Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2019, n. 12690
CASS
Sentenza 3 dicembre 2019

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Massime1

Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1dibattimentali nel rito di appello e nel giudizio di rinvio: la parola alle Sezioni Unite
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2019, n. 12690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12690
Data del deposito : 3 dicembre 2019

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