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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 955/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t.), con sede in Parte_1
Pa LP (cod. fisc. 847 810 878), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Emanuele Gullo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t.), con sede in Parte_2
Pa LP (P. IVA 503 720 871), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giorgia Squadrito (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio. Venuti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.9.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese formulate nei precedenti atti e verbali di causa.
In esito alla scadenza dei termini assegnati alle parti, ex art 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata il 27.3.2021 la di Parte_3
Sant'Agata li Battiati interponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1653/2019 del 27.3.2019 con cui il Tribunale di Catania le imponeva di pagare alla di LP la somma di € 39.077,60, oltre interessi e Parte_1
spese di procedura: somma che, con il suo originario ricorso, quest'ultima aveva dedotto esserle dovuta in pagamento delle fatture n. 36/2017, n. 37/2017, n. 4/2018 e n. 21/2018.
A sostegno della sua opposizione essa deduceva che il credito vantato da Parte_3
controparte fosse privo di alcun riscontro probatorio, tali non potendo essere considerate le quattro fatture anzidette;
e null'altro avendo, per il resto, controparte documentato. Donde chiedeva che l'opposto provvedimento monitorio fosse revocato.
Costituitasi in contraddittorio la contestava vibratamente Parte_1
l'opposizione di controparte quale formulata a scopi esclusivamente dilatori: in particolare deducendo che il credito attestato da dette quattro fatture fosse maturato nel quadro dei più ampi e consolidati rapporti negoziali intercorsi negli anni tra le parti ed aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi destinati ai locali commerciali adibiti dalla ad attività di ristorazione;
ed a riscontro di Parte_3
quanto così allegato produceva copiosa documentazione sia commerciale che epistolare (in essa comprese, in ispecie, la e-mail del 23.1.2018 con cui veniva richiesto il saldo dei pagamenti dovuti e la e-mail di risposta del 3.4.2018 con cui la nonché contestare la partita debitoria, trasmetteva piuttosto un piano di Parte_3
rientro nei termini già concordati per le vie brevi). §§§
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice – ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte opposta
– con ordinanza emessa in esito all'udienza “cartolare” del 19.1.2021 rimetteva pertanto le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali, e posta la causa in decisione, con sentenza n. 48/2022 del 4.1.2022 accoglieva la proposta opposizione - pertanto revocando il gravato provvedimento monitorio - dopo aver considerato:
- che ha agito in monitorio nei confronti della Parte_1 Parte_3
sulla base di n. 4 fatture risalenti agli anni 2017 e 2018 asseritamente
[...]
non saldate e relative alla realizzazione di vari lavori eseguiti presso alcuni locali del Centro commerciale Forum di Palermo (fattura n. 36/2017), Centro commerciale Centro Sicilia di Catania (fattura n. 37/2017), Centro commerciale di Torino (fattura n. 4/2018) e presso il Centro commerciale
Euroma di Roma (fattura n. 21/2018)”,
- che “al fine di provare la fondatezza del credito derivante dell'emissione delle fatture nn. 36/2017, 37/2017, 4/2018 e 21/2018 e l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, l'opposta allega un assegno dal valore di €
20.000 emesso dalla opponente a favore di , sostenendo che la Parte_1
abbia in tal modo saldato due precedenti fatture (n. 34/2017 e n. Parte_3
35/2017, non oggetto del decreto ingiuntivo) e parte della fattura n. 36/2017.
Si assume, quindi, che da detta prova documentale emergerebbe l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, rispetto al quale l'opponente ebbe ad effettuare un pagamento parziale. L'assegno allegato, tuttavia, di per se, attesa la sua astrattezza, non consente in assenza di ulteriore e adeguato riscontro probatorio di individuare la causale specifica dell'attribuzione patrimoniale, a fronte dell'opposta negazione di parte avversa in punto di inesistenza di ulteriori rapporti contrattuali”, - che “Non può essere posto a sostegno e fondamento della tesi dell'opposta
[...]
neanche la produzione di due diversi bonifici datati 28.2.2018 e Pt_1
13.4.2018 (rispettivamente di € 5.000 e € 6.000), per un importo totale di €
11.000, emessi dalla va, invero, osservato che la Parte_4
beneficiaria [?] dei detti bonifici è tale ovvero un soggetto Parte_4
giuridico terzo e distinto rispetto all'opponente L'assunto Parte_3
dell'opposta, onde imputare il detto pagamento all'opponente e fornire prova del preteso rapporto contrattuale non coglie, in tal senso, nel segno, atteso che l'identità dei soci tra le due società ovvero la detenzione di quote societarie significative in capo ai soci delle dette, invero, non determina alcuna identificazione di due soggetti giuridici che rimangono distinti, attesa la reciproca autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuno di essi. Né, peraltro,
è stato provato, inoltre, che i detti bonifici della siano Parte_4
stati effettuati per conto e su richiesta dell'opponente e in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo di riferimento”,
- che allega, poi, onde dare – ancora una volta – prova dei Parte_1
rapporti contrattuali controversi per cui è causa, una ricevuta di consegna ottenuta tramite posta elettronica certificata recante la data del 12.6.2018 e avente ad oggetto: “sollecito pagamento fatture”: il documento prodotto non
è, tuttavia, rilevante ai fini del presente giudizio, ove si consideri che trattasi di mera ricevuta di e-mail, priva del relativo contenuto ovvero della comunicazione trasmessa per posta elettronica, sicchè, dunque, non consente di risalire esattamente a fatture cui il sollecito facesse riferimento”,
- che “Infine, l'opposta produce anche dei messaggi di posta elettronica Parte_ ordinaria e vari documenti (ricevute di biglietti aerei, progetti di impianti elettronici ed idraulici, screenshot di pagine Facebook, screenshot di conversazioni WhatsApp). Orbene: quanto alle e-mail allegate alla comparsa di costituzione e risposta, va osservato che i Documenti Di Trasporto allegati
(DDT Arti Antiche s.n.c. n. 17/2017; 1058/2017) Controparte_1 avessero, però, come destinatari soggetti differenti dalla e Parte_3
riportassero come indirizzo di consegna delle località in alcun modo direttamente riferibili e riconducibili alla società opponente. Peraltro le merci indicate nei detti ddt non è immediatamente riconducibili alle fatture in atti, le quali, peraltro, risultano redatte in modo generico;
parimenti, i progetti degli impianti e le offerte per l'esecuzione dei lavori (oggetto delle e-mail), inoltre, risultano privi di qualsivoglia sottoscrizione, risultando quindi non riconducibili alla opponente;
i vari documenti allegati (ricevute di B&B, biglietti aerei, messagistica WhatsApp ecc.), invece, pur in astratto potendo rivestire rilievo in ordine all'effettuazione di lavori analoghi a quelli per cui è causa, non consentono in alcun modo di ritenere sussistente una prova certa, univoca e circostanziata in punto di oggetto delle prestazioni convenute e di quanto realizzato, né consentono, né tantomeno fanno esplicito richiamo alla o ad alcuna delle fatture del decreto ingiuntivo”. Parte_3
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 1°.7.2022.
Per lamentare soprattutto – con il suo unico, sostanziale, motivo di impugnazione - che “in motivazione il Giudice di primo grado imputa ad di non Parte_1
aver assolto al proprio onere probatorio, sebbene lo stesso Giudicante non abbia consentito l'assolvimento di tale obbligo per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dalla stessa parte opposta senza neppure dare una succinta motivazione alla propria decisione di mancata ammissione. All'odierna appellante, difatti, non è stato consentito di dimostrare in primo grado la fondatezza della propria domanda anche attraverso l'integrazione delle istanze istruttorie formulate nelle succitate memorie, [….]. Non solo. A pag. 4 dell'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ritiene erroneamente che “non può essere posto a sostegno e fondamento della tesi dell'opposta neanche la produzione di due diversi bonifici datati Parte_1
28.2.2018 e 13.4.2018 (rispettivamente di € 5.000,00 ed € 6.000,00) per un importo totale di € 11.000,00 emessi dalla Va invero osservato che Parte_4
la beneficiaria dei detti bonifici è tale ovvero un soggetto Parte_4
giuridico terzo e distinto rispetto all'opponente . Prosegue il Parte_3
Giudicante di primo grado, ritenendo che l'assunto dell'opposta volto ad imputare il detto pagamento all'opponente non abbia colto il segno, motivando che “l'identità dei soci tra le due società non determina alcuna identificazione di due soggetti giuridici che rimangono distinti, attesa la reciproca autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuno di essi”. Tale considerazione sarebbe condivisibile se parte opposta non avesse formulato istanza istruttoria di prova testimoniale ed interrogatorio formale, inspiegabilmente non ammessi, supportati ai fini della prova dell'allegazione di mail che comprovano una realtà fattuale ben diversa da quella erroneamente ritenuta dal Giudicante nonostante l'evidenza documentale”.
