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Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2023, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29412/2020 R.G. proposto da: MARCHIONNE ARTURO, MARCHIONNE DINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TREVISO, 31, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA IAVICOLI, rappresentati e difesi dagli avvocati VALTER DE CESARE e FRANCESCO DE CESARE;
-ricorrenti- contro A.R.T.A. AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato SABATINO CIPRIETTI che la rappresenta e difende;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 2629 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 27/01/2023 2 di 11 avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 3363/2020 depositata il 12/02/2020. Udita la relazione della causa svolta – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., TU AR e DI AR hanno impugnato l’ordinanza n. 3363 del 12 febbraio 2020 di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, che – in controversia avente oggetto locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo - ne aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 533 del 22 marzo 2018, la quale, a sua volta, in sede di rinvio all’esito del giudizio di legittimità definito con sentenza n. 3789 del 2017, aveva condannato la già conduttrice Agenzia Regionale Tutela Ambiente (ARTA) della Regione Abruzzo al pagamento, in favore dei medesimi AR, quali eredi di AN De SI originaria locatrice, della complessiva somma di euro 475.923,76, a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. maturata nel periodo dal 12 novembre 2003 all’ottobre 2013, nonché dell’indennità mensile rivalutata di euro 4.427,00 per il periodo da novembre 2013 a giugno 2015, oltre accessori, altresì condannando TU e DI AR alla restituzione delle maggiori somme ricevute allo stesso titolo del capo di condanna dell’ARTA, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio. 3 di 11 2. – Per quanto ancora qui interessa, l’ordinanza n. 3363/2020, impugnata in questa sede, dava atto, in premessa, che TU e DI AR, con ricorso affidato ad otto motivi, avevano dedotto: a) con il primo mezzo, il vizio di cui “all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 384, comma 2 e 394, comma 2, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 99, 112 e 324 cod. proc. civ. nonché con riferimento all'art. 1591 cod. civ.”; b) con il secondo mezzo, “richiamando gli artt. 112 e 394 cod. proc. civ., (la) omessa pronuncia con riferimento all'art. 1591 cod. civ.”; c) con il terzo mezzo la “violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, cod. proc. civ. in relazione all'art. 1591 cod. civ. ed omesso esame fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.”. Il Collegio, preliminarmente all’esame dei singoli motivi di ricorso, rammentava quanto deciso dalla sentenza di rinvio n. 3789/2017, ossia che questa (in accoglimento unicamente del sesto motivo del ricorso principale dell'ARTA) aveva “rimesso al giudice di rinvio la nuova determinazione, se del caso mediante un ulteriore consulenza tecnica di ufficio, del valore locativo degli immobili, ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 1591 cod. civ., con riferimento non alla loro effettiva destinazione in corso di rapporto, che era quella ad uso ufficio, bensì con riferimento alla loro originaria destinazione, prima che fossero concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione (USL e quindi ARTA)”, affermando che, “avendo la locatrice richiesto ed ottenuto la condanna dell'ARTA al pagamento della somma corrispondente ai lavori necessari per la riduzione in pristino stato degli immobili, non eseguita, la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. sulla base del valore locativo ad uso ufficio si risolveva in una locupletazione ingiustificata”. L’ordinanza n. 3363/2020, a fondamento della decisione, osservava: a) quanto al primo motivo di ricorso (“che deduce 4 di 11 illegittimità della decisione della Corte territoriale per non avere questa pronunciato su tutta la domanda devoluta e chiede un nuovo esame di merito”), esso era “infondato, laddove non inammissibile”, anzitutto perché “il compito demandato al giudice di rinvio era circoscritto alla liquidazione della detta indennità sulla base del detto parametro (valore locativo in relazione alla destinazione originaria degli immobili prima della locazione) e, pertanto, nessun ulteriore accertamento poteva ritenersi demandato, neppure implicitamente alla Corte d'Appello”; a.1) era, altresì, infondato perché non incideva “adeguatamente sul ragionamento” del giudice di appello, che aveva, in adesione alla cassazione con rinvio, “rideterminato l'indennità di cui all'art. 1591 cod. civ sulla base del valore locativo degli immobili tenuto conto della loro originaria destinazione ad uso”, senza che fosse necessaria ulteriore c.t.u., perché detto valore era stato già determinato dal consulente d’ufficio di primo grado;
a.2) era inammissibile “laddove, del tutto apoditticamente, afferma che il compito demandato da questa Corte al giudice di rinvio sarebbe stato quello di liquidare il maggior danno in favore della parte locatrice solo ove l'importo a tal fine riconoscibile fosse stato superiore al corrispettivo contrattualmente pattuito”, mentre una tale “statuizione non è in alcun modo rinvenibile, neppure per implicito, nella sentenza di cassazione con rinvio, che ha affermato chiaramente che l'unico valore locativo cui commisurare l'indennità di cui all'art. 1591 cod. civ. era quello riferito agli immobili nell'uso loro attribuito prima dell'inizio della locazione”; b) quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, essi erano “inammissibili, in quanto, pur richiamando, il primo di essi, l'art. 394 cod. proc. civ., tentano entrambi di regredire la causa alla fase anteriore alla decisione di cassazione, adducendo, come risulta palesemente dal richiamo testuale delle conclusioni formulate nelle varie fasi di merito, elementi fattuali non più rilevanti, in quanto 5 di 11 adeguatamente valutati nelle fasi di merito e comunque superati dalla sentenza di cassazione con rinvio e in ogni caso non più deducibili in questa fase di legittimità; b.1) inoltre, la motivazione della sentenza “sui punti indicati dai detti motivi di ricorso è costituita da una valutazione fattuale, esternata con motivazione costituzionalmente sufficiente, con conseguente esclusione di contraddittorietà; b.2) infine, il vizio di omesso esame era “palesemente inammissibile ove scrutinato alla stregua della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., che ha limitato la rilevanza del vizio motivazionale”. 3. – Il ricorso per revocazione è affidato a due motivi e, in subordine, viene eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché la “violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 111 Cost.”. Resiste con controricorso l’ARTA. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 15 del 2022), con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza del 26 ottobre 2022. La causa è stata, poi, rinviata e, quindi, discussa alla pubblica udienza del 21 dicembre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo mezzo ci si duole dell’errore revocatorio che questa Corte, con l’ordinanza n. 3363/2020, avrebbe commesso per omesso scrutinio dei “contenuti come argomentati nel secondo motivo” di ricorso, che denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. (“principio di corrispondenza”) e dell’art. 394, comma terzo, c.p.c. 6 di 11 (“divieto in sede di rinvio di assumere ed in conseguenza di pronunciarsi su conclusioni diverse da quelle precisate in appello”). I ricorrenti, assumendo che davanti al giudice di rinvio avevano limitato “la domanda di danni al solo capo di pagamento del corrispettivo pattuito ai sensi dell’art. 1591 c.c.”, deducono che la decisione revocanda non avrebbe compreso la censura che addebitava al giudice del rinvio l’omessa pronuncia sulle predette conclusioni e l’adozione di “sentenza di condanna della locataria su petitum diverso da quello formulato dai locatori”, con conseguente violazione degli artt. 112 e 394, terzo comma, c.p.c. Inoltre, l’ordinanza n. 3363/2020 non avrebbe “né percepita né valutata l’argomentazione difensiva”, svolta in sede di controricorso nel giudizio definito dalla sentenza n. 1789/2017 e che dava conto dell’omessa pronuncia del giudice del rinvio, secondo cui sarebbe comunque spettato alla locatrice, in coerenza con quanto dedotto nel corso di tutto il giudizio, “il ristoro dei danni pari ai canoni di locazione non pari al valore locativo dell'immobile perché inferiore”. 2. – Con il secondo mezzo è dedotto errore revocatorio per non aver l’ordinanza revocanda “scrutinato anche altri contenuti del primo e terzo motivo del ricorso per non aver percepito e di conseguenza valutato la censura sollevata dai ricorrenti avverso la sentenza di rinvio per aver questa omesso di rilevare, come dovuto d'ufficio, la formazione del giudicato sull'obbligo dell'Arta di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. nella misura pari al corrispettivo pattuito a titolo di locazione”. Questa Corte, con l’anzidetta ordinanza, mancando di pronunciarsi sul vizio di omessa pronuncia e sul vizio di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché omettendo di rilevare l'intervenuto giudicato sul danno determinato in forza dell'art. 1951 c.c., sarebbe incorsa “in errore percettivo sull'intero oggetto del giudizio”, giacché “non avrebbe percepito che l'effettivo 7 di 11 petitum sul quale il giudice di rinvio poteva pronunciarsi era quello della domanda di risarcimento del danno minimo presunto pari ai canoni di locazione pattuiti e non del danno pari al valore locativo di mercato con destinazione abitativa”. 2. – I motivi, che vanno scrutinati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. 