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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.753/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 settembre
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine dell'atto di appello, Parte_1 dall'Avv. Paolo Mascaro, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via G. Poerio 16, presso lo studio dell'Avv. Luigi Combariati;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
Dirigente Procuratore Dott. , rappresentata e difesa – anche disgiuntamente – Persona_1 dall'Avv. Giancarlo Castagni e dall'Avv. Ferruccio Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cosenza, Viale G. Mancini n. 156, come da procura in calce su foglio separato allegata nel fascicolo telematico;
APPELLATO
E
in persona del Curatore pro tempore Avv. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carlei e domiciliato presso il suo Controparte_3 studio in via A. Anile n. 3 di Lamezia Terme, in forza di procura in calce all'atto di intervento in giudizio;
INTERVENIENTE
1 E
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente, Controparte_4 dall'Avv. Tiziana D'Agosto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme
(CZ), Via A. Volta nr. 11;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
, in qualità di curatrice speciale dei minori CP_5 Persona_2 Persona_3
e
[...] Persona_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “…a) in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento Parte_1
delle conclusioni formulate in primo grado, rigettare l'avversaria domanda in quanto inammissibile, pretestuosa ed infondata;
b) condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata “…Si confida, pertanto, nel Controparte_6 rigetto dell'appello e nell'accoglimento della legittima istanza del (successore ut sopra) CP_2 intesa a che la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato venga statuita in favore della
Procedura (avvalendosi dell'annotazione poziore di . CP_1
Vittoria di spese e compensi nei confronti di (in conformità alla nota spesa).” Controparte_4
Per l'interveniente N.16/2023: Controparte_2
Come da “Comparsa di costituzione ex art.166 e 302 c.p.c.e 43 L.F.” presentata, telematicamente, il 24 gennaio 2024: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado
[...]
N.V. per intervenuto fallimento di;
Controparte_7 Parte_1
Voglia altresì. l'On. Corte di Appello adita accogliere le conclusioni rassegnate da Parte_1 in bonis nell'atto di appello e quindi: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, rigettare l'avversaria domanda in quanto inammissibile, pretestuosa ed infondata;
condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 19 gennaio 2024; Salvis iuribus”.
2 Come da comparsa conclusionale presentata, telematicamente, il 25 novembre 2024:
“…che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia:
1- dichiarare inefficace, anche e non solo ai sensi degli art. 2901 c.c. ed ai sensi di Legge, e conseguentemente revocare nei confronti del in persona del Controparte_2
Curatore pro tempore, l'atto rogato per Notaio del 13 agosto 2005 (rep. Persona_5
86182, racc. 24494) trascritto presso l'Ufficio Territoriale Provinciale di Catanzaro con nota del
02.09.2005 (RG 19690, RP 11314) per i beni di cui alle lettere a) e b) sotto indicati, trascritto il
06.09.2005 (RG 121164, RP 72472) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 per il bene di cui alla lettere c) sotto indicato, con cui ha trasferito a Parte_1 Controparte_4
e a e (i quali per il tramite del curatore Persona_2 Persona_3 Persona_4
speciale nominata con decreto n. 235/2005 emesso dal Giudice tutelare presso il CP_5
Tribunale di Lamezia Terme hanno dichiarato di voler profittare della stipulazione in loro favore) rispettivamente l'usufrutto (la ) e la nuda proprietà (i tre beneficiari della Controparte_4 Pt_1
curatela speciale su indicati) dei seguenti beni:
a) Appartamento contraddistinto dal numero interno 12 della scala A facente parte di un fabbricato per civile abitazione non di lusso sito in Lamezia Terme (CZ), sezione censuaria di Nicastro, alla via Michelangelo n. 52, composto da nove vani catastali distribuititi tra i piani sesto e settimo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta ad foglio di mappa 24, particella 896, sub 33, zona censuaria 1°, via Michelangelo Parte_1
n. 52, interno 12, scala A, piani 6° e 7°, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 9.0, rendita catastale 581,01;
b) Appartamento facente parte di un fabbricato per civile abitazione non di lusso sito in Lamezia
Terme (CZ), sezione censuaria di Nicastro, alla via Michelangelo, composto da sei vani catastali posti al piano settimo, scala B, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme, sezione censuaria di Nicastro, in ditta ad foglio di mappa 24, particella 896, sub 34, zona Parte_1
censuaria 1°, via Michelangelo, piano 7° scala B, categoria A/3, classe 3, consistenza catastale vani
6.0, rendita catastale euro 387,34;
c) Appartamento facente parte di un fabbricato per civile abitazione non di lusso sito in Roma, alla piazza Verbano n. 8, contraddistinto dal numero interno 8 della scala IV, composto da sei vani catastali, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio di mappa 572, particella 16, sub 85, piazza Verbano n. 8, piano 4°, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 1, consistenza catastale vani 6.0, rendita castale euro 1.177,52;
3 2) Ordinare ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari di Catanzaro e di Roma le consequenziali annotazioni e trascrizioni della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) rigettare l'appello spiegato da;
Parte_1
4) condannare e alle spese di lite anche tenendo conto Parte_1 Controparte_4 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del FA .” Parte_1
Per l'appellante incidentale “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: Controparte_4
- in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'avversaria domanda in quanto inammissibile, pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto;
- condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia
Terme, e in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_8
responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_2 Persona_3 Per_4
nonché in qualità di curatrice speciale dei predetti minori, al fine di sentire
[...] CP_5 dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. e ss. nei suoi confronti, l'atto per TA del 13 Per_5
agosto 2005 con cui il aveva trasferito a favore della moglie a titolo di Pt_1 Controparte_4
usufrutto, e dei figli, la nuda proprietà di alcuni beni immobili di sua proprietà e, precisamente, di due appartamenti siti in Lamezia Terme (CZ), via Michelangelo n. 52, e di un appartamento in Roma, sito in piazza Verbano, n. 8.
In fatto l'attrice ha esposto:
- che la con polizza n. PT 12293 del 28 aprile 2000 si era costituita fideiussore di Parte_3 [...] nell'interesse di sino al massimale di lire 1.500.000.000 e con ulteriore CP_9 Controparte_10 polizza n. BP0047315 del 19 ottobre 2001 si era costituita fideiussore di nell'interesse CP_9
di sino al massimale di lire 300.000.000; CP_11
- che con sottoscrizione autenticata del 30 giugno 2000, si era coobbligato in solido Parte_1
con la debitrice principale per entrambe le polizze;
CP_9
- che ed avevano provveduto ad escutere le relative polizze, a seguito Controparte_10 CP_12
della denunzia della mancata restituzione delle somme erogate;
4 - che la restituzione degli importi, da parte della società attrice, era avvenuta rispettivamente nelle date del 25 gennaio 2006 e del 9 febbraio 2006 per un importo complessivo di euro 833.638,12 (di cui euro 774.685,35 in favore di ed euro 58.952,77 in beneficio di Snam Rete Gas S.p.A.); CP_10
- che, con atto per TA del 13 agosto 2005, il aveva trasferito a favore della Per_5 Pt_1
moglie a titolo di usufrutto, e dei figli minori Controparte_4 Persona_2 Persona_3
e la nuda proprietà di alcuni beni immobili di sua proprietà e,
[...] Persona_4
precisamente, di due appartamenti siti in Lamezia Terme (CZ), via Michelangelo n. 52, e di un appartamento in Roma, piazza Verbano, n. 8;
- che, tuttavia, tale atto di disposizione patrimoniale, posteriore rispetto al sorgere dei crediti della società attrice, era gravemente lesivo della garanzia patrimoniale generica del Pt_1
- che, pertanto, sussistevano i presupposti per esperire l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., dal momento che la “scientia damni” del debitore doveva ritenersi provata in via presuntiva in base alla circostanza che il fideiussore, essendo amministratore della società debitrice principale, era perfettamente a conoscenza della sua difficile situazione finanziaria ed economica, mentre l'elemento della “partecipatio fraudis”, intesa come consapevolezza del terzo che con l'atto di alienazione venivano sottratte le garanzie spettanti ai creditori, era insito nella circostanza che la vendita era stata effettuata a favore della moglie la quale non poteva non conoscere la situazione debitoria del marito e che il prezzo della vendita era irrisorio in quanto non corrispondente al reale valore di mercato dei cespiti immobiliari venduti;
- che, pertanto, aveva citato i predetti e nelle Parte_1 Controparte_8 CP_5
rispettive qualità, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, onde sentire dichiarare inefficaci e revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della l'anzidetto atto per TA Parte_2
, ma, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto Per_5 Pt_1
e di successiva adesione della il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.
[...] CP_1
1108/2007, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio riconoscendo invece la competenza del
Tribunale di Lamezia Terme.
Riassunto, dunque, il giudizio innanzi all'autorità competente, e instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituito in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_2 Persona_3 Per_4
eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della società attrice e,
[...] successivamente, nel merito, deducendo l'insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., considerato che non esisteva alcun credito e che mancava l'ulteriore elemento del “consilium fraudis” non potendosi peraltro revocare l'atto di vendita perché a favore di minori.
5 Diversamente, e seppur ritualmente citate non hanno inteso Controparte_8 CP_5
costituirsi in giudizio.
Istruita, dunque, la causa solo in via documentale, essa, a seguito di numerosi rinvii interlocutori, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2020, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 61/2021, pubblicata in data 27 febbraio 2021 e notificata il 17 marzo 2021, il
Tribunale di Lamezia Terme, ha accolto la domanda attorea e ha, conseguentemente, revocato gli atti di compravendita, dichiarandone la relativa inefficacia, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha dapprima accertato l'esistenza delle ragioni creditorie della nei confronti di , rivestendo quest'ultimo la Parte_2 Parte_1 qualità di debitore per avere sottoscritto la dichiarazione di coobbligazione portante l'impegno alla liberazione della società garante (la ovvero alla restituzione di quanto da questa pagato Parte_3
in favore dei beneficiari delle polizze fideiussorie.
Successivamente, il Tribunale ha dichiarato integrato da un lato il requisito oggettivo dell' “eventus damni”, atteso che, in assenza di prova contraria si è ritenuto che con l'atto di disposizione de quo il debitore abbia in sostanza dismesso tutti i beni immobili di sua proprietà, così determinando una consistente modifica della sua situazione patrimoniale, tale da rendere quanto meno obiettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito da parte dei creditori;
dall'altro lato, il requisito della
“scientia damni”, dal momento che si presume che il in quanto socio e amministratore della Pt_1
negli anni delle operazioni economiche in questione, non poteva non essere a Parte_4
conoscenza della situazione economica e patrimoniale e, soprattutto, della sua esposizione debitoria nei confronti di parte attrice. Infine, è stato ritenuto integrato altresì il requisito del “consilium fraudis” in merito a considerato che non solo è difficile pensare che quest'ultima, Controparte_4 in quanto coniuge del non fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria del marito e, Pt_1
conseguentemente, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori da parte dell'atto dispositivo stipulato, ma, altresì in ragione dell'evidente sproporzione tra il valore di mercato dei beni immobili ceduti ed il prezzo per essi pattuito oltre che del fatto che il prezzo della vendita è stato versato in epoca precedente e non davanti al Notaio rogante.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello notificato il 15 aprile 2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
6 Si è costituito in giudizio – società di Controparte_1
diritto spagnolo che, per effetto di fusione, ha incorporato con Parte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 1 ottobre 2021, eccependo l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese.
Con atto di intervento del 24 gennaio 2024, è intervenuto in giudizio N. Controparte_2
16/2023, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per intervenuto fallimento di e, in Parte_2 Parte_1 subordine, di accogliere l'appello.
Si è, altresì, costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_4
depositata, telematicamente, in data 3 aprile 2024, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte.
Disposta una serie di rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
25 settembre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, la Corte – viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 30 settembre 2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 3 ottobre 2024.
Con istanza depositata, telematicamente, in data 22 ottobre 2024, il FA Parte_1
N.16/2023 ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo, e la Corte ha riservato di decidere allo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti hanno poi depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
§ 3. La contumacia
3.1 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di in qualità di curatrice CP_5
speciale dei minori e la quale, pur Persona_2 Persona_3 Persona_4
ritualmente evocata in giudizio con atto di citazione notificato il 27 aprile 2021, non ha inteso costituirsi.
