Articolo 128 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 127Articolo 129
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14 aprile 1979
Art. 128.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979