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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9881 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola RI, all'esito della scadenza dei termini fissati al 03/09/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 32800 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. CONTALDO MARIANNA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 13/09/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 11/03/2024 RG n. 28042/2023 emesso da codesto Tribunale, nella persona del giudice del lavoro, dott.ssa Frate.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e deve CP_1 esserne dichiarata la contumacia. Con le note di trattazione scritta depositate in data 01 settembre 2025, parte ricorrente confermava il pagamento degli arretrati avvenuto il 07/11/2024 e pertanto successivamente al deposito del ricorso.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto alla liquidazione del dovuto il data CP_1
07/11/2024 (doc allegato alle note di trattazione scritta della ricorrente) si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (13/09/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 19/09/2025
Il G.L.
P. RI
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola RI, all'esito della scadenza dei termini fissati al 03/09/2025 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 32800 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. CONTALDO MARIANNA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 13/09/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e la condanna al pagamento dei ratei relativi dovuti e non versati come riconosciuti, in sede di omologa, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.p.c., dal decreto di omologa del 11/03/2024 RG n. 28042/2023 emesso da codesto Tribunale, nella persona del giudice del lavoro, dott.ssa Frate.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e deve CP_1 esserne dichiarata la contumacia. Con le note di trattazione scritta depositate in data 01 settembre 2025, parte ricorrente confermava il pagamento degli arretrati avvenuto il 07/11/2024 e pertanto successivamente al deposito del ricorso.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto alla liquidazione del dovuto il data CP_1
07/11/2024 (doc allegato alle note di trattazione scritta della ricorrente) si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (13/09/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € CP_1
1.864,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 19/09/2025
Il G.L.
P. RI