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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2024, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE così composta:
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente
Dott.ssa Antonella Consigliere
Miryam Sterlicchio
Dott. Pierluigi De Nardis Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3995 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( c.f. ), domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
via N. Krekich 25, presso lo studio dell'Avv. PROSCIA ANTONIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende con delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stefano Bona in virtù di delega in atti;
AP
PELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 21934/2019 emessa dal
Tribunale di Roma in data 14/11/2019.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento la società , CP_1
premettendo che “...il Sig. Titolare della Stazione di Servizio Parte_1
di , è debitore nei confronti di della somma di Parte_1 Parte_2
euro 9.827,59 per il mancato pagamento delle seguenti fatture, emesse per
r.g. n. 3995 / 2020 1 fornitura elettrica e servizio energia...”, chiedeva ed otteneva il decreto n.6798/2015 del 18.03.2015, notificato in data 30.03.2015, con cui il
Tribunale di Roma ingiungeva al sig. , nella detta qualità, il Parte_1
pagamento delle seguenti somme: “
1. la somma di € 9827,59; 2. gli interessi sul capitale come richiesti;
3. le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre Spese
Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge”.
Avverso tale decreto, il sig. , nella ridetta qualità, Parte_1
proponeva opposizione chiedendone la revoca e/o l'annullamento; assumendo di gestire la stazione di servizio, corrente in Bitetto (BA) alla e che con atto del 22.02.2011, la , si obbligava alla CP_2 Parte_2
“somministrazione del Servizio di Energia” in favore dell'appellante. A tanto le parti si determinavano, in vista della titolarità, in capo alla società appellata, dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura – pensilina della ridetta stazione di servizio ed alla luce del contratto di locazione intercorrente tra la e la società di cui viene fatta CP_1 Controparte_3
menzione nel citato accordo del 22.02.2011 ma del quale, sostiene l'appellante, averne contezza. Inoltre, con il ridetto accordo del
22.02.2011, il sig. dichiarava di aver “volturato a il punto di Pt_1 Pt_2
consegna dell'energia elettrica alla rete elettrica nazionale identificato con il POD IT0001E89028994 attraverso il quale l'impianto è connesso alla rete elettrica nazionale …”.
L'accordo si perfezionava tra le parti con l'accettazione da parte dell'odierno appellante della proposta contrattuale formulata con nota inviata a mezzo fax il 16.02.2009 da cui seguiva l'installazione CP_4
dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare della pensilina delle pompe di carburante e l'erogazione di energia, così come previsto proprio nella ridetta proposta contrattuale del 16.02.2009. Il contratto di somministrazione aveva, dunque, inizio, e proseguiva sino alla stipula del contratto del 22.02.2011 oggetto delle pretese avanzate in via monitoria dall'appellata.
Il sig , nella qualità detta, provvedeva a saldare le fatture che Pt_1
r.g. n. 3995 / 2020 2 emetteva sino a quando, riguardo alla voce “oneri di servizio”, Parte_2
sistematicamente riportata in fattura, non si determinava a chieder delucidazioni in merito direttamente al somministrante senza, tuttavia, a suo dire, ricevere risposta. Quindi , l'opponente, odierno appellante, decideva di corrispondere il netto sulla fornitura -maggiorato di iva- per le fatture nn. 41 del 30.04.2013 e 56 mentre, alla luce della persistente reticenza del somministrante, insolute restavano le fatture nn. 103, 122 e
148 oggetto poi del giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio la società contestando i rilievi Parte_2
mossi dal . Pt_1
La causa veniva definita con la sentenza impugnata con cui l'opposizione del veniva respinta. Pt_1
Il pertanto, proponeva appello riproponendo tutte le Pt_3
eccezioni e domande di primo grado.
Si costituiva l'appellata chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni veniva disposta la trattazione scritta e con ordinanza del 20.9.2023 la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§
Con il primo motivo d'appello il si duole della circostanza che Pt_1
la sentenza impugnata abbia ritenuto che il contratto in data 22.2.2011 sia stato valutato come novazione della precedente lettera d'intenti intervenuta in data 16.2.2009.
A detta del essendo la lettera d'intenti, sotto il profilo Pt_1
giuridico, cosa diversa da un contratto, evidentemente il secondo non poteva novare il primo.
Pur potendosi astrattamente condividere la tesi, ciononostante, la circostanza non sposta i termini del problema poiché, in ogni caso, il contratto del 2011 ha disciplinato i rapporti tra le parti a partire da quella data e l'oggetto del contendere riguarda proprio le previsioni contenute in detto accordo.
Inaccettabile è , dunque, la tesi secondo cui sarebbe vero il contrario r.g. n. 3995 / 2020 3 ovverosia “ che la scrittura del 16 Febbraio 2009, allegata sub 29) al fascicolo di primo grado di parte appellante, sia considerata come un unico contratto vincolante tra le parti riformando oltre ogni ulteriore giudizio espresso dal giudice prime cure in ordine la differente classificazione come lettere di intenti e così come in ordine alla nuova abilità della stessa lettera di intenti” ( v. atto appello pag.14), e questo per due ordini di ragioni costituite dal fatto che il contratto vincola le parti mentre il mancato rispetto della lettera di intenti può solo dare luogo, eventualmente, a responsabilità precontrattuale e, anche a voler ritenere che alla lettera di intenti sia seguito un accordo contrattuale tra le parti che hanno, di fatto, dato esecuzione a quanto previsto dalla lettera di intenti, tale disciplina è stata, successivamente, consensualmente, sostituita dalle parti con le previsioni contenute nel contratto del febbraio 2011.
Continuando nell'esame del gravame devono ritenersi inammissibili le censure relative alla presunta violazione del disposto dell'art. 1341, comma 2, c.c..
Infatti con esse si sostiene che la violazione della richiamata norma andrebbe individuata nelle disposizioni contenute nell'allegato “A” al contratto del 2011 – allegato che, tuttavia, non risulta depositata copia sostenendosi che lo stesso non era stato mai ricevuto/consegnato.
Stando così le cose la censura è inammissibile poiché non fornisce alcun elemento per la valutazione della censura sollevata.
Infatti non si vede di quale disposizione contrattuale si dovrebbe dichiarare la nullità non essendo stato posto in condizione il Collegio di raffrontare il testo normativo indicato, con alcuna disposizione contrattuale per valutarne la legittimità. Inoltre è di tutta evidenza il difetto di interesse dell'appellante di ottenere la declaratoria di nullità di norme contrattuali che afferma di non conoscere (e che neppure indica testualmente).
Deve, comunque, osservarsi come la tesi della mancata consegna da parte della controparte dell'allegato A al contratto del 2011 appare inverosimile atteso che la parte ha anche approvato espressamente la r.g. n. 3995 / 2020 4 clausola n. 6 del contratto che quell'allegato contemplava.
Ad ogni modo la doglianza si fonda sulla mancata conoscenza di quelli che venivano indicati come “ gli oneri di servizio” riportati in bolletta.
All'uopo sarebbe stato sufficiente consultare il sito dell' per CP_5
venire a conoscenza che in bolletta sono inseriti importi a cui sono tenuti tutti i clienti finali del servizio elettrico, a prescindere dal fornitore, per coprire i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico e non del fornitore stesso, nonché di trasporto.
L'appartenenza degli “ oneri di servizio” a tali categorie è desumibile con certezza dalla circostanza che le somme indicate come tali non sono state gravate da Iva e, pertanto, sono costi.
In ogni caso ha provveduto a depositare tutta la Controparte_1
documentazione delle spese effettivamente sostenute per i servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica fornita all'appellante.
Da ultimo giova notare come l'appellante da un lato sostenga che il rapporto fra le parti non è disciplinato dal contratto stipulato nel 2011 dall'altro sostiene che, per gli infondati motivi sopra analizzati, l'allegato A del contratto sarebbe nullo.
Viene, inoltre, nuovamente sottoposta all'attenzione della Corte
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
Il ripropone, peraltro per relationem, tutte le censure svolte Pt_1
in primo grado per esporre che , a suo giudizio, i criteri codicistici per individuare il Giudice competente non siano stati rispettati.
Oblitera l'appellante che il Tribunale oltre ad aver disatteso tali censure ha, inoltre, specificato che la competenza del Tribunale di Roma è stata dalle parti consensualmente individuata giusto quanto stabilito dall'art. 17 del contratto del 2011.
Tale parte della decisione appellata non è stata impugnata pertanto essa deve ritenersi assorbente e definitiva rendendo inammissibile il motivo.
Ciò in applicazione del principio in base al quale ove la sentenza sia r.g. n. 3995 / 2020 5 sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. ( Cass. n. 3925 / 2022)
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
(contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:
Fase Valori medi Aumento Compenso
Fase di studio 1.080,00€ 1.080,00€
Fase introduttiva 877,00€ 877,00€
Istruttoria/trattazione 1.755,00€ 1.755,00€
Fase decisionale 1.820,00€ 1.820,00€
Totale 5.532,00€ 5.532,00€
.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
21934/2019 resa tra le parti dal Tribunale di Roma in data 14.11.2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ Rigetta l'appello;
⎯ condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.532,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
r.g. n. 3995 / 2020 6 ⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12/03/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Pierluigi De Nardis Dott. Giuseppe Lo Sinno
r.g. n. 3995 / 2020 7