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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12791 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24462/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parte_5 Parte_6 delle Medaglie D'Oro n.113 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Panetta e Marco Marieni che, anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta procura su foglio separato in calce al ricorso, RICORRENTI E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa in CP_1 Controparte_2 qualità di procuratrice speciale, giusti poteri conferiti con procura notarile rilasciata in data 31.7. 2024, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/B, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Pessi e Lorenzo Confessore che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria di costituzione CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25.6.2024 ed iscritto a ruolo il 26.6.2024 i ricorrenti in epigrafe nominati esponevano: di essere stati assunti, tra il 1996 ed il 1998, da CP_1
a seguito di bando di assunzione, nel quale, quale requisito soggettivo, era previsto il possesso
[...] di abilitazione di controllore per il traffico aereo presso l'Aeronautica italiana e dunque lo svolgimento di tale attività, anche nell'espletamento del servizio militare;
che l' ha CP_1 applicato ai dipendenti, il regime contributivo puro di cui alla c.d. Riforma Dini, assoggettando la retribuzione al c.d. massimale contributivo, nella misura annualmente prevista;
che a decorrere dal CP_ mese di settembre 2021, l' ha comunicato ai ricorrenti, con distinte mail, che l' a CP_1 seguito di accertamenti effettuati, aveva richiesto, nel settembre del 2020, di procedere alla regolarizzazione della loro posizione contributiva con riferimento agli anni dal 2015 al 2020, in ragione della non assoggettabilità della retribuzione loro corrisposta annualmente al massimale contributivo, sino a quel momento applicato dall'Azienda, sulla base del presupposto (errato) che i dipendenti non avessero svolto attività lavorativa prima del 1 gennaio 2016; che l''Enav spa comunicava altresì di aver già proceduto al pagamento sia dei contributi previdenziali intimati CP_ dall' sia delle relative sanzioni richieste dall' , rappresentando il prossimo Controparte_4 recupero della quota a carico del lavoratore, nella misura del 9,19%, con riferimento all'anno 2015 e annunciando che avrebbe proceduto ad analogo recupero con riferimento agli anni successivi tramite 12 rate mensili;
che la parte convenuta ha pertanto recuperato, attraverso trattenute mensili a decorrere dal 2022, tale quota parte della contribuzione relativa al 2015, inviando successivamente, ulteriori comunicazioni con riferimento all'anno 2016 e all'anno 2017 e procedendo alle trattenute attraverso 12 rate mensili, rispettivamente nel 2023 e nel corrente anno 2024 (come emerge dalle buste paga); che l' ad oggi sta provvedendo a trattenere ai ricorrenti CP_1 le somme relative all'anno 2017, per cui ha già trattenuto oltre Euro 12.000 ad ogni dipendente, tranne che per il sig. il quale, ha chiesto, essendo imminente il proprio collocamento in Pt_6 pensione, di procedere all'immediato versamento degli importi dovuti onde non avere problemi per ciò che attiene il calcolo del trattamento pensionistico, cui è conseguito l'esborso di Euro 4188,16 x il 2015, Euro 4052,53 x il 2016, Euro 4112,38 x il 2017, Euro 4335,50 x il 2018,Euro 4332,82 x il 2019 ed Euro 4403,67 x il 2020, per un totale di Euro 21.312,68; che i ricorrenti, dopo aver chiesto chiarimenti all'Azienda, hanno contestato la natura indebita della richiesta e delle conseguenti trattenute, da ultimo con comunicazione di diffida stragiudiziale, nella quale hanno rappresentato non soltanto la natura indebita della tardiva trattenuta, ma anche il futuro danno pensionistico derivante dalla condotta aziendale, per non aver proceduto a corrispondere, con riferimento agli anni precedenti al 2015, la contribuzione realmente dovuta;
che l' non ha fornito riscontro Pt_7 alcuno alla comunicazioni inviate dai ricorrenti.
