Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto - interpretando l'art. 3 c.c.n.l. 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL e le relative dichiarazioni a verbale - che la riduzione dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali comportava automaticamente una proporzionale riduzione delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RA SOMMELLA - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE n.2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENNIO COLOMBO, FURIO PACE, giusta procura speciale atto notar FERRUCCIO BRAMBILLA di MILANO in data 8/4/97 rep.n.146997
- ricorrente -
contro
GN FR, CO GIORGIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10260/97 proposto da:
GN FR, CO GIORGIO, già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE n. 6579/A, presso l'ing. GINO BURATTI e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO DOLFI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ENEL SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 100/97 del Tribunale di PAVIA, depositata il 22/03/97, R.G.N. 655/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato Furio PACE;
udito l'Avvocato Emilio DOLFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con ricorso ex art. 414 c. p. c. del 1^ ottobre 1992 al pretore di Vigevano NO RA e VA ER promuovevano contro l'Enel S. p. A. controversia di lavoro chiedendo: a) accertare e dichiarare l'inadempimento dell'ENEL all'obbligo di ridurre l'orario settimanale dei ricorrenti quali letturisti - consulenti della Zona di Vigevano (e segnatamente per lo NO da 40 a 39 ore settimanali, come previsto dall'art. 3 del c. c.n. l. del 12/4/1986, dal 1^ agosto 1988 al 30/6/1990 e da 39 a 38 ore, come previsto dall'art. 3 del c.c. n. l. del 21/2/1989, dal 1^ luglio 1990 in poi;
per lo VA da 40 a 38 ore settimanali dall'1/2/1991 in poi, come previsto dall'art. 3 dei c.c.n. l. del 12/4/1986 e del 21/2/1989) ; a) accertare o dichiarare il diritto dei ricorrenti di ridurre le rese settimanali per letture mensili o semestrali (determinante dall'accordo del 27/2/1986 per la Zona di Vigevano) in misura proporzionale per lo NO di 1 ora dall'1/8/1988 al 30/6/1990 e di 2 ore dall'1/7/1990 in poi per lo VA e di 2 ore dall'1/2/1991 in poi, con il criterio già applicato in precedenza per la zona di Vigevano dagli altri letturisti - consulenti;
c) condannare l'Enel al risarcimento del danno subito da ciascuno dei ricorrenti dall'1/8/1988 per lo NO e dall'1/2/1991 per lo VA, fino a quando l'Enel non avrà ridotto le rese a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 39 ore o da 39 a 38 ore, con il pagamento delle ore lavorative in più rispetto a quelle previste dal c.c. n. l. , come lavoro straordinario da quantificarsi in separato giudizio.
In particolare i ricorrenti osservavano che la tesi dell'Enel (secondo la quale la riduzione dell'orario di lavoro settimanale avrebbe dovuto essere attuata con riferimento alla sola attività di consulenza, rimanendo inalterato il numero delle rese) , si sarebbe palesata illegittima in quanto quest'ultima attività sarebbe stata meramente accessoria rispetto a quella di lettura e comunque da questa inscindibile, non solo sotto il profilo della contestualità cronologica, ma anche sotto quello della connessione funzionale tra le due attività e perché la riduzione di essa si sarebbe tradotta in una dequalificazione dei letturisti avendo avuto la introduzione di tale attività lo scopo di far acquistare a tali dipendenti una maggiore professionalità e, correlativamente, una qualifica superiore.
Costituendosi in giudizio con memoria del 21/11/1992 l'Enel contestava la fondatezza della pretesa azionata.
Con sentenza del 4 giugno 1993 il pretore adito accoglieva le domande dei ricorrenti e per l'effetto dichiarava che l'Enel per i dipendenti NO RA IO VA era inadempiente all'obbligo di ridurre l'orario settimanale di lavoro assunto contrattualmente e lo condannava ad effettuare le dovute riduzioni diminuendo le rese previste dagli accordi tra le parti ed effettuate dai ricorrenti in misura proporzionale per lo NO, ad 1 ora dall'1/1/1988 al 30/6/1989 e a 2 ore dal 1/7/1990 in poi e, per lo VA, a 2 ore dall'l/2/1991 in poi, con il criterio già in precedenza applicato per la zona di Vigevano agli altri letturisti;
condannava l'Enel a risarcire ai ricorrenti il danno subito in conseguenza delle mancate riduzioni delle rese con il pagamento delle ore lavorative in più come lavoro straordinario da quantificarsi in separato giudizio. A seguito di appello dell'ENEL il tribunale con sentenza del 7 giugno 1994 rigettava l'impugnazione. Avverso tale decisione l'ENEL proponeva ricorso per cassazione, che questa Corte accoglieva con sentenza n. 4807 del 1996 rinviando la causa al tribunale di Pavia.