§ 4. L'istanza di rimessione della causa sul ruolo
4.1 Con “Istanza di rimessione della causa sul ruolo per fatti sopravvenuti al deposito dell'intervento nel giudizio N. 753/2021 R.G.A.C. in decisione all'udienza del 25 settembre 2024”, presentata, telematicamente, il 22 ottobre 2024, e, dunque, in data successiva all'ordinanza con la quale la causa è stata trattenuta in decisione (30 settembre 2024), la TE del
[...]
ha chiesto alla Corte di voler rimettere la causa sul ruolo istruttorio per consentire CP_13
alla TE di interloquire, nel contraddittorio delle parti, in ordine a fatti sopravvenuti legittimanti l'interesse della curatela medesima a “spiegare domanda di adesione e di estensione alla domanda
7 di revocatoria del creditore la quale non soggiace ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado (Cass. 6795/2023, 34391/2022)” .
La Corte ha riservato di provvedere alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La TE ha quindi depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica con le quali ha sostanzialmente chiesto l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall'originario creditore.
Reputa la Corte che l'istanza di rimessione non sia meritevole di accoglimento.
A suo sostegno, la TE ha invocato i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 3453 del 7 febbraio 2024 che, tuttavia, a parere di questo Collegio, non confortano gli assunti del . CP_2
Invero, le Sezioni Unite hanno richiamato il noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Hanno precisato che, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fin al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 16 aprile 2014, n. 8737;
Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n.
2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Hanno chiarito che, invero, anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa od alle eccezioni. In tal caso – in cui si opera una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa – nel completo principio del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda rinunciati.
Questi i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, vi è però che, invero, nel caso in esame, non si versa nell'ipotesi di rinuncia parziale alla domanda, siccome erroneamente affermato dalla curatela, me nella ben diversa ipotesi di domanda nuova, come agevolmente evincibile dalle conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
8 Più dettaglio, si ha che, costituendosi in appello, la curatela ha concluso chiedendo all'intestata Corte di Appello di voler dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per intervenuto fallimento di , e di voler Parte_2 Parte_1
accogliere le conclusioni rassegnate da in bonis nell'atto di appello e quindi in Parte_1
riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, rigettare l'avversaria domanda in quanto inammissibile, pretestuosa ed infondata.
Queste conclusioni sono state ribadite nelle note ex art. 127 ter depositate il 24 settembre 2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024.
Con la comparsa conclusionale la TE ha invece chiesto alla Corte di dichiarare inefficace, anche e non solo ai sensi degli art. 2901 c.c. ed ai sensi di Legge, e conseguentemente revocare nei confronti del in persona del Curatore pro tempore, l'atto Controparte_2
rogato per Notaio del 13 agosto 2005 (rep. 86182, racc. 24494), e di Persona_5 volere rigettare l'appello.
È evidente che si è in presenza di una radicale modifica della domanda, tale da integrare una domanda nuova, non consentita.
D'altro canto, le ragioni addotte dalla TE per giustificare l'introduzione di una nuova domanda, non appaiono infondate.
Secondo gli assunti difensivi del , siffatta necessità sarebbe sorta soltanto a seguito CP_2 dell'ammissione del credito dell'originaria parte attrice ( , in forza Parte_2 dell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo da quest'ultima promosso avverso il provvedimento di non ammissione. Senonché, è proprio la giurisprudenza di legittimità citata dal
FA (Cass. civ., 7 marzo 2023, n. 6795) a chiarire, inequivocabilmente, che, nel caso di prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, il curatore costituitosi deve soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo del quale è chiesta la revoca, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito iniziale (cfr. “Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 l. fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario”).
9 Il che significa, in buona sostanza, che la curatela avrebbe potuto chiedere l'accoglimento della revocatoria all'atto della costituzione in giudizio, sicché la domanda nuova formulata solo dopo la precisazione delle conclusioni è certamente inammissibile. Il che rende del tutto superflua la rimessione della causa sul ruolo, con ulteriore dispendio di energia processuale e inevitabile allungamento del termine di definizione della causa.
