Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 480
CASS
Sentenza 19 gennaio 1999

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L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto - interpretando l'art. 3 c.c.n.l. 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL e le relative dichiarazioni a verbale - che la riduzione dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali comportava automaticamente una proporzionale riduzione delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 480
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 480
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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