Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, a seguito della modifica apportata dall'art. 4 undevicies della legge n. 49 del 2006 al comma nove dell'art. 656 cod.proc.pen., può essere disposta, nei confronti del condannato per i delitti di cui all'art. 4 bis L. n. 354 del 1975 solo nell'ipotesi in cui questi si trovi agli arresti domiciliari e indipendentemente dallo stato di tossicodipendenza, in ragione dell'abrogazione, da parte dell'art. 4 octies della citata legge dell'art. 91 comma terzo del d.P.R. n. 309 del 1990.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2007, n. 31144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31144 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/07/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2853
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 012573/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC CO, N. IL 17/09/1963;
avverso ORDINANZA del 10/01/2007 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galasso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine relativo alla sentenza 1.3.2005, colla quale il LA era stato condannato per il delitto di rapina aggravata.
Osservava il giudice dell'esecuzione che correttamente il P.M. aveva già negato la sospensione chiesta dal LA, in quanto il reato di cui sopra, ricompreso fra quelli indicati nell'art. 4 bis O.P., comportava l'applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, secondo il quale la sospensione stessa era concedibile solo per chi si trovasse agli arresti domiciliari, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art.89. Tale disposizione aveva carattere generale e quindi si applicava anche al LA, che pure aveva presentato richiesta di misura alternativa, secondo il citato D.P.R., artt. 90 e 94. Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il LA, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
L'interpretazione normativa esposta nell'ordinanza impugnata, urtava contro i principi ispiratori della finalità del recupero di chi, trovandosi nella situazione della tossicodipendenza, cerchi di uscirne mediante il ricorso alle misure alternative (prodromica delle quali è la sospensione dell'ordine di esecuzione). Nella fattispecie, dunque, doveva ritenersi che il divieto dell'art. 656 c.p.p., comma 9, non operasse nei confronti dei tossicodipendenti;
una corretta lettura del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, lasciava intendere che se l'ordine non è stato eseguito, spetta al P.M. disporne la sospensione, in presenza di istanza volta all'ottenimento di misura alternativa.
Il ricorso è infondato.
Come osserva, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte, "le modifiche apportate dalla L. n. 49 del 2006 al D.P.R. n.309 del 1990, art. 89 e segg. e all'art. 656 c.p.p., commi 5 e 9, non sembrano consentire il permanere del precedente orientamento interpretativo, secondo cui l'art. 656 c.p.p., comma 9, non operava nei confronti dei tossicodipendenti, per i quali trovava applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, comma 3; infatti, tale ultima disposizione è stata abrogata, mentre il comma 9, lett. a), è stata modificata nel senso di individuare l'area dei casi che fuoriescono dal divieto, espressamente indicati nei soggetti che si trovano agli arresti domiciliari, disposti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 (disposizione che riguarda la custodia cautelare e non l'esecuzione della pena), con esclusione implicita di tutti gli altri.
Le modifiche apportate al citato, art. 91 sembrerebbero escludere ogni competenza del P.M. nella sospensione dell'esecuzione della pena (recte: dell'ordine di carcerazione) per i tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero, e quindi del giudice dell'esecuzione, demandando la materia esclusivamente al magistrato di sorveglianza, una volta eseguito l'ordine". Questa Corte condivide pienamente tali considerazioni, che fa proprie, decidendo in conformità.
Il ricorso va dunque rigettato, coi provvedimenti previsti dall'art.616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2007.