Un'ultima annotazione appare doverosa.
È indubbiamente vero che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'esercizio della facoltà del curatore di subentrare nell'azione revocatoria “non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” (cfr. Cass. civ., 15 gennaio 2016, n. 614). È altrettanto certo però che non è questo il caso che ricorre nella fattispecie, in cui non viene in rilievo la tempestività della domanda ma, piuttosto, la questione della introduzione di una nuova domanda (o, se si vuole di radicale modifica della domanda già proposta: da domanda di inammissibilità/rigetto della pauliana a domanda di accoglimento della azione revocatoria medesima).
§ 5. L'esame dei motivi di appello principale
4.1 Non essendo il Curatore tempestivamente subentrato nell'azione revocatoria ordinaria in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 L.F., avendo piuttosto ritenuto di coltivare l'appello proposto dal fallito in bonis finalizzato al rigetto dell'actio pauliana, reputa la Corte di dover esaminare il gravame anche alla luce del principio di diritto affermato dalla pronuncia n. 29421 del
2008 delle Sezioni Unite secondo cui “il sopravvenuto fallimento del debitore non determina
l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare a sé inopponibile un atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, quando il curatore del fallimento non manifesti la volontà di subentrare in detta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione, a norme della L.F., art. 66” (conf. Cass. civ., 20 novembre 2020, n. 26520; conf. Cass. civ. 5 dicembre
2017, n. 29112).
Si tratta di principio di diritto riaffermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 34391 del 23 novembre 2022, richiamata dalla TE. Afferma infatti il Supremo Collegio che “Circa l'ulteriore corso del giudizio già promosso, il sopravvenuto fallimento della parte destinataria della domanda
10 revocatoria formulata ex art. 66 I.fall. non impedisce, quale evento ex se considerato, la proseguibilità dell'azione, salvo che la curatela del convenuto fallito non manifesti la volontà di subentrarvi: ove ciò accada, infatti, l'esigenza di tutela della curatela attrice in revocatoria (la quale, come detto, può essere soddisfatta solo per equivalente ed in àmbito concorsuale) resta assorbita dall'iniziativa della curatela del convenuto fallito (svolta nell'interesse dell'intero suo ceto creditorio), con conseguente venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'originario attore, ragione di improcedibilità della domanda da lui proposta”.
4.2 Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.2.1 Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della “scientia damni” in capo al terzo sul generico presupposto che in qualità di moglie del non poteva non essere a conoscenza Controparte_4 Pt_1 dell'esposizione debitoria del coniuge e del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
In particolare, deduce l'appellante che alla data di stipula dell'atto, ovvero il 13 agosto 2005, non solo non vi era stato esercizio alcuno dell'azione di regresso ma addirittura non vi era stato ancora da parte della neanche il pagamento delle somme in favore di e di Parte_3 Controparte_10 [...]
pagamenti che sarebbero poi avvenuti solo in data 25 gennaio 2006 e 9 febbraio 2006. Inoltre, CP_11 con riferimento alla l'appellante non era più amministratore già dal gennaio del 2002 CP_9 ed aveva poi venduto le quote sociali di sua pertinenza nel luglio del 2006. In ogni caso, a quell'epoca non vi era stata alcuna notifica di precetti o di altri atti giudiziari così come non era stato eseguito alcun pignoramento mobiliare o immobiliare né vi era stato fallimento o pendenza di altra procedura concorsuale a carico di società delle quali il era stato amministratore o socio. Pertanto, la Pt_1
non aveva e non poteva avere alcun sentore della sussistenza di debiti, peraltro non personali CP_4
ma mero riflesso di fideiussioni prestate in favore di società terze, in quanto non sussisteva ancora alcuna grave esposizione debitoria a carico del Pt_1
A ciò l'appellante aggiunge che, comunque, il rapporto coniugale con la era oramai, CP_4 all'agosto del 2015, totalmente deteriorato. Dagli atti prodotti risulta infatti che in data 13 dicembre
2005 è stato depositato ricorso per separazione consensuale e che, a seguito del rituale iter giuridico, in data 3 marzo 2011 è stata pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, su detto importante punto, si è limitata ad affermare che il rogito era anteriore alla separazione, nulla però aggiungendo sull'oggettiva circostanza che inevitabilmente un rapporto coniugale così oramai deteriorato non poteva avere la stessa condivisione di idee, progetti e problemi che poteva avere un matrimonio non prossimo a sfociare ad irrimediabile rottura.
