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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6230/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6230/2020
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Lombardo;
Per l'avv. SICILIANO ANGELA MARIA;
CP_1
Entrambi i procuratori discutono la causa e con ludono come nelle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la cuasa venga decisa;
Il Got
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, alle ore 15,30 , provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 6230/2020 R.G., promossa da pagina 1 di 12 , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , e residente a Parte_1 C.F._1
RM, Via Marinai Alliata n. 13/B, per procura a margine dell'originale dell'atto di citazione presso l'avv. Francesco Lombardo, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. resso il suo studio legale in RM, Via Principe di Belmonte n.3, dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di telefono e/o fax 091584037 o alla propria casella di posta certificata Email_1
-Attore- Contro
, C.F. , in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente dom.to presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, sita in RM, in Piazza Marina n.39 (Palazzo Rostagno), rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rep. n. 12 del 04.05.2021, dall'Avv. Valentina Bellomo, C.F. E
(p.e.c.: alermo. ; fax: 091.7407725; email: C.F._3 Email_2 CP_2
Email_4
- Convenuto – E nei confronti di
, con sede in RM Via Volturno n.2, C.F.e P.I. n. , in persona CP_1 P.IVA_2 dell'Ing. , nato a [...] il [...], nella qualità di Amministratore Controparte_3
Unico dell' giusta poteri come da Statuto societario ed elettivamente CP_1 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società; rappresentato e difeso, dall'avv.to Angela Maria Siciliano C.F. giusto mandato in atti C.F._4
Terza chiamata in causa
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di RM, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro Controparte_2
5488,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
ed oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_2
che liquida in complessivi € 2128,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali;
pagina 2 di 12 DISTRAE, ex art. 93 c.p.c., il superiore importo in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CT medico-legale. CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , ha convenuto in giudizio il Parte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale ha chiesto Controparte_2 il risarcimento dei danni fisici subiti, allorquando in data 22.06.17, alle ore 08,45 circa in
RM, mentre percorreva a piedi il marciapiedi di locale Via Archimede, improvvisamente, pervenuto in prossimità del civico 76 , rovinava a terra a causa di una disconnesiione presente sul marciapiede non segnalato da alcun cartello identificativo, riportando lesioni fisiche . In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. quale proprietà e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale contestava sia l'an che il qauntum della domanda CP_2
attorea ritenendo non provato il sinistro dedotto in causa e ne chiedeva il rigetto;
in subordine invocava l'applicazione dell'art. 1227 cpc ovvero il concorso colposo del danneggiato;
eccepiva , poi un difetto di legittimazione passiva , ritenendo la responsabilità esclusiva dell' di cui chiedeva una condanna diretta, in caso di accertamento CP_1 di un difetto da attribuire alla natura e struttura del tombino nel sito urbano in oggetto, come da nota del Corpo di Polizia Municipale ( v. nota del 30.06.2020, agli atti) “ il luogo del lamentato sinistro è stato interessato da ripetuti interventi da parte dell' per perdite idriche” CP_1
Autorizzata la chiamata si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società CP_1 la quale contestava la chiamta in causa negando la dedotta responsabilità da parte del
[...]
evidenziando che in relazione ai i fatti dedotti in giudizio , l' Controparte_2 [...]
non poeva essere ritenuta responsabile di quei danni causati dalla malformazione del CP_1 marciapiede e dei suoi difetti di costruzione, atteso che il , quale Ente Controparte_2
Proprietario, è responsabile non solo per danni verificatesi nella pubblica via, ma anche pagina 3 di 12 relativamente ai marciapiedi laterali. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda formulata nei sui confronti.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali, una prova testimoniale e l'epletamento di ctu medica sulla persona dell'attrice , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal è CP_2 infondata.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attore ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del marciapiede ove è caduto.
Non può, infatti, sostenersi che l'affidamento della manutenzione delle vie cittadine ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del CP_2
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_2 soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione delle strade non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo CP_2
all'impresa appaltatrice del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del nei CP_2
confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal , secondo Controparte_2
cui la titolarità degli obblighi di custodia e vigilanza della rete stradale spetterebbe unicamente all' CP_1
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
“ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr.
15389/11).
pagina 4 di 12 Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione,
Sez. VI, ord. nr. 2692/2014).
Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
pagina 5 di 12 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il tratto di marciapiede percorso dall'attore si presentava dissestato , ovvero il pino di calpestio non risultava uniforme ma presentava rigonfiamenti, pltre che sconnesso con spaccature e fessurazioni ( cfr all. 1-2, produzione fotografica parte attrice).
Invero, tanto è emerso anche nel corso della espletata istruttoria a mezzo del teste escusso , sig.ra , la quale in sede di escussione ha confermato l'evento dedotto in Testimone_1 causa.
In particolare , il predetto teste , , all'udeinza del 08 giugno 2022 ha così Testimone_1 dichiarato: ADR: Non parente, indifferente;
ADR: Il giorno del sinistro camminavo a piedi e mi stavo dirigendo verso il Porto, ad un certo punto ho visto il Sig. che cadeva a terra. ADR: Il fatto è accaduto Pt_1 in Via Archimede, nel mese di giugno ed era di mattina. Prima di cadere il sig. camminava verso di me , Pt_1 nel senso che io scendevo e lui saliva. Il sig. è caduto a causa del marciapiede rialzato , si vedeva che Pt_1 erano stati eseguiti dei lavori perché c'era un impronta di scarpa e quella parte era tutta dissestata .
ADR: Dopo che il sig. è caduto mi sono subita avvicinata per soccorrerlo , ed anche altre persone si Pt_1 sono avvicinate. Ricordo che lo stesso si lamentava che si era fatto male e diceva di accusare dolori alla mano.
ADR: Io ero ad una distanza di 3/5 metri quando il sig. è caduto. ADR: Come detto sui luoghi sono Pt_1 intervenute anche altre persone che hanno chiamato l'ambulanza ADR: Non ricordo alcun intervento di Vigili sul luogo . ADR: Le condizioni del marciapiede dove è accaduto il sinistro corrispondono a quelle delle foto che mi vengono esibite ADR: il luogo non era transennato né segnalato. ADR: quando il sig. è caduto tra Pt_1 me e lui non vi erano altre persone
Le dichiarazioni rese dalla teste, sulla cui attendibilità non vi sono elementi contrari per poterne dubitare stante anche la sua condizione di terzietà poiché come dichiarato non legata con l'attore né da vicoli di parentela né da rapporti di conoscenza, trovano riscontro sia nei rilievi fotografii in atti prodotti e riconosciuti dalla stessa teste, in cui appunto è visibile lo stato di dissesto della pavimentazione del marciapiede, sia dalla documentazione medica ( cheda 118 e referto pronto soccorso) nella quale i sanitari intervenuti, nell'immediatezza del fatto, hanno annotato “ caduta accidentale. Incidente in luogo aperto in Via Archimede” .
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), che questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni (“frattura limitante somatica L2 e trauma contusivo anca sinistra) refertate a presso l'Ospedale “Villa Sofia” di Parte_1
RM .
pagina 6 di 12 Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ora però, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ascriversi allo stesso un concorso di colpa si sensi dell'art. 1 ex art. 1227 co 1 c.c.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
Va, infatti, evidenziato che il fatto, è avvenuto in pieno giorno (nel mese di giugno alle ore
9,00 del mattino), che i luoghi erano ben illuminati dalla luce naturale e che , come è dato evincersi dalle allegazioni fotografiche, l'ampio dissesto in cui versava il tratto di marciapiede in cui è caduto non poteva non essere visto dal danneggiato, il che porta a ritenere che effettivamente l'attore sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr.
Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
pagina 7 di 12 Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Venendo al "quantum debeatur" , alla stregua degli accertamenti eseguiti , sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il CT , in sede di perizia medico –legale, ha riscontrato che il sig. nel sinistro occorsogli ha Pt_1
riportato una “ lussazione postero mediale della II falange del V dito con dubbio di distacco parcellare posteriore “, e che risultavano residuati postumi da danno biologico nella misura del 4%, con un periodo di ITP di gg 20, di giorni 10 al 50% e gg 10 al 25% .
Le superiori conclusioni , che non risultano scalfite neppure dalle osservazioni fformulate da parte aattrice a cui il CT ha fornito risposta esaustiva , sono da condividere essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di pagina 8 di 12 un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
pagina 9 di 12 Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2587.40, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (74 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 5253,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2068,15 (comprensivo dell'aumento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (4%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 74).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 7840,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (30%), ascende complessivamente ad euro 5488,00.
pagina 10 di 12 Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 22.06.2017), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Infine, in relazione alla domanda di manleva formulata dal nei Controparte_2
confronti dell' la domanda non è risultata fondata, atteso che, come emerso in CP_1 giudizio il dissesto accertato ha riguardato la sede del marciapiede dissestato della locale via
Archinede.
Considerato l'esito del giudizio, in ossequio al principio di soccombenza le spese del presente giudizio di parte attrice vanno poste a carico del e liquidate Controparte_2
come in dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del “decisum”. Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_2 CP_1
Le spese di CT vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Così deciso all'udienza odierna del 02 aprile 2025.
