Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10251 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1025 1 0.1 IN NOME DEL POPOLE ITALIANO CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 14131/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Cron. 22861 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2001 1931 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 666/98 del Tribunale di LUCCA, depositata il 01/07/98 R.G.N. 4191/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, inammissibilità per il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lucca del 27/12/91 NE Luigi conveniva in giudizio l'INAIL, per la costituzione della rendita per ipoacusia da rumore, contratta durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della Litoplast di Monsagrati, dal 1978 al 1985. L'INAIL eccepiva la prescrizione del diritto, per essere stato il ricorso depositato oltre il termine di tre anni e 150 giorni (ex art. 111e 112 DPR n. 1124 del 1965) e nel merito l'infondatezza della domanda, per mancanza di un rapporto di causalità tra la malattia ed il lavoro prestato. Il Pretore accoglieva la domanda ed il Tribunale di Lucca, investito in grado di appello ad istanza dell'INAIL, confermava la decisione, precisando che infondata era l'eccezione di prescrizione, perché dopo la presentazione della domanda amministrativa del 30/7/88 ed il rigetto in data 11/10/88 l'assicurato aveva chiesto il "riesame del caso ed il suo accoglimento", in data 5/12/88, e contro il silenzio rifiuto aveva proposto ricorso in data 27/5/91 ed infine ricorso al giudice in data 27/11/91; l'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL si prescriveva in tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale, quando la parte avesse avuto "certezza dell'esistenza dello stato morboso, ovvero del raggiungimento del minimo indennizzabile dei postumi relativi e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato" (Cass. n. 9177 del 1997). Secondo il precedente indirizzo giurisprudenziale, in caso di infortuni e malattie nel settore dell'industria, il termine di 1 prescrizione triennale, superato il periodo di sospensione di giorni 150, poteva essere interrotto esclusivamente con la presentazione del ricorso al giudice, con esclusione degli altri atti di costituzione in mora previsti dal codice civile. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, però, (n. 2453 del 5/3/88) la prescrizione breve di cui all'art. 112 del T. U. n. 1124/65 soggiaceva alle ordinarie cause di sospensione ed interruzione di cui al codice civile, atteso che l'ipotesi speciale di cui all'art. 112, comma 4°, si aggiungeva a quelle di cui all'art. 2943 c.c.. Aderendo il Tribunale a quest'ultimo indirizzo, doveva ritenersi che il NE, tramite il suo Patronato, aveva posto in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione triennale, avendo avuto piena consapevolezza dell'esistenza degli esiti invalidanti con il certificato medico del 12/7/88. Nel merito la domanda era fondata, in quanto i testi escussi, colleghi di lavoro dell'infortunato, avevano confermato che essi lavoravano, senza cuffie protettive, in uno stanzone nel quale erano contemporaneamente in funzione oltre venti macchine per stampare ceppi per zoccoli, con un rumore assordante. Il CTU aveva confermato che la ipoacusia del NE, nella misura del 27%, derivava dal lavoro svolto e quindi l'appello doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione I'INAIL, fondato su due motivi. Resiste il NE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 74, 104, 111 e 112 DPR n. 1124 del 30/6/65 ed art. 132 n. 4 e 118 CPC, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che fra la data del certificato medico del 12/7/88, contenente tutti gli elementi per rendere l'assicurato edotto dell'esistenza della malattia professionale, in grado indennizzabile, e la data del ricorso al Pretore, 27/12/91, era ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione. Il Tribunale, pur ammettendo la piena conoscenza, da parte dell'infortunato, dell'esistenza dei postumi indennizzabili nella misura del 25% alla data del certificato medico, invece di trarre la conclusione dell'avvenuta prescrizione del diritto, aveva ritenuto la tempestività dell'azione, per essere stati posti in essere validi atti interruttivi, affermando di condividere la giurisprudenza della Suprema Corte, sulla possibilità di interrompere la prescrizione con atti diversi d dall'azione giudiziaria. Nel caso di specie, però, l'assicurato non aveva posto in essere alcun atto che per contenuto e finalità potesse considerarsi interruttivo della prescrizione. Il nuovo orientamento citato era, però, rimasto isolato e quindi era preferibile quello tradizionale, ribadito dalle Sezioni Unite (n. 4857/85) secondo cui il termine di prescrizione p er nel caso di soltanto specie poteva essere interrotto dall'azione giudiziaria. La sentenza quindi doveva essere cassata Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 6°, L. n. 412 del 30/12/91 ed art. 12 3 delle preleggi al codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la sentenza era errata nella parte in cui condannava l'istituto alla corresponsione cumulativa di rivalutazione ed interessi "sino al saldo”, in palese violazione con la norma citata, in base alla quale il cumulo cessava alla data del 31/12/91. Il ricorso è infondato. Con la sentenza delle S. U. di questa Corte n. 783 del 16/11/99 e successive pronunce (n. 10304 del 4/8/2000) si è ormai consolidato il nuovo indirizzo giurisprudenziale, secondo cui "l'art. 112, I comma, del DPR n. 1124 del 30/6/65 nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative “si prescrive in tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili - in mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore- anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza". Il Collegio condivide questo principio di diritto e quindi il primo motivo di ricorso deve essere disatteso, essendo pacifici in causa tutti gli atti interruttivi della prescrizione indicati in narrativa. Il secondo motivo è inammissibile;
avverso la pronuncia pretorile di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute dalla maturazione del diritto "sino al saldo”, I'INAIL 4 con l'atto di appello si era limitato a riproporre, come risulta dalla sentenza impugnata, con due distinti motivi, le argomentazioni già svolte in primo grado, chiedendo il rigetto della domanda proposta con l'atto introduttivo per intervenuta prescrizione del diritto e, nel merito, per difetto del rapporto di causalità fra la malattia ed il lavoro prestato;
nessuna specifica censura aveva proposto, come invece avrebbe dovuto fare, avverso il capo della pronuncia che lo condannava alla corresponsione cumulativa di rivalutazione ed interessi, con il conseguente passaggio in giudicato di detto capo, una volta rigettati i due motivi di appello e confermata la sentenza pretorile. La questione del cumulo di rivalutazione ed interessi non può quindi essere riproposta in sede di legittimità. Anche il secondo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricordo e compensa le spese. Roma 24 aprile 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE incenzo Miles ajorouว IL CANCEL MERE Depositato in Cancelleria I 26 LUG. 2001 D , oggi, A O S L 0 S 1 L IL CANCELLIERE 7 A O . 3 T B T 5 12:01 R IL CAN A # Larsella Dott. 5