11 4.2.2 Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti altresì il requisito dell'eventus damni e della scientia damni in capo al debitore.
Quanto al primo, il afferma di non essere stato a conoscenza dell'inadempimento Pt_1
dell'obbligazione per la quale aveva assunto impegno fideiussorio, in quanto riteneva che fosse stata già da tempo onorata dalla debitrice principale, convincimento quest'ultimo rafforzato CP_9
anche dallo specifico impegno in tal senso assunto dai cessionari delle sue quote sociali, ovvero da
Parte_5
Con riferimento, invece, all'eventus damni, l'appellante sostiene la sua insussistenza sul presupposto non solo che i beni compravenduti erano tutti gravati da svariati pregiudizi, ma che, in ogni caso, la debitrice principale – la – era proprietaria di un opificio industriale del valore di svariati CP_9
milioni di euro, di talché l'atto dispositivo non avrebbe determinato alcun danno nei confronti dei creditori.
4.3 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per essere rigettati.
Accertata e non contestata in tale sede l'esistenza delle ragioni creditorie dell nei confronti CP_1 dell'odierno appellante, ciò che quest'ultimo, in estrema sintesi, censura è la sussistenza del requisito soggettivo e oggettivo di cui all'art. 2901 c.c.
Orbene, non è superfluo rammentare brevemente che l'azione revocatoria (c.d. actio pauliana), al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, esercita una funzione cautelare-conservativa essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740
c.c.
Come previsto dall'art. 2901 c.c., le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, oltre che nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nella sussistenza di un danno alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, nonché al terzo nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (c.d. scientia damni).
Quanto al requisito dell'eventus damni, si osserva, in particolare, che esso è il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore e non si concretizza necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, ma può consistere altresì in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli. A
12 tale riguardo, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore.
“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (tra le tante Cass. civ., 18 giugno 2019, n. 16221).
L'appellante lamenta in primo luogo che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza relativa al fatto che i beni di cui si chiede la revoca erano già gravati da svariati pregiudizi ed in particolare da plurime ipoteche, facendo così venir meno ogni pregiudizio per il creditore che, anche ottenendo la revoca e iniziando la procedura esecutiva, non vedrebbe soddisfatto il suo interesse.
La doglianza è infondata.
Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte “In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale;
nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca” (cfr.
Cass. civ., 26 novembre 2019, n. 30736).
Nel caso di specie, sebbene, dunque, sarebbe necessario effettuare tale giudizio prognostico al fine di comprendere se e quanto residuerebbe per il creditore, l'odierno appellante nulla hanno allegato per rendere possibile questa valutazione.
Quanto poi all'assunto secondo cui, il debitore principale era proprietario di beni del valore almeno
10 volte maggiore rispetto al credito per il quale è stata invocata la tutela, per coglierne la irrilevanza
è sufficiente osservare che, invero, il si è spogliato – peraltro a condizioni quasi irrisorie – Pt_1 di un'importante porzione del proprio patrimonio immobiliare, così determinando l'impossibilità, o, quantomeno, una maggiore difficolta per il creditore di soddisfare il proprio credito. A fronte di ciò,
13 l'appellante non ha fornito alcuna prova né circa il proprio patrimonio residuo, né relativamente alle possibili alternative idonee a soddisfare le ragioni creditorie. Invero, il riferimento al fatto che la fosse proprietaria di un opificio industriale del valore di svariati milioni di euro non CP_9
può qui assumere rilevanza se si considera che, secondo orientamento pacifico della Suprema Corte,
“Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.” (Cass. civ., 11 novembre 2022, n. 33391).
Deve dunque convenirsi con il Giudice di prime cure che, nel caso di specie, l'atto revocando, comportando l'alienazione di beni immobili di sicuro valore – come agevolmente desumibile dalla loro natura, consistenza e destinazione urbanistica – è atto che, risolvendosi in una variazione sia qualitativa che quantitativa del patrimonio del debitore, rende più incerto e difficile il soddisfacimento del credito. D'altro canto, il debitore non ha assolto l'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore. Si deve, dunque, ritenere, in buona sostanza, che alla data del compimento della atto di disposizione, parte convenuta odierna appellante fosse consapevole della lesività dell'atto di disposizione, per essere questa consapevolezza insita nell'atto medesimo, in quanto idoneo a diminuire la sostanza del patrimonio del debitore.
Deve allora concludersi nel senso che alla data dell'atto di disposizione in questione, momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dello “eventus damni”1, non Parte_1
disponeva di ulteriori beni costituenti sufficiente garanzia del credito vantato dalla parte attrice.
Con riferimento, invece, al requisito della “scientia damni”, il Collegio non può non rilevare come, sotto questo profilo, l'atto di impugnazione non valga a incrinare il procedimento logico-ermeneutico seguito dal Tribunale alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della consapevolezza di ledere la garanzia del creditore, consistente in una situazione psicologica che non può essere colta ed apprezzata al pari di un accadimento materiale, va normalmente acquisita attraverso elementi presuntivi desumibili da circostanze di fatto aventi chiaro valore sintomatico.
Al riguardo, difatti, secondo la Suprema Corte “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando
l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Cass. civ., 18 giugno 2019, n. 16221, cit.).
Ebbene, nel caso in ispecie, sono molteplici gli elementi indiziari da cui desumere il requisito della scientia damni in capo sia al che alla l'anteriorità del credito rispetto all'atto Pt_1 CP_4
dispositivo de quo, la dismissione contestuale di una pluralità di beni, l'evidente sproporzione tra il valore di mercato dei beni immobili ceduti ed il prezzo per essi pattuito, ovvero euro 270.400,00 per tre appartamenti siti in zone centrali delle città di Lamezia Terme e di Roma, il versamento del prezzo di vendita in epoca precedente e non davanti al Notaio rogante, la circostanza che i beni oggetto del contratto di compravendita risultassero già gravati da garanzia reale, la quale ha certamente reso edotto l'acquirente della esistenza di ragioni creditorie altrui2, l'azzeramento delle proprio consistenze patrimoniali, nonché, infine, soprattutto, il rapporto esistente tra la e CP_9
, dal momento che quest'ultimo ha rivestito, sebbene, fino all'anno 2006, la qualifica Parte_1
di socio e amministratore della negli anni delle operazioni economiche in questione. CP_9
Tale ultima circostanza rende, di fatto, improbabile ritenere che il – e di conseguenza la Pt_1
moglie – non fossero a conoscenza del pregiudizio, o anche solo del pericolo (considerato che ancora non era stata esercitata alcuna azione di regresso), a cui stavano esponendo il proprio creditore.
D'altra parte, risulta del tutto sfornito di dimostrazione l'assunto dell'appellante secondo il quale “il rapporto coniugale era divenuto un mero simulacro”. Invero, non solo la separazione non necessariamente presuppone il deterioramento di un rapporto, il quale può essere mantenuto, in ogni caso, in veste amichevole, ma va comunque sottolineata l'irrilevanza di tale circostanza posto che il ricorso per la separazione è stato depositato il 13 dicembre 2005, ovvero in un momento successivo alla stipula della fideiussione, al sorgere del credito e al compiuto atto di alienazione. Pertanto, anche in relazione a tale requisito si condivide l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure, che lungi dal fondare il suo convincimento sul generico presupposto del rapporto coniugale tra debitore e terzo, ha invece avuto modo di specificare tutti gli elementi indiziari, qui ribaditi, da cui desumere la presunzione di conoscenza in capo sia al debitore che al terzo in merito al pregiudizio arrecato ai creditori.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenuti sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 2901
c.c., l'appello si dichiara infondato e, come tale, va rigettato.
§ 5. L'appello incidentale di Controparte_4
5.1 Con comparsa di costituzione presentata, telematicamente, il 3 aprile 2024, si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Controparte_4
Corte di Appello adita: - in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'avversaria domanda in quanto inammissibile, pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto;
- condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
La richiesta di riforma della sentenza impugnata rende inequivocabile la qualificazione dell'atto in questione quale appello incidentale.
Esso è inammissibile perché tardivo.
A norma dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.
L'appello incidentale va, dunque, proposto, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta, che deve essere depositata nella cancelleria del giudice d'appello almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione ex art. 166 c.p.c. o almeno dieci giorni prima, in caso di abbreviazione dei termini.
Orbene, nel caso in ispecie, citata a comparire all'udienza del 27 ottobre 2021 con citazione in appello notificata il 30 aprile 2021, la sig.ra si è costituita soltanto il 3 aprile 2024, Controparte_4 così decadendo dalla facoltà di proporre l'appello incidentale che va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
§ 6. Le spese processuali
6.1 Nel rapporto processuale tra la TE e Controparte_16
non vi è luogo a provvedere, avendovi rinunciato, siccome desumibile dal
[...] CP_1
tenore della memoria di replica, nella parte in cui è chiesta la condanna della sola Controparte_4
(in conformità alla nota spese). Come noto, Il giudice definendo un procedimento di carattere contenzioso, ha infatti il potere-dovere, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., di statuire sulle spese, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi (cfr. Cass. civ., 12 giugno 2018, n. 15326).
16 Nel rapporto processuale tra e Controparte_8 Controparte_16
esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione
[...] di valore compreso tra €520.000,00 e €1.000.000,00 (consistendo il credito in €833.638,12) alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022, e per tutte le fasi.
Ai fini della liquidazione, si osserva che nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al creditore (ex multis, Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29810; Cass. civ., 9 maggio 2014, n. 10089).
6.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
§ 7. Domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda formulata da nella memoria Controparte_16
di replica, e sul presupposto della natura meramente formalistica e processualmente abusiva delle difese conclusionali della sig.ra non può essere accolta perché la inammissibilità Controparte_4 dell'appello per sua tardività non integra di per sé una ipotesi di abuso del processo sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da a cui è subentrato successivamente Parte_1 [...]
nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_6 [...]
nei confronti di CP_4 Controparte_1
e di , e avverso la sentenza n. 61/2021, resa dal Tribunale di
[...] CP_5
Lamezia Terme, pubblicata in data 27 febbraio 2021 e notificata il 17 marzo 2021, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di in qualità di curatrice speciale dei minori CP_5 Persona_2
e Persona_3 Persona_4
2) Rigetta l'appello principale;
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
17 5) Condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_16 delle spese dell'appello liquidate in € 26.155,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
6) Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., 6 febbraio 2019, n. 3538: “In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' “eventus damni”, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione”.
14 2 Si legge, infatti, nell'atto di compravendita: “l'immobile di cui sopra alla lettera a) risulta gravato da ipoteca volontaria iscritta a Catanzaro in data 31 agosto 2001 ai nn. 17379/1949, a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (…) nascente da contratto di finanziamento per TA da Catanzaro del 30 Persona_6 agosto 2001, rep. 39093, nonché da ipoteca volontaria iscritta in data 8 giugno 1986 ai nn. 10331/915 a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (…) nascente da contratto di finanziamento per TA Per_7
da Lamezia Terme del 7 giugno 1996, rep. 86179; - l'immobile di cui sopra alla lettera b) risulta gravato
[...] da ipoteca volontaria nascente dal sopra citato contratto per TA da Catanzaro del 30 Persona_6 agosto 2001, rep. 39093; - l'immobile di cui sopra alla lettera c) risulta gravato da ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 18 ottobre 2003 ai nn. 89823/24232 a favore CP dell Credito Imprese Artigiane, con sede in Roma, nascente da contratto di Controparte_14 finanziamento per TA da Catanzaro del 2 ottobre 2003, rep. 56337; nonché da ipoteca Persona_6 volontaria iscritta in data 12 gennaio 1999 ai nn.1148/241 a favore della Banca Unicredito Italiano S.p.A., con sede in Genova, nascente da contratto di finanziamento per TA da PA (Roma) Persona_8 del dì 8 gennaio 1999, rep. 67148 …”.
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