In particolare questa Corte affermava che "il Tribunale da una parte riconosce che la riduzione di orario per i letturisti richiedeva una verifica in ordine alle conseguenze che tale riduzione comportava sulle rese e d'altra parte afferma, apoditticamente e contraddittoriamente, che tale verifica andava effettuata non prima, ma ex post per accertare se la riduzione delle rese, già operata automaticamente, avesse comportato un'eccessiva diminuzione dell'attività lavorativa dei letturisti, tenuto conto delle innovazioni tecnologiche introdotte nella lettura dei contatori: con la conseguenza del tutto illogica che tali rese dapprima sarebbero state ridotte e poi avrebbero dovuto essere aumentate. ">. Aggiungeva poi che "il Tribunale inoltre non ha spiegato come si concilia la collocazione (da esso ipotizzata) della verifica suddetta in epoca successiva alla avvenuta riduzione automatica delle rese con l'espressione letterale della dichiarazione a verbale che prevede l'effettuazione della verifica medesima prima dell'applicazione della riduzione di orario. Tale riduzione, infatti, cominciava a decorrere dal 1^ luglio 1990 e l'incontro delle parti sociali per esaminare la conseguenza che tale riduzione avrebbe avuto sulle rese dei letturisti era prevista entro il 1^ marzo 1990."
Riassunto il giudizio, il tribunale di Pavia con sentenza del 22 marzo 1997 rigettava l'appello dell'ENEL avverso la sentenza di primo grado del pretore di Vigevano.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione ancora l'ENEL con due motivi di ricorso.
Gli intimati resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un duplice complesso motivo di ricorso la difesa dell'Enel lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3) ; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi dalla controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ed agli artt. 383, 384 e 394c.p.c.; violazione degli artt.383, 384 e 394 c.p.c. ; violazione e falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 1371, 1372, 1372, 2067, 2071, 2099 e 2697 c.c. e 3, 36 e 41 Cost. , con riferimento all'art.3 del c. c. n. l. 21/2/1989 per i dipendenti elettrici dell'Enel ed alla relativa dichiarazione a verbale nonché all'accordo quadro nazionale 22/9/1983 sulle attività di lettura dei misuratori;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, e 116 c.p.c. In particolare argomenta che con la sentenza n. 4807 del 1996 la Corte accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'Enel e, precisamente i motivi di impugnazione riferentisi alla non applicabilità della riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 38 ora prevista dall'art. 3 del c.c.n. l. del 1989 in riferimento specifico alla interpretazione del punto 3, comma 4 delle dichiarazioni a verbale concernenti detto articolo, dichiarando, invece, che la sentenza impugnata, per quanto atteneva all'interpretazione e all'applicazione del contratto collettivo del 1986 ai letturisti, non meritava le censure mosse dall'ENEL.
La Corte in particolare affermava che era vero che anche nel contratto del 1989 dalla riduzione dell'orario non erano espressamente esclusi i letturisti;
ma era anche vero che con una dichiarazione a verbale, contenuta nello stesso contratto collettivo, le parti sociali si impegnarono ad incontrarsi entro il 1/1/1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione avrebbe potuto determinare sullo svolgimento delle attività di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di lettura avrebbe apportato all'attività stessa. Secondo la sentenza del tribunale di Vigevano tale verifica avrebbe dovuto effettuarsi do che le rese erano state ridotte (a seguito della riduzione da 39 a 38 ore dell'orario a settimanale di lavoro degli altri dipendenti) ed in tale sede, se si fosse riscontrato che le rese, così ridotte, fossero divenute insufficienti, si sarebbe provveduto ad una nuova determinazione convenzionale di esse, così come era avvenuto nel 1984. Ma tale motivazione era stata ritenuta da questa Corte in parte contraddittoria ed in parte illogica. Successivamente in sede di giudizio di rinvio il Tribunale di Pavia - secondo la difesa dell'ENEL - avrebbe disatteso i criteri interpretativi e lo stesso principio enunciato da questa Corte nella cit. sentenza n. 4807/96 pervenendo alle stesse erronee conseguenze alle quali erano pervenuti il Pretore ed il Tribunale di Vigevano e quindi incorrendo nelle stesse contraddizioni ed illogicità che avevano già viziato la precedente sentenza del giudice d'appello Ed infatti anche la sentenza impugnata aveva in sostanza ignorato la dichiarazione a verbale più volte citata e la sua efficacia limitativa.
