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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 26918-2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei signori Magistrati:
- TA EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- AN RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 26918 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di procura alle liti in atti, dagli Avvocati NN Pertosa e Filomena Silipo, presso il cui studio professionale in Roma, alla via Panama n. 86, è elettivamente domiciliata RICORRENTE;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 procura alle liti in atti, dagli Avvocati Nicoletta Gervasi e Alessandra Topino, presso il cui studio professionale in Roma, al Corso d'Italia n. 102, è elettivamente domiciliato RESISTENTE;
Curatrice speciale della minore rappresentata e difesa Persona_1 dall'avvocato Maria Paola Giorgi, in virtù di nomina del giudice relatore, contenuta nell'ordinanza dell'1.11.2022 INTERVENTORE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2025 le parti hanno concluso “riportandosi alle rispettive richieste, deduzioni e conclusioni, integrate
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
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nei termini già rappresentati in premessa”. In proposito, le parti hanno concordemente rappresentato che: a) “la figlia NN, la quale a luglio compirà 18
anni, in ragione di problematiche di carattere psicologico della madre (la quale in
primavera è stata per tali ragioni ricoverata in ospedale) si è nel mese di aprile
trasferita presso il domicilio paterno”; b) “il figlio maggiorenne vive ormai Per_2
per suo conto con una ragazza, ha lasciato l'università e ha trovato un lavoro,
rendendosi indipendente”.
Quanto alle domande proposte dalle parti, per completezza appare opportuno riandare alle rispettive comparse conclusionali, depositate nell'autunno del 2024,
visto che la causa era già andata in decisione una prima volta ed era stata quindi rimessa sul ruolo istruttorio. In base a tali richieste, risulta che la ricorrente ha chiesto di: “1) disporre l'affido condiviso della figlia minore NN, con
collocamento prevalente della stessa presso la casa materna e frequentazione
libera con il padre in considerazione dell'età della ragazza;
2) determinare in €
500,00 mensili il contributo al mantenimento di NN a carico del Sig. Pt_2
con decorrenza dal mese di novembre 2023, data in cui la ragazza si è
volontariamente trasferita stabilmente presso la madre, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo ivi compresa la retta scolastica, la terapia
comportamentale ed il tutor scolastico senza necessità di ulteriore consenso, in
quanto funzionali alla minore;
3) disporre che ciascuno dei genitori versi
direttamente al figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, l'importo di Per_2
€ 150,00 mensili, oltre a provvedere in via diretta al suo mantenimento nei tempi
di permanenza presso la casa materna e paterna, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo.”.
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Queste invece le conclusioni del resistente, contenute nella comparsa conclusionale depositata dal predetto: “1) Addebitare la separazione personale
dei coniugi alla sig.ra 2) affidare la figlia minore NN, ad entrambi i Parte_1
genitori con collocamento libero tra le rispettive abitazioni dei genitori, stabilendo
che le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione, istruzione e
salute siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto
delle inclinazioni, capacità naturali ed aspirazioni della stessa;
3) considerata
l'età di NN (18 anni a luglio 2025), la frequentazione sarà liberamente
concordata dalla stessa con ciascun genitore;
4) considerato che allo stato NN
vive con la madre, disporre a carico del sig. la corresponsione di un Pt_2
assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 300,00 mensili, oltre
rivalutazione Istat come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun
mese presso il domicilio della moglie. 5) accertato che il figlio , Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, vive
alternativamente con entrambi i genitori ed in particolare, 15 giorni consecutivi
con il padre e 15 giorni con la madre, confermare il provvedimento emesso in
data 19.10.2022. 6) Disporre che le spese straordinarie vengano sostenute al
50% da parte di ciascun coniuge tenuto conto di quanto stabilito nel Protocollo
sottoscritto in data 17.12.2014.”
Di seguito le conclusioni rese dalla curatrice speciale della minore: “si
conclude chiedendo che l'On. il Tribunale adito voglia disporre l'affido condiviso
della minore con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
i
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di
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permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggiore
interesse per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto delle capacità, l'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia
medesima e stante l'età di NN la stessa potrà decidere i tempi e modi di vedere
il padre, come peraltro avviene attualmente;
le parti proseguiranno le terapie
psicologiche per la figlia. In merito alle questioni economiche il curatore si rimette
alle determinazioni del Tribunale”.
Si tratta in tutta evidenza, per tutte e tre le parti, di conclusioni in buona parte superate dagli elementi di novità emersi nel corso del corrente anno 2025, così
come rappresentati alla suddetta udienza del 12 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- i sono sposati il 10 novembre 2001 in Parte_1 Parte_2
Roma, con rito civile;
- dalla loro unione sono nati due figli, nato a [...] il 13 Persona_3
novembre 2002, e nata a [...] il [...]. Persona_1 Per_3
è dunque diventato maggiorenne in corso di causa mentre
[...] [...]
lo diventerà tra breve;
Per_1
- con sentenza pubblicata il 5 luglio 2021 è stata già dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
Nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione, ossia sulle seguenti questioni: 1) la
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domanda di addebito della separazione proposta in via riconvenzionale da
2) l'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi di Parte_2 [...]