2.1. - È diritto vivente (tra le molte: Cass. n. 3494/2013; Cass. n. 442/2018; Cass., S.U., n. 31302/2019; Cass. n. 16439/2021) che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. L’errore che si sia determinato nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti integra, infatti, un errore di giudizio e non già un errore nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo, per cui ogni qualvolta nella decisione assunta da questa Corte di legittimità si affermi che l’atto di impugnazione sia stato esaminato e che in esso sia o non sia contenuta una censura o la censura si atteggi in un certo modo anziché in un altro, l’eventuale errore che si abbia a commettere in siffatto ambito non appartiene alla tipologia dell'errore di 8 di 11 percezione, ma a quella di un errore di valutazione, insindacabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391-bis c.p.c. e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. In altri termini, va ribadito che si colloca fuori del perimetro dell’errore revocatorio la denuncia di un errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso. In tal caso, è palese che la censura venga a prospettare un errore di giudizio, ossia un errore che attiene all'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti processuali e, dunque, ad attività eminentemente valutativa e giammai ad un errore di mera percezione (o ad una svista materiale) sull’esistenza o sull’inesistenza di un fatto (tra le altre, Cass., S.U., n. 13181/2013; Cass. n. 14937/2017; Cass. n. 10184/2018; Cass. n. 14950/2022). 2.2. – Le censure di parte ricorrente non attengono ad errori di percezione in ordine al contenuto del ricorso deciso dall’ordinanza n. 3363/2020, ossia (ad esempio) ad una svista sulla presenza di un motivo di censura non preso in considerazione dal Collegio giudicante (ciò che non troverebbe ragione di essere stante il tenore contenutistico di detta ordinanza, come in sintesi riportato al § 2 dei “Fatti di causa”), bensì riguardano l’interpretazione di quel ricorso che si suppone carente e non perspicua, addebitandosi alla Corte di non aver compreso l’effettivo orientamento delle doglianze mosse alla sentenza di appello, insistendo nella prospettazione (invero espressamente confutata dalla stessa ordinanza n. 3363/2020; cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e p. 5 dell’ordinanza medesima) per cui la pretesa risarcitoria (e con essa anche l’asserito giudicato interno) avrebbe riguardato il danno minimo presunto pari ai canoni di locazione pattuiti e non il danno pari al valore locativo di mercato con destinazione abitativa. 9 di 11 Si tratta, all’evidenza, della prospettazione di un errore di valutazione, ossia di una non corretta interpretazione dell’atto di impugnazione, che non attinge in nessun caso alla soglia dell’errore di fatto revocatorio, come innanzi definito. E tanto vale anche con specifico riferimento alla censura che verte sul mancato rilievo dell’asserita sussistenza di un giudicato interno favorevole alle ragioni di parte ricorrente, la quale attiene non già ad errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., ma ad errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass., S.U., n. 21369/2004; Cass. n. 28138/2019). 3. – Né possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dai ricorrenti in via subordinata al mancato accoglimento dell’istanza di revocazione. 3.1. - Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevedono la revocabilità della decisione della Corte di cassazione per effetto dell’errore di fatto “sollevato con il presente ricorso” – ossia il vizio “relativo al giudicato” ove “risultasse precluso dal disposto del cit. art. 395, n. 4” – “e ciò per gli stessi motivi stabiliti dalla Corte Cost. con sentenza n. 36 del 17.01.1991”, essa non coglie che proprio detta sentenza n. 36 del 1991 ha circoscritto l’illegittimità costituzionale parziale dell'art. 395, n. 4, c.p.c. alla sussistenza di “errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio” (di cassazione) che sia “meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa in cui la Corte di cassazione incorra”. Ciò che non consente di ritenere che una siffatta ratio decidendi possa ragionevolmente estendersi sino a consentire la 10 di 11 revocabilità di un errore di diritto – qual è quello sull’esistenza o meno del giudicato – che implica pur sempre un’attività valutativa e di giudizio. Peraltro, ove la prospettazione dei ricorrenti si dovesse intendere come volta a consentire anche in quest’ultima ipotesi (errore di diritto) il rimedio straordinario della revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, occorre ribadire che l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, così da non risultare irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione (Cass. n. 862/2011; Cass. n. 18897 del 2011; Cass., S.U., n. 13181/2013; Cass., S.U., n. 8984/2018; Cass. 6945/2022). 3.2. - Quanto alla dedotta violazione convenzionale, questa ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391-bis e 391-ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti (Cass., n. 8472/2016). 11 di 11 4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
