Art. 42. Norme disciplinari per i praticanti 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
Articolo 42 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
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Articolo 42 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
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2 febbraio 2013
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