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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18521 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 55710/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
CP 1
per entrambi avv. Francesca Potì
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1. I commugi viviamo separa COTTONDIIYU
Abitazione della famiglia.
2. La casa coniugale è sita in Roma, Via Pasquale Anfossi n.14. L'immobile è di proprietà al 50% della Sig.ra AN RA ed al 50% della Sig.ra NN OR, madre della prima, e su esso grava un mutuo intestato alla Sig.ra RA, il cui rateo mensile è pari a circa € 450,00. I coniugi concordano che sia disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in
Roma, di via Pasquale Anfossi n.14, con quanto ivi contenuto, alla moglie, la quale vi risiederà con i figli e provvederà al pagamento del mutuo. Il Sig. IN se ne è già allontanato in data 06/10/2018 portando con sé i propri effetti personali.
3. Affidamento condiviso dei figli minori. L'affidamento dei figli minori, NC e SA, sarà condiviso tra i coniugi, come per legge, i quali, riconoscendo, la centralità dei diritti dei minori, eserciteranno nel rispetto di una piena eguaglianza la rispettiva responsabilità genitoriale con l'obiettivo di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché la conservazione di buoni rapporti con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
4. Esercizio della potestà genitoriale. La potestà genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori i quali, di comune accordo e avuto riguardo alla capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni figli, assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute dei figli stessi. Per le questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale, in base e nel rispetto dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
5. Collocazione dei minori, regime di frequentazione dell'altro coniuge ed attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
I figli NC e SA vivranno di regola presso la madre. Circa la frequentazione padre - figli, i coniugi concordano che i minori vearanno il padre la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19:00 a settimane alternate. Ulteriori frequentazioni del padre con i figli dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive i figli resteranno con la madre salvo la di in il periodostabilire genitori, volta, per di voltaaccordarsi tra i di facoltà frequentazione padre-figli durante i suddetti periodi festivi. Per il figlio NC, i genitori hanno optato per l'istruzione parentale per l'anno scolastico 2023-24 ed attualmente frequenta il Centro studi - Liceo Pindaro di Roma.
NC IL di Roma ed è Il figlio SA frequenta la scuola primaria 1.C. all'anno quinto. I genitori concordano che i figli termineranno il ciclo scolastico presso le rispettive scuole e che la scelta della futura scuola sarà condivisa da entrambi i genitori.
I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari.
I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli.
6. Sulla situazione reddituale dei coniugi e contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre. La Sig.ra RA è attualmente occupata e percepisce un reddito mensile medio pari a circa € 1.800,00, come risulta dai modelli fiscali relativi agli ultimi tre anni (doc. 5 -
modelli fiscali della Sig.ra RA). Il Sig. UC IN allo stato è privo di occupazione e negli ultimi tre anni ha svolto esclusivamente delle collaborazioni occasionali per un compenso di € 1.454,65 relativo al 2020 e di € 2.258,78 relativo al 2021, come risulta dai modelli fiscali depositati sub doc. 6 (doc.
6- modelli fiscali del Sig. UC IN). I coniugi concordano di determinare in capo al padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 per figlio), annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT da versarsi con modalità anticipate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto seguente Iban: ANSig.ra RA contraddistinto al corrente intestato alla
[...]. Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del ladalle parti con sottoscrizione del 17 dicembre 2014, espressamente approvato entrambi nella misura del 50% (Doc. 7 carico di presente saranno a ricorso,
Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma). I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
; inoltre i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP_1 coniugati in
Roma in data 3.9.2010;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, parte II, atto n. 0675, serie A 02); -conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo;
al definitivo.-spese
Così deciso in Roma, 18.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 55710/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
CP 1
per entrambi avv. Francesca Potì
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1. I commugi viviamo separa COTTONDIIYU
Abitazione della famiglia.
2. La casa coniugale è sita in Roma, Via Pasquale Anfossi n.14. L'immobile è di proprietà al 50% della Sig.ra AN RA ed al 50% della Sig.ra NN OR, madre della prima, e su esso grava un mutuo intestato alla Sig.ra RA, il cui rateo mensile è pari a circa € 450,00. I coniugi concordano che sia disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in
Roma, di via Pasquale Anfossi n.14, con quanto ivi contenuto, alla moglie, la quale vi risiederà con i figli e provvederà al pagamento del mutuo. Il Sig. IN se ne è già allontanato in data 06/10/2018 portando con sé i propri effetti personali.
3. Affidamento condiviso dei figli minori. L'affidamento dei figli minori, NC e SA, sarà condiviso tra i coniugi, come per legge, i quali, riconoscendo, la centralità dei diritti dei minori, eserciteranno nel rispetto di una piena eguaglianza la rispettiva responsabilità genitoriale con l'obiettivo di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché la conservazione di buoni rapporti con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
4. Esercizio della potestà genitoriale. La potestà genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori i quali, di comune accordo e avuto riguardo alla capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni figli, assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute dei figli stessi. Per le questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale, in base e nel rispetto dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
5. Collocazione dei minori, regime di frequentazione dell'altro coniuge ed attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
I figli NC e SA vivranno di regola presso la madre. Circa la frequentazione padre - figli, i coniugi concordano che i minori vearanno il padre la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19:00 a settimane alternate. Ulteriori frequentazioni del padre con i figli dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive i figli resteranno con la madre salvo la di in il periodostabilire genitori, volta, per di voltaaccordarsi tra i di facoltà frequentazione padre-figli durante i suddetti periodi festivi. Per il figlio NC, i genitori hanno optato per l'istruzione parentale per l'anno scolastico 2023-24 ed attualmente frequenta il Centro studi - Liceo Pindaro di Roma.
NC IL di Roma ed è Il figlio SA frequenta la scuola primaria 1.C. all'anno quinto. I genitori concordano che i figli termineranno il ciclo scolastico presso le rispettive scuole e che la scelta della futura scuola sarà condivisa da entrambi i genitori.
I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari.
I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli.
6. Sulla situazione reddituale dei coniugi e contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre. La Sig.ra RA è attualmente occupata e percepisce un reddito mensile medio pari a circa € 1.800,00, come risulta dai modelli fiscali relativi agli ultimi tre anni (doc. 5 -
modelli fiscali della Sig.ra RA). Il Sig. UC IN allo stato è privo di occupazione e negli ultimi tre anni ha svolto esclusivamente delle collaborazioni occasionali per un compenso di € 1.454,65 relativo al 2020 e di € 2.258,78 relativo al 2021, come risulta dai modelli fiscali depositati sub doc. 6 (doc.
6- modelli fiscali del Sig. UC IN). I coniugi concordano di determinare in capo al padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 per figlio), annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT da versarsi con modalità anticipate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto seguente Iban: ANSig.ra RA contraddistinto al corrente intestato alla
[...]. Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del ladalle parti con sottoscrizione del 17 dicembre 2014, espressamente approvato entrambi nella misura del 50% (Doc. 7 carico di presente saranno a ricorso,
Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma). I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
; inoltre i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP_1 coniugati in
Roma in data 3.9.2010;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, parte II, atto n. 0675, serie A 02); -conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo;
al definitivo.-spese
Così deciso in Roma, 18.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi