TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2792/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Silvestro Federica Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Tambuscio Controparte_1
Francesca
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Tunisia in data 13.9.2010 (trascritto in Italia nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio al n. 27, Parte II, Serie C dell'anno 2010) e che dall'unione sono nati i figli gemelli e in data 13.5.2011, chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale dei Per_1 Per_2
coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 1 di 3 All'udienza del 18.12.2024 comparivano i difensori delle parti, nonché la ricorrente personalmente (il convenuto si trovava in stato di custodia cautelare in carcere, come da provvedimento del G.I.P. di
Padova del 13.6.2024 nel procedimento n. 4962/2024 R.G.N.R.); i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Con ordinanza in pari data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “a) autorizza i coniugi a vivere separati;
b) affida i figli minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 alla madre, la quale potrà assumere ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.p.c. anche le decisioni di maggior interesse relative ai minori, tra cui educazione, istruzione e salute, con collocazione prevalente presso la madre;
b) assegna la casa familiare sita in via Mometto n. 4, Borgoricco (PD) alla madre affinché vi abiti con i figli minori;
c) dispone che il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori versando alla madre la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova e dispone che tale contribuzione sia sospesa per il periodo di detenzione carceraria;
d) incarica i Servizi Sociali competenti sul Comune di Borgoricco (PD) di attivare uno spazio di ascolto per i minori stessi, nonché per intraprendere le valutazioni sulla volontà dei figli e sulla idoneità del padre agli incontri, da organizzarsi in modalità protetta una volta cessato lo stato di detenzione del sig. , rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza CP_1
sullo status.
*******
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il convenuto è nato in
Tunisia, ove le parti hanno contratto matrimonio), appare necessario verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito sulla domanda di separazione e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Va ricordato che la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero comporta unicamente che quest'ultimo esplichi effetti in Italia, ma non esime il Giudice dalla verifica circa la sussistenza della propria competenza giurisdizionale e della legge applicabile alle domande proposte dalle parti attesa la sussistenza di elementi di estraneità come sopra riportato.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi” che, come allegato e provato da entrambe le parti, si trova in Italia.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”; nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale ai sensi dell'art.151 c.c., essendo emersa dagli atti di causa la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
La causa va rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2792/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Silvestro Federica Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Tambuscio Controparte_1
Francesca
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Tunisia in data 13.9.2010 (trascritto in Italia nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio al n. 27, Parte II, Serie C dell'anno 2010) e che dall'unione sono nati i figli gemelli e in data 13.5.2011, chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale dei Per_1 Per_2
coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 1 di 3 All'udienza del 18.12.2024 comparivano i difensori delle parti, nonché la ricorrente personalmente (il convenuto si trovava in stato di custodia cautelare in carcere, come da provvedimento del G.I.P. di
Padova del 13.6.2024 nel procedimento n. 4962/2024 R.G.N.R.); i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status di separazione.
Con ordinanza in pari data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “a) autorizza i coniugi a vivere separati;
b) affida i figli minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 alla madre, la quale potrà assumere ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.p.c. anche le decisioni di maggior interesse relative ai minori, tra cui educazione, istruzione e salute, con collocazione prevalente presso la madre;
b) assegna la casa familiare sita in via Mometto n. 4, Borgoricco (PD) alla madre affinché vi abiti con i figli minori;
c) dispone che il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori versando alla madre la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, con decorrenza oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova e dispone che tale contribuzione sia sospesa per il periodo di detenzione carceraria;
d) incarica i Servizi Sociali competenti sul Comune di Borgoricco (PD) di attivare uno spazio di ascolto per i minori stessi, nonché per intraprendere le valutazioni sulla volontà dei figli e sulla idoneità del padre agli incontri, da organizzarsi in modalità protetta una volta cessato lo stato di detenzione del sig. , rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza CP_1
sullo status.
*******
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il convenuto è nato in
Tunisia, ove le parti hanno contratto matrimonio), appare necessario verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito sulla domanda di separazione e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Va ricordato che la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero comporta unicamente che quest'ultimo esplichi effetti in Italia, ma non esime il Giudice dalla verifica circa la sussistenza della propria competenza giurisdizionale e della legge applicabile alle domande proposte dalle parti attesa la sussistenza di elementi di estraneità come sopra riportato.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi” che, come allegato e provato da entrambe le parti, si trova in Italia.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”; nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale ai sensi dell'art.151 c.c., essendo emersa dagli atti di causa la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
La causa va rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3