e la stabile dimora di quest'ultima, sia pure per un circoscritto arco Per_1
temporale; 3) le frequentazioni di con il genitore con cui non Persona_1
dimora stabilmente;
4) l'assegno di mantenimento in favore dei genitore con cui dimora stabilmente. Persona_1
Muovendo dalla domanda di addebito proposta dal resistente, essa si fonda, alla luce di quanto scritto nella comparsa di costituzione e risposta, sia sulla violazione del dovere di fedeltà sia sulla violazione del dovere di coabitazione, di cui all'art. 143 c.c.. Più in dettaglio, il resistente ha dedotto che la ricorrente aveva unilateralmente deciso di abbandonare la casa coniugale,
locando un appartamento altrove, anche perché “intratteneva una relazione
sentimentale con un tale sig. . Persona_4
La resistente ha contestato tali circostanze, affermando che non corrispondeva al vero che essa aveva intrecciato una relazione sentimentale con il il quale è deceduto nel gennaio 2019. Quanto alla fine del rapporto Per_4
coniugale, la convivenza “sarebbe divenuta intollerabile anche per i toni via via
più accesi, per le modalità prevaricatrici del marito e per le continue scenate
caratterizzate dai pesanti insulti con i quali il Sig. apostrofava la moglie, Pt_2
a cui i ragazzi erano costretti ad assistere quando non venivano addirittura
coinvolti”; per tali ragioni la si era determinata “al temporaneo Parte_1
allontanamento dalla casa coniugale in cui sperava di poter far rientro una volta
formalizzata la separazione”.
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Osserva in proposito questo Collegio che la dedotta violazione del dovere di fedeltà non è stata in alcun modo dimostrata dal resistente, il quale non ha del resto contestato la specifica affermazione della ricorrente in ordine al decesso,
nel mese di gennaio del 2019, del decesso quindi intercorso in data Per_4
antecedente alla decisione della di lasciare il tetto coniugale. Parte_1
Quanto appunto all'abbandono del tetto coniugale da parte della si Parte_1
tratta di una circostanza di per sé pacifica e astrattamente idonea ad addebitare alla predetta la separazione. È noto però che, per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve
accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento
oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista,
pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.”
(Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche
Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014). Quanto in particolare all'abbandono del tetto coniugale, recente giurisprudenza ha precisato che “l'allontanamento dalla casa familiare,
costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove
abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non
avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza,
anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci
diritti e doveri matrimoniali” (Cass. civ. ord. n. 11032 del 24.4.2024). Sul tema, la ripartizione dell'onere della prova è tale per cui “grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai
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doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass.
civ. ord. n. 16691 del 5.8.2020).
Nel caso in esame non risulta dimostrato che la rottura dell'unione familiare sia stata determinata dalla scelta di i lasciare il tetto coniugale. Parte_1
Appare anzi più probabile che tale scelta sia stata l'effetto di un rapporto matrimoniale oramai logoro e privo dell'affectio coniugalis.
Conducono a tale conclusione le seguenti e convergenti circostanze di fatto:
a) i coniugi si erano già separati nel 2013 in via consensuale (cfr. decreto di omologa in atti del 15 novembre 2023) e, dopo circa tre anni di separazione, si erano riconciliati ed erano tornati a vivere insieme. Dunque, il rapporto matrimoniale aveva già sofferto di una prima significativa lacerazione;
b) nel corso delle operazioni peritali il ha così riferito alla c.t.u., dott.ssa Pt_2 [...]
: <nega che la signora sia uscita di casa perché lui l'avrebbe Persona_5
picchiata, tanto più che a suo dire le date riportate dalla stessa non coincidono;
precisa che in seguito avevano concordato degli aspetti economici e legati alla
frequentazione dei minori, dalla signora tuttavia poi rimessi in discussione
quando aveva compreso che lui considerava la loro storia sentimentale “un
capito[lo] chiuso”>> (ivi, pag. 10). Nel riferire tali circostanze, il ha sì Pt_2
contestato le ragioni addotte dalla per l'allontanamento dal tetto Parte_1
coniugale, ma ha sùbito aggiunto che all'allontanamento aveva fatto seguito un accordo con la relativamente alla frequentazione dei minori, laddove Parte_1
era stato lui a considerare la loro vita coniugale “un capitolo chiuso”. Si tratta di una narrazione logicamente coerente con una storia sentimentale già logora e,
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rispetto alla quale, la scelta di di andare via dal domicilio Parte_1
coniugale sia stata soltanto una presa d'atto risolutiva di un destino sentimentale e affettivo già segnato;
c) non risulta che il abbia in qualche modo Pt_2
prontamente contestato alla anche con comunicazioni telematiche, la Parte_1
suddetta violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c..
Pertanto, la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
deve essere respinta. Pt_2
Venendo ora ai doveri genitoriali nei riguardi dei due figli della coppia, si
è già scritto che in corso di causa è divenuto maggiorenne e Persona_3
autosufficiente. Pertanto, alcun provvedimento deve essere assunto nei suoi riguardi. Restano ferme, nei rapporti di debito/credito tra le parti, le statuizioni assunte in proposito con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. e con le successive ordinanze di modifica della stessa.
Venendo ora alla figlia NN, occorre provvedere sul suo affidamento e sul suo collocamento, sia pure per poco più di un mese e fino al suo compimento della maggiore età il 26 luglio 2025
Quanto all'affidamento della predetta, sin dall'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.
del 9 dicembre 2020, si è disposto l'affidamento condiviso, così come richiesto sia da entrambi i genitori sia dalla curatrice speciale e così come stabilito, in via preferenziale, dall'art. 337 ter c.c.. La stessa c.t.u., dott.ssa , ha Persona_5
espresso la propria motivata opinione circa l'affidamento condiviso, sia pure con alcune riserve sulla capacità dei genitori di assumere di comune accordo le migliori decisioni rispetto all'accidentato percorso scolastico della figlia. In
proposito, a distanza di poco più di un mese dal compimento della maggiore età
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di NN, e in assenza di segnalazioni circa recenti episodi o recenti situazioni gravemente disfunzionali, appare inopportuno modificare il regime di affidamento da sempre in essere.
