CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2023, n. 49617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49617 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA ER OM nato a [...]( ITALIA) il 29/12/1986 NE RI RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, IM Perelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 49617 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 20 ottobre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato, nei riguardi di DE MA CI e della sua convivente more uxorio, RI TO, la misura patrimoniale della confisca del compendio patrimoniale a quest'ultima intestato e reputato riconducibile al proposto, costituito da un terreno ubicato alla contrada Garzia, nel Comune di Manfredonia, con immobile sovrastante nonché altro immobile, nel medesimo Comune, alla via OM IM 3. Il proposto è iscrivibile, secondo i giudici del merito, nelle categorie criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 digs. n. 159 del 2011, giudicate astrattamente compatibili con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), a patto che il relativo giudizio, in uno con il rilievo dell'attualità di pericolosità sociale, sia fondato su precisi elementi di fatto e non su illazioni o congetture. Segnatamente, si sono evidenziati profili di pericolosità generica (in quanto soggetto che vive abitualmente con proventi di attività delittuose (art 4 comma 1, let. c) e art. 1 let. b) d.lgs n. 159 del 2011, quanto profili di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, let. b), quale soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/90. Ribadite le considerazioni svolte dal Tribunale in punto di pericolosità, la Corte evidenziava altresì la acclarata significativa sproporzione - calcolata sulla base dei flussi finanziari e sulla scorta degli indici Istat - tra gli acquisti e le disponibilità finanziarie del nucleo familiare del proposto, che risultava non aver presentato dichiarazione dei redditi, tranne che per il 2010 e 2012 (relativamente a minimi importi per retribuzioni di lavoro in carcere) e che non è risultato intestatario di immobili. Il giudice di appello si faceva carico di disattendere la doglianza difensiva secondo la quale il provvedimento di confisca si fonderebbe su una motivazione apparente, siccome riproduttiva delle stesse argomentazioni svolte nel decreto di sequestro, richiamando - sia pure per sintesi - l'articolata motivazione (contenuta nelle pp. da 2 a 4 e, ancora, da 10 a 16) invece spesa dal Tribunale per l'inquadramento del proposto quale soggetto pericoloso sotto più profili, dando ampio conto delle imputazioni elevate nei suoi riguardi e delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali che l'hanno interessato. Era, poi, superata anche la censura, con la quale la difesa aveva lamentato la mancata estensione dell'attività d'indagine patrimoniale alle famiglie di CI e TO. Rilevava in proposito come, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte del proposto, ovvero della terza interessata, dell'esistenza di atti di donazione delle 2 somme di denaro utilizzate per gli acquisiti, detta indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa. Infine, quanto alla lamentata errata stima, per eccesso, dell'immobile di contrada Garzia, la Corte di appello, richiamando ancora una volta la dettagliata motivazione del Tribunale, l'ha ritenuta in netto contrasto con le risultanze della perizia all'uopo disposta. Ciò che imponeva la conferma del provvedimento ablativo della confisca. 2. Ricorrono per cassazione il proposto, DE MA CI e la terza interessata RI SA TO, tramite il difensore di fiducia avv. Giuseppe Stefano Perrone, con un unico ricorso con il quale deducono due, comuni motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce nullità del provvedimento per violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 1, 4, 16, 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, con riferimento all'assenza o, comunque, alla carenza di motivazione del decreto. Il decreto appare elusivo dell'obbligo motivazionale con particolare riguardo all'apprezzamento degli elementi di fatto suscettibili di valutazione alternativa, altrettanto, ove addirittura più logicamente coerente, di quella ritenuta in decreto. Per ciascuno dei beni confiscati la difesa aveva fornito la prova della liceità delle somme utilizzate per l'acquisito. L'immobile di via IM, formalmente acquistato da TO, è sempre rimasto nello stato fatiscente di acquisto e non è