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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/03/2024, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE così composta:
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente
Dott.ssa Antonella Miryam Consigliere
Sterlicchio
Dott. Pierluigi De Nardis Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7981 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 31/01/2023, vertente
TRA
- domiciliata presso lo studio degli avv.ti Parte_1
LEONE ADOLFO ) A e LEONE GIULIA C.F._1
in VIALE ANGELICO N. 97 00100 ROMA che la C.F._2
rappresentano e difendono
APPELLANTE
c/
( p.i. ) rappresentata e difesa dall' Controparte_1 P.IVA_1
avv. Roberto Prozzo per delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 22854/2019 emessa dal
Tribunale di Roma in data 27/11/2019.
FATTO E DIRITTO
La soc. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto Parte_1
ingiuntivo nei confronti della per il pagamento della Controparte_1
r.g. n. 7981/2019 1 somma di € 184.812,75 avverso cui ha proposto opposizione, CP_1
eccependo l' inesistenza del credito e deducendo che le pretese della
[...]
rano prive di fondamento. Pt_1
Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
ha proposto appello dolendosi della mancata concessione Parte_1
dei termini ex art. 183 c.p.c. e chiedendo di poter produrre documenti inerenti alle spese sostenute, e di provare per testi che tali spese siano state sostenute per i titoli posti a base della domanda. si è costituita ed ha contestato la fondatezza dell'appello CP_1
riproponendo le eccezioni e difese che il Tribunale non ha esaminato, ove necessario anche sub specie di appello incidentale.
§§§
Sostiene l'appellante che erroneamente il Tribunale non avrebbe concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. richiesti alla prima udienza di comparizione sebbene tale richiesta non sia stata verbalizzata.
Va premesso che al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, per cui, in difetto di querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale nessuna valenza possono avere le contrarie affermazioni in queste sede svolte ( Cass. civ., sent. II, 12 gennaio
2009, n.440).
Alla luce di ciò non risultando alcuna richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. all'udienza di comparizione, per come risulta dal verbale dell' udienza dell'8 maggio 2019, deve concludersi che tale richiesta non sia mai avvenuta e, pertanto, alcuna illegittimità è rinvenibile nell'operato del primo Giudice atteso che, a sensi dell'art. 183, co.6 c.p.c., solo “se richiesto Il giudice concede i termini perentori …” per il deposito di memorie anche contenenti istanze istruttorie.
Legittimamente, quindi, il Tribunale ha rigettato l'istanza di r.g. n. 7981/2019 2 concessione dei termini per memorie ex art. 183 n. 6 c.cp.c. formulata solo nelle note conclusive autorizzate in previsione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. .
Pertanto, in assenza di richieste istruttorie correttamente il Tribunale ha fatto ricorso all'art. 187 c.p.c. e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione.
E' stato, quindi, esercitato un potere discrezionale del giudice, come si evince dalla scelta del legislatore - resa evidente dall'uso della congiunzione con valore ipotetico "se" - di far dipendere la rimessione della causa al collegio (o allo stesso giudice unico in funzione non più istruttoria, ma decisoria) da un apprezzamento relativo al fatto che essa sia "matura per la decisione".
D'altra parte, una simile scelta, lungi dall'essere "ad libitum" del giudice, "si riferisce all'ipotesi in cui tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, a quella in cui i fatti controversi tra le parti sono provati attraverso documenti, a quella, infine, in cui le parti non abbiano chiesto
l'ammissione di prove sui punti controversi della decisione", ovvero le loro richieste istruttorie siano ritenute inammissibili o non rilevanti e la causa possa essere immediatamente decisa"(così, in motivazione, Cass.
Sez. III, sent. n. 2504 del 2002; nonché Cass. n. 1036/2019).
Costituisce , pertanto, una mera illazione affermare che il primo
Giudice, alla prima udienza, abbia ritenuta fondata la domanda dell'odierna appellante sull'an debeatur , solo per il fatto che abbia ritenuto di fissare l'udienza di discussione. Aver disposto tale adempimento, contrariamente a quanto asserito dalla Parte_1
costituisce tutt'altro che un operazione tesa a fuorviare l'appellante inducendola a ritenere che la domanda da questa avanzata fosse fondata.
La richiesta di ammissione di prova per testi articolata per la prima volta in questa sede deve, quindi, ritenersi inammissibile.
Quanto alla prova documentale parimenti deve ritenersi r.g. n. 7981/2019 3 inammissibile e ciò per una pluralità di ragioni.
La prima dirimente è costituita dalla circostanza che la medesima
è connessa alla remissione in termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. la quale, per le ragioni sopra esposte , è da escludere.
La seconda è che, qualora anche si volesse ritenere la richiesta stessa fondata sull'art. 345 c.p.c. ugualmente essa non può essere accolta.
In vero detta produzione concerne una pluralità di documenti
(circa 360) tutti di data antecedente l'introduzione del giudizio di primo grado, già a disposizione dell'appellante e costituti, prevalentemente, da fatture e presunti giustificati di pagamento emessi dai i più svariati fornitori dell'appellante per le causali più varie quali forniture di carburante, guanti, elmetti, estintori, scarpe, pantaloni ecc. ecc;
rapportati a documenti di pagamento che non provano assolutamente che, in disparte ogni ulteriore considerazione, dette spese siano state sostenute per le causali invocate dall'appellante costituendo bensì , a tutto concedere, contabilità interna imputabile a qualsiasi ed ulteriore attività societaria.
Alla luce di ciò deve escludersi l'ammissibilità della produzione documentale avanzata nella presente sede poiché nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato in primo grado. (Cass. civ., S.U., 4 maggio
2017, 10790).
Parimenti è da rigettare la richiesta di consulenza tecnica poiché volta ad accertare
“ se la spesa indicata nelle varie fatture prodotte da Parte_1
n. 144 2017, 145 2017 e 14 2018 è conforme ai documenti prodotti dal numero 1 al documento finale” ( pag. 40 appello) poiché assolutamente r.g. n. 7981/2019 4 superflua ai fini del decidere.
Infine va rigettata la richiesta di compensazione delle spese poiché le medesime, a mente dell'articolo 91 cpc, vanno liquidate seguendo il criterio della soccombenza.
Le spese del grado pertanto si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:
Fase Valori medi Aumento Compenso
Fase di studio 2.835,00€ 2.835,00€
Fase introduttiva 1.820,00€ 1.820,00€
Istruttoria/trattazione 4.120,00€ 4.120,00€
Fase decisionale 4.860,00€ 4.860,00€
Totale 13.635,00€ 13.635,00€
.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio
2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
22854/2019 resa tra le parti dal Tribunale di Roma in data 27/11/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 7981/2019 5 Rigetta l'appello;
condanna al rimborso, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
euro 13.635,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 06/02/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Pierluigi De Nardis Dott. Giuseppe Lo Sinno
r.g. n. 7981/2019 6