Quindi - conclude la difesa dell'ENEL - anche la sentenza del tribunale di Pavia deve considerarsi erronea ed emessa in violazione dei criteri ermeneutica contrattuale e segnatamente di quelli previsti dagli artt. 1363, 1366 e 1368 c.c.. 2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale gli intimati lamentano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sostenendo che erroneamente la sentenza impugnato ha compensato le spese tra le parti in causa. 3. 1 due ricorsi, principale ed incidentale, proposti contro la stessa sentenza (entrambi ammissibili avendo in particolare la difesa dell'ENEL provveduto a depositare le procure che abilitavano l'ing. ER Mobili a conferire il mandato alle liti in nome e per conto dell'ENEL) , devono essere riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c.. 4. Il ricorso principale, nei suoi due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente, è fondato per essere la pronuncia impugnata affetta dal vizio di motivazione denunciato dalla difesa della società ricorrente.
4. l. Giova premettere che il thema decidendum che residuava dopo il precedente giudizio di cassazione (Cass. n. 4807 del 1996) consisteva - com'è pacifico tra le parti - nell'interpretazione dell'art. 3 c. c. n. l. 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL e della relativa dichiarazione a verbale;
ciò al fine di stabilire se la riduzione dell'orario di lavoro ordinario da 39 a 38 ore si applicasse anche ai letturisti e se, in caso di risposta affermativa, anche il numero delle c.d. "rese" settimanali corrispondenti all'orario medesimo dovesse ritenersi proporzionalmente ridotto;
con la conseguenza di confermare o riformare la pronuncia pretorile di primo grado che aveva dichiarato il diritto dei lavoratori ricorrenti incidentali a veder ridotte (dall'ENEL) le "rese" in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro ed aveva condannato conseguente l'ENEL - che aveva continuato a ritenere vigente, come dimensionamento della prestazione lavorativa da espletarsi nell'orario di lavoro ordinario, lo stesso numero di rese corrispondente al precedente (più elevato) orario settimanale di 39 ore - al risarcimento del danno pari alle ore lavorative effettuate in più rispetto all'orario ordinario quali risultanti dalle maggiori rese effettuate. Invece fuori dal thema decidendum erano (e sono tuttora) sia l'interpretazione del precedente contratto collettivo del 1986, sia la tematica della possibile (o meno) incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sul rapporto tra attività di lettura ed attività di consulenza, le quali entrambe erano svolte dai letturisti.
4. 2. La pronuncia impugnata ha interpretato l'art. 3 cit. nel senso che la riduzione dell'orario di lavoro era generalizzata e che quindi riguardava anche i letturisti. Tale interpretazione è adeguatamente e non contraddittoriamente motivata - in quanto fondata sia sul tenore letterale del testo contrattuale (che fa riferimento a "tutti i lavoratori"), sia sul successivo comportamento delle parti (atteso che l'ENEL, nel manifestare l'intento di non volere procedere ad una riduzione delle rese per i letturisti in occasione dell'entrata in vigore del nuovo più ridotto orario di lavoro, aveva implicitamente riconosciuto che la riduzione di orario riguardasse anche i letturisti stessi, altrimenti il problema non si sarebbe proprio posto) - e quindi si sottrae a censura, atteso che - come questa Corte ha più volte affermato (Cass. 17 gennaio 1997, n. 435) - l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle part è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica.
4. 3. Parimenti assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria è l'interpretazione operata dal tribunale della dichiarazione a verbale menzionata (secondo cui "in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, prevista con decorrenza dal 10 luglio 1990, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 10 marzo 1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento della attività di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di lettura apporterà all'attività stessa"). Infatti da una parte il tribunale ha correttamente rilevato che la dichiarazione a verbale aveva un'efficacia interpretativa delle clausole del contratto collettivo;
proposizione questa che è pienamente coerente con la natura negoziale della dichiarazione stessa, la quale va ad integrare (e chiarire la portata) del regolamento contrattuale e risponde al canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c. c.) che - come già affermato da questa Corte (Cass. 3 novembre 1988, n. 5944) - è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall'art. 1362, comma 1, c.c. e va applicato con particolare rigore allorché si tratti d'interpretare la disposizione di un contratto collettivo e la relativa dichiarazione verbale (per un'ulteriore ipotesi in cui sono venute in rilievo dichiarazioni a verbale contenute nei contratti collettivi v. Cass. 28 settembre 1996, n. 8569) . D'altra parte il tribunale ha ritenuto che la dichiarazione a verbale nel suo contenuto esplicito rimetteva ad un successivo incontro (e quindi accordo sindacale) tra le parti la disciplina delle "conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento dell'attività di lettura" e quindi, nel suo contenuto implicito, confermava che la riduzione dell'orario da 39 a 38 ore settimanali si applicasse anche ai letturisti.