Del resto, non è ostativa al regime di affidamento condiviso la marcata ostilità
e la marcata sfiducia tra i due genitori, palesate da tutti gli atti del giudizio e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da entrambi all'udienza del 5 novembre 2020
e da quanto ulteriormente emerso nel corso delle operazioni peritali. È noto infatti che, per giurisprudenza costante e condivisibile, “la mera conflittualità riscontrata
tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime
preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un
tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla
relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio
pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da
pregiudicare il loro interesse” (Cass. civ. sent. n. 6535 del 6.3.2019). Nel caso in esame, come scritto, non risulta, né è stato dedotto, che la pur elevata conflittualità tra i genitori si sia palesata in forme talmente gravi e specifiche da pregiudicare frequentemente la capacità dei genitori di assumere le più adatte decisioni nell'interesse della figlia.
Quanto alla dimora stabile della minore, essa è più volte variata in corso di causa, anche in ragione degli altalenanti rapporti della predetta con i genitori,
frutto di una situazione fortemente conflittuale tra gli stessi che né il tempo né la c.t.u. psicologica sono riusciti a smussare. Più precisamente, con l'ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2020 la dimora della minore è stata stabilita presso l'abitazione materna;
da giugno del 2022 NN si è però trasferita di fatto presso
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l'abitazione paterna (cfr. pag. 33 della c.t.u.), e l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19 ottobre 2022, prendendo atto di tale circostanza e della valutazione in questo senso espressa dalla dott.ssa ha disposto per Persona_5
l'appunto la collocazione prevalente di NN presso l'abitazione paterna;
la scena è poi nuovamente cambiata visto che, all'udienza del 20 marzo 2024, le parti hanno concordemente rappresentato, sia pure indicandone divergenti ragioni, che da novembre del 2023 NN era nuovamente tornata a vivere dalla madre. Da ultimo, come già scritto, le parti hanno rappresentato che nell'aprile del corrente anno 2025 NN ha fatto ritorno a casa del padre in quanto la madre in primavera aveva subìto un ricovero ospedaliero per “problematiche di
carattere psicologico”.
Allo stato, quindi, non può che confermarsi la dimora di NN presso l'abitazione paterna.
Sui legami di NN con entrambi i genitori, e sulle consequenziali decisioni in tema di collocamento e di incontri, si è incentrata la suddetta c.t.u. a mezzo della dott.ssa . Sul tema si rimanda alle condivisibili valutazioni Persona_5
chiaramente esposte nell'elaborato peritale, frutto di attento studio e puntuale ascolto delle parti e dei figli. Per quanto qui maggiormente rileva, la c.t.u. ha segnalato un marcato disagio della minore, determinato dalla crisi del rapporto coniugale mal gestita da entrambi i genitori: “il conflitto coniugale, l'aggressività
- sia manifesta sia celata tra i genitori - e l'evidente disconoscimento reciproco
del valore genitoriale hanno avuto nel tempo conseguenze negative sulla figlia,
lasciandola nella convinzione di poter gestire un potere all'interno del suo nucleo
familiare. A tal proposito, al di là delle problematiche psicologiche della ragazza,
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va segnalato che il clima teso amplifica gli agiti di NN, caratterizzati da
comportamenti riferiti come aggressivi e violenti, che tengono in scacco l'altro,
che diviene timoroso delle sue reazioni di fronte ad un rifiuto o una frustrazione.
Le parti, infatti, perseverano nel rivolgersi pesanti attacchi, attivando meccanismi
di negazione e proiezione che privano la figlia di una condivisione della
genitorialità. I signori non appaiono, quindi, in grado di offrire, insieme, un
modello genitoriale adeguato che possa funzionare a garanzia di un
contenimento della figlia” (ivi, pag. 30).
Stante però l'incombente approssimarsi della maggiore età di NN, in questa sede non può farsi altro che onerare i competenti servizi sociali del IX Municipio
nel proseguire nel monitoraggio della minore fino al compimento della maggiore età della predetta.
Sempre a causa dell'approssimarsi della maggiore età di NN, le indicazioni sugli incontri tra la predetta e la madre sono soltanto tendenziali e dovranno tenere conto delle esigenze rappresentate dalla figlia. In ogni modo, in via indicativa, si può stabilire che NN incontrerà la madre in fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, fatti per l'appunto salvi diversi accordi che tengano conto delle richieste e delle esigenze della minore.
Risulta superata la questione dell'assegnazione della casa coniugale,
richiesta dalla ricorrente con domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. A prescindere dal fatto che tale domanda non è stata accolta con la citata ordinanza presidenziale (ivi, pag. 2), è poi dirimente che l'appartamento in questione, già cointestato tra i coniugi, è stato venduto in corso di causa.
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Venendo ora alle statuizioni di natura economica, esse qui rilevano limitatamente all'assegno di mantenimento che il genitore cd. non collocatario di
NN dovrà corrispondere all'altro; allo stato, quindi, si tratta dell'assegno di mantenimento che dovrà corrispondere ad Parte_1 Parte_2
In proposito, si deve rilevare che con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19 ottobre 2022, con cui si era disposto che la minore dimorasse stabilmente a casa del padre, era stato deciso che “la sig.ra verserà entro il 5 di Parte_1
ogni mese presso il domicilio del sig. un assegno di € 350,00, Pt_2
annualmente rivalut[at]o secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al
mantenimento della figlia NN, con decorrenza dalla data della comunicazione
del presente provvedimento, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con
il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di
mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese
dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e
materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi
anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di
patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e
metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola
in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti
nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.)”.
Si tratta di un importo che va qui confermato e che, vista la crescita del costo della vita nelle more verificatasi, va attualizzato a 360,00 euro. Esso decorrerà
dal mese di aprile del corrente anno 2025, quando si è Persona_1
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nuovamente trasferita a casa del padre. Restano ferme, nei rapporti di debito/credito tra le parti, le statuizioni assunte in proposito con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. e con le successive ordinanze di modifica della stessa.
Si tratta di un importo equo e ragionevole sulla base delle condizioni patrimoniali delle parti indicate a pag. 2 della già richiamata ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.: “ritenuto, quanto agli aspetti di natura economica, che la condizione
economica e patrimoniale della ricorrente, quale emergente sia dagli atti di causa
(titolarità del 50% della casa familiare composta da attico, superattico e box , del
50% di un appartamento in Roma, Casilina con box e posti auto di pertinenza,
del 100% di un immobile in Roma, via Ghibellina e del 50% delle quote della D.G.
Costruzioni S.r.l.) che dalle stesse dichiarazioni della ricorrente (che all'udienza
ha riferito di provvedere con i propri risparmi a pagare mensilmente: l'onerosa
locazione dell'appartamento di via dell'Umanesimo, per € 1.400,00; oltre ad €
200,00 di spese condominiali ad esso relative;
€ 1.250,00 per uno dei due mutui
gravati sulla ex casa familiare;
€ 335,00 per metà dell'altro mutuo gravante sulla
casa familiare;
€ 500,00 per il tutor che ha affiancato alla figlia NN) consentano
di ritenere che la capacità economico-reddituale della sig.ra sia Parte_1
sensibilmente superiore a quella che le deriva dal suo stipendio di impiegata
presso la C.G.L. (con un reddito imponibile annuo che nel 2019 è stato pari ad €
23.700,00); ritenuto, altresì, che debba essere dato rilievo all'attuale disponibilità
da parte del resistente della ex casa familiare e ai redditi annui dallo stesso
percepiti (reddito imponibile di € 57.953,74 relativi all'anno di imposta 2019), oltre
che della titolarità in capo allo stesso del 100% di un immobile in provincia di
AN (adibito a casa di villeggiatura della famiglia)”.
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Nelle more del giudizio non sono intervenuti elementi di novità tali da sbilanciare, in un senso o nell'altro, le rispettive condizioni patrimoniali. Quanto
in particolare, alla condizione lavorativa della in sede peritale la Parte_1
predetta ha confermato che ancora nel luglio del 2021, oltre al lavoro dipendente presso la svolgeva attività lavorativa anche presso l'azienda di famiglia, Pt_3
tant'è che aveva subìto un infortunio proprio nello svolgimento di prestazioni di natura lavorativa (ivi, pag. 6); si deve ritenere, secondo logica, che tale attività
fosse foriera di entrate economiche. Per il resto, quanto alla situazione reddituale della sig.ra si rimanda a quanto scritto, in termini pertinenti, alle pagine Parte_1
da 7 a 10 della comparsa conclusionale di parte resistente.
Le spese straordinarie sono suddivise per metà ciascuno, come già deciso dalla più volte citata ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., cui si rinvia.
In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite e della c.t.u., ne appare equa la compensazione in ragione della soccombenza reciproca sui vari capi delle domande e del mutare del collocamento della figlia NN nel corso del giudizio.
Conseguono a carico della Cancelleria gli adempimenti previsti dal d.P.R. n.
396\2000, ove qui necessari.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di on ricorso proposto il 12 giugno 2020, nonché sulle Parte_2
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
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- dà atto che con sentenza di questo Tribunale del 5 luglio 2021 è stata già
pronunciata la separazione personale tra le parti;
- respinge la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
Pt_2
- affida la figlia minore entrambi i genitori, i quali sono tenuti Persona_1
a esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore temporaneamente convivente;
- dispone che dimori stabilmente con il padre e incontri la Persona_1
madre, in via indicativa, in fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, fatti salvi diversi accordi che tengano conto delle richieste ed esigenze della minore, prossima al raggiungimento della maggiore età;
- obbliga al versamento, in favore di e a Parte_1 Parte_2
titolo di mantenimento della figlia NN, dell'importo di euro 360,00 mensili con decorrenza dal mese di aprile del 2025, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat e con versamento da effettuare entro il giorno 5 di ogni mese secondo le modalità comunicate da restano ferme, Parte_2
fino al mese di marzo del 2025, le decisioni sull'assegno di mantenimento stabilite in corso di causa;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per Persona_1
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
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- dispone che i servizi sociali del IX Municipio del Comune di Roma
proseguano nel monitoraggio delle condizioni di fino al Persona_1
compimento della maggiore età da parte della predetta;
- compensa interamente le spese della lite e della c.t.u.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria,
all'atto del suo passaggio in giudicato e in copia autentica, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e le altre incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore
AN RI
Il Presidente
TA EN
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei signori Magistrati:
- TA EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- AN RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 26918 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di procura alle liti in atti, dagli Avvocati NN Pertosa e Filomena Silipo, presso il cui studio professionale in Roma, alla via Panama n. 86, è elettivamente domiciliata RICORRENTE;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 procura alle liti in atti, dagli Avvocati Nicoletta Gervasi e Alessandra Topino, presso il cui studio professionale in Roma, al Corso d'Italia n. 102, è elettivamente domiciliato RESISTENTE;
Curatrice speciale della minore rappresentata e difesa Persona_1 dall'avvocato Maria Paola Giorgi, in virtù di nomina del giudice relatore, contenuta nell'ordinanza dell'1.11.2022 INTERVENTORE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2025 le parti hanno concluso “riportandosi alle rispettive richieste, deduzioni e conclusioni, integrate
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
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nei termini già rappresentati in premessa”. In proposito, le parti hanno concordemente rappresentato che: a) “la figlia NN, la quale a luglio compirà 18
anni, in ragione di problematiche di carattere psicologico della madre (la quale in
primavera è stata per tali ragioni ricoverata in ospedale) si è nel mese di aprile
trasferita presso il domicilio paterno”; b) “il figlio maggiorenne vive ormai Per_2
per suo conto con una ragazza, ha lasciato l'università e ha trovato un lavoro,
rendendosi indipendente”.