-ricorrenti- contro A.R.T.A. AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato SABATINO CIPRIETTI che la rappresenta e difende;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 2629 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 27/01/2023 2 di 11 avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 3363/2020 depositata il 12/02/2020. Udita la relazione della causa svolta – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., TU AR e DI AR hanno impugnato l’ordinanza n. 3363 del 12 febbraio 2020 di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, che – in controversia avente oggetto locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo - ne aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 533 del 22 marzo 2018, la quale, a sua volta, in sede di rinvio all’esito del giudizio di legittimità definito con sentenza n. 3789 del 2017, aveva condannato la già conduttrice Agenzia Regionale Tutela Ambiente (ARTA) della Regione Abruzzo al pagamento, in favore dei medesimi AR, quali eredi di AN De SI originaria locatrice, della complessiva somma di euro 475.923,76, a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. maturata nel periodo dal 12 novembre 2003 all’ottobre 2013, nonché dell’indennità mensile rivalutata di euro 4.427,00 per il periodo da novembre 2013 a giugno 2015, oltre accessori, altresì condannando TU e DI AR alla restituzione delle maggiori somme ricevute allo stesso titolo del capo di condanna dell’ARTA, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio. 3 di 11 2. – Per quanto ancora qui interessa, l’ordinanza n. 3363/2020, impugnata in questa sede, dava atto, in premessa, che TU e DI AR, con ricorso affidato ad otto motivi, avevano dedotto: a) con il primo mezzo, il vizio di cui “all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 384, comma 2 e 394, comma 2, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 99, 112 e 324 cod. proc. civ. nonché con riferimento all'art. 1591 cod. civ.”; b) con il secondo mezzo, “richiamando gli artt. 112 e 394 cod. proc. civ., (la) omessa pronuncia con riferimento all'art. 1591 cod. civ.”; c) con il terzo mezzo la “violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, cod. proc. civ. in relazione all'art. 1591 cod. civ. ed omesso esame fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.”. Il Collegio, preliminarmente all’esame dei singoli motivi di ricorso, rammentava quanto deciso dalla sentenza di rinvio n. 3789/2017, ossia che questa (in accoglimento unicamente del sesto motivo del ricorso principale dell'ARTA) aveva “rimesso al giudice di rinvio la nuova determinazione, se del caso mediante un ulteriore consulenza tecnica di ufficio, del valore locativo degli immobili, ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 1591 cod. civ., con riferimento non alla loro effettiva destinazione in corso di rapporto, che era quella ad uso ufficio, bensì con riferimento alla loro originaria destinazione, prima che fossero concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione (USL e quindi ARTA)”, affermando che, “avendo la locatrice richiesto ed ottenuto la condanna dell'ARTA al pagamento della somma corrispondente ai lavori necessari per la riduzione in pristino stato degli immobili, non eseguita, la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. sulla base del valore locativo ad uso ufficio si risolveva in una locupletazione ingiustificata”. L’ordinanza n. 3363/2020, a fondamento della decisione, osservava: a) quanto al primo motivo di ricorso (“che deduce 4 di 11 illegittimità della decisione della Corte territoriale per non avere questa pronunciato su tutta la domanda devoluta e chiede un nuovo esame di merito”), esso era “infondato, laddove non inammissibile”, anzitutto perché “il compito demandato al giudice di rinvio era circoscritto alla liquidazione della detta indennità sulla base del detto parametro (valore locativo in relazione alla destinazione originaria degli immobili prima della locazione) e, pertanto, nessun ulteriore accertamento poteva ritenersi demandato, neppure implicitamente alla Corte d'Appello”; a.1) era, altresì, infondato perché non incideva “adeguatamente sul ragionamento” del giudice di appello, che aveva, in adesione alla cassazione con rinvio, “rideterminato l'indennità di cui all'art. 1591 cod. civ sulla base del valore locativo degli immobili tenuto conto della loro originaria destinazione ad uso”, senza che fosse necessaria ulteriore c.t.u., perché detto valore era stato già determinato dal consulente d’ufficio di primo grado;
