Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi, ad ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario , per l'evento morte che si è verificato in data 03.01.1988, in seguito ad infortunio per causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, per elettrofusione (dinamica identificata nel doc. 8).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. OR NO e uditi per le parti i difensori, avv. Nicola Flascassovitti, su delega dell’avv. Ezio Bonanni, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 10.2.2022 e depositato il 24.2.2022, gli odierni ricorrenti, agendo nella qualità di eredi del Vigile del Fuoco deceduto nel corso dell’attività lavorativa, hanno chiesto condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni iure hereditatis derivanti dalla morte del loro congiunto, avvenuto il 3.1.1988 durante un intervento di servizio.
1.1. Hanno allegato che il Vigile del Fuoco, nell’espletamento delle sue mansioni, era stato chiamato ad intervenire presso un’edicola, sita in Bari. Giunta sul posto la squadra, nonostante l’incendio fosse ormai circoscritto e i locali fossero invasi da fumo denso, con scarsissima visibilità, il capo squadra aveva ordinato l’accesso all’interno senza disporre la preventiva interruzione dell’energia elettrica. Nel corso dell’ispezione il vigile, entrato in contatto con un conduttore in tensione, ha subito una violentissima scarica elettrica (elettrocuzione), che ne ha causato il decesso per arresto cardiocircolatorio poco dopo l’evento.
1.2. I ricorrenti hanno dedotto la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione ex artt. 2087 c.c., in particolare per aver omesso le più elementari misure di prevenzione infortuni (disattivazione rete elettrica). A sostegno della domanda, hanno prodotto documentazione amministrativa (riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, decreti di elargizione per le Vittime del Dovere, rapporti informativi dell’epoca) e una consulenza medico-legale di parte (risalente al 2021), da cui avrebbero avuto piena conoscenza del fatto e delle sue cause, la quale avrebbe ricostruito compiutamente il nesso causale, quantificando anche i danni. Hanno quindi chiesto il risarcimento del danno biologico terminale (la morte in sé), del danno catastrofale (la comprensione dell’evento morte da parte del danneggiato), del danno tanatologico e di ogni altro pregiudizio patito dalla vittima prima della morte.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria di stile.
3. All’udienza pubblica del 29.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione. In quella sede, la difesa erariale ha eccepito la prescrizione del diritto azionato.
4. Il ricorso deve essere respinto.
4.1. Anzitutto, la controversia, avente ad oggetto il risarcimento danni per infortunio sul lavoro di un dipendente in regime di diritto pubblico, anche commesso dalla P.A. per condotte omissive dei doveri di sicurezza ex art. 2087 c.c., rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. i) c.p.a. quando agisca il soggetto (o i suoi eredi) prospettando una violazione del rapporto di lavoro e degli obblighi connessi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 495/2025; TAR Lazio-Roma, n. 13817/2024; Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; 6 marzo 2009, n. 5468; 27 febbraio 2013, n. 4850).
Sebbene si tratti di comportamenti amministrativi e quindi, parallelamente, di diritti soggettivi pieni, esiste un collegamento “mediato” (Corte Cost. n. 191/2006) tra la condotta e l’evento di danno, in particolare considerando la norma attributiva del potere e, specificamente, la norma d’azione che regola la fattispecie concreta.
Nel disciplinare il rapporto di lavoro tra la P.A. ed i dipendenti, infatti, la norma a tutela della sicurezza del lavoratore e che impone specifici obblighi di protezione del datore di lavoro all’interno della relazione contrattuale (art. 2087 c.c.), si arricchisce di profili pubblicisti di pregnante valore, in particolar modo – nel caso dei militari/appartenenti al Corpo – ponendo questi lavoratori in una specifica “situazione di rischio” che è connessa intimamente al servizio pubblico svolto, a tutela di esigenze pubbliche fondamentali, dalla salute, alla sicurezza, alla pubblica incolumità.
In altri termini, questo collegamento “mediato” è rilevabile ove l’azione si basi su una responsabilità contrattuale del datore di lavoro e quindi, sia allegata dalla parte una condotta omissiva specifica degli obblighi datoriali (Cass. S.U. 5785 del 4.3.2008).
Nel caso di specie, queste obbligazioni sono state specificatamente enucleate dalla difesa, in particolar modo criticando l’ordine emesso dal caposquadra (o la sua omissione) di tenere una determinata condotta a tutela della propria sicurezza. Ad esempio, non entrare in un luogo pericoloso o allontanarsi dalla situazione di pericolo, in particolar modo quando la detta situazione di rischio per la comunità è sensibilmente ridotta.
5. Venendo al merito del giudizio, trattandosi di diritti soggettivi, deve trovare integrale applicazione il principio dispositivo e le regole di riparto degli oneri di allegazione e prova ex art. 2697 c.c..
6. E dunque, in via preliminare di merito, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente durante l’udienza pubblica.
L’eccezione è inammissibile, dovendo essere proposta entro i termini di costituzione e quindi, entro 60 giorni dalla notificazione della domanda introduttiva nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 46 c.p.a., sulla scorta di quanto previsto dall’art. 167 c.p.c., trattandosi di un’eccezione in senso stretto, attivabile solo dalla parte a tutela di un diritto potestativo.
7. Nel merito, il Collegio è quindi tenuto a scrutinare il merito della pretesa risarcitoria nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti (1988).
Il ricorso va respinto.
8. Anzitutto, sotto il profilo istruttorio, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, senza necessità di disporre CTU medico-legale o prove testimoniali. Gli elementi costitutivi della responsabilità e del danno emergono infatti con sufficiente chiarezza dalla documentazione versata in atti, ivi compresi i rapporti di servizio coevi all’evento (Relazione del Comando del 1988) e la Consulenza Tecnica di Parte prodotta dai ricorrenti. Tali risultanze non sono state oggetto di specifica contestazione tecnica o fattuale da parte dell’Avvocatura dello Stato.
In virtù del principio di non contestazione (art. 64, co. 2, c.p.a.), i fatti storici e le dinamiche medico-legali allegate da parte ricorrente e supportate da principio di prova devono ritenersi pacifici.
9. La domanda risarcitoria è però infondata nel merito in relazione alle poste risarcitorie azionate.
La responsabilità del Ministero dell’Interno trova fondamento nell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
9.1. Dall’istruttoria emerge, effettivamente, una violazione delle norme cautelari comuni e specifiche. In un contesto operativo caratterizzato da scarsa visibilità per fumo e presenza di impianti potenzialmente attivi, la regola prudenziale basilare (c.d. "regola dell'arte") imponeva la tassativa interruzione dell'energia elettrica prima di autorizzare l'ingresso del personale nei locali.
Va sgombrato il campo dall'ipotesi che l'evento rientri nella "normale alea" del servizio antincendio. Sebbene il mestiere del Vigile del Fuoco comporti l'accettazione di un rischio intrinseco, tale rischio non copre le condotte negligenti della catena di comando. Nel caso di specie, il contesto operativo (incendio ormai circoscritto) non imponeva manovre di estrema urgenza tali da giustificare la deroga alle norme di sicurezza. L'ordine di accedere in un locale invaso da fumo (con visibilità vicina allo zero) e con impianti elettrici attivi ha esposto il dipendente a un rischio anormale e non necessario, del tutto estraneo all'alea contrattuale tipica.
9.2. Sussiste il nesso di causalità materiale diretto. Applicando il giudizio controfattuale (la c.d. "addizione mentale"), si deve affermare che, se il Comando avesse disposto la preventiva disattivazione della rete elettrica (comportamento doveroso omesso), l'evento letale non si sarebbe verificato hic et nunc . Dagli atti non emerge alcuna condotta abnorme o imprudente del vigile (c.d. rischio elettivo) che possa interrompere il nesso causale: egli si è limitato ad eseguire l'ordine di ingresso, senza porre in essere manovre scomposte (come il toccare volontariamente cavi scoperti), finendo vittima dell'invisibilità del pericolo creata, a monte, dall'omissione datoriale.
La dinamica è confermata dagli stessi atti dell’Amministrazione che hanno riconosciuto il decesso come dipendente da "causa di servizio" e attribuito lo status di "Vittima del Dovere".
Tali riconoscimenti, pur avendo finalità diverse (indennitarie/pensionistiche), costituiscono in questa sede prova documentale privilegiata della riferibilità dell’evento all’attività lavorativa e alle modalità dell’intervento.
9.3. Accertata la responsabilità del fatto illecito (fatto-evento-nesso di causalità materiale), occorre procedere all’individuazione delle conseguenze dannose risarcibili.
I ricorrenti hanno chiesto i danni non patrimoniali subiti dal de cuius e trasmessi agli eredi.
A tal fine quindi, è necessario analizzare rigorosamente le singole voci di pregiudizio richieste, che però vanno tutte respinte.
10. Va rigettata la domanda di risarcimento del danno per la perdita del bene vita in sé considerato (danno tanatologico). Il Collegio aderisce al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. SU n. 15350/2015), secondo cui la morte immediata (o quasi immediata) non consente l'ingresso nel patrimonio della vittima del diritto al risarcimento per la perdita della vita, diritto che sorgerebbe solo nel momento in cui il soggetto cessa di esistere (e quindi non può più essere titolare di diritti).
11. Va parimenti esclusa la risarcibilità del danno biologico terminale in senso stretto. Tale voce presuppone la sopravvivenza in vita per un lasso di tempo apprezzabile (almeno 24 ore o alcuni giorni) tale da consentire l'accertamento medico-legale di una invalidità temporanea totale prima del decesso. Nel caso di specie, come riferito nella relazione di servizio dell’8.1.1988 (" vigile disteso esanime ", "exitus constatato all’arrivo in ospedale "), il decesso è avvenuto in un arco temporale troppo ristretto per consolidare un danno biologico autonomamente risarcibile.
12. Infine, deve essere rigettata la domanda relativa al c.d. danno catastrofale.
Tale pregiudizio, di natura squisitamente psichica, consiste nella sofferenza di massima intensità provata dalla vittima che, nell’intervallo di tempo tra la lesione e la morte, conservi la coscienza e percepisca con lucidità l’ineluttabilità della propria fine.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini della risarcibilità di tale voce di danno, non è sufficiente una sopravvivenza minima in termini cronologici, ma è necessaria la prova della cosiddetta "lucida agonia". Nel caso di specie, la relazione di servizio coeva ai fatti attesta che la folgorazione è stata accompagnata da un "urlo" della vittima, seguita dall'immediato rinvenimento del vigile in stato esanime.
Il Collegio ritiene che tale dinamica non consenta di ravvisare l’esistenza di un danno risarcibile. L'urlo, pur testimoniando un'attività vitale residua nell'istante della scarica, deve essere qualificato come una reazione istintiva e neurovegetativa allo shock elettrico (stimolo algogeno), esaurendosi in una frazione temporale che non permette la strutturazione di una "catastrofe interiore" o di una consapevole proiezione mentale verso l'evento letale.
In assenza di un intervallo temporale lucido, anche se breve (è stato riferito che il militare, immediatamente soccorso, è stato trovato già esanime), la sofferenza psicologica non può considerarsi entrata nel patrimonio della vittima e, di conseguenza, non è trasmissibile agli eredi.
13. Il rigetto della domanda risarcitoria in sede civile, dettato dalle regole processuali civilistiche e dal rigore tecnico sulla trasmissibilità dei danni iure hereditatis , non intacca tuttavia il rilievo dell'accertata colpa dell'Amministrazione né sminuisce la tragicità dell'evento.
Va infatti evidenziato come l’ordinamento abbia già apprestato, in favore dei congiunti, le tutele previste per le "Vittime del Dovere", il cui riconoscimento — agli atti del giudizio — ha garantito alla famiglia un importante e doveroso ristoro economico e sociale.
Tale percorso indennitario speciale, pur muovendosi su binari diversi da quelli del risarcimento del danno biologico o psichico, ha assolto alla funzione di onorare e ristorare il sacrificio di un servitore dello Stato caduto nell'adempimento del proprio dovere.
Le somme corrisposte in tale sede rappresentano il concreto riconoscimento della comunità nazionale di fronte a una perdita devastante, garantendo una forma di sostegno che prescinde dalle regole processuali (prescrizione) e dalle complesse distinzioni civilistiche sulla durata della sopravvivenza del de cuius (conseguenze dannose causalmente ricollegabili all’evento morte secondo la teoria della regolarità causale).
14. In conclusione, accertata l'insussistenza di poste risarcitorie trasmissibili agli odierni ricorrenti, la domanda deve essere respinta.
15. La natura della controversia e la tragicità dell'evento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente
OR Ieva, Primo Referendario
OR NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NO | IN BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.