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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LE AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5310/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto bancario”
TRA
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...]
Municipio,111, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Boccagna, C.F.:
con studio in Aversa alla Via Donizetti, 16/b in virtù di C.F._2
mandato apposto in calce dal presente atto ed elett.te dom.ta;
- ATTRICE –
CONTRO
, nuova ragione sociale della Controparte_1
(CF ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rapp.te p.t con sede legale in alla Via Velia,15; CP_1
- CONVENUTA –
già , società a responsabilità limitata con Controparte_3 Controparte_4
unico socio rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cirillo
INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 CPC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione la sig.ra citava in Parte_1
giudizio, innanzi a Codesto Tribunale, la chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, la riunione del presente procedimento a quello avente R.G. 10713/16
pendente innanzi al medesimo Tribunale e, nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente tra l'attrice e la banca in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
nonché l'inefficacia delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali;
e, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni e per competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 108/96 perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con l'effetto dell'applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale;
condannare della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali;
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di apertura di credito e di conto corrente per eccessiva onerosità sopravvenuta;
condannare la banca al risarcimento dei danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1140 c.c.; dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria e della fideiussione omnibus;
condannare la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria chiedeva ordinarsi l'acquisizione del contratto n. 0401001396, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto inerente al contratto di apertura di credito oggetto di impugnazione, nonché di un rendiconto e di disporre perizia contabile. Con atto del 25.10.2019 si costituiva in giudizio la
[...] la Controparte_5
quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda, in ragione della pendenza innanzi al medesimo Tribunale del giudizio con il n. R.G. 10713/16, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 2279/16 e lo stesso petitum e causa petendi, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi essendo il primo già alla fase istruttoria;
nel merito, eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e, in via istruttoria, si opponeva alla perizia contabile e alla richiesta di esibizione documentale, ricadendo tale onere probatorio sull'attore e,
all'uopo, concludeva per l'inammissibilità e improcedibilità del giudizio stante la previa pendenza del giudizio n. R.G. 10713/16 con condanna dell'attrice al pagamento di una somma per danni per lite temeraria da quantificarsi anche in via equitativa e, in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda attorea perché
infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti sopra citati, venivano concessi i termini ex art. 183
co. 6 c.p.c.. Con atto del di successione nel credito ex art. 111 c.p.c. la in CP_3
qualità di mandataria della interveniva nel presente giudizio, Controparte_6
rappresentando di essere subentrata, in virtù di contratto di cessione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo alla Banca di credito Cooperativo
Campania Centro – Cassa Rurale e Artigiana – Soc. Coop., con richiesta di estromissione dal giudizio della convenuta. Quest'ultima, nelle note scritte per l'udienza del 16 febbraio 2022, insisteva per il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, indicava quale CTP il dott. e, in Persona_1
merito all'intervento della evidenziava che il presente giudizio Controparte_6
non rientrava nel pacchetto rilevato dalla cessionaria e, pertanto, chiedeva l'estromissione dal giudizio dell'intervenuta. Espletata CTU contabile, la causa,
ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 25.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 23.07.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla non potendosi far luogo alla estromissione in assenza del consenso CP_3
di tutte le parti. Invero per come dichiarato dalla stessa società l'intervento nel presente giudizio è avvenuto per errore non rientrando la posizione della odierna attrice tra quelle cedute.
La domanda proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Parte convenuta ha eccepito la inammissibilità della domanda per essersi formato il giudicato sulla domanda proposta. Invero nell'ambito del giudizio RG 10713/2016
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di euro 18.763,16 quale saldo negativo del conto corrente n. 030104032 è
stato emesso in data 11 maggio 2022 provvedimento di estinzione del giudizio stesso per rinuncia delle parti agli atti del giudizio. Secondo la difesa della parte convenuta, infatti, la pronuncia di estinzione avendo conferito al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva deve ritenersi formato il giudicato sulla domanda proposta e pertanto la stessa è divenuta inammissibile
L'eccezione di giudicato è fondata.
L'art. 653 comma 1 cpc prevede: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in
giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del
processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Dalla documentazione depositata dalla emerge che pendeva dinanzi al CP_1
Tribunale di Salerno giudizio di opposizione RG 10713/2016 avverso il decreto
Part ingiuntivo n. 2279/2016 emesso nei confronti della debitrice principale .
[...]
nonché dei fideiussori , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e per il pagamento del saldo negativo del conto
[...] Parte_1
corrente n. 030104032 per un valore di euro 18.763,16. Il predetto giudizio di opposizione è stato dichiarato estinto. Il presente giudizio introdotto da ha ad oggetto domanda Parte_1
di accertamento dei conti correnti nn. 030104032 e 030104033.
Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo - così da rendere il medesimo "titolo inoppugnabile”
dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello.
Quanto la formazione del giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27161 del
25/10/2018, la quale ha evidenziato che il giudicato esterno, al pari di quello interno,
risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345
c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.).
Nel caso in esame, il giudicato (sostanziale e processuale) che la convenuta ha fatto valere ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. è costituito dal decreto ingiuntivo n.
2279/2016, emesso dal Tribunale di Salerno, divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. a seguito della declaratoria di estinzione della causa di
Part opposizione introdotta da . nonché dei Controparte_7
fideiussori , e (cfr. Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
note di trattazione scritta depositate il 29.9.2022). Infatti, secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale qualora, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., il relativo giudizio si sia estinto e sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3987 del 29/02/2016); circostanza che appunto si è verificata nel caso in esame non avendo parte attrice contestato quanto dedotto da parte convenuta sin dalle note di trattazione scritta depositate in data
29.9.2022.
A quanto appena esposto consegue che si applica anche al decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito di estinzione del giudizio di opposizione il principio secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" e si estende al titolo del diritto di credito fatto valere con la domanda giudiziale. In questo senso si è
espressa la S.C., con un indirizzo consolidato secondo cui "Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione,
ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-
giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al
pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando
quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in
ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso,
precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa
domanda in altro giudizio." (cfr. da ultimo: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del
24/09/2018).
Pertanto, nella fattispecie in esame, il giudicato che promana dal decreto ingiuntivo n. 2279/2016, emesso sulla base della domanda di pagamento del saldo negativo del conto corrente non copre solo l'accertamento del diritto di credito della banca ,
ma anche il titolo di quel diritto e ogni pretesa risarcitoria . Ne deriva che i fatti costitutivi della domanda proposta dalla parte attrice in questo giudizio –
accertamento della illegittima applicazione di spese e interessi non dovuti e risarcimento del danno – sono coperti dal giudicato in questione.
Per completezza si deve rilevare che la domanda relativa all'altro conto corrente il n. 030104033 è comunque da rigettare per carenza assoluta di prova come rilevato anche dal CTU.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese della CTU vanno poste a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza disposta in epoca anteriore al provvedimento di estinzione del giudizio RG 10713/2016
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda proposta.
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_3
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta liquidate Controparte_5
in complessivi euro 2.540 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Rotolo dichiaratosi antistatario.
4) Pone le spese della ctu - già liquidate con separato decreto- a carico di entrambe le parti in via definitiva.
Salerno, 10.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa LE AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa LE AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5310/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto bancario”
TRA
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...]
Municipio,111, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Boccagna, C.F.:
con studio in Aversa alla Via Donizetti, 16/b in virtù di C.F._2
mandato apposto in calce dal presente atto ed elett.te dom.ta;
- ATTRICE –
CONTRO
, nuova ragione sociale della Controparte_1
(CF ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rapp.te p.t con sede legale in alla Via Velia,15; CP_1
- CONVENUTA –
già , società a responsabilità limitata con Controparte_3 Controparte_4
unico socio rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Cirillo
INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 CPC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione la sig.ra citava in Parte_1
giudizio, innanzi a Codesto Tribunale, la chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, la riunione del presente procedimento a quello avente R.G. 10713/16
pendente innanzi al medesimo Tribunale e, nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente tra l'attrice e la banca in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
nonché l'inefficacia delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali;
e, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni e per competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 108/96 perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento con l'effetto dell'applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale;
condannare della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali;
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di apertura di credito e di conto corrente per eccessiva onerosità sopravvenuta;
condannare la banca al risarcimento dei danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1140 c.c.; dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria e della fideiussione omnibus;
condannare la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria chiedeva ordinarsi l'acquisizione del contratto n. 0401001396, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto inerente al contratto di apertura di credito oggetto di impugnazione, nonché di un rendiconto e di disporre perizia contabile. Con atto del 25.10.2019 si costituiva in giudizio la
[...] la Controparte_5
quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda, in ragione della pendenza innanzi al medesimo Tribunale del giudizio con il n. R.G. 10713/16, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 2279/16 e lo stesso petitum e causa petendi, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi essendo il primo già alla fase istruttoria;
nel merito, eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e, in via istruttoria, si opponeva alla perizia contabile e alla richiesta di esibizione documentale, ricadendo tale onere probatorio sull'attore e,
all'uopo, concludeva per l'inammissibilità e improcedibilità del giudizio stante la previa pendenza del giudizio n. R.G. 10713/16 con condanna dell'attrice al pagamento di una somma per danni per lite temeraria da quantificarsi anche in via equitativa e, in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda attorea perché
infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti sopra citati, venivano concessi i termini ex art. 183
co. 6 c.p.c.. Con atto del di successione nel credito ex art. 111 c.p.c. la in CP_3
qualità di mandataria della interveniva nel presente giudizio, Controparte_6
rappresentando di essere subentrata, in virtù di contratto di cessione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo alla Banca di credito Cooperativo
Campania Centro – Cassa Rurale e Artigiana – Soc. Coop., con richiesta di estromissione dal giudizio della convenuta. Quest'ultima, nelle note scritte per l'udienza del 16 febbraio 2022, insisteva per il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, indicava quale CTP il dott. e, in Persona_1
merito all'intervento della evidenziava che il presente giudizio Controparte_6
non rientrava nel pacchetto rilevato dalla cessionaria e, pertanto, chiedeva l'estromissione dal giudizio dell'intervenuta. Espletata CTU contabile, la causa,
ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 25.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 23.07.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla non potendosi far luogo alla estromissione in assenza del consenso CP_3
di tutte le parti. Invero per come dichiarato dalla stessa società l'intervento nel presente giudizio è avvenuto per errore non rientrando la posizione della odierna attrice tra quelle cedute.
La domanda proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Parte convenuta ha eccepito la inammissibilità della domanda per essersi formato il giudicato sulla domanda proposta. Invero nell'ambito del giudizio RG 10713/2016
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di euro 18.763,16 quale saldo negativo del conto corrente n. 030104032 è
stato emesso in data 11 maggio 2022 provvedimento di estinzione del giudizio stesso per rinuncia delle parti agli atti del giudizio. Secondo la difesa della parte convenuta, infatti, la pronuncia di estinzione avendo conferito al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva deve ritenersi formato il giudicato sulla domanda proposta e pertanto la stessa è divenuta inammissibile
L'eccezione di giudicato è fondata.
L'art. 653 comma 1 cpc prevede: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in
giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del
processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Dalla documentazione depositata dalla emerge che pendeva dinanzi al CP_1
Tribunale di Salerno giudizio di opposizione RG 10713/2016 avverso il decreto
Part ingiuntivo n. 2279/2016 emesso nei confronti della debitrice principale .
[...]
nonché dei fideiussori , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e per il pagamento del saldo negativo del conto
[...] Parte_1
corrente n. 030104032 per un valore di euro 18.763,16. Il predetto giudizio di opposizione è stato dichiarato estinto. Il presente giudizio introdotto da ha ad oggetto domanda Parte_1
di accertamento dei conti correnti nn. 030104032 e 030104033.
Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo - così da rendere il medesimo "titolo inoppugnabile”
dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello.
Quanto la formazione del giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27161 del
25/10/2018, la quale ha evidenziato che il giudicato esterno, al pari di quello interno,
risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345
c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.).
Nel caso in esame, il giudicato (sostanziale e processuale) che la convenuta ha fatto valere ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. è costituito dal decreto ingiuntivo n.
2279/2016, emesso dal Tribunale di Salerno, divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. a seguito della declaratoria di estinzione della causa di
Part opposizione introdotta da . nonché dei Controparte_7
fideiussori , e (cfr. Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
note di trattazione scritta depositate il 29.9.2022). Infatti, secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale qualora, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., il relativo giudizio si sia estinto e sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3987 del 29/02/2016); circostanza che appunto si è verificata nel caso in esame non avendo parte attrice contestato quanto dedotto da parte convenuta sin dalle note di trattazione scritta depositate in data
29.9.2022.
A quanto appena esposto consegue che si applica anche al decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito di estinzione del giudizio di opposizione il principio secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" e si estende al titolo del diritto di credito fatto valere con la domanda giudiziale. In questo senso si è
espressa la S.C., con un indirizzo consolidato secondo cui "Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione,
ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-
giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al
pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando
quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in
ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso,
precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa
domanda in altro giudizio." (cfr. da ultimo: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del
24/09/2018).
Pertanto, nella fattispecie in esame, il giudicato che promana dal decreto ingiuntivo n. 2279/2016, emesso sulla base della domanda di pagamento del saldo negativo del conto corrente non copre solo l'accertamento del diritto di credito della banca ,
ma anche il titolo di quel diritto e ogni pretesa risarcitoria . Ne deriva che i fatti costitutivi della domanda proposta dalla parte attrice in questo giudizio –
accertamento della illegittima applicazione di spese e interessi non dovuti e risarcimento del danno – sono coperti dal giudicato in questione.
Per completezza si deve rilevare che la domanda relativa all'altro conto corrente il n. 030104033 è comunque da rigettare per carenza assoluta di prova come rilevato anche dal CTU.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese della CTU vanno poste a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza disposta in epoca anteriore al provvedimento di estinzione del giudizio RG 10713/2016
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda proposta.
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_3
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta liquidate Controparte_5
in complessivi euro 2.540 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Rotolo dichiaratosi antistatario.
4) Pone le spese della ctu - già liquidate con separato decreto- a carico di entrambe le parti in via definitiva.
Salerno, 10.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa LE AR