Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00761/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2022, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli (BR), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 4307 del 14.04.2022, a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Villa Castelli, di rigetto delle istanze di rilascio di autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base - Impianto di telefonia multigestore su un immobile ubicato sulla S.P. 24, distinto in catasto al fol. 10 p.lla 1550;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota dell'11.03.2022 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Villa Castelli, resa ex art. 10 bis L n. 241/1990;
- della nota prot. n. 2762 del 11.03.2022 del Responsabile S.U.E. del Comune di Villa Castelli
- nei limiti di interesse, del regolamento Comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni, approvato con delibera di C.C. n. 40/2004 laddove “onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su strutture sanitarie, nonché su aree e servizi similari sino ad una distanza di mt 500 … ” (art. 5 comma 6).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Musio, in sostituzione dell'avv.to S. Sticchi Damiani;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto sembra essersi formato nella specie (l’11/02/2022) il silenzio - assenso, ex art. 87 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., in relazione all’istanza di autorizzazione alla installazione della S.R.B. di che trattasi presentata il 12/11/2021, come dedotto da parte ricorrente con il primo motivo di gravame, avente portata assorbente.
Ritenuto, altresì, sussistente l'allegato periculum in mora .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento comunale di diniego impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18/04/2023.
Spese irripetibili.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO