CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7319 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni DEAvvocato Raffaella Scutieri e DEAvvocato Giovanni Tedesco, difensori DEimputato, che hanno insistito nei motivi di ricorso ed hanno chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. NT LA, a mezzo dei propri difensori„ propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 4 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposto avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7319 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/11/2022 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125, 273, 192 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., travisamento dei fatti nonché carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo 1) della rubrica. 2.1. Secondo il ricorrente l'ordinanza è illogica, contraddittoria ed incongrua nella parte in cui afferma che l'autorizzazione a costituire un locale di 'ndrangheta nella capitale sarebbe stata concessa al ZO nel settembre del 2015, affermazione che trova smentita nel contenuto delle intercettazioni nn. 7548, 7549, 7550 e 7551 del 15 ottobre 2018 nel corso delle quali lo stesso ZO affermi di essersi «preso la responsabilità» nell'autunno DEanno 2016. La difesa ha, inoltre, lamentato che le frasi pronunciate dal ZO non fanno esplicito riferimento alla creazione di una propaggine della OS di Cosoleto nella città di Roma, circostanza affermata in modo del tutto congetturale dai giudici di merito con conseguente travisamento delle predette intercettazioni. La motivazione non fornisce una precisa collocazione temporale della creazione della OS né indica le caratteristiche DEautorizzazione che sarebbe stata rilasciata in favore del ZO. Il ricorrente ha, inoltre, eccepito l'insussistenza di elementi indiziari da cui desumere che il ZO si sia recato nel settembre 2015 in Calabria per ottenere l'autorizzazione dalla commissione provinciale e, quindi, più di un anno dopo della sua scarcerazione avvenuta nel giugno 2014. A giudizio della difesa la collocazione temporale individuata dal primo giudice è illogica e incoerente con le dichiarazioni rese dal ZO nel corso delle intercettazioni del 15 ottobre 2018. I giudici del Riesame hanno affrontato tale doglianza difensiva con motivazione del tutto congetturale, limitandosi ad affermare che, dal momento della concessione DEautorizzazione avvenuta nel settembre 2015, il ZO avrebbe impiegato un anno e mezzo per «riorganizzare i calabresi presenti in Roma», affermazione priva di alcun fondamento indiziario e palesemente in contrasto con il dato letterale della predetta intercettazione. 2.2. Il Tribunale ha omesso ogni motivazione in ordine al motivo di riesame con il quale la difesa aveva sottolineato che la possibilità di creare un'articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma sarebbe smentita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN e NN i quali hanno concordemente affermato l'esistenza di un accordo tra tutti i clan calabresi che impediva la «colonizzazione» della Capitale per evitare contrasti con altre organizzazioni criminale. I giudici del riesame non hanno spiegato modo per quale motivo il CA sia stato autorizzato ad avviare un percorso di rottura di tale consolidato sistema che aveva negli anni garantito il pacifico svolgimento degli affari illeciti nella Capitale. 2 Il ricorrente evidenzia, inoltre, che proprio la mancanza di reazioni da parte delle altre organizzazioni criminale attive a Roma dimostra, in punto di logica, che l'esistenza del sodalizio fondato dal ZO e L'AR non era percepito da alcuno come una propaggine delle cosche calabresi, doglianza arche questa che non è stata confutata in alcun modo dal Tribunale del Riesame. 2.3. La motivazione è assolutamente priva di alcuna risposta alla doglianza difensiva che valorizzava la manifesta illogicità del comportamento DEAR ZO il quale, insieme al ZO, si sarebbe determinato ad organizzare una locale a Roma proprio nel periodo in cui il predetto era sottoposto ad un processo di appello avverso una condanna subita in data 9 aprile 2014 per una serie di interposizioni fittizie aggravate ex art. 416-bis, 1, cod. pen. La motivazione è, inoltre, illogica nella parte in cui afferma che le particolari cautele adoperate dagli indagati in occasione delle loro interlocuzioni fossero riconducibili al timore di venir perseguiti per un reato associativo, prudenza che invece era dovuta all'esistenza di pregressi procedimenti penali e di prevenzione a carico DEAR ZO con conseguente necessità di evitare incontri con il pluripregiudicato ZO. I giudici del Riesame hanno, peraltro, travisato il contenuto DEintercettazione 657 nel corso della quale l'AR fa riferimento a reati prescritti, arrivando ad immaginare, con affermazione congetturale, che il predetto facesse affidamento sulla prescrizione dei reati in relazione ai quali si era svolto il solo giudizio di primo grado conclusosi con condanne relative a reati aggravati ex art. 416 bis, 1, cod. pen. 2.4. L'ordinanza impugnata è meramente apparente nella parte in cui afferma che la locale di Roma aveva la capacità di conferire delle cd. «doti», circostanza che non emerge da alcuno degli atti del procedimento con conseguente fondatezza del motivo di riesame avente ad oggetto tale vizio di motivazione. 2.5. Il Tribunale ha affermato che tutte le mangiate cui hanno partecipato gli indagati erano in realtà summit tra gli affiliati della locale dì Roma, senza valutare e confutare in alcun modo le circostanze logico-fattuali di segno opposto evidenziate nella memoria difensiva (partecipazione alle mangiate di soggetti estranei alla OS, assenza di alcuni degli associati di maggior rilievo, svolgimento in luoghi pubblici accessibili a tutti). La motivazione non spiega i motivi in base ai quali che tali incontri debbano esser considerato riunioni di 'ndrangheta piuttosto che incontri nel corso dei quali i partecipanti stringevano accordi commerciali privi di alcuna valenza di tipo associativo. 3 Anche l'affermazione del Tribunale secondo cui gli affiliati all'articolazione di 'ndrangheta di Roma erano soliti incontrarsi in occasione di cerimonie pubbliche quali funerali e matrimoni è del tutto apodittica e smentita, in punto di logica, dalla particolare natura di tali eventi a cui partecipavano centinaia di persone di ogni provenienza. 2.6. Il Tribunale non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza DEipotizzata locale di 'ndrangheta, alla sua operatività nella città di Roma ed alla conseguente esteriorizzazione del metodo mafioso né sono stati indicati gli elementi da cui desumere la forza intinnidatrice del vincolo associativo e le condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano. La motivazione è fondata su indici (conseguimento DEautorizzazione da parte della massima autorità della 'ndrangheta, conoscenza della locale da parte di altre piccole cosche operanti in Roma e da parte di soggetti estranei alla realtà territoriale calabrese) che non sono in alcun modo significativi e sintomatici di una diffusa consapevolezza all'esterno del collegamento con l'organizzazione principale e DEesercizio in loco di un sistematico atteggiamento di prevaricazione. Secondo i giudici di merito la locale di Roma non avrebbe cercato di imporre sul territorio un controllo esclusivo e militare, contrariamente a quanto accade nei territori di origine, affermazione che di per sé esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. A giudizio del ricorrente non sussistono elementi indiziari idonei a dimostrare un collegamento tra la locale di Roma e cosche calabresi e l'instaurazione di un controllo del territorio con le modalità tipiche delle associazioni di stampo mafioso. La motivazione è, quindi, carente in ordine alla dimostrazione della concreta capacità di condizionamento del contesto sociale ed economico capitolino, non specificando in che modo si sarebbe esplicata la forza di intimidazione del clan capeggiato dal ZO, forza che viene desunta esclusivamente dalla provenienza geografica degli associati che per il solo fatto di presentarsi come calabresi susciterebbero negli interlocutori la consapevolezza di interagire con esponenti della 'ndrangheta. 2.7. Il percorso motivazionale è manifestamente illogico nella parte in cui deduce la situazione di assoggettamento ed oimertà che avrebbe prodotto il locale capeggiato dal ZO e L'AR dal timore manifestato da altri co-indagati, familiari od oriundi calabresi nonché L'omertà manifestai:a da ZO DO, RE ed altri soggetti intranei ai sodalizio in relazione gli incontri clandestini tra i due presunti capi OS, senza dimostrare in modo coerente in che modo la forza di intimidazione del sodalizio si sia manifestata nel contesto territoriale capitolino. 4 La motivazione è del tutto apparente laddove non chiarisce in alcun modo se coloro i quali si rapportavano all'AR lo facevano per il timore delle reazioni del nuovo sodalizio di ndrangheta attivato a Roma o solo in virtù della affidabilità del consolidato metodo illecito da anni ideato e messo in opera dal solo AR ZO nel mercato economico della Capitale. 2.8. I giudici di merito, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al concetto di forza di intimidazione, hanno elencato una serie di vicende (recupero crediti della società Cala Roma, accordi con il pregiudicato Spagnuolo, scontro con esponenti del clan del Sanlucoti, riciclaggio di denaro posto in essere da FI AN) assolutamente inidonee a comprovare che le condotte descritte siano di natura illecita e che siano espressione di un vero e proprio metodo mafioso. La motivazione è illogica e contraddittoria, inoltre, nella parte in cui fa riferimento alla vicenda FI per dimostrare la connotazione mafiosa del gruppo criminale senza specificare che in relazione all'ipotizzato reato di riciclaggio l'ordinanza genetica è stata annullata dallo stesso Tribunale del Riesame. I giudici di merito hanno in modo congetturale ed apodittico desunto il clima di sopraffazione ed omertà da episodi ambigui e non correttamente ricostruiti in punto di fatto. In particolare la motivazione valorizza l'episodio in cui AR si presenta da Primo Guerra per riscuotere un credito vantato dal sodale MP senza tenere in conto la reazione del Guerra il quale, non solo non aveva idea alcuna di chi fosse l'AR ma iniziava ad urlare attirando l'attenzione dei passanti ed a minacciare di chiamare i Carabinieri, atteggiamento che diversamente da quanto affermato dal Tribunale si pone in evidente contrasto logico della affermata percezione esterna della forza intimidatrice del locale di Roma. L'ordinanza è illogica e carente anche nella parte in cui addebita il maggior prezzo pagato da CO ES per una fornitura di caffè alla paura del consorzio criminale capeggiato L'AR senza tenere in conto che tale «accettazione» potesse esser conseguenza dei rapporti di parentela tra il ES e gli indagati. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e 416-bis e 416-bis, 1, cod. pen. nonché la carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La motivazione è apparente ed illogica nella parte in cui richiama la presunzione ex lege DEadeguatezza della misura custodiale, senza tenere in conto le particolari caratteristiche DEipotizzata articolazione delocalizzata, la natura prettamente economica delle condotte contestate e l'estraneità del P,AL agli ulteriori 5 sequestri disposti L'autorità giudiziaria con conseguente interruzione DEa ffectio societatís, elementi che imponevano uno specifico giudizio sulle concrete esigenze cautelari riscontrabili nel caso di specie. Secondo il ricorrente, infine, i giudici del riesame non hanno motivato in alcun modo in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente affermava l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare adeguatamente le ritenute esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente tenuto conto delle contestazioni allo stesso elevate, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. (capi 1 e 2 della rubrica) nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). Nel caso di specie, il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale e l'assenza di gravi indizi di c:olpevolezza. 2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della locale di 'ndrangheta attiva nella città di Roma ed alla partecipazione del LA NT all'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondato. 6 L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto DEesistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una OS di 'ndrangheta riferibile alla famiglia AR (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 224081-01), ha altresì riconosciuto l'operatività di un'ulteriore articolazione delocalizzata della casa madre calabrese 'costituente la cd. locale romana. Alcune premesse si rendono doverose. 2.1. La fattispecie associativa delineata L'art. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a registrare realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02). Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti;
all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma DEart. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità DEassociazione mafiosa - in sostanza„ quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal 7 modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. 2.1.1. Nel caso delle c.d. locali di ‘ndrangheta assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza DEadozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione ii reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, questa Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alannpi, Rv. 281811-01). Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata". L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali;
altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche DEintero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni 8 per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato L'art. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti L'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680-02). Da ciò può già desumersi un primo corollario. Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle conversazioni intercettate e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza DEesito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare. Significativo a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali proprio per consentire un'attività il meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina. In questo quadro di riferimento, è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della 'ndrangheta in particolare - in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei 9 territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali DEassociazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, daWavvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (cfr., Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alannpi, Rv. 281811-01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto L'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] si ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 5, n. 28722/2018, cit.; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.). 2.1.2. Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al ZO NT, appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e DEappartenenza con la casa madre;
che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie;
sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di OS, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica;
il possesso di armi;
l'inquinamento del tessuto economico. Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, si sono comunque evocati indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamandosi molteplici episodi "di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati L'uso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco 10 riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto sociale in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente spendibile. Vengono così superate le obiezioni difensive in punto di partecipazione, pur in assenza di quegli indici rivelatori estrinseci (titolarità di dote, inviti e partecipazioni alle c.d. "mangiate", implicanti la conoscenza e la condivisione di informazioni e determinazioni destinate a rimanere segrete) che per taluno degli associati agevolano, invece, la riconoscibilità della condotta, in quanto estrinsecazione in concreto di un'adesione libera e volontaria al sodalizio in modo stabile e duraturo, oltre che potenzialmente permanente che, nello stesso tempo, rende concreta la "messa a disposizione" ed individua il profilo dinamico della partecipazione secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01, cit.). Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione DEesistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici. E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici (vedi pagg. da 16 a 32 DEordinanza impugnata). Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione sostanziale censurata, la motivazione resa L'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. E ciò non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono DEorganizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, non mass.), nonché dalle stesse Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito. li 2.1.3. Il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è Validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. La difesa non si confronta compiutamente con le articolate ed approfondite considerazioni dei giudici di merito, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale ed a prospettare un'interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate. In particolare, le doglianze con le quali il ricorrente ec:cepisce l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione DEAR ZO di creare una locale di 'ndrangheta mentre era sottoposto ad altro processo penale per reati della medesima indole, il travisamento delle intercettazioni aventi ad oggetto: la collocazione temporale della creazione della locale di Roma, la riconducibilità della particolare prudenza DEAR ZO al timore di esser sottoposto ad indagine per un reato associativo e la speranza manifestata L'AR ZO in ordine alla prescrizione dei reati oggetto del giudizio in corso presso la Corte di Appello di Roma, non sono consentite in sede di legittimità poiché sollecitano, ictu ocuii, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Deve essere, in proposito, ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Nel caso oggetto di esame non sono riscontrabili le illogicità delle motivazioni lamentate dal ricorrente: i presunti travisamenti indicati nel ricorso non corrispondono ad effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi intercettati ma propongono visioni alternative degli elementi logico-fattuali posti alla base DEordinanza impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici del riesame. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi indiziarii estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi 12 con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le analoghe censure difensive prospettate con l'atto di riesame. 2.1.5. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa eccepisce la carenza di motivazione in ordine al motivo di riesame inerente all'impossibilità di creare un'articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma in considerazione di un pregresso accordo raggiunto dagli esponenti apicali di tutti i clan calabresi e descritto dai collaboratori di giustizia IANNO' e LN è infondata. Deve esser, in proposito, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto L'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). Peraltro, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente si risolvono, nella sostanza, in una censura meramente fattuale, dirette a prospettare, pur in presenza di una congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, spiegazione alternativa attraverso le quali il ricorrente propone una "rilettura" di un elemento di fatto posto a fondamento della decisione, opzione che non rientra nel perimetro assegnato al sindacato di legittimità, in quanto, allorché si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, occorre dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, conclusione da scartare quando il ricorrente oppone, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (v. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 - 01). La censure in esame è incompatibile con il complessivo percorso argomentativo con il quale i giudici del riesame hanno, in modo logico ed adeguato, ritenuto che il ZO ha ottenuto dai vertici della 'ndrangheta calabrese una specifica autorizzazione a creare una locale nella Capitale. 13 2.1.7. Le doglianze descritte ai precedenti paragrafi 2.7 e 2.8. non sono consentite in quanto hanno ad oggetto censure non dedotte in sede di riesame non risultandone traccia né dal testo DEordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto affermato da questa Corte, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, secondo cui il ricorrente, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga, alla Corte di legittimità, censure inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi al Tribunale del riesame. Tali censure, infatti, non possono trovare risposte per carenza di cognizione addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03). Il collegio condivide, inoltre, la giurisprudenza secondo cui la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame è preclusa ove essi, come nel caso di specie, non siano rilevabili d'ufficio (Cass. sez. 4 n. 44146 del 03/10/2014, Rv. 260952, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01). 3. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del LA all'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondata. Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale del riesame, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica. Sul punto va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte ali Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico DEindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probat:orie. 14 L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del LA alla locale di 'ndrangheta di Roma;
entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio. In particolare, i giudici del riesame hanno affermato, con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme con le risultanze investigative, come dalle conversazioni intercettate, dalle videoregistrazioni e dai tabulati telefonici in atti emergano una serie di indicatori oggettivi di appartenenza del LA al sodalizio di stampo mafioso (vedi pagine da 32 a 43 DEordinanza impugnata): - pregressa condanna a cinque anni di reclusione come membro di spicco della OS AR nel procedimento denominato «Prima», scontata dopo un periodo di latitanza durato tre anni;
- particolare fiducia che l'LV riponeva nel ricorrente, in considerazione dello stretto rapporto di parentela, e del conseguente rapporto di assidua frequentazione fra i due indagati. svolgimento del ruolo di tramite tra AR ZO e ZO NT i quali cercavano di limitare i loro incontri per evitare di esser attenzionati dagli inquirenti;
- frequentazione con NN US, esponente di spicco della 'ndrangheta attiva nella Capitale, destinatario di ambasciate da parte DEAR e del ZO;
- conoscenza della struttura organizzativa, DEorganigramma e di informazioni segrete relative a questioni di 'ndrangheta; - partecipazione, unitamente al cognato AR ZO, ai summit di 'ndrangheta del 18 ottobre 2016 e del 12 novembre 2017 anche quando gli incontri non avevano ad oggetto problematiche cui era direttamente interessato;
- partecipazione a matrimoni e funerali nel corso dei quali il ricorrente ed altri affiliati si appartavano «a confabulare secondo le necessità»; 15 - coinvolgimento nella gestione del Bar Cellini e del Bar Clementi, attività commerciale riferibili all'AR e sottoposte a misure di prevenzione reali;
- realizzazione di reiterate minacce, intimidazioni ed aggressioni fisiche nei confronti degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro dal Tribunale di Reggio Calabria e del soggetto nominato come fiduciario (Picone Luca). - conoscenza della struttura organizzativa, DEorganigramma e di informazioni segrete relative a questioni di 'ndrangheta; I giudici del riesame hanno adeguatamente sottolineato che l'apporto del LA non si esaurisce nel ruolo statico-formale di affiliato ma assume la veste dinamica di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan. La conclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati della giurisprudenza di legittimità secondo cui va considerato comportamento concludente idoneo a costituire grave indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza DEorganigramma e della struttura organizzativa della OS, DEidentità dei capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati alla soluzione di problematiche organizzative del sodalizio (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915). Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa degli indizi e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese L'ordinanza impugnata. 4. Deve esser, infine, affermata la genericità e l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale a far fronte alle esigenze cautelari ravvisate dai giudici di merito. Si deve, preliminarmente, ricordare che, a seguito DEintervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. 4.1. Il Tribunale, con motivazione congrua, ha rilevato che, quanto alle esigenze cautelari, doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, 16 comma 3, cod. proc. pen.; la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non impongono l'applicazione della misura più afflittiva, non ha fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il LA. I giudici del riesame, condividendo la scelta argomentativa del giudice per le indagini preliminari, hanno ritenuto che le sunnominate presunzioni non siano state in alcun modo superate dalla difesa ed affermato, con motivazione coerente con gli atti del procedimento e priva di difetti di logicità, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione delle caratteristiche delle condotte oggetto di contestazione, della perdurante operatività del sodalizio -anche dopo la chiusura delle indagini preliminari-, della permanente messa a disposizione del LA, della personalità DEindagato desumibile dai precedenti specifici che gravano il ricorrente, dalla pregre.ssa latitanza protrattasi per tre anni e dai comportamenti successivi a quelli esaminati nell'ordinanza genetica protrattisi fino al 2022 e DEassenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento (vedi 43, 44 e 45 DEordinanza impugnata). Ad ulteriore dimostrazione DEassenza di "generalizzazioni" nella valutazione della posizione del LA NT, i giudici del riesame hanno ritenuto che denotino specificatamente in senso negativo la personalità del prevenuto episodi successivi a quelli confluiti nell'ordinanza impugnata (sopravvenuto fallimento in data 24/02/2022 della società Zio Melo, costituzione delle società Valba Group s.r.I., Pedone s.r.l. e De.pa. immobiliare s.r.l.s., condotte che si pongono come ulteriore esplicazione DEattività della locale capeggiata L'AR, presenza del LA NT e DEAR ZO nei locali della società Valba Group s.r.l. nei mesi di marzo ed aprile del 2022), risultando così adeguatamente dimostrata quella contiguità con l'ambiente criminale di riferimento, in relazione al quale nessuna rescissione è stata operata (vedi 44 e 45 DEordinanza impugnata). 4.2. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma DEeffettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal LA con l'adesione al sodalizio criminale. Ciò posto occorre ricordare che le presunzioni di cui all'attuale dettato DEart. 275, comma 3, cod. proc. pen., possono essere superate solo quando, dagli elementi a disposizione del giudice, emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un effettivo allontanamento dal sodalizio e della conseguente assenza di esigenze cautelari -ad 17 esempio a seguito di un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale- (vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Ry. 280889-01). Pertanto, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo trovare applicazione la misura della custodia in carcere. 5. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto DEart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo L'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà DEindagato, deve provvedersi ai sensi DEart. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 Novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BA che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni DEAvvocato Raffaella Scutieri e DEAvvocato Giovanni Tedesco, difensori DEimputato, che hanno insistito nei motivi di ricorso ed hanno chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. NT LA, a mezzo dei propri difensori„ propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 4 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposto avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7319 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/11/2022 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125, 273, 192 309 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., travisamento dei fatti nonché carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo 1) della rubrica. 2.1. Secondo il ricorrente l'ordinanza è illogica, contraddittoria ed incongrua nella parte in cui afferma che l'autorizzazione a costituire un locale di 'ndrangheta nella capitale sarebbe stata concessa al ZO nel settembre del 2015, affermazione che trova smentita nel contenuto delle intercettazioni nn. 7548, 7549, 7550 e 7551 del 15 ottobre 2018 nel corso delle quali lo stesso ZO affermi di essersi «preso la responsabilità» nell'autunno DEanno 2016. La difesa ha, inoltre, lamentato che le frasi pronunciate dal ZO non fanno esplicito riferimento alla creazione di una propaggine della OS di Cosoleto nella città di Roma, circostanza affermata in modo del tutto congetturale dai giudici di merito con conseguente travisamento delle predette intercettazioni. La motivazione non fornisce una precisa collocazione temporale della creazione della OS né indica le caratteristiche DEautorizzazione che sarebbe stata rilasciata in favore del ZO. Il ricorrente ha, inoltre, eccepito l'insussistenza di elementi indiziari da cui desumere che il ZO si sia recato nel settembre 2015 in Calabria per ottenere l'autorizzazione dalla commissione provinciale e, quindi, più di un anno dopo della sua scarcerazione avvenuta nel giugno 2014. A giudizio della difesa la collocazione temporale individuata dal primo giudice è illogica e incoerente con le dichiarazioni rese dal ZO nel corso delle intercettazioni del 15 ottobre 2018. I giudici del Riesame hanno affrontato tale doglianza difensiva con motivazione del tutto congetturale, limitandosi ad affermare che, dal momento della concessione DEautorizzazione avvenuta nel settembre 2015, il ZO avrebbe impiegato un anno e mezzo per «riorganizzare i calabresi presenti in Roma», affermazione priva di alcun fondamento indiziario e palesemente in contrasto con il dato letterale della predetta intercettazione. 2.2. Il Tribunale ha omesso ogni motivazione in ordine al motivo di riesame con il quale la difesa aveva sottolineato che la possibilità di creare un'articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma sarebbe smentita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN e NN i quali hanno concordemente affermato l'esistenza di un accordo tra tutti i clan calabresi che impediva la «colonizzazione» della Capitale per evitare contrasti con altre organizzazioni criminale. I giudici del riesame non hanno spiegato modo per quale motivo il CA sia stato autorizzato ad avviare un percorso di rottura di tale consolidato sistema che aveva negli anni garantito il pacifico svolgimento degli affari illeciti nella Capitale. 2 Il ricorrente evidenzia, inoltre, che proprio la mancanza di reazioni da parte delle altre organizzazioni criminale attive a Roma dimostra, in punto di logica, che l'esistenza del sodalizio fondato dal ZO e L'AR non era percepito da alcuno come una propaggine delle cosche calabresi, doglianza arche questa che non è stata confutata in alcun modo dal Tribunale del Riesame. 2.3. La motivazione è assolutamente priva di alcuna risposta alla doglianza difensiva che valorizzava la manifesta illogicità del comportamento DEAR ZO il quale, insieme al ZO, si sarebbe determinato ad organizzare una locale a Roma proprio nel periodo in cui il predetto era sottoposto ad un processo di appello avverso una condanna subita in data 9 aprile 2014 per una serie di interposizioni fittizie aggravate ex art. 416-bis, 1, cod. pen. La motivazione è, inoltre, illogica nella parte in cui afferma che le particolari cautele adoperate dagli indagati in occasione delle loro interlocuzioni fossero riconducibili al timore di venir perseguiti per un reato associativo, prudenza che invece era dovuta all'esistenza di pregressi procedimenti penali e di prevenzione a carico DEAR ZO con conseguente necessità di evitare incontri con il pluripregiudicato ZO. I giudici del Riesame hanno, peraltro, travisato il contenuto DEintercettazione 657 nel corso della quale l'AR fa riferimento a reati prescritti, arrivando ad immaginare, con affermazione congetturale, che il predetto facesse affidamento sulla prescrizione dei reati in relazione ai quali si era svolto il solo giudizio di primo grado conclusosi con condanne relative a reati aggravati ex art. 416 bis, 1, cod. pen. 2.4. L'ordinanza impugnata è meramente apparente nella parte in cui afferma che la locale di Roma aveva la capacità di conferire delle cd. «doti», circostanza che non emerge da alcuno degli atti del procedimento con conseguente fondatezza del motivo di riesame avente ad oggetto tale vizio di motivazione. 2.5. Il Tribunale ha affermato che tutte le mangiate cui hanno partecipato gli indagati erano in realtà summit tra gli affiliati della locale dì Roma, senza valutare e confutare in alcun modo le circostanze logico-fattuali di segno opposto evidenziate nella memoria difensiva (partecipazione alle mangiate di soggetti estranei alla OS, assenza di alcuni degli associati di maggior rilievo, svolgimento in luoghi pubblici accessibili a tutti). La motivazione non spiega i motivi in base ai quali che tali incontri debbano esser considerato riunioni di 'ndrangheta piuttosto che incontri nel corso dei quali i partecipanti stringevano accordi commerciali privi di alcuna valenza di tipo associativo. 3 Anche l'affermazione del Tribunale secondo cui gli affiliati all'articolazione di 'ndrangheta di Roma erano soliti incontrarsi in occasione di cerimonie pubbliche quali funerali e matrimoni è del tutto apodittica e smentita, in punto di logica, dalla particolare natura di tali eventi a cui partecipavano centinaia di persone di ogni provenienza. 2.6. Il Tribunale non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza DEipotizzata locale di 'ndrangheta, alla sua operatività nella città di Roma ed alla conseguente esteriorizzazione del metodo mafioso né sono stati indicati gli elementi da cui desumere la forza intinnidatrice del vincolo associativo e le condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano. La motivazione è fondata su indici (conseguimento DEautorizzazione da parte della massima autorità della 'ndrangheta, conoscenza della locale da parte di altre piccole cosche operanti in Roma e da parte di soggetti estranei alla realtà territoriale calabrese) che non sono in alcun modo significativi e sintomatici di una diffusa consapevolezza all'esterno del collegamento con l'organizzazione principale e DEesercizio in loco di un sistematico atteggiamento di prevaricazione. Secondo i giudici di merito la locale di Roma non avrebbe cercato di imporre sul territorio un controllo esclusivo e militare, contrariamente a quanto accade nei territori di origine, affermazione che di per sé esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. A giudizio del ricorrente non sussistono elementi indiziari idonei a dimostrare un collegamento tra la locale di Roma e cosche calabresi e l'instaurazione di un controllo del territorio con le modalità tipiche delle associazioni di stampo mafioso. La motivazione è, quindi, carente in ordine alla dimostrazione della concreta capacità di condizionamento del contesto sociale ed economico capitolino, non specificando in che modo si sarebbe esplicata la forza di intimidazione del clan capeggiato dal ZO, forza che viene desunta esclusivamente dalla provenienza geografica degli associati che per il solo fatto di presentarsi come calabresi susciterebbero negli interlocutori la consapevolezza di interagire con esponenti della 'ndrangheta. 2.7. Il percorso motivazionale è manifestamente illogico nella parte in cui deduce la situazione di assoggettamento ed oimertà che avrebbe prodotto il locale capeggiato dal ZO e L'AR dal timore manifestato da altri co-indagati, familiari od oriundi calabresi nonché L'omertà manifestai:a da ZO DO, RE ed altri soggetti intranei ai sodalizio in relazione gli incontri clandestini tra i due presunti capi OS, senza dimostrare in modo coerente in che modo la forza di intimidazione del sodalizio si sia manifestata nel contesto territoriale capitolino. 4 La motivazione è del tutto apparente laddove non chiarisce in alcun modo se coloro i quali si rapportavano all'AR lo facevano per il timore delle reazioni del nuovo sodalizio di ndrangheta attivato a Roma o solo in virtù della affidabilità del consolidato metodo illecito da anni ideato e messo in opera dal solo AR ZO nel mercato economico della Capitale. 2.8. I giudici di merito, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al concetto di forza di intimidazione, hanno elencato una serie di vicende (recupero crediti della società Cala Roma, accordi con il pregiudicato Spagnuolo, scontro con esponenti del clan del Sanlucoti, riciclaggio di denaro posto in essere da FI AN) assolutamente inidonee a comprovare che le condotte descritte siano di natura illecita e che siano espressione di un vero e proprio metodo mafioso. La motivazione è illogica e contraddittoria, inoltre, nella parte in cui fa riferimento alla vicenda FI per dimostrare la connotazione mafiosa del gruppo criminale senza specificare che in relazione all'ipotizzato reato di riciclaggio l'ordinanza genetica è stata annullata dallo stesso Tribunale del Riesame. I giudici di merito hanno in modo congetturale ed apodittico desunto il clima di sopraffazione ed omertà da episodi ambigui e non correttamente ricostruiti in punto di fatto. In particolare la motivazione valorizza l'episodio in cui AR si presenta da Primo Guerra per riscuotere un credito vantato dal sodale MP senza tenere in conto la reazione del Guerra il quale, non solo non aveva idea alcuna di chi fosse l'AR ma iniziava ad urlare attirando l'attenzione dei passanti ed a minacciare di chiamare i Carabinieri, atteggiamento che diversamente da quanto affermato dal Tribunale si pone in evidente contrasto logico della affermata percezione esterna della forza intimidatrice del locale di Roma. L'ordinanza è illogica e carente anche nella parte in cui addebita il maggior prezzo pagato da CO ES per una fornitura di caffè alla paura del consorzio criminale capeggiato L'AR senza tenere in conto che tale «accettazione» potesse esser conseguenza dei rapporti di parentela tra il ES e gli indagati. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e 416-bis e 416-bis, 1, cod. pen. nonché la carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La motivazione è apparente ed illogica nella parte in cui richiama la presunzione ex lege DEadeguatezza della misura custodiale, senza tenere in conto le particolari caratteristiche DEipotizzata articolazione delocalizzata, la natura prettamente economica delle condotte contestate e l'estraneità del P,AL agli ulteriori 5 sequestri disposti L'autorità giudiziaria con conseguente interruzione DEa ffectio societatís, elementi che imponevano uno specifico giudizio sulle concrete esigenze cautelari riscontrabili nel caso di specie. Secondo il ricorrente, infine, i giudici del riesame non hanno motivato in alcun modo in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente affermava l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare adeguatamente le ritenute esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente tenuto conto delle contestazioni allo stesso elevate, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. (capi 1 e 2 della rubrica) nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). Nel caso di specie, il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale e l'assenza di gravi indizi di c:olpevolezza. 2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della locale di 'ndrangheta attiva nella città di Roma ed alla partecipazione del LA NT all'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondato. 6 L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto DEesistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una OS di 'ndrangheta riferibile alla famiglia AR (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 224081-01), ha altresì riconosciuto l'operatività di un'ulteriore articolazione delocalizzata della casa madre calabrese 'costituente la cd. locale romana. Alcune premesse si rendono doverose. 2.1. La fattispecie associativa delineata L'art. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a registrare realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02). Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti;
all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma DEart. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità DEassociazione mafiosa - in sostanza„ quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal 7 modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. 2.1.1. Nel caso delle c.d. locali di ‘ndrangheta assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza DEadozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione ii reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, questa Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alannpi, Rv. 281811-01). Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata". L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali;
altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche DEintero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni 8 per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato L'art. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti L'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680-02). Da ciò può già desumersi un primo corollario. Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle conversazioni intercettate e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza DEesito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare. Significativo a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali proprio per consentire un'attività il meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina. In questo quadro di riferimento, è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della 'ndrangheta in particolare - in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei 9 territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali DEassociazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, daWavvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (cfr., Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alannpi, Rv. 281811-01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto L'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] si ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 5, n. 28722/2018, cit.; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.). 2.1.2. Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al ZO NT, appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e DEappartenenza con la casa madre;
che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie;
sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di OS, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica;
il possesso di armi;
l'inquinamento del tessuto economico. Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, si sono comunque evocati indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamandosi molteplici episodi "di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati L'uso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco 10 riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto sociale in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente spendibile. Vengono così superate le obiezioni difensive in punto di partecipazione, pur in assenza di quegli indici rivelatori estrinseci (titolarità di dote, inviti e partecipazioni alle c.d. "mangiate", implicanti la conoscenza e la condivisione di informazioni e determinazioni destinate a rimanere segrete) che per taluno degli associati agevolano, invece, la riconoscibilità della condotta, in quanto estrinsecazione in concreto di un'adesione libera e volontaria al sodalizio in modo stabile e duraturo, oltre che potenzialmente permanente che, nello stesso tempo, rende concreta la "messa a disposizione" ed individua il profilo dinamico della partecipazione secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01, cit.). Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione DEesistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici. E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici (vedi pagg. da 16 a 32 DEordinanza impugnata). Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione sostanziale censurata, la motivazione resa L'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. E ciò non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono DEorganizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, non mass.), nonché dalle stesse Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito. li 2.1.3. Il percorso argomentativo dei giudici del riesame non è Validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. La difesa non si confronta compiutamente con le articolate ed approfondite considerazioni dei giudici di merito, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale ed a prospettare un'interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate. In particolare, le doglianze con le quali il ricorrente ec:cepisce l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione DEAR ZO di creare una locale di 'ndrangheta mentre era sottoposto ad altro processo penale per reati della medesima indole, il travisamento delle intercettazioni aventi ad oggetto: la collocazione temporale della creazione della locale di Roma, la riconducibilità della particolare prudenza DEAR ZO al timore di esser sottoposto ad indagine per un reato associativo e la speranza manifestata L'AR ZO in ordine alla prescrizione dei reati oggetto del giudizio in corso presso la Corte di Appello di Roma, non sono consentite in sede di legittimità poiché sollecitano, ictu ocuii, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Deve essere, in proposito, ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Nel caso oggetto di esame non sono riscontrabili le illogicità delle motivazioni lamentate dal ricorrente: i presunti travisamenti indicati nel ricorso non corrispondono ad effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi intercettati ma propongono visioni alternative degli elementi logico-fattuali posti alla base DEordinanza impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici del riesame. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi indiziarii estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi 12 con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le analoghe censure difensive prospettate con l'atto di riesame. 2.1.5. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa eccepisce la carenza di motivazione in ordine al motivo di riesame inerente all'impossibilità di creare un'articolazione di 'ndrangheta nella città di Roma in considerazione di un pregresso accordo raggiunto dagli esponenti apicali di tutti i clan calabresi e descritto dai collaboratori di giustizia IANNO' e LN è infondata. Deve esser, in proposito, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto L'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). Peraltro, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente si risolvono, nella sostanza, in una censura meramente fattuale, dirette a prospettare, pur in presenza di una congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, spiegazione alternativa attraverso le quali il ricorrente propone una "rilettura" di un elemento di fatto posto a fondamento della decisione, opzione che non rientra nel perimetro assegnato al sindacato di legittimità, in quanto, allorché si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, occorre dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, conclusione da scartare quando il ricorrente oppone, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (v. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 - 01). La censure in esame è incompatibile con il complessivo percorso argomentativo con il quale i giudici del riesame hanno, in modo logico ed adeguato, ritenuto che il ZO ha ottenuto dai vertici della 'ndrangheta calabrese una specifica autorizzazione a creare una locale nella Capitale. 13 2.1.7. Le doglianze descritte ai precedenti paragrafi 2.7 e 2.8. non sono consentite in quanto hanno ad oggetto censure non dedotte in sede di riesame non risultandone traccia né dal testo DEordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto affermato da questa Corte, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, secondo cui il ricorrente, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga, alla Corte di legittimità, censure inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi al Tribunale del riesame. Tali censure, infatti, non possono trovare risposte per carenza di cognizione addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03). Il collegio condivide, inoltre, la giurisprudenza secondo cui la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame è preclusa ove essi, come nel caso di specie, non siano rilevabili d'ufficio (Cass. sez. 4 n. 44146 del 03/10/2014, Rv. 260952, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01). 3. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del LA all'ipotizzato sodalizio di stampo mafioso, è infondata. Le censure difensive mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dal Tribunale del riesame, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica. Sul punto va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte ali Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico DEindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probat:orie. 14 L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Tanto precisato, evidenzia il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione del LA alla locale di 'ndrangheta di Roma;
entrambe le ordinanze indicano, infatti, una pluralità di elementi di significativo spessore indiziario da cui è stata desunta l'attiva e stabile partecipazione del ricorrente alle attività del sodalizio. In particolare, i giudici del riesame hanno affermato, con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme con le risultanze investigative, come dalle conversazioni intercettate, dalle videoregistrazioni e dai tabulati telefonici in atti emergano una serie di indicatori oggettivi di appartenenza del LA al sodalizio di stampo mafioso (vedi pagine da 32 a 43 DEordinanza impugnata): - pregressa condanna a cinque anni di reclusione come membro di spicco della OS AR nel procedimento denominato «Prima», scontata dopo un periodo di latitanza durato tre anni;
- particolare fiducia che l'LV riponeva nel ricorrente, in considerazione dello stretto rapporto di parentela, e del conseguente rapporto di assidua frequentazione fra i due indagati. svolgimento del ruolo di tramite tra AR ZO e ZO NT i quali cercavano di limitare i loro incontri per evitare di esser attenzionati dagli inquirenti;
- frequentazione con NN US, esponente di spicco della 'ndrangheta attiva nella Capitale, destinatario di ambasciate da parte DEAR e del ZO;
- conoscenza della struttura organizzativa, DEorganigramma e di informazioni segrete relative a questioni di 'ndrangheta; - partecipazione, unitamente al cognato AR ZO, ai summit di 'ndrangheta del 18 ottobre 2016 e del 12 novembre 2017 anche quando gli incontri non avevano ad oggetto problematiche cui era direttamente interessato;
- partecipazione a matrimoni e funerali nel corso dei quali il ricorrente ed altri affiliati si appartavano «a confabulare secondo le necessità»; 15 - coinvolgimento nella gestione del Bar Cellini e del Bar Clementi, attività commerciale riferibili all'AR e sottoposte a misure di prevenzione reali;
- realizzazione di reiterate minacce, intimidazioni ed aggressioni fisiche nei confronti degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro dal Tribunale di Reggio Calabria e del soggetto nominato come fiduciario (Picone Luca). - conoscenza della struttura organizzativa, DEorganigramma e di informazioni segrete relative a questioni di 'ndrangheta; I giudici del riesame hanno adeguatamente sottolineato che l'apporto del LA non si esaurisce nel ruolo statico-formale di affiliato ma assume la veste dinamica di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan. La conclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati della giurisprudenza di legittimità secondo cui va considerato comportamento concludente idoneo a costituire grave indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza DEorganigramma e della struttura organizzativa della OS, DEidentità dei capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati alla soluzione di problematiche organizzative del sodalizio (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915). Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa degli indizi e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese L'ordinanza impugnata. 4. Deve esser, infine, affermata la genericità e l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale a far fronte alle esigenze cautelari ravvisate dai giudici di merito. Si deve, preliminarmente, ricordare che, a seguito DEintervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria presunzione che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste, diversamente dal caso di specie, siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. 4.1. Il Tribunale, con motivazione congrua, ha rilevato che, quanto alle esigenze cautelari, doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, 16 comma 3, cod. proc. pen.; la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non impongono l'applicazione della misura più afflittiva, non ha fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il LA. I giudici del riesame, condividendo la scelta argomentativa del giudice per le indagini preliminari, hanno ritenuto che le sunnominate presunzioni non siano state in alcun modo superate dalla difesa ed affermato, con motivazione coerente con gli atti del procedimento e priva di difetti di logicità, la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in considerazione delle caratteristiche delle condotte oggetto di contestazione, della perdurante operatività del sodalizio -anche dopo la chiusura delle indagini preliminari-, della permanente messa a disposizione del LA, della personalità DEindagato desumibile dai precedenti specifici che gravano il ricorrente, dalla pregre.ssa latitanza protrattasi per tre anni e dai comportamenti successivi a quelli esaminati nell'ordinanza genetica protrattisi fino al 2022 e DEassenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo 'ndranghetistico di riferimento (vedi 43, 44 e 45 DEordinanza impugnata). Ad ulteriore dimostrazione DEassenza di "generalizzazioni" nella valutazione della posizione del LA NT, i giudici del riesame hanno ritenuto che denotino specificatamente in senso negativo la personalità del prevenuto episodi successivi a quelli confluiti nell'ordinanza impugnata (sopravvenuto fallimento in data 24/02/2022 della società Zio Melo, costituzione delle società Valba Group s.r.I., Pedone s.r.l. e De.pa. immobiliare s.r.l.s., condotte che si pongono come ulteriore esplicazione DEattività della locale capeggiata L'AR, presenza del LA NT e DEAR ZO nei locali della società Valba Group s.r.l. nei mesi di marzo ed aprile del 2022), risultando così adeguatamente dimostrata quella contiguità con l'ambiente criminale di riferimento, in relazione al quale nessuna rescissione è stata operata (vedi 44 e 45 DEordinanza impugnata). 4.2. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma DEeffettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal LA con l'adesione al sodalizio criminale. Ciò posto occorre ricordare che le presunzioni di cui all'attuale dettato DEart. 275, comma 3, cod. proc. pen., possono essere superate solo quando, dagli elementi a disposizione del giudice, emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un effettivo allontanamento dal sodalizio e della conseguente assenza di esigenze cautelari -ad 17 esempio a seguito di un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale- (vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Ry. 280889-01). Pertanto, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo trovare applicazione la misura della custodia in carcere. 5. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto DEart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo L'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà DEindagato, deve provvedersi ai sensi DEart. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 Novembre 2022.