In ogni caso - aggiungeva - “anche qualora l'integrazione delle istanze istruttorie non fosse stata accolta, come erroneamente nel caso di specie, tutti gli altri elementi di riscontro, se fossero stati letti e valutati correttamente di concerto e non singolarmente senza rigor di logica, avrebbero dovuto suggerire al Giudice di prime cure una diversa determinazione. [….] L'opposta ha certificato come i n. 2 bonifici del 13.4.2018 e del 28.2.2018 siano stati effettuati da n favore di Parte_4
a copertura parziale anche della fattura n. 36/2017, in quanto la Parte_1
ha agito in nome e per conto della oltre l'assegno emesso Parte_4 Parte_3
proprio da per € 20.000,00 sempre a copertura parziale della fattura n. Parte_3
36/2017, ragion per cui si era avanzata istanza istruttoria di interrogatorio formale ovvero di prova testimoniale del Sig. Non solo, riconducibile a Testimone_1
detta fattura parte opposta ha allegato in primo grado: progetto realizzativo locale, Parte_ D.D.T., materiale utilizzato per la realizzazione del locale, spese spese impianto elettrico realizzato dalla in relazione alla Controparte_2
commessa del locale del Centro Commerciale Forum di Palermo. Con riferimento alla fattura n. 37/2017 parte opposta ha allegato mail inviata in data 20.12.2017 da alla stessa con allegato progetto realizzativo Parte_3 Parte_1 locale Segafredo c/o Centro Commerciale Centro Sicilia di Catania. Con riferimento alla fattura n. 4/2018 l'opposta ha allegato mail intercorse tra le parti del 30.1.2018, Parte_ biglietti aerei Alitalia, nonché fattura noleggio furgone e fattura Con CP_3
riferimento alla fattura n. 21/2018 l'opposta ha allegato D.D.T. con allegata ricevuta su consegna effettuata alla medesima per conto del cliente Parte_6 Parte_3
mail del 15.3.2018 con preventivo inviato alla e successiva mail
[...] Parte_3
del 21.3.2018 inviata da all'opposta con indicazioni sul lavoro da Parte_3
effettuare per la realizzazione del . Parte_7
Aggiungeva, ancora ed infine, che “Ulteriore riscontro documentale è stato fornito dall'opposta in primo grado mediante n. 2 e-mail, una del 23.1.2018 con invio fatture, e successiva di riposta del 3.4.2018 con piano di rientro inviato da
[...]
ad . Avente efficacia probatoria è, altresì, la ricevuta pec Parte_3 Parte_1
relativa al sollecito di pagamento inviato da a il Parte_1 Parte_3
12.6.2018, mai contestata, e successiva diffida legale, sottoscritta anche dal legale rapp.te p.t. dell'opposta, del 11.7.2018, anch'essa mai contestata. Analoga considerazione vale per gli Screenshot delle conversazioni WhatsApp, con immagini relativi ai locali oggetto di incarico, tra il legale rappresentante p.t. delle
[...]
ed il Sig. (utenza telefonica +39 340 782 6492), socio Parte_1 Persona_1
proprietario della sui vari lavori effettuati nei vari locali, in Parte_3
particolare nei locali di Torino (Cuneo) e Roma. Come sopra ribadito il Sig.
oltre ad essere socio proprietario della è Testimone_1 Parte_3
anche socio proprietario amministratore della così come Parte_4
risultante dalle visure versate agli atti del giudizio di primo grado, e la Parte_4
è detentrice di una quota societaria della così come risultante
[...] Parte_3
dalla visura sempre presente agli atti. Da quanto osservato, anche alla luce della copiosa documentazione allegata in atti, è emerso che il Sig. ha scambiato Per_1
con la diversa corrispondenza elettronica (in aggiunta ad altre e- Parte_1
mail scambiate anche con altri rappresentanti e/o dipendenti della società opponente) concernente i lavori eseguiti presso i locali denominati HO FULL O'UT presso il centro commerciale FORUM di Palermo, PA AT e
HO FULL O'UT presso il centro commerciale di Torino (Cuneo), Pt_7
presso il centro commerciale EUROMA 2 di Roma e RE presso il
[...]
centro commerciale CENTRO SICILIA di Catania. Ed ancora il Sig. , come Per_1
documentato in atti, ha ricevuto corrispondenza elettronica, in data 21.3.2018, dalla
, inviata anche per conoscenza alla relativamente al Parte_1 Parte_3
preventivo lavori concernenti il locale denominato del Centro Parte_7
Commerciale Euroma 2 in Roma con successiva risposta di conferma del 21.3.2018.
Sempre il Sig. ha inviato una mail in data 3.4.2018, depositata in atti, Per_1
relativa al piano di rientro dei vari lavori effettuati su commissione di Parte_3
da tra cui il lavoro presso il Centro Commerciale di Palermo
[...] Parte_1
(fattura n. 36/2017 di € 34.160,00), i lavori presso il Centro Commerciale Centro
Sicilia di Catania (fattura n. 37/17 di € 8.540,00) e i lavori presso il Centro
Commerciale di Torino (fattura n. 4/18 di € 14.640,00), nella quale si fa menzione dell'acconto di € 20.000,00 già versato in atti mediante assegno n. 0300319397-01 del 30.3.2018 emesso da Come evidente, il Sig. ha agito Parte_3 Tes_1
in nome e per conto della anche laddove la corrispondenza era Parte_3
riconducibile ad altro soggetto, nello specifico la ”. Parte_4
E per quanto così riassunto essa concludeva chiedendo alla Corte Parte_1
adita di “riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto: In via istruttoria, ammettere la prova orale, tanto la prova per testi che l'interrogatorio formale, non ammesse e/o rigettate in primo grado con i capitolati di prova ed i testi indicati in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della da intendersi qui Parte_1
interamente richiamata;
Nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, ergo dichiarare e confermare, per i motivi sopra esposti, il
Decreto Ingiuntivo n. 1653/2019 emesso dal Tribunale di Catania in data 27.3.2019 in favore di e notificato alla in data 27.3.2019, Parte_1 Parte_3
con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.077,60 per n. 4 fatture non saldate relative agli anni 2017 e 2018, segnatamente le fatture nn. 36/2017, 37/2017, 4/2018 e 21/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Si costituiva in contraddittorio la nuova denominazione assunta Parte_2
dalla che – a contestazione dell'appello di controparte, che Parte_3
chiedeva infine che fosse rigettato – eccepiva anzitutto che l'istanza di assunzione di prova per interpello e per testimoni nella quale la aveva insistito Parte_1
fosse inammissibile stante che “secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle SPECIFICAMENTE al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (Cass. civ. Sez. III
Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352). Nel caso de quo, l'appellante reitera in sede di appello l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado con la memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. condizionando nella sostanza la riforma della sentenza unicamente all'esperimento delle suddette prove orali, rigettate dal Giudice di Prime Cure in quanto inammissibili e comunque superflue. Occorre tuttavia ribadire come
[...]
abbia omesso di reiterare la richiesta di ammissione delle suddette prove Pt_1
all'udienza di precisazione delle conclusioni nel corso dell'udienza tenutasi in data
21 settembre 2021, limitandosi genericamente a richiamare i precedenti scritti difensivi”.
Quanto al merito, in particolare obiettava:
- che “Nel corso del giudizio di primo grado l'appellante, a sostegno della propria pretesa creditoria, produceva una sequela di documenti, consistenti in messaggi di posta elettronica, DDT afferenti società terze e vari documenti Parte_ (ricevute di biglietti aerei, progetti di impianti elettronici ed idraulici, screenshot di pagine Facebook, screenshot di conversazioni WhatsApp) che sono stati tutti ampiamente ed integralmente analizzati, disconosciuti e contestati in quanto del tutto inconducenti rispetto al giudizio o comunque irrilevanti o ancora inammissibili poiché non minimamente ricollegabili alle fatture portate a sostegno del decreto ingiuntivo opposto. Come ampiamente emerso nel corso del giudizio, tutti i documenti prodotti nel corso dell'istruzione della causa da non fanno pressochè mai Parte_1
riferimento alla e soprattutto alle prestazioni e ai servizi Parte_3
asseritamente resi dalla in favore della stessa e oggetto Parte_1
dell'ingiunzione”,
- in ordine, per converso, ai documenti bensì non contestati nella loro autenticità, che:”1) l'assegno di € 20.000,00 del 30.03.2018 emesso da Parte_3
in favore di non costituisce prova circa i rapporti contrattuali tra Parte_1
le parti in quanto preliminarmente le fatture nn. 34 e 35 del 2017 non sono oggetto del decreto ingiuntivo opposto e pertanto non hanno alcuna refluenza sull'odierno giudizio;
per quanto invece attiene l'ulteriore assunto per cui il medesimo assegno di € 20.000,00 sarebbe stato emesso a copertura parziale della fattura n. 36 del 2017 (per un residuo richiesto e non contestato di €
10.285,00) occorre ribadire che trattasi di circostanza che ci riferisce
Controparte e che non trova altrove adeguato riscontro probatorio in assenza
- come statuisce il Giudice di Prime Cure - di una causale specifica dell'attribuzione patrimoniale;
2) i bonifici del 28.2.2018 e del 13.04.2018 per un importo totale di € 11.000,00 emessi dalla in Parte_4
favore di - per conto e su richiesta della Pfm secondo la Parte_1
ricostruzione dell'appellante - in assenza di una specifica causale (si rinviene invero solo la causale generica “acc. Forniture” e “acc. Fatt. da ric.”), non comprovano minimamente che gli stessi siano stati effettuati a copertura della fattura n. 36/2017 né di alcuna altra fattura portata a sostegno del decreto ingiuntivo, né tantomeno per conto dell'appellata. Ed anche la tesi dell'appellante per cui, dall'identità di alcuni soci (ex soci) e dai rapporti di proprietà tra la e la Pfm deriverebbe in maniera Parte_4
automatica e labiale che la prima abbia operato per conto della seconda, è del tutto errata in quanto trattasi di soggetti distinti, dotati di propria autonomia giuridica e patrimoniale e l'eventuale detenzione di quote societarie o l'identità tra i soci di una compagine societaria non può di certo assumere rilevanza giuridica nei rapporti con i creditori sociali di una delle società; 3) con riferimento alla ricevuta di consegna del messaggio pec del 12.6.2018, avente ad oggetto “sollecito pagamento fatture”, occorre rilevare che non essendone visibile il contenuto non è dato conoscere a quali fatture ci si riferisca e se queste coincidano o meno con quelle portate a sostegno del decreto ingiuntivo”.
§§§
Venuti all'udienza del 22.11.2022 le parti - in esito alla trattazione della causa, ed essendosi altresì ritenuto che la reiterata istanza di parte appellante di prova per interpello e per testimoni fosse inammissibile così per come parte appellata aveva eccepito - venivano sollecitamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la Corte, dopo aver assegnato la causa a sentenza, la rimetteva tuttavia sul ruolo giusta ordinanza del 9.6.2023 mercè alla quale – ritenuto “di dover revocare l'ordinanza datata 22.11.2022 emessa nel corso del presente grado di giudizio con cui questa Corte ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori non disposti dal giudice di primo grado in quanto non riproposti specificamente in sede di precisazione delle conclusioni innanzi allo stesso;
ed invero, si osserva che nelle note depositate il 15.9.2021, contenenti la precisazione delle conclusioni formulate innanzi al Tribunale dalla in vista dell'udienza cartolare di Parte_1
precisazione delle conclusioni, si legge che “Fermo ed impregiudicato tutto quanto dedotto, eccepito e argomentato in seno alla comparsa di costituzione e risposta, anche in via preliminare, alle successive note nonché ai verbali di causa e agli ulteriori scritti difensivi, ivi comprese le memorie istruttorie, da intendersi tutti qui integralmente riportati e trascritti sia per ciò che concerne le valutazioni sia in fatto che in diritto, l'Avv. Gullo con le presenti note precisa le conclusioni riportandosi al
Piaccia dell'atto costitutivo dell'odierno opposto ed insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni””, e che “l'originaria parte opposta, oggi parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni ha dunque espressamente richiamato tutti gli atti difensivi comprese le memorie istruttorie e le conclusioni precedentemente formulate: e, come ritenuto dalla Suprema Corte, è necessario effettuare “una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte” alla luce di “una valutazione globale della volontà della parte in sede di conclusioni disancorata da rigidi formalismi, ovvero accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183
c.p.c., e poi la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. la cui funzione tipica
- è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice” (Cass. 2022/10767)”, ed ancora che “la suddetta doverosa indagine, nel caso di specie, si conclude positivamente avendo la , in sede di precisazione delle conclusioni Parte_1
innanzi al Tribunale, richiamato tutti i propri scritti difensivi comprese le memorie istruttorie ed insistito nei chiesti mezzi istruttori pure in comparsa conclusionale” – pertanto ammetteva “la prova per testi richiesta dalla con la Parte_1
memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, cpc, depositata in data 19.2.2020 innanzi al
Tribunale, sui capitoli dal n. 1 al n. 17, con il limite di tre testi e con l'esclusione dei capitoli nn. 5, 6, 8, 9 e 10 non apparendo, i primi due, rilevanti ai fini della decisione ed avendo ad oggetto, gli ultimi tre, circostanze documentate ed irrilevanti”. Istruita finalmente la causa, all'esito veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali la causa era nuovamente posta in decisione.
§§§
Le risultanze delle rese dichiarazioni testimoniali (della cui ammissibilità non si dubita, a mente di quanto già esattamente osservato e ritenuto con detta ordinanza del
9.6.2023 cui, soltanto, deve rinviarsi) avvalorano la fondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata dalla odierna appellante, venendo infine a suffragare decisivamente quanto già significativamente emergeva, in realtà, dalla sullodata copiosa documentazione dalla stessa appellante versata in atti e che il primo giudice faceva, benvero, ingiustificatamente oggetto di frammentarie valutazioni così discostandosi, tuttavia, dalla consolidata esegesi secondo cui “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (ex ceteris Cass.
II 18347/2024).
Valga il vero. Decisiva si rivela, in particolare, la testimonianza resa dal succitato che, nella spiegata qualità di soggetto già “socio della Persona_1 Parte_3
nel periodo 2017/2018”, in primo luogo rispondeva affermativamente alla
[...]
domanda (di cui al capitolo n. 11.) se fosse vero, o non, che “Durante i lavori eseguiti negli anni 2017/2018 di consegna merce, ebanisteria e montaggio merci eseguiti da presso i diversi locali distribuiti sul territorio nazionale - nello Parte_1
specifico nei locali denominati HO FULL O'UT presso il centro commerciale
FORUM di Palermo, PA AT e HO FULL O'UT presso il centro commerciale di Torino, presso il centro commerciale EUROMA 2 di Parte_7
Roma e RE presso il centro commerciale CENTRO SICILIA di Catania - si è interfacciato alla agendo nella qualità di socio proprietario Parte_1 della (dichiarava, infatti, il teste che ”negli anni 2017 e 2018 la Parte_3
di cui ero socio ha commissionato alle i lavori Parte_3 Parte_1
indicati nel capitolo di prova che mi viene letto;
io mi sono interessato della realizzazione dei suddetti lavori in quanto mi occupavo per la Parte_4
di cui ero legale rappresentante all'epoca, della parte tecnica;
la Parte_4
, infatti, si occupava della gestione dei punti vendita e della loro fase
[...]
realizzativa; per arredare il punto vendita si avvaleva della che, a Parte_3
sua volta, commissionava i lavori alla società appellante;
sono a conoscenza che i lavori sono stati commissionati dalla in quanto, come responsabile Parte_3
tecnico della seguivo tutti i processi tecnici ed ero a conoscenza Parte_4
di tutte le fasi necessarie per garantire che i punti vendita potessero essere aperti nei tempi stabiliti”); e – nel rispondere poi alla domanda se fosse vero, o non, che avesse
“scambiato con la corrispondenza elettronica concernente i lavori Parte_1
eseguiti presso i locali indicati al n. 11 - così come da atti allegati che si esibiscono - in nome e per conto di – dichiarava:” .. riconosco di avere Parte_3
scambiato messaggi whatsapp e corrispondenza elettronica con la come Parte_1
da fotocopie che mi vengono esibite solo con riferimento, però, al mio numero di telefono, che è quello indicato nel capitolo n. 17, e con riferimento alle email relative al mio indirizzo personale elettronico”. Indirizzo personale
( ) che – va dunque posto in evidenza - è proprio Email_1
quello da cui partiva la missiva del 3.4.2018 (indirizzata al Sig. Persona_2
all'indirizzo cui veniva allegato il suddetto piano di rientro (dal Email_2
quale è dato di desumere che - a petto di un debito, dopo che erano stati pagati due acconti per complessivi € 28.000,00, di € 59.205,60 – venivano corrisposte le prime quattro rate di € 5.000,00 cadauna e restavano, per converso, impagate le ultime due rate – che avrebbero dovuto essere onorate entro, rispettivamente, il mese di maggio ed il mese di giugno di quel 2018 - di € 19.205,00 e di € 20.000,00, per un totale di €
39.205,00: vale a dire, proprio quanto fatto infine oggetto di ricorso monitorio): piano cui ben si presta ad essere assegnata valenza di riconoscimento di debito pur dopo aver rammentato che nell'esegesi dell'art. 1988 c.c. costituisce jus receptum (ex ceteris Cass. I 2205/2007) l'arresto secondo cui l'atto di riconoscimento, oltre che provenire da soggetto che abbia poteri di disposizione del diritto negoziato, richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva quale desumibile da dichiarazione tale da escludere che la stessa possa avere finalità diverse;
ciò che è quanto non può nel caso a mani non ammettersi essendo il “prospetto dei pagamenti per come stabilito per le vie brevi” inoltrato dallo con la e-mail anzidetta Per_1
esclusivamente rivolto, di tutta evidenza, a fruire di una dilazione nel pagamento di debito fattosi ingente (siccome asceso nel suo complesso, in ragione dell'avvicendarsi di plurime commesse in breve volgere di tempo, a poco meno di 90.000,00 euro) la cui reale sussistenza, per converso, giammai veniva messa in discussione.
Ed attesa la coincidenza temporale che al riguardo può constatarsi non vi ha poi chi, tranne che il primo giudice, possa negare che le fatture cui fa riferimento il sollecito inoltrato con la sullodata raccomandata pec del 12.6.2018 siano sempre e proprio quelle allegate alla e-mail del 23.1.2018 cui veniva fornito riscontro con la ridetta e- mail del 3.4.2018: sollecito di tutta evidenza giustificato dalla circostanza che, dopo il tempestivo pagamento di dette prime quattro rate di € 5.000,00 cadauna, quel mese di maggio fosse invece decorso interamente senza che fosse corrisposta l'ulteriore rata di € 19.205,00.
§§§
Per soprammercato in atti oggi si dispone anche delle dichiarazioni rese dai testi ed , che di quanto persistentemente perorato dalla odierna appellante Tes_2 Tes_3
forniscono ulteriore conferma.
Il primo – alla domanda se fosse vero, o non, che “Dall'anno 2017 all'anno 2018, in qualità di dipendente di , su commissione di ha Parte_1 Parte_3
eseguito lavori di fornitura ebanisteria montaggio arredi presso diversi locali distribuiti sul territorio nazionale, nello specifico nei locali denominati HO
FULL O'UT presso il centro commerciale FORUM di Palermo, PA AT e HO FULL O'UT presso il centro commerciale di Torino, Parte_7
presso il centro commerciale EUROMA 2 di Roma e RE presso il centro commerciale CENTRO SICILIA di Catania ? Si riconosce nelle immagini pubblicate sul social network Facebook come da screenshot che si esibiscono” – rispondeva:”è vero;
ho realizzato io tutti i lavori per i locali indicati nel capitolo di prova che mi viene letto e li ho anche montati nelle diverse città, con la precisazione che il centro commerciale di Torino in realtà era quello di Mondovì; sono a conoscenza del fatto che detti lavori erano commissionati dalla in quanto il sig. Parte_3 Tes_1
veniva in azienda a verificare l'andamento dei lavori e spesso veniva sui
[...]
luoghi dove gli arredi venivano montati in quanto andava ad aprire i negozi presso i centri commerciali citati, negozi che erano in preparazione di apertura;
erano aree vuote in centri commerciali presso cui lo avrebbe aperto i negozi di lì a Per_1
pochi giorni;
lo si poneva come la persona direttamente interessata ai Per_1
lavori”; alla domanda se fosse vero, o non, che “dall'anno 2017 all'anno 2018 ha eseguito personalmente e per conto di per cui è dipendente, su Parte_1
commissione della Società forniture, lavori di montaggio arredi e di Parte_3
ebanisteria con cadenza periodica in virtù del rapporto di collaborazione intercorrente tra le denominate e , Parte_1 Parte_3
rispondeva:”sempre negli anni 2017 e 2018 ho lavorato anche per altre commissioni per conto dello;
negli appunti di lavoro sia per le commissioni di cui al Per_1
capitolo che precede sia per le altre scrivevamo che il committente era la
[...]
erano arredi molto simili tra loro perché erano per una catena di bar o di Parte_3
gastronomie che la società suddetta doveva aprire”; ed alla domanda se fosse vero, o non, che “Si è recato personalmente per conto della su Parte_1
commissione di in data 10.1.2018 da Catania a Roma Fiumicino Parte_3
presso il locale denominato presso il centro commerciale EUROMA 2 di Parte_7
Roma, e poi a Torino per effettuare consegna materiali ed eseguire lavori di montaggio presso i locali denominati PA AT e HO FULL O'UT presso il Centro Commerciale di Torino?”, ancora una volta rispondeva:”è vero, anche se non ricordo il mese e l'anno; erano comunque gli anni 2017 e 2018; preciso che mi sono recato a Roma nel luogo indicato e poi non a Torino ma a Mondovì, a
Cuneo e a Chivasso”.
Altrettanto significative le dichiarazioni del teste che, nella sua qualità di Tes_3
falegname che aveva lavorato alle dipendenze della odierna appellante nel 2017 e nel
2018, alle medesime domande rispondeva confermando le circostanze capitolate;
in particolare riferiva di aver “lavorato alla realizzazione insieme al mio collega
[...]
degli arredi che poi abbiamo montato nei centri commerciali indicati, con la Per_3
precisazione che io non mi sono recato a Roma e che il centro commerciale piemontese non era a Torino ma a Mondovì; dichiaro che sia in azienda da noi che in alcune delle suddette località veniva a parlare con i nostri Persona_1
titolari; sapevo che i lavori erano per la perché me lo dicevano i miei Parte_3
datori di lavoro ed io segnavo nei nostri registri per chi stavamo lavorando con riferimento alle ore di lavoro segnate e a chi corrispondevano i materiali ordinati e quelli che lavoravamo”.
§§§
Il credito a soddisfacimento del quale la si è vista costretta ad Parte_1
adire le vie giudiziali si rivela, infine e pertanto, vero e reale. E va soddisfatto nella misura pretesa dopo aver altresì considerato che l'odierna appellata ha (come premesso in narrativa) costantemente negato di essere debitrice nei confronti di controparte di alcunché senza poi, anche solo per mero tuziorismo, muovere alcuna ulteriore contestazione in punto di quantum debeatur. Imperocchè mette conto di rammentare che, chiamata a stabilire “se sussista, a carico della parte che contesti globalmente il credito vantato nei suoi confronti e ponga, quindi, in discussione lo stesso "an debeatur", l'onere di contestare specificamente anche il "quantum" ed i relativi conteggi elaborati dalla controparte”, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare che “Considerata la non contestazione come comportamento processualmente rilevante se riferito a fatti e non all'applicazione di regole giuridiche, è agevole osservare che la contestazione sull'"an" non è, di per sé, tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul "quantum". La contestazione sull'"an" non preclude l'applicabilità della regola che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti allegati "ex adverso", con la conseguenza che il comportamento omissivo si connota di idoneità ad essere apprezzato dal giudice ai fini dell'identificazione dell'oggetto della lite o del tema probatorio….. Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui “fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo perché non controverso” (Cass.SS.UU. 23.1.2002 n. 761). Donde deve farsi derivare
– dopo aver pure tenuto in debito conto che “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la reviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato” (ex ceteris Cass. 20868/2017) – che in accoglimento del vagliato appello la
[...]
già deve essere condannata, in riforma della sentenza Parte_2 Parte_3
impugnata, al pagamento in favore della della suddetta somma di Parte_1
€ 39.077,60, oltre interessi cc.dd. commerciali al tasso e con le decorrenze ex artt. 4 e
5 D.Lgs. 231/2002.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della già e si liquidano - fatta esclusiva Parte_2 Parte_3
applicazione (conf. ex pluribus Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, stante il valore della causa, fatto riferimento), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta fatta applicazione dei parametri medi tranne che, quanto al giudizio di primo grado, per la fase di trattazione ed istruzione non essendo stata posta in essere in prime cure alcuna attività istruttoria - sommando: a) quanto al giudizio di primo grado, € 1.701,00 x fase studio + € 1.204,00 x fase introduttiva + € 903,00 x fase di trattazione + €
2.905,00 x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, € 2.058,00 x fase studio
+ € 1.418,00 x fase introduttiva + € 3.045,00 x fase di trattazione + € 3.470,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
E poiché tutto quanto si è avuto modo di osservare e ritenere rende infine di solare evidenza che la oggi abbia resistito in Parte_3 Parte_2
giudizio solo a scopi surrettiziamente dilatori, ben si giustifica – se si considera che
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico - autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c., e con queste cumulabile - volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione pertanto non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (così ex pluribus Cass. VI
29812/2019) – che detta appellata venga pure condannata, a titolo di punitive damages, al pagamento di ulteriore somma equitativamente da fissarsi in misura pari al 10% della sorte capitale per cui è insorta controversia, e dunque nell'importo di €
4.000,00 (mentre rimane esclusa, stante l'inapplicabilità ratione temporis del nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c., una correlativa condanna al pagamento di ulteriore somma in favore della cassa delle ammende).
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 48/2022 del 4.1.2022 proposto, con citazione del 1°.7.2022, dalla nei confronti della (già Parte_1 Parte_2 Parte_3
- così provvede:
[...]
- in accoglimento dell'appello condanna per le causali di cui in motivazione, in riforma della sentenza impugnata, la (già Parte_2 [...]
al pagamento in favore della della somma di Parte_3 Parte_1
€ 39.077,60, oltre interessi al tasso e con le decorrenze ex artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002,
- condanna la (già al pagamento delle Parte_2 Parte_3
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c. altresì condanna la Parte_2
(già al pagamento in favore della della Parte_3 Parte_1
ulteriore somma di € 4.000,00.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell'11.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 955/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t.), con sede in Parte_1
Pa LP (cod. fisc. 847 810 878), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Emanuele Gullo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t.), con sede in Parte_2
Pa LP (P. IVA 503 720 871), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giorgia Squadrito (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio. Venuti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.9.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese formulate nei precedenti atti e verbali di causa.
In esito alla scadenza dei termini assegnati alle parti, ex art 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata il 27.3.2021 la di Parte_3
Sant'Agata li Battiati interponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1653/2019 del 27.3.2019 con cui il Tribunale di Catania le imponeva di pagare alla di LP la somma di € 39.077,60, oltre interessi e Parte_1
spese di procedura: somma che, con il suo originario ricorso, quest'ultima aveva dedotto esserle dovuta in pagamento delle fatture n. 36/2017, n. 37/2017, n. 4/2018 e n. 21/2018.
A sostegno della sua opposizione essa deduceva che il credito vantato da Parte_3
controparte fosse privo di alcun riscontro probatorio, tali non potendo essere considerate le quattro fatture anzidette;
e null'altro avendo, per il resto, controparte documentato. Donde chiedeva che l'opposto provvedimento monitorio fosse revocato.
Costituitasi in contraddittorio la contestava vibratamente Parte_1
l'opposizione di controparte quale formulata a scopi esclusivamente dilatori: in particolare deducendo che il credito attestato da dette quattro fatture fosse maturato nel quadro dei più ampi e consolidati rapporti negoziali intercorsi negli anni tra le parti ed aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi destinati ai locali commerciali adibiti dalla ad attività di ristorazione;
ed a riscontro di Parte_3
quanto così allegato produceva copiosa documentazione sia commerciale che epistolare (in essa comprese, in ispecie, la e-mail del 23.1.2018 con cui veniva richiesto il saldo dei pagamenti dovuti e la e-mail di risposta del 3.4.2018 con cui la nonché contestare la partita debitoria, trasmetteva piuttosto un piano di Parte_3
rientro nei termini già concordati per le vie brevi). §§§
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice – ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte opposta
– con ordinanza emessa in esito all'udienza “cartolare” del 19.1.2021 rimetteva pertanto le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali, e posta la causa in decisione, con sentenza n. 48/2022 del 4.1.2022 accoglieva la proposta opposizione - pertanto revocando il gravato provvedimento monitorio - dopo aver considerato:
- che ha agito in monitorio nei confronti della Parte_1 Parte_3
sulla base di n. 4 fatture risalenti agli anni 2017 e 2018 asseritamente
[...]
non saldate e relative alla realizzazione di vari lavori eseguiti presso alcuni locali del Centro commerciale Forum di Palermo (fattura n. 36/2017), Centro commerciale Centro Sicilia di Catania (fattura n. 37/2017), Centro commerciale di Torino (fattura n. 4/2018) e presso il Centro commerciale
Euroma di Roma (fattura n. 21/2018)”,
- che “al fine di provare la fondatezza del credito derivante dell'emissione delle fatture nn. 36/2017, 37/2017, 4/2018 e 21/2018 e l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, l'opposta allega un assegno dal valore di €
20.000 emesso dalla opponente a favore di , sostenendo che la Parte_1
abbia in tal modo saldato due precedenti fatture (n. 34/2017 e n. Parte_3
35/2017, non oggetto del decreto ingiuntivo) e parte della fattura n. 36/2017.
Si assume, quindi, che da detta prova documentale emergerebbe l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, rispetto al quale l'opponente ebbe ad effettuare un pagamento parziale. L'assegno allegato, tuttavia, di per se, attesa la sua astrattezza, non consente in assenza di ulteriore e adeguato riscontro probatorio di individuare la causale specifica dell'attribuzione patrimoniale, a fronte dell'opposta negazione di parte avversa in punto di inesistenza di ulteriori rapporti contrattuali”, - che “Non può essere posto a sostegno e fondamento della tesi dell'opposta
[...]
neanche la produzione di due diversi bonifici datati 28.2.2018 e Pt_1
13.4.2018 (rispettivamente di € 5.000 e € 6.000), per un importo totale di €
11.000, emessi dalla va, invero, osservato che la Parte_4
beneficiaria [?] dei detti bonifici è tale ovvero un soggetto Parte_4
giuridico terzo e distinto rispetto all'opponente L'assunto Parte_3
dell'opposta, onde imputare il detto pagamento all'opponente e fornire prova del preteso rapporto contrattuale non coglie, in tal senso, nel segno, atteso che l'identità dei soci tra le due società ovvero la detenzione di quote societarie significative in capo ai soci delle dette, invero, non determina alcuna identificazione di due soggetti giuridici che rimangono distinti, attesa la reciproca autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuno di essi. Né, peraltro,
è stato provato, inoltre, che i detti bonifici della siano Parte_4
stati effettuati per conto e su richiesta dell'opponente e in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo di riferimento”,
- che allega, poi, onde dare – ancora una volta – prova dei Parte_1
rapporti contrattuali controversi per cui è causa, una ricevuta di consegna ottenuta tramite posta elettronica certificata recante la data del 12.6.2018 e avente ad oggetto: “sollecito pagamento fatture”: il documento prodotto non
è, tuttavia, rilevante ai fini del presente giudizio, ove si consideri che trattasi di mera ricevuta di e-mail, priva del relativo contenuto ovvero della comunicazione trasmessa per posta elettronica, sicchè, dunque, non consente di risalire esattamente a fatture cui il sollecito facesse riferimento”,
- che “Infine, l'opposta produce anche dei messaggi di posta elettronica Parte_ ordinaria e vari documenti (ricevute di biglietti aerei, progetti di impianti elettronici ed idraulici, screenshot di pagine Facebook, screenshot di conversazioni WhatsApp). Orbene: quanto alle e-mail allegate alla comparsa di costituzione e risposta, va osservato che i Documenti Di Trasporto allegati
(DDT Arti Antiche s.n.c. n. 17/2017; 1058/2017) Controparte_1 avessero, però, come destinatari soggetti differenti dalla e Parte_3
riportassero come indirizzo di consegna delle località in alcun modo direttamente riferibili e riconducibili alla società opponente. Peraltro le merci indicate nei detti ddt non è immediatamente riconducibili alle fatture in atti, le quali, peraltro, risultano redatte in modo generico;
parimenti, i progetti degli impianti e le offerte per l'esecuzione dei lavori (oggetto delle e-mail), inoltre, risultano privi di qualsivoglia sottoscrizione, risultando quindi non riconducibili alla opponente;
i vari documenti allegati (ricevute di B&B, biglietti aerei, messagistica WhatsApp ecc.), invece, pur in astratto potendo rivestire rilievo in ordine all'effettuazione di lavori analoghi a quelli per cui è causa, non consentono in alcun modo di ritenere sussistente una prova certa, univoca e circostanziata in punto di oggetto delle prestazioni convenute e di quanto realizzato, né consentono, né tantomeno fanno esplicito richiamo alla o ad alcuna delle fatture del decreto ingiuntivo”. Parte_3
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 1°.7.2022.
Per lamentare soprattutto – con il suo unico, sostanziale, motivo di impugnazione - che “in motivazione il Giudice di primo grado imputa ad di non Parte_1
aver assolto al proprio onere probatorio, sebbene lo stesso Giudicante non abbia consentito l'assolvimento di tale obbligo per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dalla stessa parte opposta senza neppure dare una succinta motivazione alla propria decisione di mancata ammissione. All'odierna appellante, difatti, non è stato consentito di dimostrare in primo grado la fondatezza della propria domanda anche attraverso l'integrazione delle istanze istruttorie formulate nelle succitate memorie, [….]. Non solo. A pag. 4 dell'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ritiene erroneamente che “non può essere posto a sostegno e fondamento della tesi dell'opposta neanche la produzione di due diversi bonifici datati Parte_1
28.2.2018 e 13.4.2018 (rispettivamente di € 5.000,00 ed € 6.000,00) per un importo totale di € 11.000,00 emessi dalla Va invero osservato che Parte_4
la beneficiaria dei detti bonifici è tale ovvero un soggetto Parte_4
giuridico terzo e distinto rispetto all'opponente . Prosegue il Parte_3
Giudicante di primo grado, ritenendo che l'assunto dell'opposta volto ad imputare il detto pagamento all'opponente non abbia colto il segno, motivando che “l'identità dei soci tra le due società non determina alcuna identificazione di due soggetti giuridici che rimangono distinti, attesa la reciproca autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuno di essi”. Tale considerazione sarebbe condivisibile se parte opposta non avesse formulato istanza istruttoria di prova testimoniale ed interrogatorio formale, inspiegabilmente non ammessi, supportati ai fini della prova dell'allegazione di mail che comprovano una realtà fattuale ben diversa da quella erroneamente ritenuta dal Giudicante nonostante l'evidenza documentale”.
In ogni caso - aggiungeva - “anche qualora l'integrazione delle istanze istruttorie non fosse stata accolta, come erroneamente nel caso di specie, tutti gli altri elementi di riscontro, se fossero stati letti e valutati correttamente di concerto e non singolarmente senza rigor di logica, avrebbero dovuto suggerire al Giudice di prime cure una diversa determinazione. [….] L'opposta ha certificato come i n. 2 bonifici del 13.4.2018 e del 28.2.2018 siano stati effettuati da n favore di Parte_4
a copertura parziale anche della fattura n. 36/2017, in quanto la Parte_1
ha agito in nome e per conto della oltre l'assegno emesso Parte_4 Parte_3
proprio da per € 20.000,00 sempre a copertura parziale della fattura n. Parte_3
36/2017, ragion per cui si era avanzata istanza istruttoria di interrogatorio formale ovvero di prova testimoniale del Sig. Non solo, riconducibile a Testimone_1
detta fattura parte opposta ha allegato in primo grado: progetto realizzativo locale, Parte_ D.D.T., materiale utilizzato per la realizzazione del locale, spese spese impianto elettrico realizzato dalla in relazione alla Controparte_2
commessa del locale del Centro Commerciale Forum di Palermo. Con riferimento alla fattura n. 37/2017 parte opposta ha allegato mail inviata in data 20.12.2017 da alla stessa con allegato progetto realizzativo Parte_3 Parte_1 locale Segafredo c/o Centro Commerciale Centro Sicilia di Catania. Con riferimento alla fattura n. 4/2018 l'opposta ha allegato mail intercorse tra le parti del 30.1.2018, Parte_ biglietti aerei Alitalia, nonché fattura noleggio furgone e fattura Con CP_3
riferimento alla fattura n. 21/2018 l'opposta ha allegato D.D.T. con allegata ricevuta su consegna effettuata alla medesima per conto del cliente Parte_6 Parte_3
mail del 15.3.2018 con preventivo inviato alla e successiva mail
[...] Parte_3
del 21.3.2018 inviata da all'opposta con indicazioni sul lavoro da Parte_3
effettuare per la realizzazione del . Parte_7
Aggiungeva, ancora ed infine, che “Ulteriore riscontro documentale è stato fornito dall'opposta in primo grado mediante n. 2 e-mail, una del 23.1.2018 con invio fatture, e successiva di riposta del 3.4.2018 con piano di rientro inviato da
[...]
ad . Avente efficacia probatoria è, altresì, la ricevuta pec Parte_3 Parte_1
relativa al sollecito di pagamento inviato da a il Parte_1 Parte_3
12.6.2018, mai contestata, e successiva diffida legale, sottoscritta anche dal legale rapp.te p.t. dell'opposta, del 11.7.2018, anch'essa mai contestata. Analoga considerazione vale per gli Screenshot delle conversazioni WhatsApp, con immagini relativi ai locali oggetto di incarico, tra il legale rappresentante p.t. delle
[...]
ed il Sig. (utenza telefonica +39 340 782 6492), socio Parte_1 Persona_1
proprietario della sui vari lavori effettuati nei vari locali, in Parte_3
particolare nei locali di Torino (Cuneo) e Roma. Come sopra ribadito il Sig.
oltre ad essere socio proprietario della è Testimone_1 Parte_3
anche socio proprietario amministratore della così come Parte_4
risultante dalle visure versate agli atti del giudizio di primo grado, e la Parte_4
è detentrice di una quota societaria della così come risultante
[...] Parte_3
dalla visura sempre presente agli atti. Da quanto osservato, anche alla luce della copiosa documentazione allegata in atti, è emerso che il Sig. ha scambiato Per_1
con la diversa corrispondenza elettronica (in aggiunta ad altre e- Parte_1
mail scambiate anche con altri rappresentanti e/o dipendenti della società opponente) concernente i lavori eseguiti presso i locali denominati HO FULL O'UT presso il centro commerciale FORUM di Palermo, PA AT e
HO FULL O'UT presso il centro commerciale di Torino (Cuneo), Pt_7
presso il centro commerciale EUROMA 2 di Roma e RE presso il
[...]
centro commerciale CENTRO SICILIA di Catania. Ed ancora il Sig. , come Per_1
documentato in atti, ha ricevuto corrispondenza elettronica, in data 21.3.2018, dalla
, inviata anche per conoscenza alla relativamente al Parte_1 Parte_3
preventivo lavori concernenti il locale denominato del Centro Parte_7
Commerciale Euroma 2 in Roma con successiva risposta di conferma del 21.3.2018.
Sempre il Sig. ha inviato una mail in data 3.4.2018, depositata in atti, Per_1
relativa al piano di rientro dei vari lavori effettuati su commissione di Parte_3
da tra cui il lavoro presso il Centro Commerciale di Palermo
[...] Parte_1
(fattura n. 36/2017 di € 34.160,00), i lavori presso il Centro Commerciale Centro
Sicilia di Catania (fattura n. 37/17 di € 8.540,00) e i lavori presso il Centro
Commerciale di Torino (fattura n. 4/18 di € 14.640,00), nella quale si fa menzione dell'acconto di € 20.000,00 già versato in atti mediante assegno n. 0300319397-01 del 30.3.2018 emesso da Come evidente, il Sig. ha agito Parte_3 Tes_1
in nome e per conto della anche laddove la corrispondenza era Parte_3
riconducibile ad altro soggetto, nello specifico la ”. Parte_4
E per quanto così riassunto essa concludeva chiedendo alla Corte Parte_1
adita di “riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto: In via istruttoria, ammettere la prova orale, tanto la prova per testi che l'interrogatorio formale, non ammesse e/o rigettate in primo grado con i capitolati di prova ed i testi indicati in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della da intendersi qui Parte_1
interamente richiamata;
Nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, ergo dichiarare e confermare, per i motivi sopra esposti, il
Decreto Ingiuntivo n. 1653/2019 emesso dal Tribunale di Catania in data 27.3.2019 in favore di e notificato alla in data 27.3.2019, Parte_1 Parte_3
con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.077,60 per n. 4 fatture non saldate relative agli anni 2017 e 2018, segnatamente le fatture nn. 36/2017, 37/2017, 4/2018 e 21/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Si costituiva in contraddittorio la nuova denominazione assunta Parte_2
dalla che – a contestazione dell'appello di controparte, che Parte_3
chiedeva infine che fosse rigettato – eccepiva anzitutto che l'istanza di assunzione di prova per interpello e per testimoni nella quale la aveva insistito Parte_1
fosse inammissibile stante che “secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle SPECIFICAMENTE al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (Cass. civ. Sez. III
Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352). Nel caso de quo, l'appellante reitera in sede di appello l'ammissione delle prove orali richieste in primo grado con la memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. condizionando nella sostanza la riforma della sentenza unicamente all'esperimento delle suddette prove orali, rigettate dal Giudice di Prime Cure in quanto inammissibili e comunque superflue. Occorre tuttavia ribadire come
[...]
abbia omesso di reiterare la richiesta di ammissione delle suddette prove Pt_1
all'udienza di precisazione delle conclusioni nel corso dell'udienza tenutasi in data
21 settembre 2021, limitandosi genericamente a richiamare i precedenti scritti difensivi”.
Quanto al merito, in particolare obiettava:
- che “Nel corso del giudizio di primo grado l'appellante, a sostegno della propria pretesa creditoria, produceva una sequela di documenti, consistenti in messaggi di posta elettronica, DDT afferenti società terze e vari documenti Parte_ (ricevute di biglietti aerei, progetti di impianti elettronici ed idraulici, screenshot di pagine Facebook, screenshot di conversazioni WhatsApp) che sono stati tutti ampiamente ed integralmente analizzati, disconosciuti e contestati in quanto del tutto inconducenti rispetto al giudizio o comunque irrilevanti o ancora inammissibili poiché non minimamente ricollegabili alle fatture portate a sostegno del decreto ingiuntivo opposto. Come ampiamente emerso nel corso del giudizio, tutti i documenti prodotti nel corso dell'istruzione della causa da non fanno pressochè mai Parte_1
riferimento alla e soprattutto alle prestazioni e ai servizi Parte_3
asseritamente resi dalla in favore della stessa e oggetto Parte_1
dell'ingiunzione”,
- in ordine, per converso, ai documenti bensì non contestati nella loro autenticità, che:”1) l'assegno di € 20.000,00 del 30.03.2018 emesso da Parte_3
in favore di non costituisce prova circa i rapporti contrattuali tra Parte_1
le parti in quanto preliminarmente le fatture nn. 34 e 35 del 2017 non sono oggetto del decreto ingiuntivo opposto e pertanto non hanno alcuna refluenza sull'odierno giudizio;
per quanto invece attiene l'ulteriore assunto per cui il medesimo assegno di € 20.000,00 sarebbe stato emesso a copertura parziale della fattura n. 36 del 2017 (per un residuo richiesto e non contestato di €
10.285,00) occorre ribadire che trattasi di circostanza che ci riferisce
Controparte e che non trova altrove adeguato riscontro probatorio in assenza
- come statuisce il Giudice di Prime Cure - di una causale specifica dell'attribuzione patrimoniale;
2) i bonifici del 28.2.2018 e del 13.04.2018 per un importo totale di € 11.000,00 emessi dalla in Parte_4
favore di - per conto e su richiesta della Pfm secondo la Parte_1
ricostruzione dell'appellante - in assenza di una specifica causale (si rinviene invero solo la causale generica “acc. Forniture” e “acc. Fatt. da ric.”), non comprovano minimamente che gli stessi siano stati effettuati a copertura della fattura n. 36/2017 né di alcuna altra fattura portata a sostegno del decreto ingiuntivo, né tantomeno per conto dell'appellata. Ed anche la tesi dell'appellante per cui, dall'identità di alcuni soci (ex soci) e dai rapporti di proprietà tra la e la Pfm deriverebbe in maniera Parte_4
automatica e labiale che la prima abbia operato per conto della seconda, è del tutto errata in quanto trattasi di soggetti distinti, dotati di propria autonomia giuridica e patrimoniale e l'eventuale detenzione di quote societarie o l'identità tra i soci di una compagine societaria non può di certo assumere rilevanza giuridica nei rapporti con i creditori sociali di una delle società; 3) con riferimento alla ricevuta di consegna del messaggio pec del 12.6.2018, avente ad oggetto “sollecito pagamento fatture”, occorre rilevare che non essendone visibile il contenuto non è dato conoscere a quali fatture ci si riferisca e se queste coincidano o meno con quelle portate a sostegno del decreto ingiuntivo”.
§§§
Venuti all'udienza del 22.11.2022 le parti - in esito alla trattazione della causa, ed essendosi altresì ritenuto che la reiterata istanza di parte appellante di prova per interpello e per testimoni fosse inammissibile così per come parte appellata aveva eccepito - venivano sollecitamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la Corte, dopo aver assegnato la causa a sentenza, la rimetteva tuttavia sul ruolo giusta ordinanza del 9.6.2023 mercè alla quale – ritenuto “di dover revocare l'ordinanza datata 22.11.2022 emessa nel corso del presente grado di giudizio con cui questa Corte ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori non disposti dal giudice di primo grado in quanto non riproposti specificamente in sede di precisazione delle conclusioni innanzi allo stesso;
ed invero, si osserva che nelle note depositate il 15.9.2021, contenenti la precisazione delle conclusioni formulate innanzi al Tribunale dalla in vista dell'udienza cartolare di Parte_1
precisazione delle conclusioni, si legge che “Fermo ed impregiudicato tutto quanto dedotto, eccepito e argomentato in seno alla comparsa di costituzione e risposta, anche in via preliminare, alle successive note nonché ai verbali di causa e agli ulteriori scritti difensivi, ivi comprese le memorie istruttorie, da intendersi tutti qui integralmente riportati e trascritti sia per ciò che concerne le valutazioni sia in fatto che in diritto, l'Avv. Gullo con le presenti note precisa le conclusioni riportandosi al
Piaccia dell'atto costitutivo dell'odierno opposto ed insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni””, e che “l'originaria parte opposta, oggi parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni ha dunque espressamente richiamato tutti gli atti difensivi comprese le memorie istruttorie e le conclusioni precedentemente formulate: e, come ritenuto dalla Suprema Corte, è necessario effettuare “una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte” alla luce di “una valutazione globale della volontà della parte in sede di conclusioni disancorata da rigidi formalismi, ovvero accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183
c.p.c., e poi la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. la cui funzione tipica
- è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice” (Cass. 2022/10767)”, ed ancora che “la suddetta doverosa indagine, nel caso di specie, si conclude positivamente avendo la , in sede di precisazione delle conclusioni Parte_1
innanzi al Tribunale, richiamato tutti i propri scritti difensivi comprese le memorie istruttorie ed insistito nei chiesti mezzi istruttori pure in comparsa conclusionale” – pertanto ammetteva “la prova per testi richiesta dalla con la Parte_1
memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, cpc, depositata in data 19.2.2020 innanzi al
Tribunale, sui capitoli dal n. 1 al n. 17, con il limite di tre testi e con l'esclusione dei capitoli nn. 5, 6, 8, 9 e 10 non apparendo, i primi due, rilevanti ai fini della decisione ed avendo ad oggetto, gli ultimi tre, circostanze documentate ed irrilevanti”. Istruita finalmente la causa, all'esito veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali la causa era nuovamente posta in decisione.
§§§
Le risultanze delle rese dichiarazioni testimoniali (della cui ammissibilità non si dubita, a mente di quanto già esattamente osservato e ritenuto con detta ordinanza del
9.6.2023 cui, soltanto, deve rinviarsi) avvalorano la fondatezza della pretesa creditoria nella specie azionata dalla odierna appellante, venendo infine a suffragare decisivamente quanto già significativamente emergeva, in realtà, dalla sullodata copiosa documentazione dalla stessa appellante versata in atti e che il primo giudice faceva, benvero, ingiustificatamente oggetto di frammentarie valutazioni così discostandosi, tuttavia, dalla consolidata esegesi secondo cui “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (ex ceteris Cass.
II 18347/2024).
Valga il vero. Decisiva si rivela, in particolare, la testimonianza resa dal succitato che, nella spiegata qualità di soggetto già “socio della Persona_1 Parte_3
nel periodo 2017/2018”, in primo luogo rispondeva affermativamente alla
[...]
domanda (di cui al capitolo n. 11.) se fosse vero, o non, che “Durante i lavori eseguiti negli anni 2017/2018 di consegna merce, ebanisteria e montaggio merci eseguiti da presso i diversi locali distribuiti sul territorio nazionale - nello Parte_1
specifico nei locali denominati HO FULL O'UT presso il centro commerciale
FORUM di Palermo, PA AT e HO FULL O'UT presso il centro commerciale di Torino, presso il centro commerciale EUROMA 2 di Parte_7
Roma e RE presso il centro commerciale CENTRO SICILIA di Catania - si è interfacciato alla agendo nella qualità di socio proprietario Parte_1 della (dichiarava, infatti, il teste che ”negli anni 2017 e 2018 la Parte_3
di cui ero socio ha commissionato alle i lavori Parte_3 Parte_1
indicati nel capitolo di prova che mi viene letto;
io mi sono interessato della realizzazione dei suddetti lavori in quanto mi occupavo per la Parte_4
di cui ero legale rappresentante all'epoca, della parte tecnica;
la Parte_4
, infatti, si occupava della gestione dei punti vendita e della loro fase
[...]
realizzativa; per arredare il punto vendita si avvaleva della che, a Parte_3
sua volta, commissionava i lavori alla società appellante;
sono a conoscenza che i lavori sono stati commissionati dalla in quanto, come responsabile Parte_3
tecnico della seguivo tutti i processi tecnici ed ero a conoscenza Parte_4
di tutte le fasi necessarie per garantire che i punti vendita potessero essere aperti nei tempi stabiliti”); e – nel rispondere poi alla domanda se fosse vero, o non, che avesse
“scambiato con la corrispondenza elettronica concernente i lavori Parte_1
eseguiti presso i locali indicati al n. 11 - così come da atti allegati che si esibiscono - in nome e per conto di – dichiarava:” .. riconosco di avere Parte_3
scambiato messaggi whatsapp e corrispondenza elettronica con la come Parte_1
da fotocopie che mi vengono esibite solo con riferimento, però, al mio numero di telefono, che è quello indicato nel capitolo n. 17, e con riferimento alle email relative al mio indirizzo personale elettronico”. Indirizzo personale
( ) che – va dunque posto in evidenza - è proprio Email_1
quello da cui partiva la missiva del 3.4.2018 (indirizzata al Sig. Persona_2
all'indirizzo cui veniva allegato il suddetto piano di rientro (dal Email_2
quale è dato di desumere che - a petto di un debito, dopo che erano stati pagati due acconti per complessivi € 28.000,00, di € 59.205,60 – venivano corrisposte le prime quattro rate di € 5.000,00 cadauna e restavano, per converso, impagate le ultime due rate – che avrebbero dovuto essere onorate entro, rispettivamente, il mese di maggio ed il mese di giugno di quel 2018 - di € 19.205,00 e di € 20.000,00, per un totale di €
39.205,00: vale a dire, proprio quanto fatto infine oggetto di ricorso monitorio): piano cui ben si presta ad essere assegnata valenza di riconoscimento di debito pur dopo aver rammentato che nell'esegesi dell'art. 1988 c.c. costituisce jus receptum (ex ceteris Cass. I 2205/2007) l'arresto secondo cui l'atto di riconoscimento, oltre che provenire da soggetto che abbia poteri di disposizione del diritto negoziato, richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva quale desumibile da dichiarazione tale da escludere che la stessa possa avere finalità diverse;
ciò che è quanto non può nel caso a mani non ammettersi essendo il “prospetto dei pagamenti per come stabilito per le vie brevi” inoltrato dallo con la e-mail anzidetta Per_1
esclusivamente rivolto, di tutta evidenza, a fruire di una dilazione nel pagamento di debito fattosi ingente (siccome asceso nel suo complesso, in ragione dell'avvicendarsi di plurime commesse in breve volgere di tempo, a poco meno di 90.000,00 euro) la cui reale sussistenza, per converso, giammai veniva messa in discussione.