In punto di diritto i ricorrenti deducevano: che l'obbligo contributivo, il cui CP_ tardivo adempimento è stato intimato dall' incombe in via esclusiva sul datore di lavoro;
che l'art. 19 L. n. 218 del 1952, confermando il disposto di cui all'art. 2115 cod. civ., stabilisce che il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore, e che a tal fine, il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce;
che tale rivalsa è consentita solo ove il versamento dei contributi sia tempestivo;
che il successivo art. 23 della L. 218/1952 prevede infatti che il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito (indicato nell'art.6 DPR 818 del 1957) o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ponendo dunque un'eccezione al disposto dell'articolo precedente;
che la giurisprudenza di legittimità ha affermato costantemente che la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) è di stretta interpretazione, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo;
che da ciò ne deriva che non è consentita detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili;
che in subordine il diritto di credito vantato non è stato dimostrato nel suo ammontare, e comunque appare, dalla documentazione allegata e proveniente dall' nei fatti insussistente;
che confrontando le buste paga e le dichiarazioni Pt_7 CP_ dei redditi dei dipendenti, emerge che l' nelle richieste rivolte all'Azienda, ha chiesto il versamento dei contributi (nella misura complessiva dovuta del 33%) sul differenziale tra il massimale applicato anno per anno e la retribuzione lorda goduta dai dipendenti negli anni;
che
CP_ l' a fronte dell'accertamento si è limitata a corrispondere quanto richiesto, ovvero a Pt_7 calcolare il 9,19% di questo lordo contributivo, e a trattenere il relativo importo sulle retribuzioni,
CP_ attraverso rate mensili;
che in realtà, sia la richiesta dell' nei confronti dell'Azienda, sia la richiesta del datore nei confronti dei dipendenti, muovono da presupposti contabili errati;
che emerge dai Cud emessi che l'azienda, negli anni oggetto di richiesta, ha proceduto a trattenere al lavoratore una somma superiore al 9,19% dell'imponibile calcolato sul massimale contributivo puro;
che alla luce di tale incongruenza i dipendenti hanno chiesto, in sede di diffida stragiudiziale di acquisire le denunce del datore di lavoro (gli Uniemens) relative al 2015 e agli anni successivi, nelle quali viene indicato l'importo trattenuto al lavoratore e il corrispondente lordo contributivo;
che dalla documentazione dichiarativa, in sostanza, emerge già che i lavoratori abbiano versato, se non tutta, una buona parte della quota del 9,19% dell'imponibile contributivo rideterminato nel 2021 da
CP_ sulla base dell'applicazione del regime misto, e che oggi l'azienda richiede sulla base della
CP_ comunicazione che inoltre l'importo della retribuzione su cui calcolare i contributi, indicato
CP_ dall' risulta formalmente corretto (perché corrisponde con il lordo contrattuale indicato nelle
CP_ buste paga e nella stessa), ma nella sostanza scorretto;
che è infatti noto all' come al datore di lavoro, che dall'importo lordo debbano essere sottratte le somme eventualmente versate dal datore di lavoro a fondi di previdenza integrativa (pari sulla base dell'accordo siglato con al 60% CP_5 dell'importo versato); che nel caso in esame L'Azienda è iscritta al Fondo integrativo Preaver e versa di sua sponte il 3% della retribuzione lorda del dipendente (cui invece compete il versamento
CP_ del 2%); che quindi se dal lordo contributivo (presupposto nei conteggi si sottrae il 60%
CP_ dell'importo versato al fondo si ottiene un lordo contributivo minore di quello indicato dall' e quindi una quota di contributi inferiori asseritamente dovuta (sia nel totale sia nella quota spettante
CP_ al lavoratore); che l' avrebbe dovuto opporre questa circostanza all' che qualora si CP_1 proceda a sottrarre la quota del 60% delle somme versate al dal lordo contributivo CP_5
CP_ determinato da e si proceda a calcolare la quota del 9,19% dovuta dal lavoratore, si ottiene la somma che ai dipendenti è stata trattenuta negli anni
CP_ oggetto dell'accertamento dettagliatamente descritta in ricorso per ciascun dipendente;
che deve dare dimostrazione della legittimità della trattenuta e della corretta sua quantificazione, CP_1
e quindi dare contezza del fatto di aver versato oltre alle somme illo tempore indicate nella CP_ dichiarazione dei redditi anche le maggiori somme richieste dall' a titolo di contribuzione previdenziale;
di eccepire che già sulla base della documentazione di provenienza aziendale (dichiarazione dei redditi e richiesta di saldo nel 2021), la somma degli importi addebitati ai ricorrenti nel 2015 e nel 2022 a titolo di contributi anno 2015, e così, la somma degli importi addebitati ai ricorrenti nel 2016 e nel 2023 per il 2016 così come la somma degli importi addebitati nel 2017 e nel 2024 per il 2017, sia superiore al 9,19% dell'imponibile contributivo una volta detratte le somma corrisposte al Prevair.
Tanto esposto i ricorrenti concludevano chiedendo di volere:" in via principale: accertare e dichiarare, l'insussistenza, per le ragioni di cui in narrativa, del diritto soggettivo dell CP_1 CP_ rivalersi nei confronti dei dipendenti del versamento dei maggiori contributi pretesi dall con riferimento agli anni dal 2015 al 2020, e dunque del diritto a trattenere corrispondenti importi a CP_ titolo di contribuzione previdenziale oggetto di accertamento ad opera dell e, per l'effetto, condannare la medesima a restituire quanto sino ad oggi trattenuto dalla retribuzione ai ricorrenti e quanto verrà trattenuto nelle more del giudizio, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cpc o in subordine interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola indebita trattenuta sino alla sua restituzione, importo da quantificarsi in corso di giudizio alla luce della continuità delle trattenute, salvo per il sig. già quantificato nella misura di Euro 21.312,68. In via subordinata: si Pt_6 chiede di accertare la insussistenza o la mancata dimostrazione del diritto di credito vantato e posto a base della trattenuta anche in relazione alla sua quantificazione. Con condanna dalle convenuta alla integrale refusione delle spese di lite, vista la manifesta illegittimità delle trattenute operate”.
Si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo CP_1 chiedendo di volere:" Nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare che l'errato assoggettamento della contribuzione relativa alla posizione previdenziale dei ricorrenti al CP_3 regime del c.d. massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, del d. lgs. 335/1995 è stato causato da comportamenti dovuti a dolo e/o colpa agli stessi imputabili, anche alla luce del mancato rispetto dell'obbligo comunicativo posto a loro carico ai sensi della circolare n. 42 del 17.03.2009; - per l'effetto rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle CP_3 somme legittimamente trattenute da e relative alla parte di contribuzione, recuperata CP_1 dall' posta a carico dei lavoratori;
- Accertare e dichiarare, altresì, che l'avversa richiesta CP_3 subordinata di accertamento dell'errata quantificazione delle somme dovute a titolo di contribuzione è del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto, con conseguente rigetto della stessa. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
In particolare deduceva: che i ricorrenti, ad eccezione del sig. CP_1 Pt_6 attualmente in pensione, sono effettivamente dipendenti della società, inquadrati come CTA (Controllore del Traffico Aereo) e sono stati rispettivamente assunti: a far data Parte_5 dal 22.12.1997, a far data dal 22.12.1997, a far data dal 3.04.1998, Parte_4 Parte_2
a far data dal 9.04.1998, a far data dal 27.03.1997, Parte_1 Parte_3 Pt_6
a far data dal 15.04.1996; che i ricorrenti sono stati assunti a seguito della partecipazione
[...] alle selezioni indette dalla società, privatizzata solo a far data dal luglio 2016 per il reclutamento di controllori di volo, con acquisita qualificazione professionale all'attività di controllore presso l'Arma Aeronautica;
che in occasione di tale selezione i ricorrenti hanno dichiarato di aver svolto servizio presso l'Aeronautica nei periodi precedenti il 1996 e sono poi stati assunti all'esito del superamento della selezione;
che i periodi di servizio prestati presso l'Aeronautica, di cui si riferisce in ricorso, sono soggetti a riscatto della contribuzione, come emerge anche dagli estratti previdenziali allegati al ricorso;
che i ricorrenti erano consapevoli di essere stati assoggettati al regime del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, del d. lgs. 335/1995, atteso che tale circostanza era precisata nelle buste paga;
che nonostante tale consapevolezza, però, i ricorrenti nulla hanno comunicato al datore di lavoro e neppure all' , CP_3 dato che hanno provveduto a denunciare la presunta colpevole omissione contributiva solo tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio dell'anno 2022, ovvero dopo gli accertamenti avviati dall'ente previdenziale;
che con la circolare n. 42 del 17.03.2009, l' , con riferimento ai lavoratori CP_3 assunti successivamente al 01.01.1996 che ottengano l'anticipazione della propria posizione contributiva a periodi precedenti il 01.01.1996 a seguito di proposizione della domanda di riscatto, come i ricorrenti, ha stabilito che “ Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro CP_ dell'avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda”; che l' , sulla base della documentazione acquisita all'epoca della prima CP_1 assunzione dai lavoratori, li ha assoggettati al regime del c.d. massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, del d. lgs. 335/1995, essendo la contribuzione relativa ai periodi antecedenti il 01.01.1996 solo figurativa e soggetta ad eventuale domanda di accredito;
che la società, in assenza totale di comunicazione da parte dei ricorrenti, pure se a ciò tenuti sulla base di quanto stabilito dall' con la circolare n. 42 del 17.03.2009, CP_3 non poteva infatti sapere che gli stessi avevano presentato tale domanda;
che la società è venuta a conoscenza della contribuzione versata in favore dei ricorrenti e riferibile a periodi precedenti al 1.1.1996, solo a seguito degli accertamenti avviati dall' , all'esito dei quali è stato disposto il CP_3 recupero dei contributi in relazione alla parte di reddito eccedente il massimale, con note recapitate a partire dalla data del 9.12.2020; che la società ha versato integralmente la contribuzione omessa in relazione alla posizione dei ricorrenti, così come richiesto dall' , per l'intero periodo dal 2015 CP_3 al 2020, a seguito degli accertamenti ispettivi recapitati dall'ente e tempestivamente comunicati ai lavoratori, facendosi carico di interessi e sanzioni;
che poiché l'accertamento non ha riguardato solo i ricorrenti, ma anche altri dipendenti della società, il pagamento risulta cumulativo per il periodo dal 2017 in poi, ma è possibile evincere le somme versate nell'interesse dei singoli ricorrenti dagli accertamenti recapitati dall' che recano le somme da versare per ciascun lavoratore;
che la CP_3 società ha inoltre provveduto a rettificare le comunicazioni relative alle posizioni dei Pt_8 singoli ricorrenti, così come emerge dalla documentazione allegata al presente atto.
In punto di diritto deduceva: che nessun comportamento errato e/o illegittimo è stato CP_1 posto in essere dalla società con riferimento all'assoggettamento della posizione contributiva dei ricorrenti al regime del c.d. massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, del d. lgs. 335/1995; che infatti i ricorrenti sono stati assunti tutti dopo l'entrata in vigore di tale norma, ovvero nel periodo tra il 1996 ed il 1998; che inoltre il servizio militare o comunque il servizio prestato presso il Ministero della Difesa è soggetto ad accertamento contributivo;
che in particolare il servizio svolto in qualità di Ufficiale di Complemento di prima nomina, risultante dagli stati di servizio allegati al ricorso con riferimento alle posizioni dei signori e è assimilato al servizio di leva e pertanto l'obbligo contributivo è da intendersi Pt_2 Pt_1 assolto in modo figurativo, sulla base di quanto previsto dall'art. 49 della l. n. 153 del 1969;che la posizione degli Ufficiali di Complemento ai fini delle domande di riscatto dei contributi figurativi è stata oggetto, insieme ad altre, di apposita circolare n. 65 del 1982; che i ricorrenti avrebbero CP_3 dovuto proporre apposita domanda di accredito della contribuzione figurativa ai fini del riconoscimento dei contributi relativi al periodo di svolgimento di tale servizio;
che la proposizione di tale domanda non è però mai stata comunicata alla società, che ha dovuto prendere atto degli effetti solo a seguito delle comunicazioni pervenute a partire dal 9.12.2020, con le quali l'ente CP_3 segnalava l'erroneo assoggettamento della posizione dei ricorrenti al regime del massimale contributivo, in quanto risultava versata contribuzione anche per i periodi antecedenti al 1996; che neppure in occasione della comunicazione relativa agli accertamenti ispettivi i ricorrenti hanno riferito di aver presentato domanda di riscatto, nonostante sia stato posto a carico dei lavoratori un preciso onere di comunicazione, come si evince dal contenuto della circolare n. 42 del CP_3
17.03.2009; che sussiste quindi la responsabilità dei lavoratori nella causazione dell'erroneo assoggettamento al regime del massimale contributivo e che correttamente la società ha provveduto a trattenere la quota di contribuzione spettante ai ricorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 19 della l. n. 218/1952; che la Cassazione ha statuito che il datore di lavoro, in caso di tardivo versamento della contribuzione dovuta anche per la quota parte del lavoratore, può richiedergli la restituzione quando il tardivo pagamento non è dovuto a sua colpa;
che dalla documentazione allegata all'avverso ricorso emerge che i ricorrenti non hanno comprovato di aver comunicato al datore di lavoro di aver prestato attività lavorativa soggetta a contribuzione effettiva e non figurativa nel periodo precedente il 1996, né di aver comunicato, con riferimento al periodo precedente l'assoggettamento al massimale contributivo, di aver presentato domande di riscatto in relazione al servizio prestato presso il Ministero della Difesa;
che, quanto alla domanda subordinata, sia CP_1 che hanno correttamente applicato la normativa di legge riportata in ricorso;
che infatti CP_3
l' ha calcolato l'imponibile contributivo escludendo le quote a carico dell'azienda versate CP_1 alla previdenza complementare (ovvero il 60% della quota complessiva destinata alla previdenza complementare di cui si riferisce nel ricorso); che i ricorrenti non considerano che la somma indicata nella certificazione unica a titolo di contribuzione è cumulativa non solo dei contributivi versati all' , ma anche di quelli solidali e dei contributi CP_3
CP_6
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentito liberamente il ricorrente e il procuratore speciale della parte convenuta, il procedimento veniva Parte_1 rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, all'esito della camera di consiglio decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che le domande di accertamento contenute nelle conclusioni della società convenuta, in assenza di domanda riconvenzionale avanzata al riguardo ex art. 418 cpc, devono intendersi quali eccezioni riconvenzionali atteso che la domanda riconvenzionale ha
“carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (v. Cass., n. 4131 del 14/02/2024)” (Cass. sez. III ordin. n.16162 del 16.6.2025). Nel caso di specie le difese della parte convenuta mirano non all'attribuzione di un bene della vita bensì esclusivamente al rigetto della domanda dei ricorrenti. Passando al merito, si osserva che oggetto del giudizio è l'accertamento della legittimità o meno del recupero di , tramite trattenute sullo stipendio, della parte di contribuzione CP_1 previdenziale a carico dei ricorrenti, dipendenti della parte convenuta, dovuta a seguito di accertamento da parte dell' . CP_3
E' pacifico ed emerge documentalmente che:
- ha applicato ai ricorrenti, assunti tra il 1996 e il 1998 a seguito di bando di CP_1 assunzione, nel quale era previsto il possesso di abilitazione di controllore per il traffico aereo presso l'Aeronautica italiana, il regime contributivo puro, assoggettando la retribuzione al massimale contributivo;
- con mail del settembre/ottobre 2021 ha comunicato a ciascun ricorrente: che CP_1
l' , a seguito di accertamenti effettuati, aveva richiesto, nel settembre del 2020, di procedere CP_3 alla regolarizzazione della loro posizione contributiva con riferimento agli anni dal 2015 al 2020, in ragione della non assoggettabilità della retribuzione corrisposta annualmente al massimale contributivo, sino a quel momento applicato dall'Azienda, sulla base del presupposto che i dipendenti non avessero svolto attività lavorativa prima del 1 gennaio 2016; di avere già proceduto al pagamento dei contributi previdenziali (quota azienda + quota dipendente) e delle relative sanzioni richiesti dall' ; il recupero tramite 12 rate mensili della quota a carico del lavoratore, CP_3 nella misura del 9,19%, con riferimento all'anno 2015, evidenziando che analogo recupero sarebbe avvenuto con riferimento agli anni successivi;
- ha recuperato, attraverso trattenute mensili a decorrere dal 2022, la quota parte CP_1 della contribuzione relativa al 2015, inviando successivamente ulteriori comunicazioni con riferimento all'anno 2016 e all'anno 2017 e procedendo alle trattenute attraverso 12 rate mensili, nel 2023 e nel 2024. I ricorrenti hanno dedotto la esclusiva legittimazione passiva del datore di lavoro in relazione al versamento dei contributi in caso di versamento tardivo, richiamando a sostegno l'art. 23 della L. n.281/1952 che prevede che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta (…)”, articolo che pone una deroga al disposto dell'art. 19 della L. 281/1952, ai sensi del quale “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”. La domanda è infondata. Si richiama ex art. 118 disp. att. cpc quanto stabilito in fattispecie del tutto analoga dal Tribunale di Velletri nella sentenza n. 686/2025 del 6.5.2025, allegata alle note di parte convenuta:
“ In primo luogo osserva il giudicante che l'istituto del massimale contributivo è stato introdotto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 e prevede che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. La misura massima viene annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come determinato dall'Istat. E', pertanto, applicabile in due ipotesi: 1) nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996; 2) nei confronti di coloro che risultavano già iscritti a tale data ad un Fondo Pensioni obbligatorio a condizione di esercitare l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della L. 335/1995 per i periodi successivi all'applicazione del massimale stesso. Ciò posto, è utile rammentare che il combinato disposto degli artt. 19 e 23 della L. 218/1952 delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l'ipotesi - normale e fisiologica- del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda -quella patologica-dell'omissione del pagamento, o dell'adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro. Ed infatti, nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (che viene ad operare come mero adiectus soluzioni causa nei confronti dell'Ente creditore) il diritto di trattenere il contributo a carico del lavoratore sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce, nella seconda ipotesi, invece, il datore di lavoro resta tenuto al pagamento dei contributi non versati (o della parte dei contributi non versati) tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore. La concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro appare l'evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso le disposizioni innanzi richiamate che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa ove l'art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto dall'art. 19. L'art. 23, purtuttavia, non stabilisce expressis verbis il divieto di rivalsa, per cui va stabilito se la ripartizione dell'onere economico tra il datore di lavoro e il lavoratore non rimarrebbe intaccato nei casi di impossibilità della prestazione per fatto non imputabile al datore di lavoro. Nella sentenza n. 5916/1998 la Suprema Corte di Cassazione afferma che ciò che permette di ritenere che la quota dei contributi di spettanza dei lavoratori debba non solo essere corrisposta dal datore di lavoro ma che debba rimanere a suo carico, è proprio il principio della buona fede e della correttezza nella instaurazione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali. Nel caso di buona fede del datore di lavoro a fronte di un comportamento colposo, se non addirittura doloso del lavoratore, negando la rivalsa, si verificherebbe un ingiustificato arricchimento dei lavoratori a danno del datore. Grava, tuttavia, sulla parte datoriale fornire la prova che l'adempimento non sia a lui imputabile per l'esistenza di fatti oggettivi ai quali non sono equiparabili incertezze interpretative circa la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo. In conclusione, considerato che il massimale costituisce un esonero parziale dal generale obbligo contributivo, nel caso di contestazione sulla sua applicazione, il datore di lavoro è gravato dall'onere della prova della sussistenza di tutti i requisiti di fatto e di diritto che danno diritto all'esonero (Cass. 18160/2018 e 16639/2014). Nel caso in cui non sussistono i presupposti per la sua applicazione, il datore di lavoro dovrà provare il suo inadempimento incolpevole, con la precisazione che la legge istitutiva del massimale contributivo non prevede le modalità attraverso cui il datore di lavoro deve attivarsi per verificare se, con riferimento al singolo lavoratore, ricorrono i presupposti per l'applicazione del massimale. Con la Circolare n. 177/1996, l' con specifico riferimento alla situazione soggettiva del CP_3 datore di lavoro, afferma che: “In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di L. 132 milioni annualmente rivalutabile”. La Circolare n. 177/1996, inoltre, confermata a distanza di anni dal Messaggio n. 4412/2021, prevede che il datore di lavoro che intende applicare il massimale contributivo deve: “Acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale. In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di L. 132 milioni annualmente rivalutabile” La successiva Circolare n. 42/2009 chiarisce, altresì, che: “i lavoratori assunti CP_3 successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede territorialmente competente. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, CP_3 per i lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull'intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo. Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione (2) al proprio datore di lavoro dell'avvenuta presentazione della CP_ domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda”. Applicando i suddetti principi di diritto al caso in esame, essendo pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato, che il ricorrente, avendo prestato servizio di leva obbligatorio riscattato nel 2008, non avrebbe potuto essere assoggettato al regime del massimale contributivo, va quindi accertato, in primo luogo, se l' al momento dell'assunzione del (…) aveva acquisito la CP_1 dichiarazione di cui innanzi. Inoltre, va verificato se il ricorrente ha comunicato al datore di lavoro di avere presentato alla competente sede territoriale dell' la domanda di riscatto ai fini CP_3 contribuitivi del periodo di leva obbligatorio. Dall'esito di tale verifica preliminare dipende, quindi, la legittimità della condotta dell' CP_1 posto che la società, pur avendo integralmente versato la contribuzione omessa per l'intero periodo non coperto da prescrizione (2015/2020) in ottemperanza alla richiesta di regolarizzazione avanzata dall' (così come provato dalle risultanze degli accertamenti ispettivi comunicati al CP_3 lavoratore doc. 3 e da 6 a 11), ha successivamente provveduto al recupero della quota a carico del ricorrente (pari al 9,19% dell'aliquota complessiva del 33%), trattenendo l'importo annuale ripartito in 12 rate. Ebbene, dai documenti in atti risulta che il (…) in data (…), su richiesta del datore di lavoro, dichiarava, sotto la propria responsabilità, di avere prestato servizio militare dal (…) al (…) e di non aver prestato servizio né presso amministrazioni statali né presso privati datori di lavoro. L'assenza di pregressi periodi lavorativi risultava, altresì, dal Libretto di lavoro (…). Non risulta, invece, comunicata al datore di lavoro la presentazione all' della domanda di riscatto del CP_3 periodo di leva obbligatorio e, soprattutto, l'accoglimento della stessa. Risulta, altresì, che con la comunicazione del (…) l'Ente previdenziale informava l'odierna convenuta che, da verifiche svolte d'ufficio, era emerso che l' aveva indebitamente esposto CP_1 per gli anni 2015/2020 gli imponibili attraverso l'utilizzo dell'elemento “eccedenza massimale” in
Pertanto, incitava l a regolarizzare la posizione contributiva del (…). Pt_8 CP_1
La società resistente ha prodotto al riguardo una nota informativa diramata dalla UGL-TA in data 1.02.2021 con cui l'OS di categoria informava i lavoratori di avere appreso dall'azienda che l' aveva segnalato difformità nei versamenti contributivi relativamente alla posizione di 49 CP_3 dipendenti in quanto sarebbe stata applicata la contribuzione con massimale, mentre invece CP_1 Contr avrebbero dovuto rientrare nella contribuzione cd standard. L' informava altresì, i lavoratori di avere appreso dalla stessa azienda che avrebbe provveduto a corrispondere all' la CP_3 contribuzione dovuta ponendone 2/3 a proprio carico ed un terzo a carico dei lavoratori. Consigliava, quindi, i colleghi interessati di effettuare quanto prima le opportune verifiche sulla loro posizione previdenziale presso l' . CP_8
Così riassunte le emergenze probatorie documentali, deve concludersi che il datore di lavoro all'atto dell'assunzione del (…) ha fatto fronte all'obbligo di verifica della posizione lavorativo/contributiva del lavoratore ai fini dell'applicazione del massimale, per cui, tenuto conto della dichiarazione negativa acquisita dal lavoratore (…) lo ha conseguentemente assoggettato al predetto regime. Il (…), invece, non ha fornito la prova di avere fatto fronte all'obbligo di comunicazione nei confronti del datore di lavoro, di cui come detto era gravato, non avendo informato la società che, dal 2008, per effetto del riscatto del periodo di leva, la sua posizione contributiva era mutata. In conclusione, essendo pacifico tra le parti, oltre che provato dalle risultanze degli accertamenti ispettivi comunicati al lavoratore (doc da 6 a 11), che la società resistente, in conformità alla richiesta di regolarizzazione avanzata dall' ha integralmente versato la contribuzione omessa CP_3 in relazione alla posizione di (….) per l'intero periodo non coperto da prescrizione (doc 3), ne deriva che l' ha legittimamente recuperato, e sta ancora recuperando, la quota di CP_1 contribuzione non prescritta a carico del ricorrente (pari al 9,19% dell'aliquota complessiva del 33%), trattenendo il relativo importo complessivo ripartito in 12 rate. La vicenda così come ricostruita impone, dunque, il rigetto sia della domanda di risarcimento del danno da omessa contribuzione proposta dal (…) , sia di quella di restituzione delle somme