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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3584/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. RODIGHIERO Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SORACE
[...] rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. CALVELLI
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 parte ricorrente impugnava l'intimazione n. 03420239003803251000 notificata in data 8.7.2023 relativamente alle cartelle:
1) 03420140001348024000 asseritamente notificata il 20.2.2014
2) 03420170017139567000 asseritamente notificata il 6.9.2017
3) 03420170032186664000 asseritamente notificata il 20.2.2018
4) 03420190000542063000 asseritamente notificata l'8.2.2019 relative a premi e sanzioni CP_1 Lamentava l'inesistenza della notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica delle cartelle.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Cont Si costituiva tardivamente l' rappresentando di aver notificato atti interruttivi.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Preliminarmemte deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato alle cartelle esattoriali indicate in ricorso.
Relativamente all' eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come trattasi di vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata in data 8.7.2023 mentre il ricorso è stato depositato il 18.9.2023
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
In merito rileva il giudice che non sono state prodotte le copie notificate delle cartelle sottese all'intimazione.
In assenza della regolare notifica delle cartella esattoriale l' eccezione di non debenza di contributi può essere valutata nel presente giudizio. Posto che la mancata notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
Le cartelle n. 1 , 2,3 hanno a fondamento il presunto mancato pagamento dei premi per gli anni dal 2008 al 2017 che CP_1 si prescrivono nel termine di 5 anni e più di 5 anni sono decorsi dalla data di maturazione dei presunti crediti rispetto alla notifica dell'intimazione pur considerando la sospensione per la legislazione emergenziale.
Né possono rilevare gli atti interruttivi intervenuti attesa la tardività della costituzione.
Nessuna prescrizione può dirsi maturata relativamente alla cartella n.4 trattandosi di premi anno 2018.
Segue la statuizione in dispositivo.
Spese secondo soccombenza nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione di pagamento opposta relativamente alle cartelle indicate ai nn. 1,2,3.
Condanna l' e ,in CP_1 Controparte_2 solido, a pagare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1700,00 comprensiva del rimborso spese generali diritti e onorari, oltre iva e cpa,con distrazione ove richiesta.
Cosenza,29.3.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino