Articolo 3 della Legge 7 marzo 1958, n. 185
Articolo 2
Versione
8 aprile 1958
Art. 3.

All'onere di lire 34.500.000 si fara' fronte con il versamento al bilancio dell'entrata di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni gia' assegnati alla dotazione della Corona di cui all' art. 13, comma primo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 aprile 1958