Quanto alle domande proposte dalle parti, per completezza appare opportuno riandare alle rispettive comparse conclusionali, depositate nell'autunno del 2024,
visto che la causa era già andata in decisione una prima volta ed era stata quindi rimessa sul ruolo istruttorio. In base a tali richieste, risulta che la ricorrente ha chiesto di: “1) disporre l'affido condiviso della figlia minore NN, con
collocamento prevalente della stessa presso la casa materna e frequentazione
libera con il padre in considerazione dell'età della ragazza;
2) determinare in €
500,00 mensili il contributo al mantenimento di NN a carico del Sig. Pt_2
con decorrenza dal mese di novembre 2023, data in cui la ragazza si è
volontariamente trasferita stabilmente presso la madre, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo ivi compresa la retta scolastica, la terapia
comportamentale ed il tutor scolastico senza necessità di ulteriore consenso, in
quanto funzionali alla minore;
3) disporre che ciascuno dei genitori versi
direttamente al figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, l'importo di Per_2
€ 150,00 mensili, oltre a provvedere in via diretta al suo mantenimento nei tempi
di permanenza presso la casa materna e paterna, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo.”.
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Queste invece le conclusioni del resistente, contenute nella comparsa conclusionale depositata dal predetto: “1) Addebitare la separazione personale
dei coniugi alla sig.ra 2) affidare la figlia minore NN, ad entrambi i Parte_1
genitori con collocamento libero tra le rispettive abitazioni dei genitori, stabilendo
che le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione, istruzione e
salute siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto
delle inclinazioni, capacità naturali ed aspirazioni della stessa;
3) considerata
l'età di NN (18 anni a luglio 2025), la frequentazione sarà liberamente
concordata dalla stessa con ciascun genitore;
4) considerato che allo stato NN
vive con la madre, disporre a carico del sig. la corresponsione di un Pt_2
assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 300,00 mensili, oltre
rivalutazione Istat come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun
mese presso il domicilio della moglie. 5) accertato che il figlio , Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, vive
alternativamente con entrambi i genitori ed in particolare, 15 giorni consecutivi
con il padre e 15 giorni con la madre, confermare il provvedimento emesso in
data 19.10.2022. 6) Disporre che le spese straordinarie vengano sostenute al
50% da parte di ciascun coniuge tenuto conto di quanto stabilito nel Protocollo
sottoscritto in data 17.12.2014.”
Di seguito le conclusioni rese dalla curatrice speciale della minore: “si
conclude chiedendo che l'On. il Tribunale adito voglia disporre l'affido condiviso
della minore con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
i
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di
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permanenza della figlia presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggiore
interesse per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto delle capacità, l'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia
medesima e stante l'età di NN la stessa potrà decidere i tempi e modi di vedere
il padre, come peraltro avviene attualmente;
le parti proseguiranno le terapie
psicologiche per la figlia. In merito alle questioni economiche il curatore si rimette
alle determinazioni del Tribunale”.
Si tratta in tutta evidenza, per tutte e tre le parti, di conclusioni in buona parte superate dagli elementi di novità emersi nel corso del corrente anno 2025, così
come rappresentati alla suddetta udienza del 12 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- i sono sposati il 10 novembre 2001 in Parte_1 Parte_2
Roma, con rito civile;
- dalla loro unione sono nati due figli, nato a [...] il 13 Persona_3
novembre 2002, e nata a [...] il [...]. Persona_1 Per_3
è dunque diventato maggiorenne in corso di causa mentre
[...] [...]
lo diventerà tra breve;
Per_1
- con sentenza pubblicata il 5 luglio 2021 è stata già dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
Nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione, ossia sulle seguenti questioni: 1) la
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domanda di addebito della separazione proposta in via riconvenzionale da
2) l'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi di Parte_2 [...]
