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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2024, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostitu- zione di udienza disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 12406/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIANNIELLO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi, con domici- lio eletto presso la sede legale dell'Ente in alla Via Cardarelli n. 9 CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. dipendente dell' Parte_1 Parte_2
in qualità di infermiere categoria D livello 01/D, in servizio presso la
[...] Parte_3
esponeva: che, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte, aveva sempre svolto la propria attività lavo- rativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini presenze allegati;
che per tali prestazioni non aveva fruito dell'equivalente riposo compensativo né percepito la corri- spondente indennità prevista dall'art. 9 CCNL Comparto Sanità 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016/2018.
Concludeva, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali” e per l'effet- to condannare l' convenuta al pagamento della somma di € 2.072,04 o della diversa somma CP_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l' che, preliminarmente, eccepiva la decadenza Controparte_1
dall'esercizio del diritto di ottenere il riposo compensativo o il compenso straordinario, non avendo il ricorrente presentato la richiesta nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che il ricorrente, in quanto turnista, aveva già ricevuto l'indennità prevista dall'art. 44 CCNL 1995 e che non sussistevano i presupposti 2
per il cumulo con l'ulteriore indennità ex art. 9 CCNL 1999, non avendo il lavoratore dimostrato di aver prestato attività in limiti orari superiori rispetto agli altri dipendenti.
Concludeva chiedendo: “1) preliminarmente accogliere l'eccezione di decadenza formulata e per
l'effetto dichiarare nulla dovuto;
2) nel merito dichiarare non provata la domanda;
3) dichiarare la domanda infondata per assenza di uno dei presupposti di accoglimento della stessa e per effetto ri- gettare il ricorso;
4) con vittoria di spese”.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018 attiene alla facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in alternativa al trattamento economico. Decorso tale termine, permane il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, configurandosi l'obbligazione come semplice ai sensi dell'art. 1289 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle fe- ste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprez- zare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motiva- zione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente ri- poso da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della fe- sta infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'arti- colazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma ag- giuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno 3
di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridot- ta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidet- to, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al com- ma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ot- tenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello inizia- le in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così otte- nuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività pre- stata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infraset- timanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta in epo- ca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al
30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni re- lative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al tratta- mento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se 4
le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stes- so, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regi- mi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tut- ti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non appare rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. In effetti, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di inter- pretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale è chiesta l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo;
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gra- vosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazio- ne venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro pre- stato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordina- rio, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si ri- duce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a go- dere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. 5
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agen- zia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attri- buisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune inten- zione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della di- sciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere on- nicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive. La Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 1505/2021 ha, poi, chiarito che tale trattamento è cumulabile con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995, in quanto le due indennità sono volte a com- pensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate nel ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti in atti. Non è contestato che per tali prestazioni non abbia fruito del riposo compensativo né percepito il relativo trattamento economico.
Non può accogliersi la tesi della resistente secondo cui mancherebbe la prova di un orario di lavoro superiore rispetto agli altri dipendenti.
I conteggi elaborati dal ricorrente, basati sui parametri contrattuali e non specificamente contestati, appaiono corretti. La somma dovuta ammonta pertanto a € 2.072,04, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 2.072,04, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2) Condanna l' pagamento della somma di Controparte_1
€.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.120,00 a titolo di spese forfettarie, per un to- tale di €.920,00, oltre IVA e CPA con distrazione.
3) Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostitu- zione di udienza disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 12406/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIANNIELLO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi, con domici- lio eletto presso la sede legale dell'Ente in alla Via Cardarelli n. 9 CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. dipendente dell' Parte_1 Parte_2
in qualità di infermiere categoria D livello 01/D, in servizio presso la
[...] Parte_3
esponeva: che, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte, aveva sempre svolto la propria attività lavo- rativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini presenze allegati;
che per tali prestazioni non aveva fruito dell'equivalente riposo compensativo né percepito la corri- spondente indennità prevista dall'art. 9 CCNL Comparto Sanità 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016/2018.
Concludeva, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali” e per l'effet- to condannare l' convenuta al pagamento della somma di € 2.072,04 o della diversa somma CP_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l' che, preliminarmente, eccepiva la decadenza Controparte_1
dall'esercizio del diritto di ottenere il riposo compensativo o il compenso straordinario, non avendo il ricorrente presentato la richiesta nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che il ricorrente, in quanto turnista, aveva già ricevuto l'indennità prevista dall'art. 44 CCNL 1995 e che non sussistevano i presupposti 2
per il cumulo con l'ulteriore indennità ex art. 9 CCNL 1999, non avendo il lavoratore dimostrato di aver prestato attività in limiti orari superiori rispetto agli altri dipendenti.
Concludeva chiedendo: “1) preliminarmente accogliere l'eccezione di decadenza formulata e per
l'effetto dichiarare nulla dovuto;
2) nel merito dichiarare non provata la domanda;
3) dichiarare la domanda infondata per assenza di uno dei presupposti di accoglimento della stessa e per effetto ri- gettare il ricorso;
4) con vittoria di spese”.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018 attiene alla facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in alternativa al trattamento economico. Decorso tale termine, permane il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, configurandosi l'obbligazione come semplice ai sensi dell'art. 1289 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle fe- ste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprez- zare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motiva- zione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente ri- poso da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della fe- sta infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'arti- colazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma ag- giuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno 3
di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridot- ta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidet- to, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al com- ma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ot- tenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello inizia- le in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così otte- nuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività pre- stata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infraset- timanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta in epo- ca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al
30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni re- lative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al tratta- mento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se 4
le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stes- so, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regi- mi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tut- ti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non appare rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. In effetti, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di inter- pretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale è chiesta l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo;
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gra- vosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazio- ne venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro pre- stato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordina- rio, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si ri- duce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a go- dere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. 5
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agen- zia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attri- buisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune inten- zione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della di- sciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere on- nicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive. La Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 1505/2021 ha, poi, chiarito che tale trattamento è cumulabile con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995, in quanto le due indennità sono volte a com- pensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate nel ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti in atti. Non è contestato che per tali prestazioni non abbia fruito del riposo compensativo né percepito il relativo trattamento economico.
Non può accogliersi la tesi della resistente secondo cui mancherebbe la prova di un orario di lavoro superiore rispetto agli altri dipendenti.
I conteggi elaborati dal ricorrente, basati sui parametri contrattuali e non specificamente contestati, appaiono corretti. La somma dovuta ammonta pertanto a € 2.072,04, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 2.072,04, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
2) Condanna l' pagamento della somma di Controparte_1
€.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.120,00 a titolo di spese forfettarie, per un to- tale di €.920,00, oltre IVA e CPA con distrazione.
3) Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli il Giudice