Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 165/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 165/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce Parte_1 C.F._1
al ricorso congiunto, dall'Avv. Irene Margherita Gonnelli e dall'Avv. Silvia Pellegrini, presso il cui studio in Siena, Via Giuseppe Garibaldi n. 29, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Chiara Muratori, presso il cui studio in Siena, Via
Montanini n. 152, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art 127-ter c.p.c. del 5.3.2025, per l'Avv. Irene Margherita Gonnelli e l'Avv. Silvia Pellegrini e per Parte_1
l'Avv. Chiara Muratori così concludevano: “affinché il Collegio con Controparte_1
sentenza accolga le seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- ordinare al Comune di Gaiole in Chianti (SI) di annotare l'emandanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
E si proceda ad omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) le parti vivranno separate, con l'obbligo di mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza dove più riterrà opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambi di residenza e domicilio;
temporaneamente la signora manterrà Controparte_1
il proprio domicilio presso l'abitazione dei genitori in Gaiole in Chianti (SI), Via Galileo Galilei
n. 36, in attesa di individuare un appartamento da locare ove provvederà a fissare la propria residenza. La Sig.ra si impegna in ogni caso a spostare la propria residenza anagrafica CP_1
dalla casa familiare di Gaiole in Chianti (SI), Via A. Moro n. 30/A entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2) il signor rimarrà ad abitare nella casa familiare in Gaiole in Chianti (SI) Via A. Parte_1
Moro n. 30/A con contratto di locazione a lui intestato.
I figli manterranno la propria residenza anagrafica nella casa familiare in Gaiole in Chianti
(SI), Via A. Moro n. 30/A.
Al momento in cui la Sig.ra si trasferirà dalla casa dei propri genitori ad altro Controparte_1
immobile nel Comune di Gaiole in Chianti, le parti obbligatoriamente si confronteranno nuovamente per definire la residenza anagrafica dei bambini entro 45 giorni dal predetto trasloco.
Le parti prendono atto che la residenza dei figli ha un valore prettamente anagrafico, non sussistendo nessuna differenza dal punto di vista giuridico tra il genitore coresidente e l'altro.
Ciò espresso la prole risulterà domiciliata presso entrambi i genitori in perfetta sintonia con il principio dell'affidamento condiviso.
3) I beni mobili presenti nella casa familiare alla data di sottoscrizione del presente ricorso rimarranno in esclusivo uso del signor . Parte_1
4) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento dichiarando di aver amichevolmente risolto ogni questione relativa alla divisione dei beni.
6) Ciascun coniuge rimarrà unico intestatario dei conti correnti già esclusivi e delle carte già esclusive. 3 / 10
7) Relativamente ai mezzi di locomozione l'autovettura Seat Leon targata FJ357HA intestata al
Sig. resterà di sua esclusiva proprietà ed uso. CP_1
Il signor dichiara di svolgere la professione di operaio e deposita le ultime tre Parte_1
dichiarazioni dei redditi come doc. 3.
La signora è attualmente in prova presso una cooperativa di servizi per Controparte_1 un'eventuale assunzione a tempo determinato per sostituzione per malattia;
deposita certificazione unica 2023 relativa all'anno 2022 come da doc. 4.
8) I ricorrenti dichiarano che in relazione ai figli non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.
9) I ricorrenti presentano il ricorso in oggetto al fine di garantire ai figli il diritto di mantenere un rapporto sereno e stabile con entrambi i genitori e con le loro famiglie di origine. Al riguardo ciascun genitore assume l'obbligo di favorire l'affetto ed il rispetto nutrito dai figli verso l'altro nonché di agevolare i rapporti con le rispettive famiglie di provenienza.
I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa dai genitori per le scelte di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, anche in merito alla vita scolastica, sanitaria, sportiva, mentre per le scelte di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente durante i tempi di permanenza con ciascun genitore.
Ferma la piena disponibilità di ciascun genitore nella gestione ordinaria dei figli, i coniugi tuttavia si impegnano, anche nei giorni non di propria spettanza, a collaborare per quanto
Per_ possibile nella gestione di e , seguendoli nelle attività extrascolastiche (sportive e Per_1
non) qualora l'altro con cui i bambini si trovano sia impossibilitato ad occuparsene personalmente.
Fin da ora si impegnano nei giorni in cui i figli saranno con ciascuno di loro, a far adempiere con regolarità i propri impegni scolastici, sportivi e ricreativi.
In particolare i genitori si impegnano ad informarsi tempestivamente ogni volta che i figli siano malati o abbiano problemi di salute o relazionali. Nell'ipotesi di malattia dei figli o di uno dei figli, il genitore con cui si trovano i bambini in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro. Se le condizioni di salute dei minori non renderanno possibili eventuali spostamenti, in caso di malattia i figli permarranno con la madre, ed il padre avrà il diritto di contattarli in 4 / 10
videochiamata.
I genitori si terranno puntualmente informati dei bisogni e dei desideri dei figli e collaboreranno Per_ onde evitare che in e insorgano negativi conflitti di lealtà; i coniugi si obbligano, Per_1
altresì, a scambiarsi tra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire un'adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli.
I genitori nei giorni in cui i bambini staranno con ciascuno di loro, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente se pernotteranno in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni.
I genitori si impegnano a comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con i figli se è previsto il pernottamento fuori Gaiole in Chianti (SI) e nei periodi di vacanza.
I ricorrenti potranno vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità indicate nello schema di seguito seguendo una alternanza ordinaria di settimane A) e B):
- settimana A:
Lunedì - i bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola fino a dopo cena
Martedì - i bambini staranno con la madre dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno dopo
Mercoledì - i bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola fino a dopo cena
Giovedì - i bambini staranno con la madre dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno dopo
Venerdì - i bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola fino a dopo cena
Sabato - i bambini staranno con la madre
- i bambini staranno con la madre fino all'entrata a scuola del giorno dopo Pt_2
- settimana B:
Lunedì - i bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola fino a dopo cena
Martedì - i bambini staranno con la madre dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno dopo
Mercoledì - i bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola fino a dopo cena
Giovedì - i bambini staranno con la madre dall'uscita da scuola all'entrata a scuola del giorno dopo
Venerdì - i bambini staranno con la madre dall'uscita da scuola fino a dopo cena, poi si recheranno a dormire dal padre dove pernotteranno 5 / 10
Sabato - i bambini staranno con il padre compreso il pernottamento
Domenica - i bambini staranno con il padre fino a dopo cena. Resta inteso che in questo fine settimana il padre si impegna a far svolgere i compiti che eventualmente saranno rimasti da fare.
L'incontro per il passaggio dei bambini potrà avvenire nello spazio antistante l'abitazione in cui la mamma è momentaneamente domiciliata in Gaiole in Chianti (SI), Via Galileo Galilei n. 36; quando la madre si trasferirà ad altro indirizzo, lo scambio avverrà presso il Circolo di Gaiole in Chianti, salvo diverso accordo tra i genitori.
Nel periodo estivo i bambini trascorreranno con ognuno dei genitori tre settimane non consecutive. Se nelle vacanze estive entrambi si recheranno in Kosovo, a loro scelta i genitori potranno apportare modifiche concordate al calendario. Il resto delle vacanze estive seguirà il calendario ordinario concordato con scambi alle ore corrispondenti alle uscite da scuola dell'anno scolastico appena terminato o all'orario di termine del campo solare al quale eventualmente parteciperanno i figli. Qualora il padre, nel periodo estivo, termini di lavorare all'ora di pranzo, egli, nei giorni di propria spettanza da calendario salvo frequentazione di campo solare, potrà recarsi a prendere con sé i bambini già dall'ora di pranzo, previo avviso alla madre.
Le vacanze natalizie verranno suddivise a metà con ciascun genitore, ad anni alternati la prima o la seconda metà (24/30 dicembre incluso - 7 giorni- oppure 31 dicembre/6 gennaio incluso - 7 giorni), comprensivi dei giorni di festa che vi ricadono. Se uno o entrambi i genitori si recheranno in Kosovo si prevede la possibilità per chi ha la prima metà di vacanze di partire con i figli il 21 dicembre e per chi ha la seconda metà di vacanze di rientrare il 9 gennaio. Se uno dei genitori rimarrà in Italia avrà la possibilità di godere dei 10 giorni spettanti decidendo se tenere i bambini a casa o mandarli a scuola. I figli trascorreranno con la signora dal 31 CP_1
dicembre 2024 al 6/9 gennaio 2025.
Se entrambi si recheranno in Kosovo, l'alternanza potrà mantenersi là nello stesso modo.
Le vacanze pasquali seguiranno il calendario ordinario concordato sostituendo l'orario di uscita da scuola con le ore 16,30.
Le ulteriori festività verranno così suddivise a partire dal 2025 per poi proseguire in alternanza:
1 maggio, 1 novembre e 15 agosto con la madre;
25 aprile, 2 giugno e 8 dicembre con il padre.
In caso di espatrio con i figli il genitore con il quale si recheranno all'estero dovrà preavvisare l'altro mostrando titoli di viaggio o comunque dettagliando date e luoghi, in tempo utile. 6 / 10
Entro il mese di giugno ciascun genitore comunicherà all'altro in forma scritta il piano ferie delle vacanze estive.
I ricorrenti stabiliscono che il genitore che non è con i figli potrà chiamarli o videochiamarli una volta al giorno concordando preventivamente, se necessario, l'orario.
Per_ Le uscite e le entrate da scuola di e potranno essere svolte, se necessario, dai Per_1
delegati del genitore a cui spetterebbero quel giorno i figli.
I bambini potranno trascorrere del tempo con i familiari dei due genitori, seguendo gli orari stabiliti nell'accordo; tuttavia, lo scambio dei bambini dovrà essere svolto preferibilmente dai genitori. In caso comunque di impossibilità di uno dei due genitori ad essere presente, il passaggio potrà avvenire anche tramite i parenti di entrambi.
Per ciò che riguarda i compleanni dei bambini se e avranno desiderio di Pt_3 Per_1
festeggiare il proprio compleanno con gli amici, la festa verrà organizzata da entrambi i genitori che ne concorderanno le modalità e divideranno le spese a metà.
Se invece i bambini vorranno rimanere in famiglia, il compleanno verrà trascorso con il genitore a cui spetta la giornata con possibilità di visita di un'ora da parte dell'altro genitore.
I genitori si impegnano fin da adesso a far socializzare i figli, conseguentemente in caso di feste organizzate dagli amici dei bambini l'accompagnamento e l'acquisto del regalo spetterà al genitore che ha in carico i bambini in quella determinata parte della giornata. Resta inteso che la spesa per il regalo per il festeggiato verrà suddivisa a metà tra i genitori
I genitori concordano nel far svolgere a ciascun figlio uno sport all'anno, dividendone le spese a metà. Non appena definita l'iscrizione la figlia potrà iniziare fin da quest'anno gli allenamenti di pallavolo. I genitori stabiliscono che ciascuno dovrà organizzarsi autonomamente per portare e riprendere i figli allo sport nei giorni di spettanza e per assistere alle eventuali gare.
I coniugi con la sottoscrizione del presente atto espressamente riconoscono che alcuna modifica potrà essere apportata alle precedenti pattuizioni in tema di affidamento e collocamento di Per_ e senza il consenso di entrambi. Le parti si riservano quindi, sempre e solo di Per_1
comune accordo, eventuali variazioni temporanee.
10) Le parti si danno reciprocamente atto che ciascun genitore per il periodo di spettanza provvederà alle spese ordinarie di mantenimento dei figli, intese quali spese ricorrenti.
Al riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che le spese ordinarie sono da intendersi quali
“spese ricorrenti e non particolarmente gravose” (così come definite nel protocollo di famiglia 7 / 10
del Tribunale di Siena), che a titolo esemplificativo includono: il vitto, il concorso alle spese di abitazione (quali il canone di locazione, le utenze, i consumi, …), l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica intra-annuale (non il corredo di inizio anno scolastico).
I ricorrenti convengono che ciascun genitore sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% a carico della signora ed al 50% a carico del signor per tali CP_1 CP_1 intendendo “quelle che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: occasionalità e/o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale), imprevedibilità” (così come definite nel protocollo di famiglia del Tribunale di
Siena).
Resta inteso tra i coniugi che per tutto quanto riguarda le spese sia di carattere ordinario che di carattere straordinario riguardanti i figli, si considera tra di loro in vigore l'Allegato B) del
Protocollo di Famiglia del Tribunale di Siena, che si intende integralmente trascritto e che si allega a formare parte integrante del presente accordo, come doc. 5.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune voci di spesa straordinarie che non prevedono il preventivo accordo tra i genitori: spese scolastiche: tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola;
fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola, gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamento a mezzo di trasporto pubblico;
spese extrascolastiche: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
tempo prolungato doposcuola;
centro ricreativo estivo, se necessitato da esigenze lavorative di entrambi genitori ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
spese per il conseguimento della patente automobilistica, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori per essere utilizzati dal figlio. spese mediche: medicinali da banco prescritti, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N.; spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto ove prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; gli 8 / 10
esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo nel caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune voci di spesa straordinarie che, invece, prevedono il preventivo accordo tra i genitori: spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggi e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
spese extrascolastiche: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
soggiorni estivi di studio e sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dalla figlia;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese mediche: sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (es. olistici, omeopatici, …); trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
I genitori si impegnano a inviarsi reciprocamente i giustificativi delle spese sostenute che dovranno suddividersi.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%.
La deduzione per i figli a carico spetterà al 100% al padre.
I coniugi concordano che l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dal signor
CP_1
11) Il signor corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli € 400,00 Parte_1
complessivi, annualmente rivalutato in base agli indici istat, al mese alla signora Controparte_1 9 / 10
con versamento sul conto corrente ad ella intestato a partire dal giorno 25 del mese di dicembre
2024 ed entro il giorno 25 di ogni mese.
12) I genitori si impegnano a far conoscere ai bambini eventuali nuovi compagni/compagne solo nel caso in cui si tratti di relazione equilibrata e stabile con introduzione graduale, rispettando i tempi dei figli ed avendo cura e premura di far comprendere ai figli che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali.
13) Le parti prestano reciproco consenso, ove necessario, al rilascio del passaporto e di altra documentazione valida per l'espatrio dei figli.
14) I genitori, richiamato l'art. 473 bis 4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
15) Le spese del presente procedimento rimarranno integralmente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data Pt_1 Controparte_1
21.12.2015 in Kosovo, matrimonio trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Gaiole in Chianti (SI), atto n. 18, parte II, serie C, anno 2017, e che dal matrimonio erano nati a
Siena la figlia in data 29.10.2017 ed il figlio in data 24.5.2021; Persona_3 Parte_4
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle CP_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni 10 / 10
ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minori e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
Controparte_1 C.F._2
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaiole in Chianti (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Michele Moggi