Inoltre nel rimarcare un dato letterale della dichiarazione (i.e. l'uso del condizionale "potrebbe") poneva giustamente in rilievo come esso si riferisse alle "conseguenze" (ossia all'incidenza sul numero delle rese) e non già alla riduzione dell'orario (che già l'art. 3 cit. prevedeva) ; incidenza che - giova ora rimarcare - avrebbe potuto essere disciplinata dalle parti nel modo più vario: a) riducendo le rese in modo più o meno proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro;
b) confermando il precedente numero di rese (ove le parti avessero ritenuto che la riduzione dell'orario di lavoro era bilanciata da nuovi sistemi di lettura - menzionati nella stessa dichiarazione a verbale - che rendevano più veloce tale operazione per i letturisti) ; c) ovvero in ipotesi anche aumentando il numero delle rese (ove si fosse ritenuto che la velocizzazione dell'attività di lettura addirittura eccedesse la riduzione dell'orario).
4.4. Il vizio logico della sentenza risiede invece nel sillogismo operato allorché dalla premessa maggiore (rappresentata dall'interpretazione dell'art. 3 cit. nel senso che la riduzione dell'orario settimanale di lavoro si applicava anche ai letturisti) e da quella minore (costitutita dall'interpretazione della menzionata dichiarazione a verbale nel senso che l'incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sul numero delle rese era destinato ad essere oggetto di un successivo incontro - e quindi accordo - tra le parti) ha tratto, come sintesi, la conclusione che in attesa o in mancanza di tale incontro (ed accordo sindacale) vi era un, automatica riduzione delle rese proporzionale alla riduzione dell'orario. Tale conclusione è contraddittoria perché contrasta con (ed anzi rappresenta null'altro che la negazione della) premessa minore. L'affermazione che l'incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sulle rese sarà oggetto di successivo incontro (ed accordo sindacale) tra le parti contiene - nella sua possibile scomposizione linguistica - l'affermazione che, al momento della stipula del contratto collettivo, tale incidenza non era affatto disciplinata. Questa proposizione contrasta con la sintesi del sillogismo suddetto che predica viceversa che il contratto collettivo conteneva già (implicitamente) tale disciplina individuata - tra le tante astrattamente possibili - nella riduzione del numero delle rese in misura proporzionale alla riduzione dell'orario. Ma è contraddittorio ritenere che il contratto contenga allo stesso tempo la disciplina di tale incidenza e la previsione di un successivo incontro (ed accordo sindacale) per concordare tale disciplina. Il sillogismo difettoso operato dal tribunale di Pavia ha comportato - come già nella precedente sentenza del tribunale di Vigevano cassata da questa Corte - la sostanziale schermatura della dichiarazione a verbale, la cui portata precettiva e chiarificatrice (nel senso che le parti - rinviando a successivi incontri ed accordi la disciplina dell'incidenza della riduzione dell'orario sulle rese - si davano anche atto che al momento una tale disciplina mancava) è stata del tutto obliterata. In sostanza il tribunale ha letto il citato art. 3 del contratto collettivo come se la dichiarazione a verbale non ci fosse, violando anche un canone di ermeneutica negoziale costituito dal principio di conservazione dell'atto giuridico negoziale (art. 1367 c.c.) che comporta che esso (e le sue singole clausole) venga interpretato nel senso in cui possa avere un qualche effetto (Cass. 1 settembre 1997, n. 8301), mentre se la dichiarazione a verbale fosse da leggere nel senso che, pur in presenza di una disciplina di tale incidenza già positivamente (ancorché implicitamente) posta dal contratto collettivo, le parti prevedevano di incontrarsi per introdurre (una modifica a) tale disciplina, in realtà avrebbe una scarsa o nulla portata precettiva (perché in ogni contratto collettivo è implicita la possibilità per le parti di stipulare un nuovo contratto che, in tutto od in parte, lo modifichi) . Viceversa la disciplina stessa di tale incidenza era rimessa al successivo incontro (od accordo sindacale) essendo possibili, ma non automatiche, le conseguenze della riduzione dell'orario di lavoro sulle rese, cosi come ha chiarito in realtà lo stesso tribunale che, nel porre la premessa minore del suo sillogismo, ha sottolineato l'uso del condizionale "potrebbe". 4. 5. Inoltre la rilevata contraddittorietà della motivazione trova conferma anche in un'ulteriore considerazione. Il numero delle rese giornaliere non poteva che corrispondere ad un numero intero (non potendo ovviamente il letturista fare solo una frazione di una lettura) . Ed allora delle varie soluzioni possibili quella ipotizzata dal tribunale è proprio quella più improbabile perché sconta l'evenienza (del tutto casuale) che il numero delle rese fosse un multiplo del numero delle ore di lavoro settimanali. Ciò conferma che in realtà il nuovo numero minimo di rese - necessario solo ove la riduzione dell'orario non trovasse già sufficiente bilanciamento nell'accelerazione delle operazioni di lettura in ragione delle possibili innovazioni dei sistemi di lettura, quali menzionati nella stessa dichiarazione a verbale - non poteva che risultare da un nuovo accordo sindacale, senza che alla mancanza di questo possa supplire il giudice, il cui potere di integrazione del regolamento contrattuale è del tutto eccezionale e legato a presupposti ben determinati (arg. ex art. 1374 c.c.).
4.6. Infine può considerarsi anche che il rilevato vizio di contraddittorietà sconta poi un ulteriore errore ermeneutico in cui è caduto il tribunale e che è meno evidente perché è costituito da un passaggio non esplicitato del suo ragionamento. L'aver schermato la dichiarazione a verbale (con il sillogismo appena censurato) si coniuga con l'implicito convincimento che una disciplina dell'incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sulle rese fosse assolutamente necessaria. È tale convincimento che conduce il tribunale a ritenere la riduzione delle rese quale conseguenza automatica della riduzione dell'orario di lavoro. Ma così non è perché ciò contrasta ulteriormente anche con l'affermazione contenuta nella stessa sentenza secondo cui le rese altro non erano che il "numero minimo di letture la cui effettuazione quotidiana è obbligatoria".
Questa definizione - sulla quale non c'è contestazione tra le parti - non attiene affatto all'orario di lavoro (giornaliero) , ma alla prestazione lavorativa (giornaliera) . Ossia rappresenta una specificazione non già di quanto tempo il lavoratore dovesse essere in servizio, bensì di quanta attività egli dovesse svolgere. Quindi le due nozioni - ancorché in concreto connesse (atteso che è evidente che la finalità del sistema delle rese è quella di consentire al datore di lavoro un controllo indiretto dell'osservanza dell'orario di lavoro tramite il controllo dell'attività lavorativa) - rimangono concettualmente ben distinte e richiedono due discipline specifiche senza che la seconda sia null'altro che la trasposizione della prima mediante un mero fattore di conversione (del numero di ore di lavoro in numero delle rese) . Ed allora - modificata soltanto la disciplina dell'orario di lavoro e non anche quella delle rese - il letturista si trovava anch'egli (al pari degli altri dipendenti dell'ENEL) a beneficiare della riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, ma - in mancanza dell'accordo sindacale previsto dalla menzionata dichiarazione a verbale - continuava ad essere obbligato ad effettuare ogni giorno il medesimo numero di letture quale previsto dai (non modificati) accordi sindacali territoriali. Con la conseguenza che, ove avesse effettuato tali letture in un tempo superiore al (ridotto) orario giornaliero, aveva diritto al compenso per lavoro straordinario;
diritto che però insorgeva per l'eventuale superamento dell'orario normale di lavoro e non già automaticamente per l'effettuazione di un numero di rese (pur identico a quello vigente anche prima della riduzione dell'orario, ma) superiore alla riparametrazione proporzionale di questo sulla base della riduzione dell'orario di lavoro.
5. La pronuncia impugnata quindi deve essere cassata e - assorbito il ricorso incidentale che, attenendo solo al regolamento delle spese processuali dalla medesima operato, concerne un punto della decisione che viene comunque meno come conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale - la causa deve essere rinviata, anche per le spese, al tribunale di Milano.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 Gennaio 1999