a.2) era inammissibile “laddove, del tutto apoditticamente, afferma che il compito demandato da questa Corte al giudice di rinvio sarebbe stato quello di liquidare il maggior danno in favore della parte locatrice solo ove l'importo a tal fine riconoscibile fosse stato superiore al corrispettivo contrattualmente pattuito”, mentre una tale “statuizione non è in alcun modo rinvenibile, neppure per implicito, nella sentenza di cassazione con rinvio, che ha affermato chiaramente che l'unico valore locativo cui commisurare l'indennità di cui all'art. 1591 cod. civ. era quello riferito agli immobili nell'uso loro attribuito prima dell'inizio della locazione”; b) quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, essi erano “inammissibili, in quanto, pur richiamando, il primo di essi, l'art. 394 cod. proc. civ., tentano entrambi di regredire la causa alla fase anteriore alla decisione di cassazione, adducendo, come risulta palesemente dal richiamo testuale delle conclusioni formulate nelle varie fasi di merito, elementi fattuali non più rilevanti, in quanto 5 di 11 adeguatamente valutati nelle fasi di merito e comunque superati dalla sentenza di cassazione con rinvio e in ogni caso non più deducibili in questa fase di legittimità; b.1) inoltre, la motivazione della sentenza “sui punti indicati dai detti motivi di ricorso è costituita da una valutazione fattuale, esternata con motivazione costituzionalmente sufficiente, con conseguente esclusione di contraddittorietà; b.2) infine, il vizio di omesso esame era “palesemente inammissibile ove scrutinato alla stregua della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., che ha limitato la rilevanza del vizio motivazionale”. 3. – Il ricorso per revocazione è affidato a due motivi e, in subordine, viene eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché la “violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 111 Cost.”. Resiste con controricorso l’ARTA. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 15 del 2022), con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza del 26 ottobre 2022. La causa è stata, poi, rinviata e, quindi, discussa alla pubblica udienza del 21 dicembre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo mezzo ci si duole dell’errore revocatorio che questa Corte, con l’ordinanza n. 3363/2020, avrebbe commesso per omesso scrutinio dei “contenuti come argomentati nel secondo motivo” di ricorso, che denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. (“principio di corrispondenza”) e dell’art. 394, comma terzo, c.p.c. 6 di 11 (“divieto in sede di rinvio di assumere ed in conseguenza di pronunciarsi su conclusioni diverse da quelle precisate in appello”). I ricorrenti, assumendo che davanti al giudice di rinvio avevano limitato “la domanda di danni al solo capo di pagamento del corrispettivo pattuito ai sensi dell’art. 1591 c.c.”, deducono che la decisione revocanda non avrebbe compreso la censura che addebitava al giudice del rinvio l’omessa pronuncia sulle predette conclusioni e l’adozione di “sentenza di condanna della locataria su petitum diverso da quello formulato dai locatori”, con conseguente violazione degli artt. 112 e 394, terzo comma, c.p.c. Inoltre, l’ordinanza n. 3363/2020 non avrebbe “né percepita né valutata l’argomentazione difensiva”, svolta in sede di controricorso nel giudizio definito dalla sentenza n. 1789/2017 e che dava conto dell’omessa pronuncia del giudice del rinvio, secondo cui sarebbe comunque spettato alla locatrice, in coerenza con quanto dedotto nel corso di tutto il giudizio, “il ristoro dei danni pari ai canoni di locazione non pari al valore locativo dell'immobile perché inferiore”. 2. – Con il secondo mezzo è dedotto errore revocatorio per non aver l’ordinanza revocanda “scrutinato anche altri contenuti del primo e terzo motivo del ricorso per non aver percepito e di conseguenza valutato la censura sollevata dai ricorrenti avverso la sentenza di rinvio per aver questa omesso di rilevare, come dovuto d'ufficio, la formazione del giudicato sull'obbligo dell'Arta di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. nella misura pari al corrispettivo pattuito a titolo di locazione”. Questa Corte, con l’anzidetta ordinanza, mancando di pronunciarsi sul vizio di omessa pronuncia e sul vizio di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché omettendo di rilevare l'intervenuto giudicato sul danno determinato in forza dell'art. 1951 c.c., sarebbe incorsa “in errore percettivo sull'intero oggetto del giudizio”, giacché “non avrebbe percepito che l'effettivo 7 di 11 petitum sul quale il giudice di rinvio poteva pronunciarsi era quello della domanda di risarcimento del danno minimo presunto pari ai canoni di locazione pattuiti e non del danno pari al valore locativo di mercato con destinazione abitativa”. 2. – I motivi, che vanno scrutinati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. 2.1. - È diritto vivente (tra le molte: Cass. n. 3494/2013; Cass. n. 442/2018; Cass., S.U., n. 31302/2019; Cass. n. 16439/2021) che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. L’errore che si sia determinato nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti integra, infatti, un errore di giudizio e non già un errore nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo, per cui ogni qualvolta nella decisione assunta da questa Corte di legittimità si affermi che l’atto di impugnazione sia stato esaminato e che in esso sia o non sia contenuta una censura o la censura si atteggi in un certo modo anziché in un altro, l’eventuale errore che si abbia a commettere in siffatto ambito non appartiene alla tipologia dell'errore di 8 di 11 percezione, ma a quella di un errore di valutazione, insindacabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391-bis c.p.c. e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. In altri termini, va ribadito che si colloca fuori del perimetro dell’errore revocatorio la denuncia di un errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso. In tal caso, è palese che la censura venga a prospettare un errore di giudizio, ossia un errore che attiene all'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti processuali e, dunque, ad attività eminentemente valutativa e giammai ad un errore di mera percezione (o ad una svista materiale) sull’esistenza o sull’inesistenza di un fatto (tra le altre, Cass., S.U., n. 13181/2013; Cass. n. 14937/2017; Cass. n. 10184/2018; Cass. n. 14950/2022). 2.2. – Le censure di parte ricorrente non attengono ad errori di percezione in ordine al contenuto del ricorso deciso dall’ordinanza n. 3363/2020, ossia (ad esempio) ad una svista sulla presenza di un motivo di censura non preso in considerazione dal Collegio giudicante (ciò che non troverebbe ragione di essere stante il tenore contenutistico di detta ordinanza, come in sintesi riportato al § 2 dei “Fatti di causa”), bensì riguardano l’interpretazione di quel ricorso che si suppone carente e non perspicua, addebitandosi alla Corte di non aver compreso l’effettivo orientamento delle doglianze mosse alla sentenza di appello, insistendo nella prospettazione (invero espressamente confutata dalla stessa ordinanza n. 3363/2020; cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e p. 5 dell’ordinanza medesima) per cui la pretesa risarcitoria (e con essa anche l’asserito giudicato interno) avrebbe riguardato il danno minimo presunto pari ai canoni di locazione pattuiti e non il danno pari al valore locativo di mercato con destinazione abitativa. 9 di 11 Si tratta, all’evidenza, della prospettazione di un errore di valutazione, ossia di una non corretta interpretazione dell’atto di impugnazione, che non attinge in nessun caso alla soglia dell’errore di fatto revocatorio, come innanzi definito. E tanto vale anche con specifico riferimento alla censura che verte sul mancato rilievo dell’asserita sussistenza di un giudicato interno favorevole alle ragioni di parte ricorrente, la quale attiene non già ad errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., ma ad errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass., S.U., n. 21369/2004; Cass. n. 28138/2019). 3. – Né possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dai ricorrenti in via subordinata al mancato accoglimento dell’istanza di revocazione. 3.1. - Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevedono la revocabilità della decisione della Corte di cassazione per effetto dell’errore di fatto “sollevato con il presente ricorso” – ossia il vizio “relativo al giudicato” ove “risultasse precluso dal disposto del cit. art. 395, n. 4” – “e ciò per gli stessi motivi stabiliti dalla Corte Cost. con sentenza n. 36 del 17.01.1991”, essa non coglie che proprio detta sentenza n. 36 del 1991 ha circoscritto l’illegittimità costituzionale parziale dell'art. 395, n. 4, c.p.c. alla sussistenza di “errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio” (di cassazione) che sia “meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa in cui la Corte di cassazione incorra”. Ciò che non consente di ritenere che una siffatta ratio decidendi possa ragionevolmente estendersi sino a consentire la 10 di 11 revocabilità di un errore di diritto – qual è quello sull’esistenza o meno del giudicato – che implica pur sempre un’attività valutativa e di giudizio. Peraltro, ove la prospettazione dei ricorrenti si dovesse intendere come volta a consentire anche in quest’ultima ipotesi (errore di diritto) il rimedio straordinario della revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, occorre ribadire che l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, così da non risultare irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione (Cass. n. 862/2011; Cass. n. 18897 del 2011; Cass., S.U., n. 13181/2013; Cass., S.U., n. 8984/2018; Cass. 6945/2022). 3.2. - Quanto alla dedotta violazione convenzionale, questa ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391-bis e 391-ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti (Cass., n. 8472/2016). 11 di 11 4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza