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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 28128/'24 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
TRA
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avvocato Ernesto Maria Cirillo, presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.e domicilia
E Controparte_1 in persona del leg. rapp.te p.t. -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro n.
1617/202 l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 4° del CCNL telecomunicazioni con decorrenza 23.7.2014 e di condanna della società convenuta al pagamento delle differenze maturate, concludeva per la condanna di parte resistente, a detto titolo, dell'importo di euro 3.978,13. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva la società convenuta. Con il presente giudizio la ricorrente intende pervenire, allegando all'uopo specifici conteggi il cui termine finale coincide con la data di cessazione del rapporto di lavoro
(30.11.2019), alla quantificazione dell'importo spettante a titolo di differenze retributive il cui diritto è stato accertato con la sentenza n. 1617/22.
Ne consegue che l'attuale materia del contendere è data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale.
Ciò posto, va evidenziato che il conteggio allegato e notificato unitamente al ricorso introduttivo contiene le voci ed i relativi valori economici che sono stati posti a base dello stesso, che afferisce al periodo lavorativo decorrente dal 23.7.2014 al 30.11.2019.
In particolare, per il conteggio sono state utilizzate le buste paga che costituiscono documenti provenienti dal datore di lavoro.
Con
L'elaborato contabile, quindi, è stato sviluppato sui dati che la stessa ha inserito negli statini mensili, quanto a orario di lavoro, assenze, anche per sciopero, sospensioni collettive dell'attività lavorativa per intervento degli ammortizzatori sociali (cfr. copia buste paga e conteggi).
Va ancora evidenziato che trattandosi di un rapporto di lavoro cessato, ricadono necessariamente a carico dell'ex datore di lavoro le differenze economiche sulle indennità erogate dall' CP_2 per gli ammortizzatori sociali, come CDS, CIGS e FIS, che derivano dall'accertato inadempimento datoriale in merito all'inesatto e inferiore inquadramento contrattuale delle lavoratrici.
La società convenuta, in conclusione, va condannata al pagamento di € 3.978,13 a favore del ricorrente, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.978,13, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
b) condanna, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 28128/'24 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
TRA
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avvocato Ernesto Maria Cirillo, presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.e domicilia
E Controparte_1 in persona del leg. rapp.te p.t. -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro n.
1617/202 l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 4° del CCNL telecomunicazioni con decorrenza 23.7.2014 e di condanna della società convenuta al pagamento delle differenze maturate, concludeva per la condanna di parte resistente, a detto titolo, dell'importo di euro 3.978,13. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva la società convenuta. Con il presente giudizio la ricorrente intende pervenire, allegando all'uopo specifici conteggi il cui termine finale coincide con la data di cessazione del rapporto di lavoro
(30.11.2019), alla quantificazione dell'importo spettante a titolo di differenze retributive il cui diritto è stato accertato con la sentenza n. 1617/22.
Ne consegue che l'attuale materia del contendere è data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale.
Ciò posto, va evidenziato che il conteggio allegato e notificato unitamente al ricorso introduttivo contiene le voci ed i relativi valori economici che sono stati posti a base dello stesso, che afferisce al periodo lavorativo decorrente dal 23.7.2014 al 30.11.2019.
In particolare, per il conteggio sono state utilizzate le buste paga che costituiscono documenti provenienti dal datore di lavoro.
Con
L'elaborato contabile, quindi, è stato sviluppato sui dati che la stessa ha inserito negli statini mensili, quanto a orario di lavoro, assenze, anche per sciopero, sospensioni collettive dell'attività lavorativa per intervento degli ammortizzatori sociali (cfr. copia buste paga e conteggi).
Va ancora evidenziato che trattandosi di un rapporto di lavoro cessato, ricadono necessariamente a carico dell'ex datore di lavoro le differenze economiche sulle indennità erogate dall' CP_2 per gli ammortizzatori sociali, come CDS, CIGS e FIS, che derivano dall'accertato inadempimento datoriale in merito all'inesatto e inferiore inquadramento contrattuale delle lavoratrici.
La società convenuta, in conclusione, va condannata al pagamento di € 3.978,13 a favore del ricorrente, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.978,13, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
b) condanna, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice