento della predetta istanza, pronunciata la separazione tra i coniugi, 1.disporre che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso CP_3 lla quale andrà assegnata l'abitazione familiare;
2. disporre per la frequentazione di ciascun genitore da parte della minore un calendario con l'indicazione dei giorni infrasettimanali presso ciascuno, con fine settimana e festività alternati e con la previsione di un periodo di 15
pagina 2 di 15 giorni non continuativi da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze estive e di una settimana da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche invernali;
2. mandare ai Servizi sociali affinché svolgano un'attività di monitoraggio sul nucleo di mesi 12 e depositino relazioni trimestrali al GT, con mantenimento del servizio di educativa domiciliare nonché della presa in carico da parte della della minore; disporre che il padre versi CP_4 alla madre un assegno di mantenimento del ari ad euro 300 o della diversa minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
3. porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo CNF”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.
3.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro pagina 3 di 15 genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
3.2 Nel caso in esame, la decisione sull'affidamento della minore deve essere preceduta dalla spiegazione di quanto avvenuto tra le parti, durante la complessa dinamica processuale che le ha coinvolte. Le parti, sposate dal 2012, decidono di interrompere la vita coniugale a fine del 2020 e, in un primo momento, arrivano ad un accordo sulla regolamentazione dell'affidamento e della gestione della minore, tanto da essere in procinto di depositare un ricorso per separazione consensuale. Ad ottobre del 2020, però, la inizia ad accusare il di avere avuto nei CP_2 CP_1 confronti della bambina comportamenti sessualizzati e a dicembre del 2021 lo denuncia formalmente. La che, fino a quel momento aveva permesso la CP_2 frequentazione della bambi dre, si rende irrintracciabile, non porta a CP_3 scuola e il padre non riesce più a vederla. La a quel punto, introduce un procedimento cautelare nel quale CP_2 inizi e chiede un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale del padre, domanda poi rinunciata. Ad aprile del 2021 il adisce il Tribunale chiedendo la separazione giudiziale, CP_1 lamentando di non riuscire più a vedere , ma concludendo per l'affidamento CP_3 condiviso, con collocazione presso la e frequentazione sostanzialmente paritaria padre-figlia. La costituitasi in giudizio, anche in sede di comparizione personale CP_2 innanzi al Presidente, conferma la sua richiesta di affidamento e collocamento della minore presso di sé e ribadisce di essere convinta che abbia subito dal CP_3 padre comportamenti sessualizzati;
la resistente sostiene di e sicura, perché la minore compie gesti ed esprime parole che la donna sa essere tipiche della intimità del CP_1
All'esito de e presidenziale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., viene disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, la collocazione della minore dalla madre a cui è assegnata la casa familiare, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, con organizzazione di incontri protetti padre- figlia. Alla prima udienza di merito, alla luce del fatto che il procedimento penale è in corso e che, però, gli incontri padre figlia in forma osservata hanno un esito positivo ed il padre insiste per un approfondimento istruttorio sulle condizioni psicologiche della bambina, viene disposta una CTU sulle capacità genitoriale delle parti e sulle condizioni psicologiche della minore. Nella fase di merito del giudizio di separazione, interviene anche il PM che si costituisce e deduce quanto segue: la minore è stata sentita due volte nel procedimento penale dal CT, dott. non ha riferito nulla sui Per_1 CP_3
pagina 4 di 15 presunti abusi, per cui non essendovi adeguato riscontro di quanto riferito dalla madre, è stata richiesta l'archiviazione del procedimento, richiesta, però, opposta dalla CP_2
Nel corso della CTU, le parti arrivano anche ad un accordo sulla frequentazione
, che tiene conto della particolarità della situazione: il padre continuerà Persona_2
negli incontri assistiti, nonché vi saranno anche altri incontri CP_3 durante la ana presso la casa del ma alla presenza delle di lui sorelle o CP_1 di altre persone di fiducia. In data 27.5.22 la CTU deposita il suo elaborato da cui emerge che gli incontri padre figlia nel contesto degli incontri assistiti vanno bene, tra il padre e la bambina emerge un buon legame affettivo e anche una buona vicinanza fisica, tuttavia la minore in due occasioni ha riferito agli operatori dei Servizi che il padre avrebbe avuto comportamenti violenti verso la madre e condotte connotate sessualmente verso di lei;
il Consulente dà atto del fatto che la minore ha introiettato una idea di un padre pericoloso, ma afferma che, stante l'impossibilità di approfondire i racconti della minore in ragione della pendenza del procedimento penale, non è possibile comprendere se i medesimi racconti sono il frutto di eventi effettivamente avvenuti o di un condizionamento esterno che ha permesso la maturazione nella mente della bambina di tale idea ( si riporta per esteso un passo della CTU da cui si comprende quanto emerge dalla osservazione di negli incontri con il padre e la contraddizione tra tale CP_3 osservazione e a riferiti della minore “ la dr.ssa esprime l'esigenza di capire cosa prova e sente rispetto allo scollamento tra cosa si osserva durante le interazioni e i riferiti della bambina, rileva il grande contrasto tra come la bambina si rapporta al padre e cosa riferisce agli educatori di aspetti sessuali. In particolare rileva che dopo il secondo incontro con l'operatore domiciliare la bambina lo ha portato nel bagno dicendole: ”lo sai cos'è successo qui quando non c'era nessuno? PA mi ha toccato la patatina e mi ha fatto toccare il suo pipino che era dritto così (puntando con il dito in alto) e lo sai cosa ha fatto una volta? Ha preso una corda e ha cercato di strozzare la mamma. E sai di cosa ho paura? che lo rifaccia ancora” (incontro 15 marzo). L'educatrice dice che anche a scuola ha riferito, nel momento di attività sulla violenza sulle donne, in due occasioni questo episodio.” Cfr. CTU pagg. 28-30). La CTU, in conclusione, esclude che le parti abbiano un funzionamento psicopatologico e li valuta come sufficientemente adeguati alla crescita e cura della minore e conclude per un affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, al momento genitore di riferimento per nella CP_3 gestione della quotidianità; il CTU suggerisce la prosecuzione degli incontri assistiti tra la minore e il padre, al fine di permettere di osservare la relazione tra i due e valutare meglio, anche una volta definito il procedimento penale, le condizioni psicologiche della bambina e le ragioni del suo stato emotivo;
il CTU
pagina 5 di 15 propone anche la presa in carico della minore dal punto di vista psicologico e un monitoraggio sul nucleo per alcuni mesi. In seguito del deposito della CTU, viene in un primo momento mantenuto il regime di frequentazione padre figlia già sperimentato, ma ad ottobre del 2022 il procedimento penale risulta definitivamente archiviato e gli incontri padre figlia vengono liberalizzati, ma senza pernotto e mantenendo un incontro osservato con l'educatore con finalità di supporto della relazione e monitoraggio dello stato emotivo della bambina. Il 14.12.22 i Servizi depositano una nuova relazione da cui viene confermata la precedente situazione di scollamento tra il contegno della bambina con il padre e alcuni riferiti della stessa: è serena quanto sta con la figura paterna, c'è CP_3 intesa tra i due e intimità, ma alla fine di un incontro la bambina riferisce all'educatore che ha paura di rimanere da sola con il padre, tanto che i Servizi propongono la presa in carico presso della bambina. CP_4
Alla udienza del 15.12.22 compaion anche il PM il quale, a tutela della minore, chiede che il giudice tenga conto del contegno materno, in quanto, dei sospetti della madre non vi sono riscontri, il procedimento penale è stato archiviato e la condizione psicologica della bambina appare modificata, in quanto, prima, , anche in base al racconto della madre, risultava riferire certi fatti in CP_3 modo distaccato, ora la minore, nel procedere del percorso giudiziario, li riferisce agli operatori con paura, come eventi traumatici, malgrado si tratti sempre degli stessi episodi e la relazione con il padre si dimostri, al momento dell'effettivo contatto tra i due, serena. In udienza, quindi, i genitori concordano sul fatto che la minore abbia bisogno di un supporto psicologico, entrambi ammettono che vi è una forte contraddizione tra i riferiti della bambina agli operatori dei Servizi e il contegno della stessa quando sta con il padre;
per tale ragione le parti decidono di attivare un percorso psicologico per gli adulti e per la minore, con una professionista privata scelta dalle parti stesse, con l'intenzione di aggiornare il giudice sullo sviluppo della dinamica familiare e sulle condizioni psicologiche della bambina. Stante l'evoluzione della situazione, in cui ormai da alcuni mesi vede il CP_3 padre liberamente e la relazione con la figura paterna appare buona, vengono, su richiesta del con ordinanza del 5.5.23, introdotti di nuovo i pernotti presso CP_1 la casa pater A questo punto del processo, quanto la situazione appariva normalizzata, la a pochi giorni dalla reintroduzione del pernotto, denuncia nuovamente il CP_2
i atti sessuali sulla bambina, conducendo al P.S., dove viene CP_1 CP_3 posta a visita e vengono trattenuti come reper ndumenti intimi della bambina, su cui vi sarebbero state tracce organiche.
