Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. dibattimentali nel rito di appello e nel giudizio di rinvio: la parola alle Sezioni UniteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2019, n. 12690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12690 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
12690-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Antonella Patrizia Mazzei - Presidente - Sent. n. sez. 1204/19 Vincenzo Siani -UP 3/12/2019 Monica Boni R.G.N. 18253/19 Francesco Aliffi Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LC GI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 29/1/2019 della Corte di appello militare di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale militare, Carlo Maria Flamini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data del 10/2/2016, la Corte di appello di militare di Roma confermò la sentenza del Tribunale militare di Verona in data 20/5/2015 con la quale GI LC, maresciallo capo in servizio presso il Nucleo antisofisticazione e sanità dei Carabinieri di Genova, era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia e ingiuria a inferiore continuata e aggravata, di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 47, n. 4, e 196, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, e condannato con le circostanze attenuanti - generiche, l'attenuante del militare di ottima condotta (art. 48, ultimo comma, cod. pen. mil. pace) e quella dei modi non convenienti usati da altro militare (art. ch 48, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace), ritenute prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti alla pena di due mesi e cinque giorni di reclusione militare, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.mil. pace.
1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata con la sentenza di primo grado," l'appuntato ED era stato convocato, il 5/3/2014, nell'ufficio del maresciallo GI LC dopo avere chiesto al vicecomandante del Nucleo, Francesco Enrico AL, di potersi assentare al fine di recarsi presso un'officina e ivi ritirare la propria autovettura. LC, che a seguito dell'autorizzazione concessa a ED avrebbe dovuto sostituirlo nel servizio di piantone, gli aveva rivolto alcune frasi ingiuriose, riportate nel capo di imputazione;
alle quali il sottoposto aveva replicato pronunciando, a sua volta, alcune frasi di tenore offensivo che avevano dato luogo al procedimento a suo carico, poi archiviato. Nondimeno, il Tribunale aveva individuato due distinti momenti della sequenza descritta, nel primo dei quali ED si era soltanto lamentato con il superiore delle espressioni rivoltegli;
mentre le ulteriori frasi, di tenore illecito, erano state espresse dall'appuntato soltanto dopo essere uscito dall'ufficio di LC e mentre si allontanava da esso. A partire da tale ricostruzione degli eventi, mentre i fatti ascritti all'odierno imputato erano stati ritenuti correttamente qualificati, atteso che le espressioni usate, fondate su ragioni di servizio, dovevano ritenersi intrinsecamente offensive dell'onore del destinatario e avevano valenza intimidatoria, viceversa nei confronti di AM ED doveva dichiararsi non doversi procedere in ordine ai reati di diffamazione e di minaccia di cui agli artt. 227 e 229 cod. pen. mil. pace, così riqualificati i fatti in origine contestati, per difetto della condizione di procedibilità costituita dalla richiesta di procedimento penale.
1.2. Secondo la Corte di appello, le espressioni proferite da ED erano state rivolte al superiore, mentre egli si stava allontanando, come sfogo conseguente alle offese e alle minacce ricevute e la loro percezione da parte di terzi era stata correttamente posta a base della operata riqualificazione, come diffamazione, del reato contestato di insubordinazione con ingiuria;
mentre con riferimento al reato di insubordinazione con minaccia, la riqualificazione del reato in minaccia, operata dal Tribunale, non poteva essere modificata, in mancanza di impugnazione sul punto, pur dovendo ED essere assolto per non essere emersi elementi idonei ad affermare che l'espressione minacciosa da lui proferita fosse stata percepita da LC. Quanto alle dichiarazioni di LC, il Tribunale aveva correttamente qualificato i fatti contestati all'imputato, avendo tutti i testi, concordemente, confermato di avere udito le espressioni offensive da lui pronunciate, con l'eccezione dei testi, ritenuti inattendibili, LP e BO. Né poteva ritenersi 2 blanda l'offesa recata agli interessi protetti, perché del tutto infondata nelle sue premesse in fatto e perché accompagnata da un comportamento minaccioso;
sicché dovevano condividersi il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2, cod. pen. mil. pace e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. Così come infondate dovevano ritenersi le questioni relative all applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 171, n. 3, cod. pen. mil. pace, concernente le diverse ipotesi delittuose di cui agli artt. 168 e 169 cod. pen. mil. pace;
mentre dalla riferibilità delle condotte contestate a LC a cause attinenti al servizio e alla disciplina militare doveva seguire l'assorbimento di ogni questione relativa all'applicabilità delle esimenti della ritorsione e della provocazione, rilevanti solo con riferimento all'ipotesi di ingiuria di cui all'art. 226 cod. pen. mil. pace.
2. Con sentenza in data 10/1/2017, la Corte di cassazione annullò la sentenza di appello limitatamente all'attenuante della provocazione, rinviando, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte militare di appello di Roma. Secondo la Suprema Corte, invero, una valutazione della provocazione era del tutto mancata nella sentenza impugnata, la quale, astraendo da uno specifico confronto con le ragioni dedotte dall'appellante e con le emergenze probatorie consegnate dal primo Giudice (quale quella relativa alla testimonianza del maresciallo SI), si era limitata a rilevare che, per l'attinenza delle esimenti della ritorsione e della provocazione alla sola ipotesi di ingiuria di cui netta fattispenz all'art. 226 cod. pen. mil. pace, ad essa non applicabile, doveva ritenersi assorbita ogni questione in ordine alla loro configurabilità. Nel resto, il ricorso era stato, invece, rigettato.
3. Con sentenza in data 29/1/2019, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello militare di Roma confermò la sentenza appellata. Dopo avere ritenuto superflua la richiesta, avanzata dal Difensore, di un nuovo esame dei testi SI, BO, EN e LP, essendo gli ultimi tre giunti al termine della discussione tra i due imputati, nulla avendo costoro riferito in ordine alle parole proferite da LC e all'insorgere del diverbio e avendo essi percepito soltanto le ultime parole pronunciate da ED a conclusione dell'episodio, e non contenendo la testimonianza del maresciallo SI alcun cenno alla realizzazione da parte di ED di una condotta rilevante ai fini del riconoscimento della attenuante della provocazione di cui all'art. 198 cod. pen. mil. pace, la Corte territoriale ritenne che la ricostruzione, delineata nella pronuncia di primo grado, della discussione tra i due sottufficiali fosse aderente alle risultanze processuali, non potendosi trarre da nessuna delle prove 3 سال dichiarative che ED, autorizzato dal luogotenente AL ad allontanarsi dalla caserma, avesse per primo offeso e minacciato LC, né che costui avesse agito nello stato di ira provocato dal fatto ingiusto del subordinato, avendo il primo, in realtà, risposto alle locuzioni offensive e intimidatorie rivoltegli dal secondo. Fermo restando che, in ogni caso, già il Tribunale aveva concesso a LC la diminuente dei modi non convenienti usati da altro militare prevista dall'art. 48, n. 3, cod. pen. mil. pace, pacificamente non cumulabile con quella della provocazione, ravvisando nella condotta di ED un comportamento non «(...) completamente conforme ai canoni che regolano il corretto svolgimento della vita comune e dei rapporti interpersonali», tenuto conto della mancata comunicazione all'imputato, nell'immediatezza, dell'esigenza di sostituzione che lo coinvolgeva. Quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'offesa arrecata agli interessi protetti non poteva reputarsi di lieve entità, valutate le modalità della complessiva condotta dell'imputato e l'entità del danno che da essa era derivato, attesa la significativa lesione non soltanto della dignità, del prestigio e della libertà psichica di ED, ma anche dell'ulteriore bene giuridico tutelato dall'art. 196 cod. pen. mil. pace, costituito dall'integrità del rapporto gerarchico, funzionale alla coesione e all'efficienza delle Forze Armate.
4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso LC, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Campagna, deducendo cinque distinti profili di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Con il primo di essi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle cd. regole del giusto processo affermate dall'art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente (e immotivatamente) negato la richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale relativamente all'escussione di tutti i testimoni sentiti in primo grado e, in particolare, dei testi LP, BO, EN e SI, attesa la contraddizione della loro deposizione con quella dei testi OR, TT e AN (e altri), in particolare per ciò che riguarda la contemporaneità e reciprocità delle offese.
4.2. Con il secondo profilo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente (e immotivatamente) valutato le testimonianze rese da LP, BO e EN, nonché le dichiarazioni del maresciallo SI ai fini dell'accertamento della reciprocità delle offese fra LC e ED e, pertanto, dell'attenuante della сел 4 provocazione di cui all'art. 198 cod. pen. mil. pace. In particolare, la sentenza non avrebbe considerato che il "fatto ingiusto” di ED non fosse da rinvenirsi esclusivamente nell'insubordinazione e/o nella minaccia a LC, quanto già nel comportamento assenteista sul luogo di lavoro e nella pretesa, in orario di servizio, di recarsi a ritirare la propria autovettura privata dal meccanico.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erroneo (e immotivato) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 198 cod. proc. mil. pace. Nessuna minaccia sarebbe off mai stata integrata, né seriamente percepita, in danno di ED, il quale, dopo la lite, indifferente al monito ricevuto, aveva lasciato anticipatamente il suo posto di lavoro per recarsi dal meccanico a ritirare la propria autovettura privata. LC, nella fattispecie, ben avrebbe potuto, e financo dovuto, rimarcare come la condotta "sociale" tenuta da ED fosse improntata a un deprecabile lassismo, con l'attendere a faccende private in costanza dell'orario di lavoro.
4.4. Con il quarto profilo di doglianza, il ricorso denunzia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente (e immotivatamente) omesso di condividere le eccezioni di non punibilità e di improcedibilità sollevate dalla FE in ragione della particolare tenuità del fatto, ulteriormente "demandati" al riesame dalla stessa Corte di cassazione in sede rescindente. La condotta di ED e del vicecomandante AL sarebbe stata scorretta, atteso l'allontanamento dal luogo di lavoro del primo al di fuori di ogni indimostrata esigenza di servizio e/o di urgenza.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia errato nella pronuncia della condanna alle spese del ricorrente, sia per il primo, sia per il "doppio" secondo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del primo profilo di censura, concernente rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, va preliminarmente ricordato che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma 2, 5 м е cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 52208 del 30/9/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 9/5/2014, Dell'Utri, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/7/2007, Acampora, Rv. 237165; Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, Poggi, Rv. 232020; Sez. 1, n. 16786 del 24/3/2004, De Falco, Rv. 227924) In questa prospettiva, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla FE, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha offerto una compiuta e puntuale motivazione delle ragioni per le quali la richiesta riapertura dell'istruzione dibattimentale non fosse affatto necessaria, tenuto conto del fatto che, secondo la argomentata valutazione dei Giudici di merito, i testi BO, EN e LP (le cui dichiarazioni sono state riportate, nell'odierno ricorso, per stralci e, dunque, in maniera non autosufficiente) avevano percepito soltanto l'ultima parte di quanto accaduto, sicché le espressioni dagli stessi riferite (con chi ti credi di parlare, non sono tuo fratello, deficiente ti cambio i connotati>>, non ti permetto di parlarmi così, io non sono né tuo figlio e né tuo fratello, se non la smetti ti cambio i connotati» e, ancora, «'sto deficiente», pagg. 41, 48 e 64 trascr. fonoregistrazione ud. 14/4/2015) erano state chiaramente pronunciate da ED al termine della discussione. E, pertanto, la nuova audizione dei testi indicati sarebbe stata sostanzialmente irrilevante ai fini dello scrutinio devoluto in sede rescindente, concernente la configurabilità della provocazione. Quanto, poi, al racconto del maresciallo SI, la sentenza oggi impugnata ha chiarito come le sue dichiarazioni avessero offerto un'ulteriore conferma della accertata dinamica dei fatti, avendo il teste riferito che la discussione tra i due sottufficiali, prima che il superiore rivolgesse a ED le espressioni oggetto di incolpazione, era stata del tutto tranquilla e urbana;
sicché la condotta dell'imputato non poteva certo configurarsi come reattiva rispetto a frasi asseritamente provocatorie rivoltegli dal sottoposto. E a fronte della chiara esplicazione delle ragioni della decisione, il ricorso non è stato in grado di articolare specifici elementi di critica, limitandosi a riproporre la medesima prospettazione già avanzata nel corso del giudizio di merito, attraverso una sostanziale incorporazione, nell'atto introduttivo del presente giudizio, di uno scritto proveniente dall'imputato. Ma in questo modo, all'evidenza, il ricorso finisce per connotarsi in termini di assoluta aspecificità rispetto alla pronuncia impugnata, donde il rilievo conclusivo della sua inammissibilità sul punto.
3. Inammissibili sono, altresì, il secondo e il terzo profilo di doglianza, con i quali la FE dell'imputato deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto, nell'escludere la configurabilità dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 198 cod. pen. mil. pace, che il "fatto ingiusto” di сви 6 ED fosse da rinvenirsi nel comportamento assenteista sul luogo di lavoro e nella pretesa, in orario di servizio, di recarsi a ritirare la propria autovettura privata dal meccanico;
comportamento contro il quale LC sarebbe insorto in una situazione emotiva riconducibile allo stato d'ira. Anche in tal caso, tuttavia, il ricorso si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già dedotte nell'atto di appello, senza fornire specifiche censure in relazione alle valutazioni del Giudice del rinvio, che ha sottolineato come l'appuntato ED avesse chiesto, e ottenuto legittimamente, l'autorizzazione ad allontanarsi dall'ufficio da parte del luogotenente AL, il quale rivestiva il ruolo di vicecomandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Genova e che, pertanto, in assenza del comandante, era il soggetto cui competeva decidere in ordine a tale istanza. Una richiesta di permesso, cui aveva fatto seguito l'autorizzazione e la conseguente variazione dei turni di servizio, correttamente adottata dal superiore gerarchico, previa telefonata al comandante, capitano Carta;
richiesta e autorizzazione che non avevano affatto determinato alcuna violazione di norme, sicché nessuna situazione di presunta "ingiustizia" nel comportamento del subordinato avrebbe potuto configurarsi. Né il ritardo nella comunicazione della notizia a LC, da parte di ED, poteva ritenersi ingiustificato, essendo quest'ultimo in attesa della telefonata del carrozziere, che gli avrebbe dato indicazione dell'orario in cui la sua vettura sarebbe stata pronta per la consegna. Pertanto, anche la successiva reazione da parte dell'imputato, ancorché in tesi determinata da uno stato d'ira, non avrebbe in ogni caso potuto integrare gli estremi della invocata attenuante. Fermo restando che, diversamente da quanto dedotto dalla FE, LC, nella fattispecie, non si era limitato a rimarcare come la condotta "sociale" tenuta da ED "fosse improntata a un deprecabile lassismo", come assunto dalla FE, ma si era, invece, spinto sino a proferire frasi dal contenuto oggettivamente offensivo della dignità personale e dal tenore finanche minaccioso. Una motivazione, ancora una volta perfettamente congrua e logica, che il ricorso ha omesso di sottoporre a specifico vaglio critico.
4. Inammissibile, in quanto aspecifico, è anche il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.. Richiamate, in proposito, le considerazioni già svolte in ordine alla correttezza della condotta detenuta dall'appuntato ED e dal vicecomandante AL, la c sentenza impugnata ha correttamente sottolineato gli elementi che impedivano un favorevole apprezzamento della richiesta formulata dalla FE. Con 7 apprezzamento di merito, congruamente motivato e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha, infatti, posto in luce come la condotta tenuta dell'imputato avesse realizzato una lesione comunque significativa non soltanto della dignità, del prestigio e della libertà psichica della persona offesa, ma anche dell'ulteriore bene giuridico tutelato dall'art. 196 cod. pen. mil. pace, costituito dall'integrità del rapporto gerarchico, funzionale alla coesione e all'efficienza delle Forze Armate, avendo le espressioni contestate all'imputato trovato la loro causa in ragioni direttamente connesse al servizio, e in particolare alla predisposizione dei turni di presenza in ufficio. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità anche dell'illustrato profilo di doglianza.
5. Venendo, infine, al quinto motivo di censura, con il quale il ricorso lamenta che la sentenza abbia errato nel condannare l'imputato alle spese anche per il "doppio" secondo grado di giudizio, in realtà dalla lettura della motivazione e del dispositivo del provvedimento si evince unicamente la corretta pronuncia, da parte della Corte territoriale, della condanna alle spese, emessa, ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen., in base all'ordinario principio della soccombenza.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativarnente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 3/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Reroldi DEPOSITATA forma Antonella Patrizia Mazzei Che IN CANCELLERIA 22 APR 2020 িGIL CANCEL DERE pidio Di Met O N S