Ed attesa la coincidenza temporale che al riguardo può constatarsi non vi ha poi chi, tranne che il primo giudice, possa negare che le fatture cui fa riferimento il sollecito inoltrato con la sullodata raccomandata pec del 12.6.2018 siano sempre e proprio quelle allegate alla e-mail del 23.1.2018 cui veniva fornito riscontro con la ridetta e- mail del 3.4.2018: sollecito di tutta evidenza giustificato dalla circostanza che, dopo il tempestivo pagamento di dette prime quattro rate di € 5.000,00 cadauna, quel mese di maggio fosse invece decorso interamente senza che fosse corrisposta l'ulteriore rata di € 19.205,00.
§§§
Per soprammercato in atti oggi si dispone anche delle dichiarazioni rese dai testi ed , che di quanto persistentemente perorato dalla odierna appellante Tes_2 Tes_3
forniscono ulteriore conferma.
Il primo – alla domanda se fosse vero, o non, che “Dall'anno 2017 all'anno 2018, in qualità di dipendente di , su commissione di ha Parte_1 Parte_3
eseguito lavori di fornitura ebanisteria montaggio arredi presso diversi locali distribuiti sul territorio nazionale, nello specifico nei locali denominati HO
FULL O'UT presso il centro commerciale FORUM di Palermo, PA AT e HO FULL O'UT presso il centro commerciale di Torino, Parte_7
presso il centro commerciale EUROMA 2 di Roma e RE presso il centro commerciale CENTRO SICILIA di Catania ? Si riconosce nelle immagini pubblicate sul social network Facebook come da screenshot che si esibiscono” – rispondeva:”è vero;
ho realizzato io tutti i lavori per i locali indicati nel capitolo di prova che mi viene letto e li ho anche montati nelle diverse città, con la precisazione che il centro commerciale di Torino in realtà era quello di Mondovì; sono a conoscenza del fatto che detti lavori erano commissionati dalla in quanto il sig. Parte_3 Tes_1
veniva in azienda a verificare l'andamento dei lavori e spesso veniva sui
[...]
luoghi dove gli arredi venivano montati in quanto andava ad aprire i negozi presso i centri commerciali citati, negozi che erano in preparazione di apertura;
erano aree vuote in centri commerciali presso cui lo avrebbe aperto i negozi di lì a Per_1
pochi giorni;
lo si poneva come la persona direttamente interessata ai Per_1
lavori”; alla domanda se fosse vero, o non, che “dall'anno 2017 all'anno 2018 ha eseguito personalmente e per conto di per cui è dipendente, su Parte_1
commissione della Società forniture, lavori di montaggio arredi e di Parte_3
ebanisteria con cadenza periodica in virtù del rapporto di collaborazione intercorrente tra le denominate e , Parte_1 Parte_3
rispondeva:”sempre negli anni 2017 e 2018 ho lavorato anche per altre commissioni per conto dello;
negli appunti di lavoro sia per le commissioni di cui al Per_1
capitolo che precede sia per le altre scrivevamo che il committente era la
[...]
erano arredi molto simili tra loro perché erano per una catena di bar o di Parte_3
gastronomie che la società suddetta doveva aprire”; ed alla domanda se fosse vero, o non, che “Si è recato personalmente per conto della su Parte_1
commissione di in data 10.1.2018 da Catania a Roma Fiumicino Parte_3
presso il locale denominato presso il centro commerciale EUROMA 2 di Parte_7
Roma, e poi a Torino per effettuare consegna materiali ed eseguire lavori di montaggio presso i locali denominati PA AT e HO FULL O'UT presso il Centro Commerciale di Torino?”, ancora una volta rispondeva:”è vero, anche se non ricordo il mese e l'anno; erano comunque gli anni 2017 e 2018; preciso che mi sono recato a Roma nel luogo indicato e poi non a Torino ma a Mondovì, a
Cuneo e a Chivasso”.
Altrettanto significative le dichiarazioni del teste che, nella sua qualità di Tes_3
falegname che aveva lavorato alle dipendenze della odierna appellante nel 2017 e nel
2018, alle medesime domande rispondeva confermando le circostanze capitolate;
in particolare riferiva di aver “lavorato alla realizzazione insieme al mio collega
[...]
degli arredi che poi abbiamo montato nei centri commerciali indicati, con la Per_3
precisazione che io non mi sono recato a Roma e che il centro commerciale piemontese non era a Torino ma a Mondovì; dichiaro che sia in azienda da noi che in alcune delle suddette località veniva a parlare con i nostri Persona_1
titolari; sapevo che i lavori erano per la perché me lo dicevano i miei Parte_3
datori di lavoro ed io segnavo nei nostri registri per chi stavamo lavorando con riferimento alle ore di lavoro segnate e a chi corrispondevano i materiali ordinati e quelli che lavoravamo”.
§§§
Il credito a soddisfacimento del quale la si è vista costretta ad Parte_1
adire le vie giudiziali si rivela, infine e pertanto, vero e reale. E va soddisfatto nella misura pretesa dopo aver altresì considerato che l'odierna appellata ha (come premesso in narrativa) costantemente negato di essere debitrice nei confronti di controparte di alcunché senza poi, anche solo per mero tuziorismo, muovere alcuna ulteriore contestazione in punto di quantum debeatur. Imperocchè mette conto di rammentare che, chiamata a stabilire “se sussista, a carico della parte che contesti globalmente il credito vantato nei suoi confronti e ponga, quindi, in discussione lo stesso "an debeatur", l'onere di contestare specificamente anche il "quantum" ed i relativi conteggi elaborati dalla controparte”, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di affermare che “Considerata la non contestazione come comportamento processualmente rilevante se riferito a fatti e non all'applicazione di regole giuridiche, è agevole osservare che la contestazione sull'"an" non è, di per sé, tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul "quantum". La contestazione sull'"an" non preclude l'applicabilità della regola che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti allegati "ex adverso", con la conseguenza che il comportamento omissivo si connota di idoneità ad essere apprezzato dal giudice ai fini dell'identificazione dell'oggetto della lite o del tema probatorio….. Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui “fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo perché non controverso” (Cass.SS.UU. 23.1.2002 n. 761). Donde deve farsi derivare
– dopo aver pure tenuto in debito conto che “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la reviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato” (ex ceteris Cass. 20868/2017) – che in accoglimento del vagliato appello la
[...]
già deve essere condannata, in riforma della sentenza Parte_2 Parte_3
impugnata, al pagamento in favore della della suddetta somma di Parte_1
€ 39.077,60, oltre interessi cc.dd. commerciali al tasso e con le decorrenze ex artt. 4 e
5 D.Lgs. 231/2002.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della già e si liquidano - fatta esclusiva Parte_2 Parte_3
applicazione (conf. ex pluribus Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, stante il valore della causa, fatto riferimento), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta fatta applicazione dei parametri medi tranne che, quanto al giudizio di primo grado, per la fase di trattazione ed istruzione non essendo stata posta in essere in prime cure alcuna attività istruttoria - sommando: a) quanto al giudizio di primo grado, € 1.701,00 x fase studio + € 1.204,00 x fase introduttiva + € 903,00 x fase di trattazione + €
2.905,00 x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, € 2.058,00 x fase studio
+ € 1.418,00 x fase introduttiva + € 3.045,00 x fase di trattazione + € 3.470,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
E poiché tutto quanto si è avuto modo di osservare e ritenere rende infine di solare evidenza che la oggi abbia resistito in Parte_3 Parte_2
giudizio solo a scopi surrettiziamente dilatori, ben si giustifica – se si considera che
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico - autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c., e con queste cumulabile - volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione pertanto non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (così ex pluribus Cass. VI
29812/2019) – che detta appellata venga pure condannata, a titolo di punitive damages, al pagamento di ulteriore somma equitativamente da fissarsi in misura pari al 10% della sorte capitale per cui è insorta controversia, e dunque nell'importo di €
4.000,00 (mentre rimane esclusa, stante l'inapplicabilità ratione temporis del nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c., una correlativa condanna al pagamento di ulteriore somma in favore della cassa delle ammende).
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 48/2022 del 4.1.2022 proposto, con citazione del 1°.7.2022, dalla nei confronti della (già Parte_1 Parte_2 Parte_3
- così provvede:
[...]
- in accoglimento dell'appello condanna per le causali di cui in motivazione, in riforma della sentenza impugnata, la (già Parte_2 [...]
al pagamento in favore della della somma di Parte_3 Parte_1
€ 39.077,60, oltre interessi al tasso e con le decorrenze ex artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002,
- condanna la (già al pagamento delle Parte_2 Parte_3
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c. altresì condanna la Parte_2
(già al pagamento in favore della della Parte_3 Parte_1
ulteriore somma di € 4.000,00.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell'11.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)