Sentenza 4 luglio 2007
Massime • 1
In tema di violazioni finanziarie e tributarie, a seguito della stipula dell'Accordo tra la Confederazione Elvetica e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, il reato di contrabbando doganale non può più ritenersi configurabile nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, a differenza del reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2007, n. 36198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36198 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/07/2007
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 783
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 15711/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI AOSTA;
nel procedimento
contro
:
DI IO CO, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza in data 12 Gennaio 2007 del Tribunale di Aosta quale giudice del riesame, con cui ha annullato il sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Aosta il 15 Dicembre 2006 in relazione ai reati di importazione di merce in violazione dei diritti di confine (artt. 110 c.p., D.P.R. 23 Gennaio 1943, n. 43, art. 282 e art. 295, comma 2, lett. d) e di evasione dell'Iva sulla merce importata (art. 110 c.p., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 67 e 70 in relazione al CITATO D.P.R. n. 43 del 1943, art. 295).
Fatti commessi fino all'ottobre 2006.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. IZZO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. Tatozzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Su istanza del Pubblico Ministero, il Giudice delle indagini preliminari di Aosta ha emesso il 15 Dicembre 2006 un provvedimento di sequestro preventivo di alcune autovetture in relazione ai reati di importazione di merce in violazione dei diritti di confine (art.110 c.p., D.P.R. 23 Gennaio 1943, n. 43, art. 282 e art. 295, comma
2, lett. d) e di evasione dell'Iva all'importazione (art. 110 c.p., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 67 e 70 in relazione al citato D.P.R. n. 43 del 1943, art. 295). In particolare, le indagini relative al Sig. DI IO ipotizzavano che le autovetture importate dal suo autosalone situato in territorio italiano fossero accompagnate da fatture di una società, la "Fiat Centre (Suisse) SA", che operava quale intermediario fittizio in modo da abbattere il valore delle merci e così ridurre sia i diritti di confine sia l'ammontare dell'Iva da versare allo Stato italiano, quantificata in oltre 5.000,00 Euro.
Avverso il provvedimento di sequestro il Sig. Di VI ha proposto istanza di riesame, che il Tribunale di Aosta ha accolto disponendo l'annullamento del provvedimento e la restituzione delle vetture sequestrate.
Il Sig. Di VI ha proposto tre diversi profili di censura. Con il primo si affermava che il meccanismo di fatturazione posto in essere corrispondeva ad effettive operazioni commerciali, così che non sussiste alcuna ipotesi di reato. Con il secondo si affermava che l'accordo sottoscritto nel 1992 dalla Comunità Europea e dalla Confederazione Elvetica in tema di trasferimento di merci esclude che su di esse i Paesi membri possano imporre dazi o altre forme di diritti di confine, con la conseguenza che nella condotta in esame non può ravvisarsi alcuna violazione della legge penale;
ciò anche in considerazione dell'avvenuto pagamento dell'Iva dovuta. Con terzo motivo si contestava l'esistenza di qualsiasi giustificazione per il sequestro delle vetture, posto che i fatti risultavano accertati e la documentazione relativa alle vetture sequestrata, così che non poteva ravvisarsi alcun periculum in mora.
Il Tribunale di Aosta ha annullato il provvedimento emesso dal G.i.p., concentrando la propria attenzione su unica questione ritenuta preliminare, l'assenza di fumus del reato ipotizzato, così non procedendo all'esame della successiva, e certamente rilevante, questione attinente l'esistenza del periculum in mora. Afferma il Tribunale in motivazione che "secondo il costante indirizzo" della Corte di cassazione "(tra le altre, 6, 25056 del 26 Aprile 2004)", in assenza del "fumus" di reato non è possibile sottoporre a sequestro il provento dell'illecito ipotizzato, così che, dovendosi escludere nel caso in esame l'esistenza del "fumus" in quanto il reato di contrabbando doganale non può essere integrato nell'ambito della Comunità (art. 9 del Trattato CE che elimina i diritti di confine) e neppure nella ipotesi di ingresso di merci provenienti dal territorio elvetico, posto che l'accordo per l'abolizione dei diritti di confine stipulato tra la Comunità e la Confederazione il 19 dicembre 1992 è vincolante per i Paesi membri ai sensi dell'art. 228, comma 7, del medesimo Trattato.
Ad analoga conclusione giunge il Tribunale con riferimento all'ipotizzata violazione in materia di Iva, ciò in quanto l'evasione dell'Iva sull'importazione trova nel nostro ordinamento un regime sanzionatorio più grave (parificato a quello del contrabbando) rispetto a quello dell'evasione dell'Iva interna, così ponendosi in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione delle merci e del divieto di doppia imposizione. Infine, poiché le condotte sottostanti i due reati sono le medesime, i principi che ostano all'applicazione delle sanzioni in materia di Iva non consentono di ritenere sussistente neppure la violazione in materia di diritti di confine.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Pubblico ministero, il quale lamenta l'erronea interpretazione della legge operata dal Tribunale di Aosta sia con riferimento alle violazioni in tema di diritti di confine sia con riferimento alle violazioni in tema di Iva all'importazione. Più volte, infatti, la Corte di cassazione ha affermato che sulle merci importate dalla Svizzera in territorio italiano permane l'obbligo di versamento dei diritti di confine, con conseguente violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 in caso di inosservanza (si veda la sentenza n. 17432 del 2005). Quanto alle violazioni in materia di Iva, con decisione del febbraio del 2006 (n. 66/6741) la Corte di cassazione ha chiarito che, una volta esclusa la doppia imposizione, l'evasione di Iva integra gli estremi del reato previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito specificati.
1. È pacifico in atti che le auto sequestrate provengono da una prima cessione da Fiat Italia a "Fiat Suisse S.A.", e cioè la società che cura l'importazione delle vetture Fiat in territorio elvetico. A sua volta, questa ha ceduto le auto a "Fiat Center (Suisse) S.A.", società che cura la commercializzazione delle vetture Fiat nel medesimo territorio. In sostanza, la commercializzazione delle vetture di marca Fiat nella Confederazione viene effettuata dalla casa italiana per canali ufficiali attraverso le due società ora ricordate.
"Fiat Center (Suisse) S.A." ha quindi ceduto le auto poi sequestrate all'autosalone del Sig. Di VI, ditta operante in Italia, che ha così reimpostato nel territorio italiano le stesse vetture che Fiat Auto aveva esportato con destinazione al mercato elvetico. È evidente che un meccanismo di esportazione e reimportazione delle medesime vetture verso e dalla Confederazione Elvetica ha un senso in quanto permette al commerciante italiano di praticare al cliente condizioni migliori di quelle consentite attraverso la più semplice e ordinaria procedura di acquisto in via diretta da Fiat Auto.
2. Una possibile spiegazione di tale convenienza viene, secondo l'ipotesi di accusa, dalla circostanza che il diverso regime fiscale operante nella Confederazione Elvetica comporta l'abbattimento del prezzo della vettura, che così viene reimpostata con un valore imponibile assai più basso di quello di listino e con un importo dell'Iva dovuta corrispondentemente più basso di quello che lo Stato dovrebbe incassare. In tal modo viene posto in essere un meccanismo di passaggi della merce che ha lo scopo di aggirare in parte il prelievo fiscale spettante allo Stato italiano.
3. L'Accordo stipulato il 19 Dicembre 1972 tra la Comunità Elvetica e la Comunità europea prevede all'art. 3 che i dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Svizzera e la Comunità sono gradualmente soppressi (con eliminazione totale a far data dal 1 luglio 1977) e che "nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto", aggiungendo poi, all'art. 6, che "nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera". Infine, giova evidenziare che l'art. 4 prevede che: "Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale. Le Parti contraenti possono sostituire con tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale".
4. Conformemente a quanto stabilito da quest'ultima disposizione, la Corte di cassazione ha più volte affermato, con decisioni che questo Giudice ritiene di condividere, che l'Accordo sottoscritto tra la Confederazione Elvetica e la Comunità lascia "impregiudicata la facoltà di riscossione dell'Iva all'atto dell'ingresso delle merci nel territorio degli Stati aderenti alla Comunità, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali" (sentenza emanata da questa Sezione il 30 aprile-10 giugno 2002, n. 22555, Panseri, rv 221884). Tale orientamento, che potremmo definire costante, è stato ribadito e precisato da altra e più recente decisione di questa stessa Sezione (sentenza n. 17432 del 22 marzo-9 maggio 2005, Pm in proc. Visconti Prasca, rv 231613), secondo cui il reato di violazione dell'Iva all'importazione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70) non è affatto escluso dall'Accordo tra la
Confederazione Elvetica e la Comunità in quanto l'Iva costituisce un tributo interno che secondo i principi del Trattato CE è dovuto allo Stato al momento dell'ingresso delle merci, a meno che non si provi che il tributo è già stato assolto anteriormente sia pure al momento dell'esportazione dallo Stato di provenienza. Nell'affermare in tal modo la operatività del principio della "neutralità commerciale" dell'imposta sancito dall'art. 4 dell'Accordo, la decisione in esame ricorda come proprio tale principio fosse alla base della precedente sentenza che aveva escluso in concreto la sussistenza del reato sulla base del divieto di doppia imposizione (il riferimento è alla sentenza n. 10677 del 2004, citata non felicemente dal Tribunale di Aosta quale conferma di una giurisprudenza "costante" di questo Giudice in favore della non operatività del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70). Si può dunque concludere che la giurisprudenza di questa Corte ritiene in modo costante che l'Accordo tra Confederazione Elvetica e Comunità impedisca di ritenere ancora sussistente il reato di contrabbando e, al contrario, ammetta la sussistenza dell'ipotesi di evasione dell'Iva all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione.
Tale conclusione appare del tutto in linea con la decisione della Corte di Giustizia che ha affermato che l'Iva all'importazione costituisce un tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente al dazio doganale (sentenza del 25 febbraio 1998 nella causa n. 299/1986), con decisione che esclude, contrariamente a quanto ritenuto dalla citata sentenza n. 10677 del 2004, il contrasto del regime dell'Iva all'importazione, e le relativa sanzioni, con l'art. 95 del Trattato CE in materia di libera circolazione.
5. Merita di essere ricordato, poi, che sia la ricordata sentenza n. 22555 del 2002 sia la sentenza emessa da questa Sezione il 3 marzo-13 maggio 2005, n. 17835, Santoro (rv 231836), hanno escluso che l'Accordo tra Comunità e Confederazione Elvetica comporti l'automatica e totale applicazione dei principi comunitari al trasferimento di beni fra uno Stato membro e la Svizzera, con la conseguenza che solo per gli scambi comunitari opera il divieto di applicazione di un maggior livello sanzionatorio degli illeciti (sentenza n. 22555 del 2002) e che solo tra i Paesi membri trova applicazione nella sua interezza il regime di libera circolazione (sentenza n. 17835 del 2005). Quest'ultima decisione ha, infine affermato che le violazioni in materia di Iva all'importazione comportano la confisca obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301. 6. Così fissati i principi applicabili in tema di Iva
all'importazione, è opportuno evidenziare che la sussistenza di una doppia imposizione sulle vetture oggetto di sequestro deve essere esclusa alla luce della normativa elvetica applicabile ad ipotesi come quella in esame. Secondo la Sezione quarta (in particolare art. 19) della Legge Federale sull'Iva del 3 settembre 1999, operano il diritto alla detrazione dell'Iva ed il riconoscimento del diritto al rimborso delle eccedenze d'imposta generate dall'acquisto di beni imponibili e cessioni esenti. Ciò significa che in caso di reimportazione in Italia il cedente elvetico ha il diritto alla detrazione o all'eventuale rimborso dell'Iva pagata all'atto dell'acquisto imponibile (anche se da parte di altro operatore elvetico) al momento della importazione in Svizzera dei beni che vengono successivamente esportati;
va escluso, dunque, che sulla merce oggetto del meccanismo di esportazione e reimportazione operi una doppia imposizione.
6. In conclusione, questa Corte ritiene che il Tribunale di Aosta abbia correttamente escluso l'esistenza del fumus del reato di contrabbando ipotizzato dal G.i.p. nel provvedimento di sequestro, ma abbia escluso in modo erroneo l'applicabilità al caso di specie del reato di violazione dell'Iva all'importazione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70), reato per il quale dovrà valutarsi in concreto la sussistenza di sufficienti indizi del fatto che attraverso il meccanismo di esportazione e reimportazione delle vetture il Sig. Di VI abbia goduto di un illecito abbattimento dell'importo dell'Iva dovuta.
7. Per completezza la Corte osserva che il Procuratore generale ha prospettato per il caso in esame la sussistenza della diversa ipotesi di reato di evasione fiscale mediante irregolare fatturazione. Tale prospettiva sembra porsi in linea con altra decisione di questa Corte che, nell'escludere l'esistenza dei fumus del contestato delitto di truffa ai danni dello Stato, ha ravvisato come più corretta l'ipotesi della violazione fiscale in presenza di attività commerciale di importazione di autovetture usate da Paesi dell'Unione Europea a prezzi concorrenziale attraverso l'indebita applicazione di un regime tariffario Iva più favorevole di quello consentito (Seconda Sezione Penale, sentenza n. 47701 del 17 novembre-12 dicembre 2003, Vignali, rv 227591). La prospettazione del Procuratore generale presuppone l'accertamento di irregolarità nella fatturazione "a monte" di quella finale;
si tratta di circostanza che esula dal contenuto della decisione impugnata e da quello del ricorso così che la Corte, alla luce del materiale sottoposto alla sua attenzione, non ritiene possibile esprimere sul punto alcuna valutazione specifica.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007