e la stabile dimora di quest'ultima, sia pure per un circoscritto arco Per_1
temporale; 3) le frequentazioni di con il genitore con cui non Persona_1
dimora stabilmente;
4) l'assegno di mantenimento in favore dei genitore con cui dimora stabilmente. Persona_1
Muovendo dalla domanda di addebito proposta dal resistente, essa si fonda, alla luce di quanto scritto nella comparsa di costituzione e risposta, sia sulla violazione del dovere di fedeltà sia sulla violazione del dovere di coabitazione, di cui all'art. 143 c.c.. Più in dettaglio, il resistente ha dedotto che la ricorrente aveva unilateralmente deciso di abbandonare la casa coniugale,
locando un appartamento altrove, anche perché “intratteneva una relazione
sentimentale con un tale sig. . Persona_4
La resistente ha contestato tali circostanze, affermando che non corrispondeva al vero che essa aveva intrecciato una relazione sentimentale con il il quale è deceduto nel gennaio 2019. Quanto alla fine del rapporto Per_4
coniugale, la convivenza “sarebbe divenuta intollerabile anche per i toni via via
più accesi, per le modalità prevaricatrici del marito e per le continue scenate
caratterizzate dai pesanti insulti con i quali il Sig. apostrofava la moglie, Pt_2
a cui i ragazzi erano costretti ad assistere quando non venivano addirittura
coinvolti”; per tali ragioni la si era determinata “al temporaneo Parte_1
allontanamento dalla casa coniugale in cui sperava di poter far rientro una volta
formalizzata la separazione”.
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Osserva in proposito questo Collegio che la dedotta violazione del dovere di fedeltà non è stata in alcun modo dimostrata dal resistente, il quale non ha del resto contestato la specifica affermazione della ricorrente in ordine al decesso,
nel mese di gennaio del 2019, del decesso quindi intercorso in data Per_4
antecedente alla decisione della di lasciare il tetto coniugale. Parte_1
Quanto appunto all'abbandono del tetto coniugale da parte della si Parte_1
tratta di una circostanza di per sé pacifica e astrattamente idonea ad addebitare alla predetta la separazione. È noto però che, per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve
accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento
oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista,
pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.”
(Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche
Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014). Quanto in particolare all'abbandono del tetto coniugale, recente giurisprudenza ha precisato che “l'allontanamento dalla casa familiare,
costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove
abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non
avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza,
anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci
diritti e doveri matrimoniali” (Cass. civ. ord. n. 11032 del 24.4.2024). Sul tema, la ripartizione dell'onere della prova è tale per cui “grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai
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doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass.
civ. ord. n. 16691 del 5.8.2020).
Nel caso in esame non risulta dimostrato che la rottura dell'unione familiare sia stata determinata dalla scelta di i lasciare il tetto coniugale. Parte_1
Appare anzi più probabile che tale scelta sia stata l'effetto di un rapporto matrimoniale oramai logoro e privo dell'affectio coniugalis.
Conducono a tale conclusione le seguenti e convergenti circostanze di fatto:
a) i coniugi si erano già separati nel 2013 in via consensuale (cfr. decreto di omologa in atti del 15 novembre 2023) e, dopo circa tre anni di separazione, si erano riconciliati ed erano tornati a vivere insieme. Dunque, il rapporto matrimoniale aveva già sofferto di una prima significativa lacerazione;
b) nel corso delle operazioni peritali il ha così riferito alla c.t.u., dott.ssa Pt_2 [...]
: <nega che la signora sia uscita di casa perché lui l'avrebbe Persona_5
picchiata, tanto più che a suo dire le date riportate dalla stessa non coincidono;
precisa che in seguito avevano concordato degli aspetti economici e legati alla
frequentazione dei minori, dalla signora tuttavia poi rimessi in discussione
quando aveva compreso che lui considerava la loro storia sentimentale “un
capito[lo] chiuso”>> (ivi, pag. 10). Nel riferire tali circostanze, il ha sì Pt_2
contestato le ragioni addotte dalla per l'allontanamento dal tetto Parte_1
coniugale, ma ha sùbito aggiunto che all'allontanamento aveva fatto seguito un accordo con la relativamente alla frequentazione dei minori, laddove Parte_1
era stato lui a considerare la loro vita coniugale “un capitolo chiuso”. Si tratta di una narrazione logicamente coerente con una storia sentimentale già logora e,
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rispetto alla quale, la scelta di di andare via dal domicilio Parte_1
coniugale sia stata soltanto una presa d'atto risolutiva di un destino sentimentale e affettivo già segnato;
c) non risulta che il abbia in qualche modo Pt_2
prontamente contestato alla anche con comunicazioni telematiche, la Parte_1
suddetta violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c..
Pertanto, la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
deve essere respinta. Pt_2
Venendo ora ai doveri genitoriali nei riguardi dei due figli della coppia, si
è già scritto che in corso di causa è divenuto maggiorenne e Persona_3
autosufficiente. Pertanto, alcun provvedimento deve essere assunto nei suoi riguardi. Restano ferme, nei rapporti di debito/credito tra le parti, le statuizioni assunte in proposito con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. e con le successive ordinanze di modifica della stessa.
Venendo ora alla figlia NN, occorre provvedere sul suo affidamento e sul suo collocamento, sia pure per poco più di un mese e fino al suo compimento della maggiore età il 26 luglio 2025
Quanto all'affidamento della predetta, sin dall'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.
del 9 dicembre 2020, si è disposto l'affidamento condiviso, così come richiesto sia da entrambi i genitori sia dalla curatrice speciale e così come stabilito, in via preferenziale, dall'art. 337 ter c.c.. La stessa c.t.u., dott.ssa , ha Persona_5
espresso la propria motivata opinione circa l'affidamento condiviso, sia pure con alcune riserve sulla capacità dei genitori di assumere di comune accordo le migliori decisioni rispetto all'accidentato percorso scolastico della figlia. In
proposito, a distanza di poco più di un mese dal compimento della maggiore età
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di NN, e in assenza di segnalazioni circa recenti episodi o recenti situazioni gravemente disfunzionali, appare inopportuno modificare il regime di affidamento da sempre in essere.
Del resto, non è ostativa al regime di affidamento condiviso la marcata ostilità
e la marcata sfiducia tra i due genitori, palesate da tutti gli atti del giudizio e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da entrambi all'udienza del 5 novembre 2020
e da quanto ulteriormente emerso nel corso delle operazioni peritali. È noto infatti che, per giurisprudenza costante e condivisibile, “la mera conflittualità riscontrata
tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime
preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un
tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla
relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio
pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da
pregiudicare il loro interesse” (Cass. civ. sent. n. 6535 del 6.3.2019). Nel caso in esame, come scritto, non risulta, né è stato dedotto, che la pur elevata conflittualità tra i genitori si sia palesata in forme talmente gravi e specifiche da pregiudicare frequentemente la capacità dei genitori di assumere le più adatte decisioni nell'interesse della figlia.
Quanto alla dimora stabile della minore, essa è più volte variata in corso di causa, anche in ragione degli altalenanti rapporti della predetta con i genitori,
frutto di una situazione fortemente conflittuale tra gli stessi che né il tempo né la c.t.u. psicologica sono riusciti a smussare. Più precisamente, con l'ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2020 la dimora della minore è stata stabilita presso l'abitazione materna;
da giugno del 2022 NN si è però trasferita di fatto presso
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l'abitazione paterna (cfr. pag. 33 della c.t.u.), e l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19 ottobre 2022, prendendo atto di tale circostanza e della valutazione in questo senso espressa dalla dott.ssa ha disposto per Persona_5
l'appunto la collocazione prevalente di NN presso l'abitazione paterna;
la scena è poi nuovamente cambiata visto che, all'udienza del 20 marzo 2024, le parti hanno concordemente rappresentato, sia pure indicandone divergenti ragioni, che da novembre del 2023 NN era nuovamente tornata a vivere dalla madre. Da ultimo, come già scritto, le parti hanno rappresentato che nell'aprile del corrente anno 2025 NN ha fatto ritorno a casa del padre in quanto la madre in primavera aveva subìto un ricovero ospedaliero per “problematiche di
carattere psicologico”.
Allo stato, quindi, non può che confermarsi la dimora di NN presso l'abitazione paterna.
Sui legami di NN con entrambi i genitori, e sulle consequenziali decisioni in tema di collocamento e di incontri, si è incentrata la suddetta c.t.u. a mezzo della dott.ssa . Sul tema si rimanda alle condivisibili valutazioni Persona_5
chiaramente esposte nell'elaborato peritale, frutto di attento studio e puntuale ascolto delle parti e dei figli. Per quanto qui maggiormente rileva, la c.t.u. ha segnalato un marcato disagio della minore, determinato dalla crisi del rapporto coniugale mal gestita da entrambi i genitori: “il conflitto coniugale, l'aggressività
- sia manifesta sia celata tra i genitori - e l'evidente disconoscimento reciproco
del valore genitoriale hanno avuto nel tempo conseguenze negative sulla figlia,
lasciandola nella convinzione di poter gestire un potere all'interno del suo nucleo
familiare. A tal proposito, al di là delle problematiche psicologiche della ragazza,
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va segnalato che il clima teso amplifica gli agiti di NN, caratterizzati da
comportamenti riferiti come aggressivi e violenti, che tengono in scacco l'altro,
che diviene timoroso delle sue reazioni di fronte ad un rifiuto o una frustrazione.
Le parti, infatti, perseverano nel rivolgersi pesanti attacchi, attivando meccanismi
di negazione e proiezione che privano la figlia di una condivisione della
genitorialità. I signori non appaiono, quindi, in grado di offrire, insieme, un
modello genitoriale adeguato che possa funzionare a garanzia di un
contenimento della figlia” (ivi, pag. 30).
Stante però l'incombente approssimarsi della maggiore età di NN, in questa sede non può farsi altro che onerare i competenti servizi sociali del IX Municipio
nel proseguire nel monitoraggio della minore fino al compimento della maggiore età della predetta.
Sempre a causa dell'approssimarsi della maggiore età di NN, le indicazioni sugli incontri tra la predetta e la madre sono soltanto tendenziali e dovranno tenere conto delle esigenze rappresentate dalla figlia. In ogni modo, in via indicativa, si può stabilire che NN incontrerà la madre in fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, fatti per l'appunto salvi diversi accordi che tengano conto delle richieste e delle esigenze della minore.
Risulta superata la questione dell'assegnazione della casa coniugale,
richiesta dalla ricorrente con domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio. A prescindere dal fatto che tale domanda non è stata accolta con la citata ordinanza presidenziale (ivi, pag. 2), è poi dirimente che l'appartamento in questione, già cointestato tra i coniugi, è stato venduto in corso di causa.
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Venendo ora alle statuizioni di natura economica, esse qui rilevano limitatamente all'assegno di mantenimento che il genitore cd. non collocatario di
NN dovrà corrispondere all'altro; allo stato, quindi, si tratta dell'assegno di mantenimento che dovrà corrispondere ad Parte_1 Parte_2
In proposito, si deve rilevare che con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19 ottobre 2022, con cui si era disposto che la minore dimorasse stabilmente a casa del padre, era stato deciso che “la sig.ra verserà entro il 5 di Parte_1
ogni mese presso il domicilio del sig. un assegno di € 350,00, Pt_2
annualmente rivalut[at]o secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al
mantenimento della figlia NN, con decorrenza dalla data della comunicazione
del presente provvedimento, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con
il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di
mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese
dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e
materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi
anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di
patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e
metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola
in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti
nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.)”.
Si tratta di un importo che va qui confermato e che, vista la crescita del costo della vita nelle more verificatasi, va attualizzato a 360,00 euro. Esso decorrerà
dal mese di aprile del corrente anno 2025, quando si è Persona_1
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nuovamente trasferita a casa del padre. Restano ferme, nei rapporti di debito/credito tra le parti, le statuizioni assunte in proposito con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. e con le successive ordinanze di modifica della stessa.
Si tratta di un importo equo e ragionevole sulla base delle condizioni patrimoniali delle parti indicate a pag. 2 della già richiamata ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.: “ritenuto, quanto agli aspetti di natura economica, che la condizione
economica e patrimoniale della ricorrente, quale emergente sia dagli atti di causa
(titolarità del 50% della casa familiare composta da attico, superattico e box , del
50% di un appartamento in Roma, Casilina con box e posti auto di pertinenza,
del 100% di un immobile in Roma, via Ghibellina e del 50% delle quote della D.G.
Costruzioni S.r.l.) che dalle stesse dichiarazioni della ricorrente (che all'udienza
ha riferito di provvedere con i propri risparmi a pagare mensilmente: l'onerosa
locazione dell'appartamento di via dell'Umanesimo, per € 1.400,00; oltre ad €
200,00 di spese condominiali ad esso relative;
€ 1.250,00 per uno dei due mutui
gravati sulla ex casa familiare;
€ 335,00 per metà dell'altro mutuo gravante sulla
casa familiare;
€ 500,00 per il tutor che ha affiancato alla figlia NN) consentano
di ritenere che la capacità economico-reddituale della sig.ra sia Parte_1
sensibilmente superiore a quella che le deriva dal suo stipendio di impiegata
presso la C.G.L. (con un reddito imponibile annuo che nel 2019 è stato pari ad €
23.700,00); ritenuto, altresì, che debba essere dato rilievo all'attuale disponibilità
da parte del resistente della ex casa familiare e ai redditi annui dallo stesso
percepiti (reddito imponibile di € 57.953,74 relativi all'anno di imposta 2019), oltre
che della titolarità in capo allo stesso del 100% di un immobile in provincia di
AN (adibito a casa di villeggiatura della famiglia)”.
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Nelle more del giudizio non sono intervenuti elementi di novità tali da sbilanciare, in un senso o nell'altro, le rispettive condizioni patrimoniali. Quanto
in particolare, alla condizione lavorativa della in sede peritale la Parte_1
predetta ha confermato che ancora nel luglio del 2021, oltre al lavoro dipendente presso la svolgeva attività lavorativa anche presso l'azienda di famiglia, Pt_3
tant'è che aveva subìto un infortunio proprio nello svolgimento di prestazioni di natura lavorativa (ivi, pag. 6); si deve ritenere, secondo logica, che tale attività
fosse foriera di entrate economiche. Per il resto, quanto alla situazione reddituale della sig.ra si rimanda a quanto scritto, in termini pertinenti, alle pagine Parte_1
da 7 a 10 della comparsa conclusionale di parte resistente.
Le spese straordinarie sono suddivise per metà ciascuno, come già deciso dalla più volte citata ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., cui si rinvia.
In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite e della c.t.u., ne appare equa la compensazione in ragione della soccombenza reciproca sui vari capi delle domande e del mutare del collocamento della figlia NN nel corso del giudizio.
Conseguono a carico della Cancelleria gli adempimenti previsti dal d.P.R. n.
396\2000, ove qui necessari.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di on ricorso proposto il 12 giugno 2020, nonché sulle Parte_2
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
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- dà atto che con sentenza di questo Tribunale del 5 luglio 2021 è stata già
pronunciata la separazione personale tra le parti;
- respinge la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
Pt_2
- affida la figlia minore entrambi i genitori, i quali sono tenuti Persona_1
a esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore temporaneamente convivente;
- dispone che dimori stabilmente con il padre e incontri la Persona_1
madre, in via indicativa, in fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, fatti salvi diversi accordi che tengano conto delle richieste ed esigenze della minore, prossima al raggiungimento della maggiore età;
- obbliga al versamento, in favore di e a Parte_1 Parte_2
titolo di mantenimento della figlia NN, dell'importo di euro 360,00 mensili con decorrenza dal mese di aprile del 2025, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat e con versamento da effettuare entro il giorno 5 di ogni mese secondo le modalità comunicate da restano ferme, Parte_2
fino al mese di marzo del 2025, le decisioni sull'assegno di mantenimento stabilite in corso di causa;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per Persona_1
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
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- dispone che i servizi sociali del IX Municipio del Comune di Roma
proseguano nel monitoraggio delle condizioni di fino al Persona_1
compimento della maggiore età da parte della predetta;
- compensa interamente le spese della lite e della c.t.u.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria,
all'atto del suo passaggio in giudicato e in copia autentica, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e le altre incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore
AN RI
Il Presidente
TA EN
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