trattenute dall' sulla retribuzione, a titolo recupero contributivo della quota dei contributi a CP_1 carico del lavoratore per il periodo 2015/2020, non coperto da prescrizione pari alla somma complessiva di (…)”. Secondo la Suprema Corte “Il pagamento dei contributi oltre il termine stabilito è dunque considerato dall'art. 23 cit. come illecito sia civile sia amministrativo poiché esso non solo viene punito con l'ammenda ma comporta altresì il pagamento di somme superiori all'ammontare della prestazione dovuta ed agli interessi ossia pari al doppio del dovuto, nonché l'adempimento di un obbligo altrui ossia del lavoratore. Si tratta, dunque, di somme dovute a titolo di pena privata, il cui esborso viene comminato dalla legge a scopo compulsivo. Per tale ragione la giurisprudenza esclude l'illecito, e con esso le dette conseguenze sanzionatorie, quando debbano escludersi il dolo
o la colpa del debitore, ossia del datore di lavoro, e in particolare possa ravvisarsi il suo errore scusabile…” (Cass. sez. lav. sent. n.3919 del 19.3.2001). Pertanto la rivalsa è legittima quando il tardivo pagamento della contribuzione non è addebitabile a dolo o colpa del datore di lavoro. Nel caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso si evince che in fase di assunzione la società convenuta ha acquisito documentazione da cui emergeva, con riferimento ai ricorrenti e esclusivamente lo svolgimento del servizio militare o comunque di Pt_2 Pt_1 servizio prestato presso il Ministero della Difesa, ovvero di servizi caratterizzati da contribuzione figurativa e soggetta ad eventuale domanda di accredito. Con riferimento a tali periodi trova applicazione l'art. 49 della L. n.153/1969, secondo cui
“I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta”. Pertanto la posizione dei lavoratori è stata assoggettata al regime del c.d. massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, del d. lgs. 335/1995, circostanza pacificamente a conoscenza dei ricorrenti. Si osserva che i ricorrenti nella prima difesa utile, ovvero nella prima udienza, non hanno contestato di aver effettuato domanda di accredito della contribuzione figurativa, ai fini del riconoscimento a fini contributivi del periodo di servizio prestato prima dell'1.01.1996, così come dedotto dalla società nella memoria difensiva. Infatti i difensori dei ricorrenti nella prima udienza hanno genericamente contestato “le eccezioni in diritto e i fatti dedotti nella memoria di contestazione” (cfr. verbale dell'udienza del 20.2.2025). Al riguardo occorre rammentare che “ Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite” (Cass. sez. 3 ordin. n. 5166 del 17/02/2023). Nel caso di specie i ricorrenti non hanno dedotto e provato di avere comunicato alla società convenuta di avere avanzato domanda di accredito della contribuzione figurativa, ai fini del riconoscimento a fini contributivi del periodo di servizio prestato prima dell'1.01.1996, sicché deve escludersi il dolo o la colpa del datore di lavoro nel ritardo del versamento della contribuzione oggetto di accertamento da parte dell' . CP_3
In conseguenza risulta legittimo il recupero da parte di delle somme per cui è CP_1 causa Per le considerazioni che precedono deve essere respinta la domanda avanzata in via principale. In via subordinata i ricorrenti hanno contestato la quantificazione delle somme, affermando che l'azienda ha proceduto a trattenere ai lavoratori una somma superiore al 9,19% dell'imponibile calcolato sul massimale contributivo puro, come si evincerebbe dai CUD, e che l'importo della retribuzione su cui calcolare i contributi indicato dall' , formalmente corretto, nella sostanza CP_3 sarebbe scorretto non avendo l'Azienda contestato all' la mancata sottrazione dal lordo CP_3 contributivo del 60% dell'importo versato al Fondo integrativo Preaver, con conseguente quota di contributi inferiori dovuti. Ebbene, risulta dalla documentazione in atti che l' ha calcolato l'imponibile CP_1 contributivo escludendo le quote a carico dell'azienda versate alla previdenza complementare (ovvero il 60% della quota complessiva destinata alla previdenza complementare). Inoltre ha chiarito che la somma indicata nella certificazione unica a titolo di CP_1 contribuzione è cumulativa non solo dei contributivi versati all' , ma anche di quelli solidali e dei contributi come da schema riportato nella CP_3 CP_6 memoria difensiva. Pertanto deve essere respinta anche la domanda subordinata.
In ragione della novità delle questioni affrontate si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi