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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 157 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Paolo Marini, sito in Roma alla Via Marco Besso n. 10 che la rappresenta e difende
RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede
[...]
oma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella CP_2
PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/01/2024, la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di ex art. 1 della L. n. 18/80, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (25.11.2020)), o da quello accertato in corso di causa e sino a novembre 2023e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
-che con decreto di omologa depositato in data 29.6.2023, questo tribunale ha accertato la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, a far data dalla domanda del
25.11.2020;
1 - di aver notificato il decreto di omologa a mezzo PEC all' resistente in data CP_1
06.07.2023, unitamente al modello AP70, al fine di ottenere le somme alla stessa spettanti a titoli di indennità di accompagnamento;
- che in data 09/11/2023 l' le aveva comunicato di aver definito la pratica liquidando e CP_1
versando allo stesso la mensilità da dicembre 2023, con promessa di accredito anche degli arretrati nei mesi a seguire;
- di non aver mai ricevuto gli arretrati promessi.
Si è costituito l' , in data 25/02/2025, deducendo di aver già liquidato e versato le somme CP_1
richieste dalla ricorrente.
Con note di udienza depositate il 12/02/2025 la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' allegato alla propria memoria il CP_1
cedolino di pagamento dei ratei arretrati, avente data valuta 02.12.2024, e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
“ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al CP_1
ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 20.2.2024.
2 Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, limitatamente al 20%, attesa la peculiarità della materia ,della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende CP_1
difficoltosa la celere risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14 , stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015,
n.10455)- devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 80% e compensate CP_1
per la restante parte.
.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento dell'80% delle spese di lite pari ad €1.488,00 oltre spese CP_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi all' avv.
Paolo Marini dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 06/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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