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6230/2020
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Lombardo;
Per l'avv. SICILIANO ANGELA MARIA;
CP_1
Entrambi i procuratori discutono la causa e con ludono come nelle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la cuasa venga decisa;
Il Got
Dopo la camera di consiglio, riaperto il verbale, alle ore 15,30 , provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 6230/2020 R.G., promossa da pagina 1 di 12 , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , e residente a Parte_1 C.F._1
RM, Via Marinai Alliata n. 13/B, per procura a margine dell'originale dell'atto di citazione presso l'avv. Francesco Lombardo, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. resso il suo studio legale in RM, Via Principe di Belmonte n.3, dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di telefono e/o fax 091584037 o alla propria casella di posta certificata Email_1
-Attore- Contro
, C.F. , in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente dom.to presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, sita in RM, in Piazza Marina n.39 (Palazzo Rostagno), rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rep. n. 12 del 04.05.2021, dall'Avv. Valentina Bellomo, C.F. E
(p.e.c.: alermo. ; fax: 091.7407725; email: C.F._3 Email_2 CP_2
Email_4
- Convenuto – E nei confronti di
, con sede in RM Via Volturno n.2, C.F.e P.I. n. , in persona CP_1 P.IVA_2 dell'Ing. , nato a [...] il [...], nella qualità di Amministratore Controparte_3
Unico dell' giusta poteri come da Statuto societario ed elettivamente CP_1 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società; rappresentato e difeso, dall'avv.to Angela Maria Siciliano C.F. giusto mandato in atti C.F._4
Terza chiamata in causa
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di RM, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro Controparte_2
5488,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
ed oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_2
che liquida in complessivi € 2128,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali;
pagina 2 di 12 DISTRAE, ex art. 93 c.p.c., il superiore importo in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CT medico-legale. CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , ha convenuto in giudizio il Parte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale ha chiesto Controparte_2 il risarcimento dei danni fisici subiti, allorquando in data 22.06.17, alle ore 08,45 circa in
RM, mentre percorreva a piedi il marciapiedi di locale Via Archimede, improvvisamente, pervenuto in prossimità del civico 76 , rovinava a terra a causa di una disconnesiione presente sul marciapiede non segnalato da alcun cartello identificativo, riportando lesioni fisiche . In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. quale proprietà e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale contestava sia l'an che il qauntum della domanda CP_2
attorea ritenendo non provato il sinistro dedotto in causa e ne chiedeva il rigetto;
in subordine invocava l'applicazione dell'art. 1227 cpc ovvero il concorso colposo del danneggiato;
eccepiva , poi un difetto di legittimazione passiva , ritenendo la responsabilità esclusiva dell' di cui chiedeva una condanna diretta, in caso di accertamento CP_1 di un difetto da attribuire alla natura e struttura del tombino nel sito urbano in oggetto, come da nota del Corpo di Polizia Municipale ( v. nota del 30.06.2020, agli atti) “ il luogo del lamentato sinistro è stato interessato da ripetuti interventi da parte dell' per perdite idriche” CP_1
Autorizzata la chiamata si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società CP_1 la quale contestava la chiamta in causa negando la dedotta responsabilità da parte del
[...]
evidenziando che in relazione ai i fatti dedotti in giudizio , l' Controparte_2 [...]
non poeva essere ritenuta responsabile di quei danni causati dalla malformazione del CP_1 marciapiede e dei suoi difetti di costruzione, atteso che il , quale Ente Controparte_2
Proprietario, è responsabile non solo per danni verificatesi nella pubblica via, ma anche pagina 3 di 12 relativamente ai marciapiedi laterali. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda formulata nei sui confronti.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali, una prova testimoniale e l'epletamento di ctu medica sulla persona dell'attrice , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal è CP_2 infondata.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attore ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del marciapiede ove è caduto.
Non può, infatti, sostenersi che l'affidamento della manutenzione delle vie cittadine ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del CP_2
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_2 soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione delle strade non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo CP_2
all'impresa appaltatrice del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del nei CP_2
confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal , secondo Controparte_2
cui la titolarità degli obblighi di custodia e vigilanza della rete stradale spetterebbe unicamente all' CP_1
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
“ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr.
15389/11).
pagina 4 di 12 Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione,
Sez. VI, ord. nr. 2692/2014).
Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
pagina 5 di 12 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il tratto di marciapiede percorso dall'attore si presentava dissestato , ovvero il pino di calpestio non risultava uniforme ma presentava rigonfiamenti, pltre che sconnesso con spaccature e fessurazioni ( cfr all. 1-2, produzione fotografica parte attrice).
Invero, tanto è emerso anche nel corso della espletata istruttoria a mezzo del teste escusso , sig.ra , la quale in sede di escussione ha confermato l'evento dedotto in Testimone_1 causa.
In particolare , il predetto teste , , all'udeinza del 08 giugno 2022 ha così Testimone_1 dichiarato: ADR: Non parente, indifferente;
ADR: Il giorno del sinistro camminavo a piedi e mi stavo dirigendo verso il Porto, ad un certo punto ho visto il Sig. che cadeva a terra. ADR: Il fatto è accaduto Pt_1 in Via Archimede, nel mese di giugno ed era di mattina. Prima di cadere il sig. camminava verso di me , Pt_1 nel senso che io scendevo e lui saliva. Il sig. è caduto a causa del marciapiede rialzato , si vedeva che Pt_1 erano stati eseguiti dei lavori perché c'era un impronta di scarpa e quella parte era tutta dissestata .
ADR: Dopo che il sig. è caduto mi sono subita avvicinata per soccorrerlo , ed anche altre persone si Pt_1 sono avvicinate. Ricordo che lo stesso si lamentava che si era fatto male e diceva di accusare dolori alla mano.
ADR: Io ero ad una distanza di 3/5 metri quando il sig. è caduto. ADR: Come detto sui luoghi sono Pt_1 intervenute anche altre persone che hanno chiamato l'ambulanza ADR: Non ricordo alcun intervento di Vigili sul luogo . ADR: Le condizioni del marciapiede dove è accaduto il sinistro corrispondono a quelle delle foto che mi vengono esibite ADR: il luogo non era transennato né segnalato. ADR: quando il sig. è caduto tra Pt_1 me e lui non vi erano altre persone
Le dichiarazioni rese dalla teste, sulla cui attendibilità non vi sono elementi contrari per poterne dubitare stante anche la sua condizione di terzietà poiché come dichiarato non legata con l'attore né da vicoli di parentela né da rapporti di conoscenza, trovano riscontro sia nei rilievi fotografii in atti prodotti e riconosciuti dalla stessa teste, in cui appunto è visibile lo stato di dissesto della pavimentazione del marciapiede, sia dalla documentazione medica ( cheda 118 e referto pronto soccorso) nella quale i sanitari intervenuti, nell'immediatezza del fatto, hanno annotato “ caduta accidentale. Incidente in luogo aperto in Via Archimede” .
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), che questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni (“frattura limitante somatica L2 e trauma contusivo anca sinistra) refertate a presso l'Ospedale “Villa Sofia” di Parte_1
RM .
pagina 6 di 12 Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ora però, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ascriversi allo stesso un concorso di colpa si sensi dell'art. 1 ex art. 1227 co 1 c.c.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
Va, infatti, evidenziato che il fatto, è avvenuto in pieno giorno (nel mese di giugno alle ore
9,00 del mattino), che i luoghi erano ben illuminati dalla luce naturale e che , come è dato evincersi dalle allegazioni fotografiche, l'ampio dissesto in cui versava il tratto di marciapiede in cui è caduto non poteva non essere visto dal danneggiato, il che porta a ritenere che effettivamente l'attore sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr.
Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
pagina 7 di 12 Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Venendo al "quantum debeatur" , alla stregua degli accertamenti eseguiti , sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il CT , in sede di perizia medico –legale, ha riscontrato che il sig. nel sinistro occorsogli ha Pt_1
riportato una “ lussazione postero mediale della II falange del V dito con dubbio di distacco parcellare posteriore “, e che risultavano residuati postumi da danno biologico nella misura del 4%, con un periodo di ITP di gg 20, di giorni 10 al 50% e gg 10 al 25% .
Le superiori conclusioni , che non risultano scalfite neppure dalle osservazioni fformulate da parte aattrice a cui il CT ha fornito risposta esaustiva , sono da condividere essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di pagina 8 di 12 un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
pagina 9 di 12 Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2587.40, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (74 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 5253,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2068,15 (comprensivo dell'aumento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (4%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 74).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 7840,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (30%), ascende complessivamente ad euro 5488,00.
pagina 10 di 12 Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 22.06.2017), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Infine, in relazione alla domanda di manleva formulata dal nei Controparte_2
confronti dell' la domanda non è risultata fondata, atteso che, come emerso in CP_1 giudizio il dissesto accertato ha riguardato la sede del marciapiede dissestato della locale via
Archinede.
Considerato l'esito del giudizio, in ossequio al principio di soccombenza le spese del presente giudizio di parte attrice vanno poste a carico del e liquidate Controparte_2
come in dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del “decisum”. Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_2 CP_1
Le spese di CT vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Così deciso all'udienza odierna del 02 aprile 2025.
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
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