Art. 42. Norme disciplinari per i praticanti 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
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- 1. Avvocati: doveri e regole deontologiche valgono anche per i praticantiAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 23 febbraio 2020
di Annamaria Villafrate - Il C.N.F nella sentenza n. 93/2019 (sotto allegata) con cui si è pronunciata sulla violazione del divieto di accaparramento della clientela avanzata nei confronti di un avvocato e di un suo collaboratore, chiarisce che le regole deontologiche a cui sono assoggettati gli avvocati, valgono anche per i praticanti. Non rileva che gli stessi esercitino o meno il patrocinio. Accusa d'illecito disciplinare all'avvocato e al praticante Avvocato e praticante sollevano eccezione di prescrizione Per il praticante valgono le stesse regole deontologiche degli avvocati Accusa d'illecito disciplinare all'avvocato e al praticante Un legale di Belluno denuncia al COA di Firenze …
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