pagina 6 di 15 La ottiene nel giugno del 2023, con una istanza urgente dal giudice di CP_2 tur ssenza del giudice relatore, la sospensione del regime di frequentazione libera tra il padre e la bambina. In attesa di riscontri relativi al procedimento penale, viene nominato un curatore speciale della minore, che si costituisce in giudizio, viene nuovamente tentata una frequentazione padre figlia alla presenza di una baby sitter, ma il tentativo fallisce, e, infine, vengono ripristinati gli incontri solo alla presenza con gli operatori dei Servizi. In data 30.8.23, la situazione risulta ulteriormente peggiorata in quanto i Servizi sociali depositano una relazione allarmante da cui risulta che dimostra CP_3 comportamenti rabbiosi e aggressivi e ha iniziato a mordersi;
in e di ciò e del fatto che il percorso psicologico con la professionista privata viene interrotto su decisione del che non intende più parteciparvi con la dopo la CP_1 CP_2 seconda denunci ne disposta la presa in carico urgente presso CP_3
. CP_4
A questo punto, ad ottobre del 2023, quando le indagini del procedimento penale hanno avuto in parte il loro corso, le parti ne producono gli atti e con ordinanza del 30.11.23 vengono ripristinati gli incontri liberi padre figlia con le seguenti motivazioni: gli incontri in forma libera sono stati sospesi nella primavera del 2023, a seguito della nuova denuncia querela presentata dalla madre a carico del per sospetti abusi di natura sessuale sulla figlia;
dalla CP_1 documentazione pr a dalla difesa del emerge, però, che l'ipotesi CP_1 accusatoria - come già avvenuto con rigua lla prima denuncia di abusi presentata dalla - non ha trovato riscontro, essendo anche risultato che CP_2 non vi è traccia teriale biologico maschile sui reperti esaminati dai periti nominati in sede di incidente probatorio ( cfr. pag. 59 doc. 1 allegato alla istanza del 24.10.23); la madre della minore è persino indagata per maltrattamenti CP_1 nei confronti della figlia, per avere ingenerato in lei il convincimento di essere stata abusata dal padre e tale ipotesi di reato a carico della trova conferma CP_2 nei brogliacci delle intercettazioni in atti ( cfr. doc. 8 Co brogliacci delle intercettazioni effettuate sull'utenza mobile nella disponibilità della Sig.ra CP_2 nel periodo 12.09.2023 – 09.10.2023 nell'ambito del procedimento penale
[...] al numero 2761/2023 RGNR); infine, dai report degli incontri assistiti padre figlia risulta come stia con il padre in modo sereno e disinvolto, CP_3 manifestando il suo desid i condividere con lui il suo tempo e mostrando una forma di distacco verso la figura paterna solo nei momenti in cui la madre è prossima ad arrivare. Il 25.1.24 il Pm deposita anche relazione del CT dott. relativa alla Per_3 valutazione preliminare della capacità a testimoniare di di incidente CP_3 probatorio, da cui emerge l'assoluta incapacità specifica a testimoniare della pagina 7 di 15 minore sui fatti oggetto del procedimento. Il perito in modo approfondito spiega le ragioni delle sue conclusioni, sostenendo che , da quanto ha quattro anni CP_3
e mezzo, subisce condizionamenti esterni rispett oi ricordi con riguardo alla figura paterna e che questi ricordi sono inquinati dagli adulti di riferimento che hanno confrontato più volte la bambina sul tema, anche con specifico riguardo alla ultima denuncia. In particolare, il CT evidenzia le numerose domande suggestive subite da da parte di più operatori al Pronto soccorso sul fatto CP_3 che avrebbe visto il padre nudo e che persino l'uomo l'avrebbe penetrata, circostanza poi smentita dai successivi accertamenti, nonché segnala i condizionamenti materni che emergono dai brogliacci delle intercettazioni in cui la madre ripete continuamente alla bambina che il padre è pericoloso, che la bambina deve difendersi da lui e che la madre la proteggerà e le ricorderà sempre cosa lui le ha fatto;
dalla relazione del CT emerge pure che la dopo la CP_2 seconda denuncia, avrebbe cercato un filmato di un organo mas erezione per farlo vedere alla bambina e avere da lei conferma di quello che aveva visto. Sempre con riguardo al procedimento penale, a febbraio del 2024, il PM chiede al Gip un supplemento di indagine volta alla integrazione della perizia genetica forense, ma il GIP rigetta tale richiesta, ritenendo l'elaborato depositato del tutto esaustivo e capace di escludere ogni presenza di materiale biologico maschile sugli indumenti intimi della minore. A questo punto, nel processo civile, mentre gli incontri liberi tra padre e CP_3 stanno continuando, con prosecuzione della educativa domiciliare, monitoraggio del Servizi e della valutazione UFSMIA della minore, emerge un nuovo peggioramento delle condizioni psicologiche della bambina.
, infatti, riprende a riferire agli operatori dei Servizi che il padre è cattivo e CP_3
e fa male, e dalla relazione della del 23.7.24, oltre ad una CP_4 descrizione del contegno delle parti, e la bambina desta serie preoccupazioni, perché continua ad esserci un forte scollamento tra la relazione della minore con il padre, che la stessa descrive come affettuosa e intima, e i CP_3 riferiti che la bambina fa agli operatori ervizi, in cui emerge un padre di cui la minore ha paura;
inoltre, manifesta un ricorso alla fantasia come CP_3 strumento di protezione che costituisce un rischio, infatti, la minore riferisce episodi, affermando di averne memoria diretta, anche se avvenuti quando era in pancia della mamma o da piccolissima, e non accetta in alcun modo la possibilità che lei non li possa ricordare o conoscere direttamente. All'esito anche di tale relazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il processo viene posto in decisione. In seguito, però, vengono depositate due nuove relazioni di . La prima CP_4 dà conto dell'andamento del percorso, del contegno tenuto rispetto al contesto di presa in carico e del fatto che ha manifestato un ulteriore CP_3
pagina 8 di 15 peggioramento clinico, per avere avuto vari episodi di enuresi notturna e avere più volte affermato alla psicologa che vorrebbe non essere nata, che si sente un problema per tutti e che si sente un peso per la madre;
la seconda segnala sia che riferisce di sentire le voci, delle vocine che le hanno detto che tra poco non CP_3
più la madre, sia che la nonna materna di ha contattato CP_3 telefonicamente la psicologa di riferimento della minore, se he fosse stata in alcun modo cercata dalla , chiedendo prima di essere ascoltata e poi CP_4 mettendo in guardia la professionista rispetto al padre della minore, con evidente riferimento agli abusi che l'uomo avrebbe perpetrato sulla bambina. Su richiesta del curatore e della la causa viene rimessa sul ruolo per CP_2 permettere alle parti di contraddire i emersi in tali relazioni e in data 9.1.25 la causa viene rimessa al Collegio per la decisione.
3.1 Alla luce del lungo iter processuale fin qui esaminato, appare evidente che, nel caso in esame, la minore debba essere affidata in via esclusiva al padre e collocata presso di lui e che le conclusioni rassegnate dalla resistente e dal curatore speciale della minore di affidamento condiviso e collocazione prevalente della minore presso la madre non possano essere accolte.
Ed infatti, la a prescindere dalla sua condizione soggettiva di buona fede o CP_2 mala fede d sa, che sarà meglio valutata in sede penale, da ben tre anni continua a sostenere che il padre della bambina ha abusato di lei in più occasioni, tale convinzione si è mantenuta malgrado entrambi i procedimenti penali aperti a seguito delle di lei denunce non abbiano portato ad alcun riscontro e abbiano condotto il PM, persino, ad aprire un procedimento per maltrattamenti nei confronti della donna;
la e tutto il contesto materno, come conferma il CP_2 contenuto della telefonata onna materna alla psicologa , hanno la CP_4 convinzione che il sia un padre abusante e che solo loro conoscono la verità; CP_1 inoltre, dalle interc oni in atti emerge chiaramente come la ha esposto CP_2 costantemente a questa convinzione, le ha fatto maturare i un padre CP_3 cattivo, perico come del resto già era emerso in sede di CTU, perché potrebbe abusare di lei;
la sempre alla luce del contenuto delle medesime CP_2 intercettazioni, rinnova n nte della bambina questa idea, le dice che la mamma farà di tutto per proteggerla e che sarà sempre lì a ricordarle cosa deve dire e cosa è successo;
e ancora, la donna arriva a dire alla figlia che si sta rovinando per lei e fa ben capire a che, se lei non confermerà al giudice e CP_3 agli assistenti sociali che il padre è u , la madre sarà rovinata e perderà tutto. Tali gravi condotte, quindi, spiegano bene cosa sia successo nella mente di , CP_3
e segnatamente, perché sta male e ha manifestato al CTU, prima i CP_3
Servizi, poi, la sua idea di un padre pericoloso;
ad oggi, la bambina, dopo la pagina 9 di 15 seconda denuncia in cui la madre l'ha addirittura condotta al PS per farla visitare, vive momenti di rabbia, agitazione e autolesionismo, riferendo alla psicologa di sentirsi un peso, che vorrebbe non essere nata e che sente delle “vocine”, - che la stessa psicologa collega a parole riferite da adulti vicini alla minore - , che le dicono che non vedrà più la madre. La bambina è consapevole della esistenza del processo, che il tema all'ordine del giorno è che la madre ha accusato il padre di molestie, non sa più, anche per ragioni che attengono allo sviluppo della mente di un bambino, come bene emerge dalla relazione del CT dott. , se quello che la madre le ripete da Per_3 tempo è vero o meno, vuole bene con cui ha vissuto fino ad ora e ha paura di perderla se non le sarà “fedele”, ma al contempo è sinceramente legata al padre, è serena quando sta con lui, gli chiede di stare del tempo insieme, fino a chiedergli di dormire con lui per evitare gli incubi notturni (cfr. ultima relazione UFMIA del 29.10.24). In questa dinamica di conflitto di lealtà in cui la bambina è stata coinvolta dalla madre, appare evidente che tra i due genitori il più protettivo e adeguato non sia la ma il CP_2 CP_1
L' malgr gravi accuse a cui è esposto da anni, non ha mai manifestato il desiderio o l'obbiettivo di allontanare dalla madre, e, anche nelle CP_3 conclusioni da ultimo rassegnate, chiede che la frequentazione tra la minore e la bambina sia mantenuta;
il ricorrente ha avuto sempre un contegno collaborativo e non si è mai sottratto ai percorsi di valutazione e supporto, ha sempre manifestato preoccupazione verso gli stati mentali della figlia e, circostanza molto rilevante, chiesto di indagarli, malgrado ciò lo esponesse a rischi personali, visto quello che la minore in alcune occasioni ha riferito. La come detto, non ha saputo proteggere in alcun modo dalle sue CP_2 CP_3 co ni, anzi ha esposto la bambina a contenuti impropri, co ulta dalle intercettazioni e anche dalla relazione della CT dott. , e ha fatto di tutto Per_3 perché la bambina fosse anche lei convinta che il pad sata. La madre ha manifestato poi una incapacità di sintonizzarsi sugli stati emotivi e sui bisogni della figlia veramente preoccupante: ed infatti, durante una delle intercettazioni, la donna, non solo rimprovera perché deve ricordarsi le CP_3 cose che deve dire sul padre e le dice “di non far are”, ma in un altro passo la minaccia, le dice che se non smette di fare i capricci, la manderà dal padre. Appare evidente che tale minaccia manifesta in modo chiaro l'inaffidabilità della madre rispetto alla crescita della bambina: se la è in buona fede ed è CP_2 convinta che il padre sia un padre abusante, n apisce come lei possa minacciare , per un semplice capriccio, di mandarla da lui;
se la è in CP_3 CP_2 mala fede he il non ha commesso quello di cui lei lo ac scia CP_1 comunque stupiti e preoccupati che una madre possa, per far paura alla figlia,
pagina 10 di 15 minacciarla di mandarla da quello che la madre stessa racconta alla bambina come un pericolo, come un padre abusante. E ancora, anche le conclusioni della resistente, che dimostra poca consapevolezza dei bisogni di un bambino rispetto alla sua crescita;
in tali conclusioni viene chiesto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento CP_3 della bambina presso la madre, ali conclusioni in punto di affidamento dovrebbero presupporre che la donna abbia ormai abbandonato la sua convinzione sulle condotte del alla luce delle risultanze dei procedimenti CP_1 penali, ma così non è. Ciò lo dimostra anche il contegno da ultimo avuto dalla donna: anche dopo gli accertamenti avvenuti nel procedimento penale sul materiale biologico sugli indumenti intimi di , la madre ha depositato una altra perizia di parte CP_3 confutando quanto gi rso;
la stessa non ha mai espressamente riconosciuto di essersi sbagliata, né compiuto una seria autocritica sulla condotta avuta, quantomeno, nei confronti della piccola , anzi, quando la causa è stata CP_3 rimessa in decisione nel settembre del 2024, ancora una volta, dal contesto materno è emersa la convinzione che il sia un padre abusante, come CP_1 dimostra la telefonata delle nonna mate lla per allarmare la CP_4 psicologa sulle gravi condotte tenute dal ricorrente in a bambina. La necessità di accogliere le domande del padre, peraltro, trova conferma anche nella relazione da ultimo depositata da , i cui operatori, anche se animati CP_4 dal tentativo di alleanza terapeutica co i i genitori, la cui collaborazione e fiducia è indispensabile per tentare di aiutare l'intero nucleo e, quindi, , CP_3 hanno relazionato, non solo sulle difficili condizioni psicologiche della minore, ma hanno evidenziato come il contesto materno costituisca di per sé un fattore di rischio per la bambina. La madre della minore non si fida neppure del contesto , che accusa di CP_4 non essere imparziale rispetto alla vicenda processuale, ripetendo quindi l'atteggiamento avuto in tutto il processo;
la donna dimostra ancora di essere convinta che solo lei conosce la verità e che tutti, Giudice, PM, operatori dei Servizi e periti, non hanno capito cosa è successo, non sanno vedere cosa è il bene per la minore e vogliono ignorare le gravi condotte tenute dal Belli;
la donna e il di lei ambito familiare continuano a spaventare , ingenerandole CP_3 ora anche la paura che alla fine perderà la madre e non la pot vedere.
Tali conclusioni non possono essere neppure superate dalle argomentazioni del curatore nei suoi atti difensivi finali;
il curatore segnala chiaramente che la minore ha un serio disagio psicologico, ma chiede di mantenere l'affidamento condiviso e il collocamento dalla madre, quando, per le ragioni già espresse, vi sono plurimi riscontri delle condotte gravemente disfunzionali tenute dalla CP_2
pagina 11 di 15 in danno a , mentre nei confronti del non solo ogni accusa è rientrata, CP_3 CP_1 ma è emer genitorialità adeguata e, ttutto, attenta agli stati mentali e emotivi di . CP_3
Da ultimo merita di essere rilevato che, ai fini della decisione, non è stata accolta neppure la richiesta del curatore speciale di sentire . CP_3
L'ascolto della minore, nel caso in esame, è se non solo superfluo, ma anche dannoso: non è nella posizione per poter esprimere liberamente i CP_3 suoi pensieri e desideri, che è la funzione tipica dell'ascolto dei minori da parte del Giudice, la bambina non sa neppure cosa effettivamente vuole, desidera e ciò di cui ha paura, perché ha vissuto negli ultimi anni in una dinamica di conflitto di lealtà e di manipolazione dei suoi ricordi e anche dei suoi sentimenti, e ad oggi chiamarla a parlare in Tribunale la investirebbe di nuovo e chiaramente del drammatico compito di scegliere se rimanere fedele alla madre, a cui vuole bene,
o dire liberamente cosa prova per il padre, di cui, però, non può fidarsi fino in fondo, almeno fino a quando il contesto materno inquinerà i suoi ricordi. Quindi è bene che la minore non sia esposta pure a questo dolore e sia, invece, ascoltata con altro fine, cioè quello del recupero della sua serenità e salute mentale, dagli operatori della salute mentale infanzia nel percorso di supporto già in essere.
In ragione di tutte queste motivazioni, va affidata in via esclusiva al padre, a CP_3 cui va anche dato il potere di assu in ambito sanitario le decisioni di maggiore interesse in favore della bambina. Ed infatti, deve continuare ad CP_3 essere presa in carico da , ed è verosimile, sta dolorosa vicenda in CP_4 cui è stata coinvolta, che debba essere supportata nel tempo;
ad oggi, stante il contegno materno e la presumibile reazione che la donna avrà all'esito della sentenza nei confronti degli operatori della , deve essere concentrato sul CP_4 padre il potere di decidere sulla prosecu percorso e l'attivazione di eventuali altri percorsi di valutazione e cura. Quanto alla collocazione della bambina, va collocata dal padre a cui va CP_3 quindi anche assegnata la casa familiare. La bambina potrà continuare a vedere la madre come segue: una settimana due giorni infrasettimanali con pernotto;
l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal sabato al lunedì mattina;
tale regime di frequentazione deve essere supportato con la prosecuzione della educativa domiciliare presso la casa materna una volta alla settimana. Le festività saranno regolate dal principio della alternanza. Le vacanze natalizie verranno trascorse una settimana con ciascun genitore, in quelle estive la minore potrà stare con la madre due settimane, ma non consecutive. I Servizi sociali e relazioneranno tra sei mesi sull'andamento della CP_4 situazione sulle condizioni psicologiche della minore al GT sede.
pagina 12 di 15 4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, va disposto il mantenimento diretto di da parte dei CP_3 genitori, quando la minore trascorre del tempo con loro. Ed infatti, entrambi i coniugi hanno capacità lavorativa specifica, ma il CP_1 secondo le dichiarazione dei redditi in atti ha un reddito maggiore, pe importo lordo annuo di circa € 68.000,00, mentre la all'inizio del Pt_1 procedimento aveva un reddito di gran lunga inferiore, p mporto lordo annuo di circa € 40.000,00, e nell'ultima fase ha lamentato, circostanza non contestata da controparte, di avere avuto una forte contrazione di reddito, per non avere svolto attività lavorativa con la stessa continuità; entrambe le parti sono gravate dal pagamento della rata del mutuo pari a complessivi € 1300,00 al mese e dopo la sentenza la resistente dovrà reperire una nuova sistemazione abitativa. Quindi, anche se il padre terrà con sé la bambina per maggior tempo rispetto alla madre, stante il minor reddito della donna, non sussiste una esigenza perequativa che giustifichi un contributo indiretto a carico della madre. L'assegno unico verrà percepito da entrambi al 50% ciascuno e le spese straordinarie saranno divise in pari misura. Le domande proposte dal relative al pagamento del mutuo sono in questa CP_1 sede inammissibili e le relative vicende restano regolate dal relativo titolo.
5. Le spese di lite e di CTU debbono essere poste a carico della sia nel CP_2 rapporto processuale con il ricorrente, sia nel rapporto proce con la minore.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e CP_1 CP_2
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di ROSIGNANO M.MO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in il giorno 21/07/2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 38 parte 2 serie C anno 21/07/2012;
DISPONE CHE
1. è affidata in via esclusiva al padre, a cui viene conferito anche il potere CP_3 di ere in ambito sanitario le decisioni di maggiore interesse in favore della bambina;
2. viene collocazione in via prevalente presso il padre;
CP_3
3. la casa familiare viene assegnata al padre;
4. la bambina potrà continuare a vedere la madre come segue: una settimana due giorni infrasettimanali con pernotto;
l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal sabato al lunedì mattina;
le festività saranno regolate dal principio della alternanza. Le vacanze natalizie verranno trascorse una settimana con ciascun genitore, in quelle estive la minore potrà stare con la madre due settimane, ma non consecutive;
5. manda ai Servizi affinché mantengano presso la casa della il servizio di CP_2 educativa domiciliare presso la casa materna una volta alla sett
7. dispone che prosegua la presa in carico della minore;
CP_4
8. i Servizi sociali e relazioneranno tra sei mesi sull'andamento della CP_4 situazione sulle condizioni psicologiche della minore al GT sede;
9. i genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore, le spese straordinarie e l'assegno unico saranno suddivisi al 50% ciascuno;
pone le spese di CTU a definitivo carico della CP_2 condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal che CP_1 liquida in complessivi € 11.977,00 oltre accessori come per legge;
condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute dalla minore con CP_2 pagamento i e dello Stato che liquida in € 3809,00, oltre accessori come per legge;
pagina 14 di 15 Livorno, 5/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
NC RETTI MASSIMILIANO ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2
o 56125 Pisa presso il difensore avv. PRESTIFILIPPO FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
elet in VIA ZOLA 12 64021 GIULIANOVA presso il difensore avv. CERIONI MARCO
CONVENUTO/I
figlia minore della coppia, rappresentata dal curatore speciale CP_3
RRACCI;
Con intervento del PM sede pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui le parti hanno concluso come segue. Il ricorrente, ha concluso chiedendo la pronuncia di separazione CP_1 giudiziale, l'a usivo rafforzato della minore nata nel CP_3
2016, a sé, con collocazione della minore presso la casa pa gnazione della casa familiare;
il ha altresì chiesto l'adozione di un regime di CP_1 frequentazione madre figlia di due giorni alla settimana con pernotto presso la madre e festività secondo il principio della alternanza, nonché un contributo al mantenimento da parte della in favore della minore. CP_2
La resistente, , ha concluso: CP_2
“Voglia l'adito ntrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: - dichiarare la separazione personale fra i coniugi e - disporre l'affido CP_1 CP_2 condiviso della minore ad entrambi i geni er e accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra una somma CP_2 CP_2 mensil inferiore ad € 350,00 per il manteni della bambina, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- disporre il contributo del sig. nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, di istruzione e ricreative che dovranno essere previamente concordate salvo se urgenti o obbligatorie secondo il protocollo CNF;
- disporre per la frequentazione di ciascun genitore da parte della minore un calendario con l'indicazione dei giorni infrasettimanali presso ciascuno, con fine settimana e festività alternati e con la previsione di un periodo di 15 giorni non continuativi da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze estive e di una settimana da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche invernali;
- mandare ai Servizi sociali affinché svolgano un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare per la durata di mesi 12 con obbligo di relazione trimestrale al Giudice Tutelare;
- disporre per il periodo di mesi 12 la continuazione del servizio di educativa domiciliare e della presa in carico da parte della della CP_4 minore con obbligo di relazione trimestrale al Giudice Tutelare;
- inoltre autorizzazione al rilascio del passaporto a favore della figlia minore e della sig.ra . CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Il curatore speciale della minore ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre l'audizione della minore;
nel merito, in difetto di accoglimento della predetta istanza, pronunciata la separazione tra i coniugi, 1.disporre che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso CP_3 lla quale andrà assegnata l'abitazione familiare;
2. disporre per la frequentazione di ciascun genitore da parte della minore un calendario con l'indicazione dei giorni infrasettimanali presso ciascuno, con fine settimana e festività alternati e con la previsione di un periodo di 15
pagina 2 di 15 giorni non continuativi da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze estive e di una settimana da trascorrere con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche invernali;
2. mandare ai Servizi sociali affinché svolgano un'attività di monitoraggio sul nucleo di mesi 12 e depositino relazioni trimestrali al GT, con mantenimento del servizio di educativa domiciliare nonché della presa in carico da parte della della minore; disporre che il padre versi CP_4 alla madre un assegno di mantenimento del ari ad euro 300 o della diversa minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
3. porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo CNF”.
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.
3.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro pagina 3 di 15 genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
3.2 Nel caso in esame, la decisione sull'affidamento della minore deve essere preceduta dalla spiegazione di quanto avvenuto tra le parti, durante la complessa dinamica processuale che le ha coinvolte. Le parti, sposate dal 2012, decidono di interrompere la vita coniugale a fine del 2020 e, in un primo momento, arrivano ad un accordo sulla regolamentazione dell'affidamento e della gestione della minore, tanto da essere in procinto di depositare un ricorso per separazione consensuale. Ad ottobre del 2020, però, la inizia ad accusare il di avere avuto nei CP_2 CP_1 confronti della bambina comportamenti sessualizzati e a dicembre del 2021 lo denuncia formalmente. La che, fino a quel momento aveva permesso la CP_2 frequentazione della bambi dre, si rende irrintracciabile, non porta a CP_3 scuola e il padre non riesce più a vederla. La a quel punto, introduce un procedimento cautelare nel quale CP_2 inizi e chiede un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale del padre, domanda poi rinunciata. Ad aprile del 2021 il adisce il Tribunale chiedendo la separazione giudiziale, CP_1 lamentando di non riuscire più a vedere , ma concludendo per l'affidamento CP_3 condiviso, con collocazione presso la e frequentazione sostanzialmente paritaria padre-figlia. La costituitasi in giudizio, anche in sede di comparizione personale CP_2 innanzi al Presidente, conferma la sua richiesta di affidamento e collocamento della minore presso di sé e ribadisce di essere convinta che abbia subito dal CP_3 padre comportamenti sessualizzati;
la resistente sostiene di e sicura, perché la minore compie gesti ed esprime parole che la donna sa essere tipiche della intimità del CP_1
All'esito de e presidenziale, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., viene disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, la collocazione della minore dalla madre a cui è assegnata la casa familiare, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, con organizzazione di incontri protetti padre- figlia. Alla prima udienza di merito, alla luce del fatto che il procedimento penale è in corso e che, però, gli incontri padre figlia in forma osservata hanno un esito positivo ed il padre insiste per un approfondimento istruttorio sulle condizioni psicologiche della bambina, viene disposta una CTU sulle capacità genitoriale delle parti e sulle condizioni psicologiche della minore. Nella fase di merito del giudizio di separazione, interviene anche il PM che si costituisce e deduce quanto segue: la minore è stata sentita due volte nel procedimento penale dal CT, dott. non ha riferito nulla sui Per_1 CP_3
pagina 4 di 15 presunti abusi, per cui non essendovi adeguato riscontro di quanto riferito dalla madre, è stata richiesta l'archiviazione del procedimento, richiesta, però, opposta dalla CP_2
Nel corso della CTU, le parti arrivano anche ad un accordo sulla frequentazione
, che tiene conto della particolarità della situazione: il padre continuerà Persona_2
negli incontri assistiti, nonché vi saranno anche altri incontri CP_3 durante la ana presso la casa del ma alla presenza delle di lui sorelle o CP_1 di altre persone di fiducia. In data 27.5.22 la CTU deposita il suo elaborato da cui emerge che gli incontri padre figlia nel contesto degli incontri assistiti vanno bene, tra il padre e la bambina emerge un buon legame affettivo e anche una buona vicinanza fisica, tuttavia la minore in due occasioni ha riferito agli operatori dei Servizi che il padre avrebbe avuto comportamenti violenti verso la madre e condotte connotate sessualmente verso di lei;
il Consulente dà atto del fatto che la minore ha introiettato una idea di un padre pericoloso, ma afferma che, stante l'impossibilità di approfondire i racconti della minore in ragione della pendenza del procedimento penale, non è possibile comprendere se i medesimi racconti sono il frutto di eventi effettivamente avvenuti o di un condizionamento esterno che ha permesso la maturazione nella mente della bambina di tale idea ( si riporta per esteso un passo della CTU da cui si comprende quanto emerge dalla osservazione di negli incontri con il padre e la contraddizione tra tale CP_3 osservazione e a riferiti della minore “ la dr.ssa esprime l'esigenza di capire cosa prova e sente rispetto allo scollamento tra cosa si osserva durante le interazioni e i riferiti della bambina, rileva il grande contrasto tra come la bambina si rapporta al padre e cosa riferisce agli educatori di aspetti sessuali. In particolare rileva che dopo il secondo incontro con l'operatore domiciliare la bambina lo ha portato nel bagno dicendole: ”lo sai cos'è successo qui quando non c'era nessuno? PA mi ha toccato la patatina e mi ha fatto toccare il suo pipino che era dritto così (puntando con il dito in alto) e lo sai cosa ha fatto una volta? Ha preso una corda e ha cercato di strozzare la mamma. E sai di cosa ho paura? che lo rifaccia ancora” (incontro 15 marzo). L'educatrice dice che anche a scuola ha riferito, nel momento di attività sulla violenza sulle donne, in due occasioni questo episodio.” Cfr. CTU pagg. 28-30). La CTU, in conclusione, esclude che le parti abbiano un funzionamento psicopatologico e li valuta come sufficientemente adeguati alla crescita e cura della minore e conclude per un affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, al momento genitore di riferimento per nella CP_3 gestione della quotidianità; il CTU suggerisce la prosecuzione degli incontri assistiti tra la minore e il padre, al fine di permettere di osservare la relazione tra i due e valutare meglio, anche una volta definito il procedimento penale, le condizioni psicologiche della bambina e le ragioni del suo stato emotivo;
il CTU
pagina 5 di 15 propone anche la presa in carico della minore dal punto di vista psicologico e un monitoraggio sul nucleo per alcuni mesi. In seguito del deposito della CTU, viene in un primo momento mantenuto il regime di frequentazione padre figlia già sperimentato, ma ad ottobre del 2022 il procedimento penale risulta definitivamente archiviato e gli incontri padre figlia vengono liberalizzati, ma senza pernotto e mantenendo un incontro osservato con l'educatore con finalità di supporto della relazione e monitoraggio dello stato emotivo della bambina. Il 14.12.22 i Servizi depositano una nuova relazione da cui viene confermata la precedente situazione di scollamento tra il contegno della bambina con il padre e alcuni riferiti della stessa: è serena quanto sta con la figura paterna, c'è CP_3 intesa tra i due e intimità, ma alla fine di un incontro la bambina riferisce all'educatore che ha paura di rimanere da sola con il padre, tanto che i Servizi propongono la presa in carico presso della bambina. CP_4
Alla udienza del 15.12.22 compaion anche il PM il quale, a tutela della minore, chiede che il giudice tenga conto del contegno materno, in quanto, dei sospetti della madre non vi sono riscontri, il procedimento penale è stato archiviato e la condizione psicologica della bambina appare modificata, in quanto, prima, , anche in base al racconto della madre, risultava riferire certi fatti in CP_3 modo distaccato, ora la minore, nel procedere del percorso giudiziario, li riferisce agli operatori con paura, come eventi traumatici, malgrado si tratti sempre degli stessi episodi e la relazione con il padre si dimostri, al momento dell'effettivo contatto tra i due, serena. In udienza, quindi, i genitori concordano sul fatto che la minore abbia bisogno di un supporto psicologico, entrambi ammettono che vi è una forte contraddizione tra i riferiti della bambina agli operatori dei Servizi e il contegno della stessa quando sta con il padre;
per tale ragione le parti decidono di attivare un percorso psicologico per gli adulti e per la minore, con una professionista privata scelta dalle parti stesse, con l'intenzione di aggiornare il giudice sullo sviluppo della dinamica familiare e sulle condizioni psicologiche della bambina. Stante l'evoluzione della situazione, in cui ormai da alcuni mesi vede il CP_3 padre liberamente e la relazione con la figura paterna appare buona, vengono, su richiesta del con ordinanza del 5.5.23, introdotti di nuovo i pernotti presso CP_1 la casa pater A questo punto del processo, quanto la situazione appariva normalizzata, la a pochi giorni dalla reintroduzione del pernotto, denuncia nuovamente il CP_2
i atti sessuali sulla bambina, conducendo al P.S., dove viene CP_1 CP_3 posta a visita e vengono trattenuti come reper ndumenti intimi della bambina, su cui vi sarebbero state tracce organiche.
pagina 6 di 15 La ottiene nel giugno del 2023, con una istanza urgente dal giudice di CP_2 tur ssenza del giudice relatore, la sospensione del regime di frequentazione libera tra il padre e la bambina. In attesa di riscontri relativi al procedimento penale, viene nominato un curatore speciale della minore, che si costituisce in giudizio, viene nuovamente tentata una frequentazione padre figlia alla presenza di una baby sitter, ma il tentativo fallisce, e, infine, vengono ripristinati gli incontri solo alla presenza con gli operatori dei Servizi. In data 30.8.23, la situazione risulta ulteriormente peggiorata in quanto i Servizi sociali depositano una relazione allarmante da cui risulta che dimostra CP_3 comportamenti rabbiosi e aggressivi e ha iniziato a mordersi;
in e di ciò e del fatto che il percorso psicologico con la professionista privata viene interrotto su decisione del che non intende più parteciparvi con la dopo la CP_1 CP_2 seconda denunci ne disposta la presa in carico urgente presso CP_3
. CP_4
A questo punto, ad ottobre del 2023, quando le indagini del procedimento penale hanno avuto in parte il loro corso, le parti ne producono gli atti e con ordinanza del 30.11.23 vengono ripristinati gli incontri liberi padre figlia con le seguenti motivazioni: gli incontri in forma libera sono stati sospesi nella primavera del 2023, a seguito della nuova denuncia querela presentata dalla madre a carico del per sospetti abusi di natura sessuale sulla figlia;
dalla CP_1 documentazione pr a dalla difesa del emerge, però, che l'ipotesi CP_1 accusatoria - come già avvenuto con rigua lla prima denuncia di abusi presentata dalla - non ha trovato riscontro, essendo anche risultato che CP_2 non vi è traccia teriale biologico maschile sui reperti esaminati dai periti nominati in sede di incidente probatorio ( cfr. pag. 59 doc. 1 allegato alla istanza del 24.10.23); la madre della minore è persino indagata per maltrattamenti CP_1 nei confronti della figlia, per avere ingenerato in lei il convincimento di essere stata abusata dal padre e tale ipotesi di reato a carico della trova conferma CP_2 nei brogliacci delle intercettazioni in atti ( cfr. doc. 8 Co brogliacci delle intercettazioni effettuate sull'utenza mobile nella disponibilità della Sig.ra CP_2 nel periodo 12.09.2023 – 09.10.2023 nell'ambito del procedimento penale
[...] al numero 2761/2023 RGNR); infine, dai report degli incontri assistiti padre figlia risulta come stia con il padre in modo sereno e disinvolto, CP_3 manifestando il suo desid i condividere con lui il suo tempo e mostrando una forma di distacco verso la figura paterna solo nei momenti in cui la madre è prossima ad arrivare. Il 25.1.24 il Pm deposita anche relazione del CT dott. relativa alla Per_3 valutazione preliminare della capacità a testimoniare di di incidente CP_3 probatorio, da cui emerge l'assoluta incapacità specifica a testimoniare della pagina 7 di 15 minore sui fatti oggetto del procedimento. Il perito in modo approfondito spiega le ragioni delle sue conclusioni, sostenendo che , da quanto ha quattro anni CP_3
e mezzo, subisce condizionamenti esterni rispett oi ricordi con riguardo alla figura paterna e che questi ricordi sono inquinati dagli adulti di riferimento che hanno confrontato più volte la bambina sul tema, anche con specifico riguardo alla ultima denuncia. In particolare, il CT evidenzia le numerose domande suggestive subite da da parte di più operatori al Pronto soccorso sul fatto CP_3 che avrebbe visto il padre nudo e che persino l'uomo l'avrebbe penetrata, circostanza poi smentita dai successivi accertamenti, nonché segnala i condizionamenti materni che emergono dai brogliacci delle intercettazioni in cui la madre ripete continuamente alla bambina che il padre è pericoloso, che la bambina deve difendersi da lui e che la madre la proteggerà e le ricorderà sempre cosa lui le ha fatto;
dalla relazione del CT emerge pure che la dopo la CP_2 seconda denuncia, avrebbe cercato un filmato di un organo mas erezione per farlo vedere alla bambina e avere da lei conferma di quello che aveva visto. Sempre con riguardo al procedimento penale, a febbraio del 2024, il PM chiede al Gip un supplemento di indagine volta alla integrazione della perizia genetica forense, ma il GIP rigetta tale richiesta, ritenendo l'elaborato depositato del tutto esaustivo e capace di escludere ogni presenza di materiale biologico maschile sugli indumenti intimi della minore. A questo punto, nel processo civile, mentre gli incontri liberi tra padre e CP_3 stanno continuando, con prosecuzione della educativa domiciliare, monitoraggio del Servizi e della valutazione UFSMIA della minore, emerge un nuovo peggioramento delle condizioni psicologiche della bambina.
, infatti, riprende a riferire agli operatori dei Servizi che il padre è cattivo e CP_3
e fa male, e dalla relazione della del 23.7.24, oltre ad una CP_4 descrizione del contegno delle parti, e la bambina desta serie preoccupazioni, perché continua ad esserci un forte scollamento tra la relazione della minore con il padre, che la stessa descrive come affettuosa e intima, e i CP_3 riferiti che la bambina fa agli operatori ervizi, in cui emerge un padre di cui la minore ha paura;
inoltre, manifesta un ricorso alla fantasia come CP_3 strumento di protezione che costituisce un rischio, infatti, la minore riferisce episodi, affermando di averne memoria diretta, anche se avvenuti quando era in pancia della mamma o da piccolissima, e non accetta in alcun modo la possibilità che lei non li possa ricordare o conoscere direttamente. All'esito anche di tale relazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il processo viene posto in decisione. In seguito, però, vengono depositate due nuove relazioni di . La prima CP_4 dà conto dell'andamento del percorso, del contegno tenuto rispetto al contesto di presa in carico e del fatto che ha manifestato un ulteriore CP_3
pagina 8 di 15 peggioramento clinico, per avere avuto vari episodi di enuresi notturna e avere più volte affermato alla psicologa che vorrebbe non essere nata, che si sente un problema per tutti e che si sente un peso per la madre;
la seconda segnala sia che riferisce di sentire le voci, delle vocine che le hanno detto che tra poco non CP_3
più la madre, sia che la nonna materna di ha contattato CP_3 telefonicamente la psicologa di riferimento della minore, se he fosse stata in alcun modo cercata dalla , chiedendo prima di essere ascoltata e poi CP_4 mettendo in guardia la professionista rispetto al padre della minore, con evidente riferimento agli abusi che l'uomo avrebbe perpetrato sulla bambina. Su richiesta del curatore e della la causa viene rimessa sul ruolo per CP_2 permettere alle parti di contraddire i emersi in tali relazioni e in data 9.1.25 la causa viene rimessa al Collegio per la decisione.
3.1 Alla luce del lungo iter processuale fin qui esaminato, appare evidente che, nel caso in esame, la minore debba essere affidata in via esclusiva al padre e collocata presso di lui e che le conclusioni rassegnate dalla resistente e dal curatore speciale della minore di affidamento condiviso e collocazione prevalente della minore presso la madre non possano essere accolte.
Ed infatti, la a prescindere dalla sua condizione soggettiva di buona fede o CP_2 mala fede d sa, che sarà meglio valutata in sede penale, da ben tre anni continua a sostenere che il padre della bambina ha abusato di lei in più occasioni, tale convinzione si è mantenuta malgrado entrambi i procedimenti penali aperti a seguito delle di lei denunce non abbiano portato ad alcun riscontro e abbiano condotto il PM, persino, ad aprire un procedimento per maltrattamenti nei confronti della donna;
la e tutto il contesto materno, come conferma il CP_2 contenuto della telefonata onna materna alla psicologa , hanno la CP_4 convinzione che il sia un padre abusante e che solo loro conoscono la verità; CP_1 inoltre, dalle interc oni in atti emerge chiaramente come la ha esposto CP_2 costantemente a questa convinzione, le ha fatto maturare i un padre CP_3 cattivo, perico come del resto già era emerso in sede di CTU, perché potrebbe abusare di lei;
la sempre alla luce del contenuto delle medesime CP_2 intercettazioni, rinnova n nte della bambina questa idea, le dice che la mamma farà di tutto per proteggerla e che sarà sempre lì a ricordarle cosa deve dire e cosa è successo;
e ancora, la donna arriva a dire alla figlia che si sta rovinando per lei e fa ben capire a che, se lei non confermerà al giudice e CP_3 agli assistenti sociali che il padre è u , la madre sarà rovinata e perderà tutto. Tali gravi condotte, quindi, spiegano bene cosa sia successo nella mente di , CP_3
e segnatamente, perché sta male e ha manifestato al CTU, prima i CP_3
Servizi, poi, la sua idea di un padre pericoloso;
ad oggi, la bambina, dopo la pagina 9 di 15 seconda denuncia in cui la madre l'ha addirittura condotta al PS per farla visitare, vive momenti di rabbia, agitazione e autolesionismo, riferendo alla psicologa di sentirsi un peso, che vorrebbe non essere nata e che sente delle “vocine”, - che la stessa psicologa collega a parole riferite da adulti vicini alla minore - , che le dicono che non vedrà più la madre. La bambina è consapevole della esistenza del processo, che il tema all'ordine del giorno è che la madre ha accusato il padre di molestie, non sa più, anche per ragioni che attengono allo sviluppo della mente di un bambino, come bene emerge dalla relazione del CT dott. , se quello che la madre le ripete da Per_3 tempo è vero o meno, vuole bene con cui ha vissuto fino ad ora e ha paura di perderla se non le sarà “fedele”, ma al contempo è sinceramente legata al padre, è serena quando sta con lui, gli chiede di stare del tempo insieme, fino a chiedergli di dormire con lui per evitare gli incubi notturni (cfr. ultima relazione UFMIA del 29.10.24). In questa dinamica di conflitto di lealtà in cui la bambina è stata coinvolta dalla madre, appare evidente che tra i due genitori il più protettivo e adeguato non sia la ma il CP_2 CP_1
L' malgr gravi accuse a cui è esposto da anni, non ha mai manifestato il desiderio o l'obbiettivo di allontanare dalla madre, e, anche nelle CP_3 conclusioni da ultimo rassegnate, chiede che la frequentazione tra la minore e la bambina sia mantenuta;
il ricorrente ha avuto sempre un contegno collaborativo e non si è mai sottratto ai percorsi di valutazione e supporto, ha sempre manifestato preoccupazione verso gli stati mentali della figlia e, circostanza molto rilevante, chiesto di indagarli, malgrado ciò lo esponesse a rischi personali, visto quello che la minore in alcune occasioni ha riferito. La come detto, non ha saputo proteggere in alcun modo dalle sue CP_2 CP_3 co ni, anzi ha esposto la bambina a contenuti impropri, co ulta dalle intercettazioni e anche dalla relazione della CT dott. , e ha fatto di tutto Per_3 perché la bambina fosse anche lei convinta che il pad sata. La madre ha manifestato poi una incapacità di sintonizzarsi sugli stati emotivi e sui bisogni della figlia veramente preoccupante: ed infatti, durante una delle intercettazioni, la donna, non solo rimprovera perché deve ricordarsi le CP_3 cose che deve dire sul padre e le dice “di non far are”, ma in un altro passo la minaccia, le dice che se non smette di fare i capricci, la manderà dal padre. Appare evidente che tale minaccia manifesta in modo chiaro l'inaffidabilità della madre rispetto alla crescita della bambina: se la è in buona fede ed è CP_2 convinta che il padre sia un padre abusante, n apisce come lei possa minacciare , per un semplice capriccio, di mandarla da lui;
se la è in CP_3 CP_2 mala fede he il non ha commesso quello di cui lei lo ac scia CP_1 comunque stupiti e preoccupati che una madre possa, per far paura alla figlia,
pagina 10 di 15 minacciarla di mandarla da quello che la madre stessa racconta alla bambina come un pericolo, come un padre abusante. E ancora, anche le conclusioni della resistente, che dimostra poca consapevolezza dei bisogni di un bambino rispetto alla sua crescita;
in tali conclusioni viene chiesto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento CP_3 della bambina presso la madre, ali conclusioni in punto di affidamento dovrebbero presupporre che la donna abbia ormai abbandonato la sua convinzione sulle condotte del alla luce delle risultanze dei procedimenti CP_1 penali, ma così non è. Ciò lo dimostra anche il contegno da ultimo avuto dalla donna: anche dopo gli accertamenti avvenuti nel procedimento penale sul materiale biologico sugli indumenti intimi di , la madre ha depositato una altra perizia di parte CP_3 confutando quanto gi rso;
la stessa non ha mai espressamente riconosciuto di essersi sbagliata, né compiuto una seria autocritica sulla condotta avuta, quantomeno, nei confronti della piccola , anzi, quando la causa è stata CP_3 rimessa in decisione nel settembre del 2024, ancora una volta, dal contesto materno è emersa la convinzione che il sia un padre abusante, come CP_1 dimostra la telefonata delle nonna mate lla per allarmare la CP_4 psicologa sulle gravi condotte tenute dal ricorrente in a bambina. La necessità di accogliere le domande del padre, peraltro, trova conferma anche nella relazione da ultimo depositata da , i cui operatori, anche se animati CP_4 dal tentativo di alleanza terapeutica co i i genitori, la cui collaborazione e fiducia è indispensabile per tentare di aiutare l'intero nucleo e, quindi, , CP_3 hanno relazionato, non solo sulle difficili condizioni psicologiche della minore, ma hanno evidenziato come il contesto materno costituisca di per sé un fattore di rischio per la bambina. La madre della minore non si fida neppure del contesto , che accusa di CP_4 non essere imparziale rispetto alla vicenda processuale, ripetendo quindi l'atteggiamento avuto in tutto il processo;
la donna dimostra ancora di essere convinta che solo lei conosce la verità e che tutti, Giudice, PM, operatori dei Servizi e periti, non hanno capito cosa è successo, non sanno vedere cosa è il bene per la minore e vogliono ignorare le gravi condotte tenute dal Belli;
la donna e il di lei ambito familiare continuano a spaventare , ingenerandole CP_3 ora anche la paura che alla fine perderà la madre e non la pot vedere.
Tali conclusioni non possono essere neppure superate dalle argomentazioni del curatore nei suoi atti difensivi finali;
il curatore segnala chiaramente che la minore ha un serio disagio psicologico, ma chiede di mantenere l'affidamento condiviso e il collocamento dalla madre, quando, per le ragioni già espresse, vi sono plurimi riscontri delle condotte gravemente disfunzionali tenute dalla CP_2
pagina 11 di 15 in danno a , mentre nei confronti del non solo ogni accusa è rientrata, CP_3 CP_1 ma è emer genitorialità adeguata e, ttutto, attenta agli stati mentali e emotivi di . CP_3
Da ultimo merita di essere rilevato che, ai fini della decisione, non è stata accolta neppure la richiesta del curatore speciale di sentire . CP_3
L'ascolto della minore, nel caso in esame, è se non solo superfluo, ma anche dannoso: non è nella posizione per poter esprimere liberamente i CP_3 suoi pensieri e desideri, che è la funzione tipica dell'ascolto dei minori da parte del Giudice, la bambina non sa neppure cosa effettivamente vuole, desidera e ciò di cui ha paura, perché ha vissuto negli ultimi anni in una dinamica di conflitto di lealtà e di manipolazione dei suoi ricordi e anche dei suoi sentimenti, e ad oggi chiamarla a parlare in Tribunale la investirebbe di nuovo e chiaramente del drammatico compito di scegliere se rimanere fedele alla madre, a cui vuole bene,
o dire liberamente cosa prova per il padre, di cui, però, non può fidarsi fino in fondo, almeno fino a quando il contesto materno inquinerà i suoi ricordi. Quindi è bene che la minore non sia esposta pure a questo dolore e sia, invece, ascoltata con altro fine, cioè quello del recupero della sua serenità e salute mentale, dagli operatori della salute mentale infanzia nel percorso di supporto già in essere.
In ragione di tutte queste motivazioni, va affidata in via esclusiva al padre, a CP_3 cui va anche dato il potere di assu in ambito sanitario le decisioni di maggiore interesse in favore della bambina. Ed infatti, deve continuare ad CP_3 essere presa in carico da , ed è verosimile, sta dolorosa vicenda in CP_4 cui è stata coinvolta, che debba essere supportata nel tempo;
ad oggi, stante il contegno materno e la presumibile reazione che la donna avrà all'esito della sentenza nei confronti degli operatori della , deve essere concentrato sul CP_4 padre il potere di decidere sulla prosecu percorso e l'attivazione di eventuali altri percorsi di valutazione e cura. Quanto alla collocazione della bambina, va collocata dal padre a cui va CP_3 quindi anche assegnata la casa familiare. La bambina potrà continuare a vedere la madre come segue: una settimana due giorni infrasettimanali con pernotto;
l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal sabato al lunedì mattina;
tale regime di frequentazione deve essere supportato con la prosecuzione della educativa domiciliare presso la casa materna una volta alla settimana. Le festività saranno regolate dal principio della alternanza. Le vacanze natalizie verranno trascorse una settimana con ciascun genitore, in quelle estive la minore potrà stare con la madre due settimane, ma non consecutive. I Servizi sociali e relazioneranno tra sei mesi sull'andamento della CP_4 situazione sulle condizioni psicologiche della minore al GT sede.
pagina 12 di 15 4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, va disposto il mantenimento diretto di da parte dei CP_3 genitori, quando la minore trascorre del tempo con loro. Ed infatti, entrambi i coniugi hanno capacità lavorativa specifica, ma il CP_1 secondo le dichiarazione dei redditi in atti ha un reddito maggiore, pe importo lordo annuo di circa € 68.000,00, mentre la all'inizio del Pt_1 procedimento aveva un reddito di gran lunga inferiore, p mporto lordo annuo di circa € 40.000,00, e nell'ultima fase ha lamentato, circostanza non contestata da controparte, di avere avuto una forte contrazione di reddito, per non avere svolto attività lavorativa con la stessa continuità; entrambe le parti sono gravate dal pagamento della rata del mutuo pari a complessivi € 1300,00 al mese e dopo la sentenza la resistente dovrà reperire una nuova sistemazione abitativa. Quindi, anche se il padre terrà con sé la bambina per maggior tempo rispetto alla madre, stante il minor reddito della donna, non sussiste una esigenza perequativa che giustifichi un contributo indiretto a carico della madre. L'assegno unico verrà percepito da entrambi al 50% ciascuno e le spese straordinarie saranno divise in pari misura. Le domande proposte dal relative al pagamento del mutuo sono in questa CP_1 sede inammissibili e le relative vicende restano regolate dal relativo titolo.
5. Le spese di lite e di CTU debbono essere poste a carico della sia nel CP_2 rapporto processuale con il ricorrente, sia nel rapporto proce con la minore.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e CP_1 CP_2
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di ROSIGNANO M.MO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in il giorno 21/07/2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 38 parte 2 serie C anno 21/07/2012;
DISPONE CHE
1. è affidata in via esclusiva al padre, a cui viene conferito anche il potere CP_3 di ere in ambito sanitario le decisioni di maggiore interesse in favore della bambina;
2. viene collocazione in via prevalente presso il padre;
CP_3
3. la casa familiare viene assegnata al padre;
4. la bambina potrà continuare a vedere la madre come segue: una settimana due giorni infrasettimanali con pernotto;
l'altra settimana un giorno infrasettimanale con pernotto e dal sabato al lunedì mattina;
le festività saranno regolate dal principio della alternanza. Le vacanze natalizie verranno trascorse una settimana con ciascun genitore, in quelle estive la minore potrà stare con la madre due settimane, ma non consecutive;
5. manda ai Servizi affinché mantengano presso la casa della il servizio di CP_2 educativa domiciliare presso la casa materna una volta alla sett
7. dispone che prosegua la presa in carico della minore;
CP_4
8. i Servizi sociali e relazioneranno tra sei mesi sull'andamento della CP_4 situazione sulle condizioni psicologiche della minore al GT sede;
9. i genitori provvederanno al mantenimento diretto della minore, le spese straordinarie e l'assegno unico saranno suddivisi al 50% ciascuno;
pone le spese di CTU a definitivo carico della CP_2 condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal che CP_1 liquida in complessivi € 11.977,00 oltre accessori come per legge;
condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute dalla minore con CP_2 pagamento i e dello Stato che liquida in € 3809,00, oltre accessori come per legge;
pagina 14 di 15 Livorno, 5/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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