mai stato ristrutturato, sicché non v'è prova che vi sia stata una fittizia intestazione e che lo stesso fosse riconducibile a CI. L'analisi del profilo economico-patrimoniale della coppia non è stato adeguatamente effettuato, poiché i parametri Istat non sarebbero coerenti con la effettiva situazione di CI, le cui spese di sostentamento sarebbero oltremodo contenute. La presenza di una somma di 26.000,00 euro sul libretto postale intestato a TO, il conseguimento di una pensione d'invalidità del figlio EL CI, infine l'intervento di prestiti ovvero regalie da parte di parenti e congiunti sono tutti elementi che militerebbero nel senso di una provvista lecita per l'acquisto. Quanto all'immobile alla contrada Garzia, residenza del nucleo familiare, si tratta di cespite oggetto di ampliamento, acquistato e ristrutturato con somme "tracciate", la cui confisca si fonda esclusivamente su una sovrastima dello stesso, contraria a quanto indicato dai consulenti di parte. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza con la quale la Corte ha avallato il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di escussione di testi che avrebbero riferito «una serie di circostanze oltremodo rilevanti in ordine alla liceità delle entrate della famiglia TO/CI, all'acquisto degli immobili, 3 alla realizzazione dei lavori edili presso l'abitazione in contrada Garzia, nonché alla capacità reddituale rispetto alle spese sostenute». 3. Il Sostituto Procuratore generale, IM Perelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 17 maggio 2023, ha prospettato l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Non è superfluo ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). È scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. Tanto premesso, nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per a-specificità e, difatti, non si confronta con la congrua motivazione — riportata nella premessa del presente provvedimento — con la quale il giudice di appello ha in primo luogo superato la censura di carenza della motivazione del decreto di confisca. In particolare l'asserita erronea riferibilità a CI dell'immobile di via IM, acquistato da TO e ad essa appartené‘te, costituisce deduzione non proposta con l'atto di appello e, comunque, manifestamente infondata poiché non tiene in adeguata considerazione la presunzione relativa di cui all'art. 26 d. Igs. N. 159 del 2011, correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, nel quale si rimarca come RI TO sia convivente more uxorio del proposto dall'anno 2009, madre 4 dei quattro figli della coppia, e che il bene è stato acquistato nei due anni antecedenti la proposta. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'effettiva situazione economico-patrimoniale della coppia CI-TO sono reiterative di doglianze svolte sin nel corso del giudizio di primo grado, analiticamente vagliate e superate tanto dal Tribunale, che dalla Corte d'appello. I giudici di merito hanno ritenuto che - pur avuto riguardo al minor valore, sulla scorta degli accertamenti peritali, da attribuire al complesso immobiliare situato alla contrada Garzia e al costo delle opere sostenute per la sua ristrutturazione e per il suo completamento - la difesa non avesse dimostrato la percezione da parte del proposto e del suo nucleo familiare di redditi di provenienza lecita e neppure una capacità economica complessiva, a livello familiare, in grado di sostenere gli investimenti immobiliari relativi ai cespiti in sequestro. Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, sono stati considerati ai fini della ricostruzione della capacità economica del nucleo familiare, tutti i redditi leciti percepiti da ciascun familiare, comprensivi delle erogazioni a favore del figlio EL, mentre in relazione alle donazioni operate dai congiunti di TO, la Corte di appello - con motivazione non manifestamente illogica -ha osservato che la difesa non aveva allegato alcuna evidenza dell'esistenza di tali regalie, non essendo stata documentata alcuna donazione, mediante atto pubblico, delle somme di denaro utilizzate per l'acquisto degli immobili e che non poteva in alcun modo essere provata sulla scorta di dichiarazioni scritte, priva di autenticazione e di data certa, come quelle depositate dalla difesa nel giudizio di primo grado;
né - a fortiori - poteva essere fornita attraverso dichiarazioni orali. Si è chiarito, con motivazione non manifestamente illogica, che la giacenza di somme di denaro sul libretto postale della terza interessata non è circostanza indicativa della loro lecita provenienza, tanto più che rientra interamente nel periodo di perimetrazione della pericolosità sociale del proposto. Si è reputata destituita di fondamento la ricostruzione operata dalla difesa su quelle che sarebbero state le modalità di pagamento dei cespiti immobiliari, ricostruzione in contrasto con la circostanza che nel 2018 la situazione economica familiare presentava un saldo negativo che si protraeva stabilmente da un decennio di quasi 60.000 C, ove rapportato all'anno precedente, e di oltre 250.000 C, ove rapportato agli anni precedenti, con la conseguenza che la disponibilità di una somma di 26.000 C sul libretto postale della terza interessata non poteva che ricondursi all'accumulo di proventi derivanti dall'attività illecita del proposto. Si è, altresì, avversato l'assunto difensivo secondo cui i parametri Istat non sarebbero coerenti con l'effettiva situazione economico finanziaria familiare del 5 proposto, le cui spese di sostentamento sarebbero talmente sostenute tanto da avere la difesa invocato il ricorso al parametro dello "stipendio base". Sul punto i giudici di merito hanno inappuntabilmente chiarito che le spese sostenute per la realizzazione dell'abitazione familiare in contrada Garzia, l'alto livello delle finiture, gli arredi di lusso e gli impianti tecnologici evoluti, i beni voluttuari, rimandano a una famiglia che viveva nell'agio e che poteva contare su cospicui proventi che, dunque, il proposto realizzava con la quotidiana dedizione ai traffici di stupefacenti, posti in essere anche in contesto organizzato. Tali considerazioni resistono alle censure, reiterative e
contro
-valutative, contenute nel ricorso. 2.2. Inammissibilmente avanzata deve ritenersi anche la doglianza concernente l'omessa integrazione istruttoria che può essere sindacata da questa e_ Corte sono nei limiti del6 9:19 esistenza dell'effettività della motivazione. Nella specie, l'esito del controllo è ampiamente positivo, avendo la Corte territoriale specificamente enunciato la correttezza delle ragioni della ritenuta mancata decisività dei mezzi istruttori richiesti, aventi natura meramente esplorativa, che trova ampio riscontro nel tessuto argomentativo del provvedimento, completo nell'accertamento ed esente da lacune e aporie di ragionamento. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, IM Perelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 49617 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 20 ottobre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato, nei riguardi di DE MA CI e della sua convivente more uxorio, RI TO, la misura patrimoniale della confisca del compendio patrimoniale a quest'ultima intestato e reputato riconducibile al proposto, costituito da un terreno ubicato alla contrada Garzia, nel Comune di Manfredonia, con immobile sovrastante nonché altro immobile, nel medesimo Comune, alla via OM IM 3. Il proposto è iscrivibile, secondo i giudici del merito, nelle categorie criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 digs. n. 159 del 2011, giudicate astrattamente compatibili con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), a patto che il relativo giudizio, in uno con il rilievo dell'attualità di pericolosità sociale, sia fondato su precisi elementi di fatto e non su illazioni o congetture. Segnatamente, si sono evidenziati profili di pericolosità generica (in quanto soggetto che vive abitualmente con proventi di attività delittuose (art 4 comma 1, let. c) e art. 1 let. b) d.lgs n. 159 del 2011, quanto profili di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, let. b), quale soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/90. Ribadite le considerazioni svolte dal Tribunale in punto di pericolosità, la Corte evidenziava altresì la acclarata significativa sproporzione - calcolata sulla base dei flussi finanziari e sulla scorta degli indici Istat - tra gli acquisti e le disponibilità finanziarie del nucleo familiare del proposto, che risultava non aver presentato dichiarazione dei redditi, tranne che per il 2010 e 2012 (relativamente a minimi importi per retribuzioni di lavoro in carcere) e che non è risultato intestatario di immobili. Il giudice di appello si faceva carico di disattendere la doglianza difensiva secondo la quale il provvedimento di confisca si fonderebbe su una motivazione apparente, siccome riproduttiva delle stesse argomentazioni svolte nel decreto di sequestro, richiamando - sia pure per sintesi - l'articolata motivazione (contenuta nelle pp. da 2 a 4 e, ancora, da 10 a 16) invece spesa dal Tribunale per l'inquadramento del proposto quale soggetto pericoloso sotto più profili, dando ampio conto delle imputazioni elevate nei suoi riguardi e delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali che l'hanno interessato. Era, poi, superata anche la censura, con la quale la difesa aveva lamentato la mancata estensione dell'attività d'indagine patrimoniale alle famiglie di CI e TO. Rilevava in proposito come, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte del proposto, ovvero della terza interessata, dell'esistenza di atti di donazione delle 2 somme di denaro utilizzate per gli acquisiti, detta indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa. Infine, quanto alla lamentata errata stima, per eccesso, dell'immobile di contrada Garzia, la Corte di appello, richiamando ancora una volta la dettagliata motivazione del Tribunale, l'ha ritenuta in netto contrasto con le risultanze della perizia all'uopo disposta. Ciò che imponeva la conferma del provvedimento ablativo della confisca. 2. Ricorrono per cassazione il proposto, DE MA CI e la terza interessata RI SA TO, tramite il difensore di fiducia avv. Giuseppe Stefano Perrone, con un unico ricorso con il quale deducono due, comuni motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce nullità del provvedimento per violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 1, 4, 16, 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, con riferimento all'assenza o, comunque, alla carenza di motivazione del decreto. Il decreto appare elusivo dell'obbligo motivazionale con particolare riguardo all'apprezzamento degli elementi di fatto suscettibili di valutazione alternativa, altrettanto, ove addirittura più logicamente coerente, di quella ritenuta in decreto. Per ciascuno dei beni confiscati la difesa aveva fornito la prova della liceità delle somme utilizzate per l'acquisito. L'immobile di via IM, formalmente acquistato da TO, è sempre rimasto nello stato fatiscente di acquisto e non è mai stato ristrutturato, sicché non v'è prova che vi sia stata una fittizia intestazione e che lo stesso fosse riconducibile a CI. L'analisi del profilo economico-patrimoniale della coppia non è stato adeguatamente effettuato, poiché i parametri Istat non sarebbero coerenti con la effettiva situazione di CI, le cui spese di sostentamento sarebbero oltremodo contenute. La presenza di una somma di 26.000,00 euro sul libretto postale intestato a TO, il conseguimento di una pensione d'invalidità del figlio EL CI, infine l'intervento di prestiti ovvero regalie da parte di parenti e congiunti sono tutti elementi che militerebbero nel senso di una provvista lecita per l'acquisto. Quanto all'immobile alla contrada Garzia, residenza del nucleo familiare, si tratta di cespite oggetto di ampliamento, acquistato e ristrutturato con somme "tracciate", la cui confisca si fonda esclusivamente su una sovrastima dello stesso, contraria a quanto indicato dai consulenti di parte. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza con la quale la Corte ha avallato il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di escussione di testi che avrebbero riferito «una serie di circostanze oltremodo rilevanti in ordine alla liceità delle entrate della famiglia TO/CI, all'acquisto degli immobili, 3 alla realizzazione dei lavori edili presso l'abitazione in contrada Garzia, nonché alla capacità reddituale rispetto alle spese sostenute». 3. Il Sostituto Procuratore generale, IM Perelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 17 maggio 2023, ha prospettato l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Non è superfluo ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). È scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. Tanto premesso, nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per a-specificità e, difatti, non si confronta con la congrua motivazione — riportata nella premessa del presente provvedimento — con la quale il giudice di appello ha in primo luogo superato la censura di carenza della motivazione del decreto di confisca. In particolare l'asserita erronea riferibilità a CI dell'immobile di via IM, acquistato da TO e ad essa appartené‘te, costituisce deduzione non proposta con l'atto di appello e, comunque, manifestamente infondata poiché non tiene in adeguata considerazione la presunzione relativa di cui all'art. 26 d. Igs. N. 159 del 2011, correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, nel quale si rimarca come RI TO sia convivente more uxorio del proposto dall'anno 2009, madre 4 dei quattro figli della coppia, e che il bene è stato acquistato nei due anni antecedenti la proposta. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'effettiva situazione economico-patrimoniale della coppia CI-TO sono reiterative di doglianze svolte sin nel corso del giudizio di primo grado, analiticamente vagliate e superate tanto dal Tribunale, che dalla Corte d'appello. I giudici di merito hanno ritenuto che - pur avuto riguardo al minor valore, sulla scorta degli accertamenti peritali, da attribuire al complesso immobiliare situato alla contrada Garzia e al costo delle opere sostenute per la sua ristrutturazione e per il suo completamento - la difesa non avesse dimostrato la percezione da parte del proposto e del suo nucleo familiare di redditi di provenienza lecita e neppure una capacità economica complessiva, a livello familiare, in grado di sostenere gli investimenti immobiliari relativi ai cespiti in sequestro. Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, sono stati considerati ai fini della ricostruzione della capacità economica del nucleo familiare, tutti i redditi leciti percepiti da ciascun familiare, comprensivi delle erogazioni a favore del figlio EL, mentre in relazione alle donazioni operate dai congiunti di TO, la Corte di appello - con motivazione non manifestamente illogica -ha osservato che la difesa non aveva allegato alcuna evidenza dell'esistenza di tali regalie, non essendo stata documentata alcuna donazione, mediante atto pubblico, delle somme di denaro utilizzate per l'acquisto degli immobili e che non poteva in alcun modo essere provata sulla scorta di dichiarazioni scritte, priva di autenticazione e di data certa, come quelle depositate dalla difesa nel giudizio di primo grado;
né - a fortiori - poteva essere fornita attraverso dichiarazioni orali. Si è chiarito, con motivazione non manifestamente illogica, che la giacenza di somme di denaro sul libretto postale della terza interessata non è circostanza indicativa della loro lecita provenienza, tanto più che rientra interamente nel periodo di perimetrazione della pericolosità sociale del proposto. Si è reputata destituita di fondamento la ricostruzione operata dalla difesa su quelle che sarebbero state le modalità di pagamento dei cespiti immobiliari, ricostruzione in contrasto con la circostanza che nel 2018 la situazione economica familiare presentava un saldo negativo che si protraeva stabilmente da un decennio di quasi 60.000 C, ove rapportato all'anno precedente, e di oltre 250.000 C, ove rapportato agli anni precedenti, con la conseguenza che la disponibilità di una somma di 26.000 C sul libretto postale della terza interessata non poteva che ricondursi all'accumulo di proventi derivanti dall'attività illecita del proposto. Si è, altresì, avversato l'assunto difensivo secondo cui i parametri Istat non sarebbero coerenti con l'effettiva situazione economico finanziaria familiare del 5 proposto, le cui spese di sostentamento sarebbero talmente sostenute tanto da avere la difesa invocato il ricorso al parametro dello "stipendio base". Sul punto i giudici di merito hanno inappuntabilmente chiarito che le spese sostenute per la realizzazione dell'abitazione familiare in contrada Garzia, l'alto livello delle finiture, gli arredi di lusso e gli impianti tecnologici evoluti, i beni voluttuari, rimandano a una famiglia che viveva nell'agio e che poteva contare su cospicui proventi che, dunque, il proposto realizzava con la quotidiana dedizione ai traffici di stupefacenti, posti in essere anche in contesto organizzato. Tali considerazioni resistono alle censure, reiterative e
contro
-valutative, contenute nel ricorso. 2.2. Inammissibilmente avanzata deve ritenersi anche la doglianza concernente l'omessa integrazione istruttoria che può essere sindacata da questa e_ Corte sono nei limiti del6 9:19 esistenza dell'effettività della motivazione. Nella specie, l'esito del controllo è ampiamente positivo, avendo la Corte territoriale specificamente enunciato la correttezza delle ragioni della ritenuta mancata decisività dei mezzi istruttori richiesti, aventi natura meramente esplorativa, che trova ampio riscontro nel tessuto argomentativo del provvedimento, completo nell'accertamento ed esente da lacune e aporie di ragionamento. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente