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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4904/2016 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Tonio Zizzi;
Parte_4
ATTORI
CONTRO
in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 dall'avv. Ottavio Carparelli;
CONVENUTO
All'udienza del 12.5.2025 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
, e , Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
rispettivamente coniuge e figli di , hanno esposto che: quest'ultimo “il giorno Parte_5
17.6.2015, alle ore 20.45 circa - mentre - percorreva, a bordo della sua moto Suzuki Burgman 400
tg BW93067(…), Via Roma, nel Comune di con direzione di marcia – Pezze di CO CP_1 CP_1
(…) giunto in prossimità della rotatoria”, dopo aver impegnato “la parte sinistra della corsia dello svincolo di sua pertinenza”, finiva “con le ruote sulla brecciolina, presente in quantità sulla
carreggiata, perdendo così aderenza e collidendo con la ruota anteriore contro lo spigolo del vertice
del cordolo dell'isola spartitraffico ubicata alla sua sinistra”; che “a seguito di questo urto –
– subiva una forte spinta verso destra e, in un ormai precario assetto di marcia, Parte_5
iniziava a dirigersi verso l'isola circolare che costituisce l'anello centrale della rotatoria”; che
“verso la fine del tragitto, sia il motociclo che il conducente, rovinavano al suolo e terminavano la
corsa contro l'alto bordo del cordolo in pietra che delimita perimetralmente la parte esterna
dell'isola: la moto schiacciava il conducente contro il cordolo ed entrambi si arrestavano sull'asfalto
a ridosso del medesimo”; che il conducente “veniva quindi trasportato d'urgenza presso il nosocomio
di Brindisi dove decedeva intorno alle 22.00 circa per arresto cardiocircolatorio con Per_1
evidente massivo versamento all'addome”.
Sulla scorta di tali premesse, ritenendo che il sinistro “si sia verificato esclusivamente a causa,
prima della brecciolina presente in grandi quantità sul manto stradale, che ha fatto perdere aderenza
al motociclo attoreo facendolo urtare contro il cordolo spartitraffico, successivamente a causa della
negligente ed imperita progettazione e costruzione dei cordoli delle isole che costituiscono la
rotatoria in oggetto”, gli attori hanno convenuto in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali relativi alla perdita parentale subita, nonché
del danno patrimoniale, costituito dal valore del motociclo e dagli stessi quantificato in € 1.331,00.
Costituitosi in giudizio, il , deducendo che la responsabilità del sinistro Controparte_1
sarebbe da attribuire alla “distrazione o disattenzione nella condotta di guida del de cuius e,
soprattutto, all'elevata velocità cui procedeva il de cuis al momento del sinistro”, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto.
La domanda attorea è fondata, per quanto di ragione.
Appare opportuno tracciare preliminarmente un excursus degli orientamenti che si sono succeduti nell'ambito della giurisprudenza in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento in passato assolutamente predominante, la fattispecie di cui trattasi rinviene la propria disciplina nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del
neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto stradale.
In siffatta prospettiva - che muove dal presupposto che la disposizione dettata dall'art. 2051
c.c. non possa trovare applicazione con riferimento ai beni demaniali perché l'estensione del bene non consentirebbe un controllo continuo ed efficace dello stesso per evitare l'insorgenza di pericolo per i terzi (Cass. 1996 n. 265, Cass. 1987 n. 526 ed altre) - affinché possa affermarsi la responsabilità della p.a. per i danni derivati agli utenti delle strade pubbliche o delle relative pertinenze in conseguenza delle loro anomalie è necessario che le situazioni di pericolo cui queste ultime diano luogo abbiano carattere di insidia, siano, cioè, connotate dai requisiti della non visibilità ed imprevedibilità
(26/05/2004, n. 10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742;
Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre).
Altro orientamento, in precedenza minoritario ed in seguito divenuto, viceversa, prevalente,
riconduce la responsabilità della p.a. proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall'utente in conseguenza della sua anomalia alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che l'ente al quale la strada appartiene, quale custode della medesima, per escludere la propria responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi,
invece, non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (ex plurimis, Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3
giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
E' sul danneggiato che grava, dunque, l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso,
nonché del nesso di causalità con la res, mentre sulla p.a. incombe l'onere di fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Venendo, ora, al caso di specie, la domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione,
dovendosi ritenere provato il nesso di causalità intercorso tra l'anomalia del bene demaniale di cui è
proprietario l'ente convenuto e il decesso di . Parte_5
In primo luogo, deve ritenersi provato il fatto storico sotteso al caso di specie, consistito nel sinistro stradale occorso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori.
Ed invero, gli Agenti del comando di Polizia Locale di , intervenuti sui luoghi di causa CP_1
nelle immediatezze del sinistro, nell'“annotazione di indagine”, hanno dichiarato che “verso le ore
20,40 del 17 giugno 2015 il signor , alla guida del motociclo Suzuki Burgman 400 Parte_5
targato BW93067, percorreva via Roma (ex S.S. 16) con direzione di marcia Fasano-Pezze di CO.
Giunto all'altezza dell'intersezione con lo S.C. Campranello, dove la strada si apre sulla rotatoria
di tipo francese, urtava, verosimilmente, con la ruota anteriore del proprio veicolo contro il cordolo
dell'isola rialzata della corsia di canalizzazione, ove venivano riscontrate tracce gommose di
pneumatico. A seguito dell'impatto il perdeva il controllo del mezzo che, unitamente al Parte_5
Conducente, rovinava per terra scarrocciando con il fianco destro sulla carreggiata nord del rondò
in parola. Nella circostanza terminava l'incontrollabile corsa contro il cordolo dell'anello rotatorio
dove il motociclo trovava posizione di quiete con gli organi di guida rivolti ad est, riversato,
verosimilmente con la fiancata destra sul cordolo insieme al Conducente.”
I verbalizzanti hanno, altresì, precisato che “sul piano viabile, in prossimità del cordolo
dell'isola rialzata di incanalamento dei veicoli provenienti da , si riscontrano orme di CP_1 pneumatico impresse sul brecciolino presente sul margine sinistro, riconducibili, verosimilmente,
alla traiettoria del motociclo in questione. Sul cordolo, in parola, in corrispondenza dell'angolo
ovest, si rilevava inoltre una traccia gommosa di pneumatico, indice rilevatore del presunto punto
d'urto con la ruota anteriore del motociclo sulla quale si è riscontrata una netta deformazione del
bordo cerchione. Sulla carreggiata nord della rotatoria, lungo la traiettoria di marcia del motociclo,
venivano rilevate tracce di scalfittura prodotte dallo strisciamento per inerzia del motociclo sul piano
viabile nonché ulteriori tracce gommose impresse sul cordolo dell'anello del rondò, contro il quale
veicolo terminava la propria corsa. Sulla visiera del casco e sul piano viabile si evidenziavano tracce
ematiche”.
Ferma restando l'efficacia di piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese nella predetta annotazione dagli agenti di Polizia Locale verbalizzanti (Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800
del 07.11.2014; Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1106), la dinamica del sinistro in oggetto può ritenersi provata anche alla luce delle dichiarazioni rese da , testimone oculare Testimone_1
presente al momento del sinistro.
, interrogato dagli agenti di Polizia, ha, difatti, dichiarato che “intorno alle Testimone_1
20.40 ero alla guida della mia autovettura Fiat multipla targata DH300FH e percorrevo strada Lama
di Cupa;
giunto al rondò notavo una moto proveniente da che percorrendo la ex ss 16 CP_1
impegnava a velocità sostenuta l'intersezione regolata dal rondò. Nella circostanza sentivo un
rumore sordo e poi proseguendo sulla rotatoria vedevo la moto per terra ed il suo Conducente
incastrato al di sotto. Preciso che per la presenza di erba incolta sul rondò non riuscivo a vedere il
momento in cui questi rovinava al suolo. Immediatamente mi avvicinavo al malcapitato e allertavo
il 118. Al momento dell'incidente non vi erano macchine che impegnavano la rotatoria”.
Al fine di meglio delineare la dinamica del sinistro e determinare la riconducibilità o meno dello stesso alle condizioni dell'asfalto e alla conformazione strutturale della rotatoria, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze questo Giudice condivide, in quanto esenti da vizi logici e immuni da censure di carattere metodologico. Ebbene, i consulenti nominati al predetto fine, e nella Persona_2 Persona_3
relazione depositata in atti hanno osservato che “il primo impatto è avvenuto sullo spigolo terminale
dell'isola spartitraffico della corsia di canalizzazione. Tale impatto tra la ruota anteriore del veicolo
ed il marciapiede perimetrale dell'isola spartitraffico, ha provocato una perdita di equilibrio del
Conducente del ciclomotore. Successivamente a tale urto, in condizioni di equilibrio precario, il
mezzo a due ruote ha percorso circa 13,4 metri prima di giungere in corrispondenza della rotatoria
centrale sulla quale urtava con la fiancata destra e percorreva circa 5 metri in scarrocciamento. Nel
tragitto, il centauro si trovava ancora sul mezzo, ma conseguente all'urto contro il marciapiede
dell'isola spartitraffico, veniva sbalzato fuori, rimanendo schiacciato tra motoveicolo e marciapiede.
Da tali informazioni è possibile stabilire una posizione assoluta d'urto nell'impatto tra motoveicolo
e isola spartitraffico ossia quella che effettivamente il veicolo occupava sulla sede stradale,
nell'istante di primo contatto. Tale posizione va fissata tenendo conto delle impronte che il veicolo
produsse sulla pavimentazione stradale, prima, durante e dopo la fase di contatto, ovvero attraverso
un'attenta analisi dei moti post-urto, dedotti sia dalla posizione di quiete finale raggiunta, sia in base
alla ubicazione di particolari metallici, vetrosi, o di altra natura distaccatisi dal mobile e rinvenuti
sul posto. Nel caso in oggetto, non sono state rilevate tracce di frenata dai verbalizzanti né prima né
dopo l'impatto contro il marciapiede dell'isola spartitraffico e quindi gli unici elementi utilizzati per
la definizione di detta posizione sono stati i movimenti post urto compiuti dal mezzo e la traccia
gommosa rilevata sul marciapiede dell'isola spartitraffico”.
Per ciò che concerne la velocità di percorrenza del motociclo, i consulenti, utilizzando il
“principio di conservazione dell'energia, secondo il quale l'Energia cinetica posseduta da un corpo
in un dato istante, è pari alla sommatoria dei Lavori che con essa si può compiere secondo
l'espressione KE= ΣL”, hanno dedotto che “la moto viaggiava ad una velocità di circa 47 km/h” in un tratto di strada “con limite massimo di marcia di 40 km/h”.
I consulenti hanno, peraltro, rilevato che “il segnale di preavviso di circolazione rotatoria,
che notoriamente va collocato circa 150 metri prima della intersezione per dare la possibilità agli utenti di prepararsi ad affrontare un tale tipo di intersezione è presente solo 100 metri prima della
stessa, una distanza insufficiente e non regolamentare”.
Sempre riguardo alla segnaletica ivi presente, gli ausiliari hanno, poi, osservato che “sulla
rotatoria centrale, esiste solo un segnale di senso unico di marcia a destra quando in realtà
andrebbero collocati dei segnali modulari di curva che sicuramente rendono maggiormente visibile
l'ostacolo centrale rappresentato dalla rotatoria circolare. Infine, esiste solo un segnale di
circolazione rotatoria, collocato a destra della intersezione (vedi cerchio giallo fig.5 e fig. 32) e non
anche a sinistra in prossimità del vertice della isola spartitraffico, proprio in corrispondenza del
punto d'urto della moto che ne ha poi causato la perdita di equilibrio”.
Appurata, dunque, la carenza di una segnaletica stradale idonea a garantire adeguato preavviso agli utenti della strada sull'imminenza della rotatoria, con riferimento ai cordoli delle isole spartitraffico e della rotatoria i consulenti hanno, poi, rilevato che “sia l'sola circolare centrale sia
l'isola divisionale di via Roma avrebbero potuto essere realizzati in gomma vulcanizzata o in bitume
con caratteristiche di resistenza all'urto molto inferiori a quelle del termine lapideo usato nel caso
di specie. In merito alle caratteristiche geometriche si ritiene che ai fini della sicurezza sarebbe stato
più opportuno realizzare una bordatura delle isole molto bassa (alcuni centimetri) anziché 18-20 e
spigolo arrotondato anziché vivo”.
Gli ausiliari hanno quindi ritenuto che “senz'altro un cordolo ascendente in gomma vulcania
in sostituzione di un cordolo a spigolo vivo come quello esistente, avrebbe con elevata probabilità,
evitato il decesso del in quanto non sarebbe mai avvenuto l'arresto del mezzo e Parte_5
conseguente schiacciamento del suo Conducente. Entrambi, infatti, avrebbero continuato a
strisciare, fino ad esaurimento della energia cinetica posseduta senza che la moto schiacciasse
quest'ultimo”.
La responsabilità del custode è, dunque, pienamente evincibile dalla presenza di brecciolino sull'asfalto (che ha ridotto l'aderenza degli pneumatici al manto stradale), dall'inadeguatezza dei cordoli (eccessivamente alti, con bordatura a spigolo e di materiale lapideo), nonché dalla carenza di idonea segnaletica stradale.
Benché anche sotto il profilo dell'illuminazione la rotatoria rappresentasse un pericolo per gli utenti della strada, nel caso di specie la predetta circostanza non ha, viceversa, concorso, sul piano eziologico, a determinare l'evento.
Ed invero, i consulenti hanno, sul punto, osservato che “all'epoca del sinistro esistevano
prima di giungere alla rotatoria a circa 50 metri dalla intersezione ossia prima dell'isola
spartitraffico urtata dal , n. 3 pali di illuminazione dei quali uno sul lato destro e gli altri Parte_5
due su quello sinistro e n. 3 pali nella zona sud della rotatoria centrale. Sulla zona nord della
rotatoria ossia quella poi urtata della moto, non esistevano pali di illuminazione, in quanto la stessa
era affidata ai tre posti antecedenti alla isola spartitraffico. È parere degli scriventi ritenere che tale
tipo di illuminazione non fosse sufficiente a rendere visibile la rotatoria centrale, anche se le
condizioni di luminosità naturale accertate, erano più che sufficienti alla sua individuazione”.
Gli ausiliari hanno, dunque, concluso, ritenendo che “la presenza di una zona ricoperta di
pietrisco e materiale granulare di altra natura, ha senz'altro alterato le condizioni di aderenza della
moto indipendentemente dalla sua velocità di marcia. A tale velocità (47 km) infatti, ed in condizioni
di aderenza normale, si conserva senz'altro la direzionalità del mezzo e quindi il sinistro è accaduto
unicamente a causa della presenza di detto materiale. Quest'ultimo compromette le condizioni di
aderenza degli pneumatici e quindi la sicurezza della strada. L'evento morte è invece accaduto a
causa della tipologia e geometria del cordolo della rotatoria centrale, la cui altezza e tipologia, a
parere degli scriventi, poteva essere senz'altro diversa”.
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
intercorso tra l'evento dannoso in cui è occorso e l'anomalia stradale, non avendo, Parte_5
peraltro, il convenuto fornito prova della sussistenza del caso fortuito riconducibile alla CP_1
condotta negligente del motociclista. Tuttavia, posto che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione
dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del
danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede
a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come
“inderogabili”); nonché dell' art. 1227 comma primo c.c. , che impone al giudice di merito di
esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella
produzione dell'evento dannoso” (Cassazione civile , sez. III , 27/03/2024 , n. 8306), il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 in capo al convenuto, non rende la condotta CP_1
del esente da censure. Parte_5
Ed invero, tenuto conto del principio di autoresponsabilità posto a carico dell'utente, chiamato ad utilizzare il bene demaniale prestando le dovute attenzioni ed adottando ogni idonea cautela,
considerato che la velocità di percorrenza del motociclo è stata dai consulenti calcolata nella misura di 47 km/h e, dunque, superiore al limite consentito di 40 km/h, rilevato, altresì, che, secondo quanto sostenuto dai consulenti, le condizioni di luce naturale, attesa altresì l'assenza di eventi atmosferici avversi, “erano più che sufficienti alla (…) individuazione” della rotatoria, il che avrebbe imposto al l'utilizzo di una maggiore cautela nell'avvicinarsi alla stessa, deve riconoscersi, a carico Parte_5
del medesimo, un concorso di colpa nella misura del 10%.
Acclarata la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti - da ripartire nella misura del 90%
a carico del Comune e del 10% a carico del - e passando, ora, alla quantificazione dei Parte_5
danni da perdita del rapporto parentale, inteso quale sofferenza patita dai congiunti della persona cara,
ricollegabile alla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà
nell'ambito della famiglia (la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione) - la prova della cui sussistenza può essere raggiunta anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. civ. n.
3767/2018) - la liquidazione deve avvenire tenendo conto, secondo la pressoché unanime giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, di una serie di parametri, quali: l'età del defunto,
l'età del superstite che domanda risarcimento, il rapporto di parentela tra la vittima e il superstite, la convivenza col defunto, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell'illecito.
Ed invero “il giudice di merito che procede alla liquidazione del danno derivante
dalla perdita di un rapporto parentale, deve provvedere a valutare analiticamente - senza ricorrere
ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza
- tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo
scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non
patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d.
"tabellare" in tema di perdita del rapporto parentale” (Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2022, n. 11689).
Giova precisare che, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo Giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui “le
nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio
di Milano risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte secondo
cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo
un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi
analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella
basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra
le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella” (Cassazione civile , sez. III , 16/12/2022 , n. 37009).
Per la formulazione di dette tabelle, si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti,
rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20, proponendo, poi, una distribuzione dei punti:
-secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame;
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e
116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. (cfr. sul punto “nuovi criteri
orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto
parentale – Tabelle integrate a punti – edizione 2024” - Tribunale di Milano).
Alla stregua dei suddetti parametri e dei dati acquisiti, si reputa, pertanto, congruo riconoscere:
- in favore della moglie, , l'importo di € 297.236,00, tenuto conto del valore Parte_1
del punto base di € 3.911,00 che dovrà essere moltiplicato per 76 punti, avuto riguardo all'età del congiunto superstite e della vittima (che all'epoca del decesso avevano rispettivamente 52 e 59 anni),
al rapporto di convivenza tra i due, al numero dei familiari presenti nel nucleo primario (3 figli), nonché all'intensità della relazione esistente tra i due coniugi (da valutare, anche sulla scorta di presunzioni, considerando circostanze di fatto quali “frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici
o in internet); o condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività
lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare
durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima
secondaria; condivisione di ricorrenze, vacanze, hobby e assistenza domestica” (cfr Tabelle di
Milano del 29.6.2024)), secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 76
IMPORTO del RISARCIMENTO € 297.236,00
Tuttavia, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato riconosciuto nella misura del
10%, l'importo così determinato di € 297,236,00, dovrà essere ridotto nella stessa misura, con la conseguenza che si vedrà risarcita della somma di € 267.512,40. Parte_1 - Ai figli, e , l'importo di € 250.304,00 ciascuno, Parte_4 Parte_3
tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00, che dovrà essere moltiplicato per 64 punti, avuto riguardo, anche in questo caso, all'età dei congiunti superstiti (che al momento della morte del avevano rispettivamente 38 anni, 33 anni) e della vittima (59 anni), all'assenza di Parte_5
convivenza (come dichiarato dagli stessi attori nell'atto introduttivo), nonché all'intensità media della relazione (posto che, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, è ragionevole presumere che i momenti di condivisione di attività quali vacanze, hobby e ricorrenze, fossero inferiori rispetto a quelli trascorsi con i familiari conviventi e che, in un'ottica di vita residua, a differenza del coniuge che l'avrebbe verosimilmente trascorsa interamente con il marito, i figli si sarebbero presto resi indipendenti dal nucleo familiare), secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00
Anche in questo caso, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato riconosciuto nella misura del 10%, l'importo così determinato di € 250,304,00, dovrà essere ridotto nella stessa misura,
con la conseguenza che e avranno diritto al risarcimento Parte_4 Parte_3
della somma di € 225.273,60 ciascuno. - Al figlio convivente l'importo di € 328.524,00, tenuto conto del valore Parte_2
del punto base di € 3.911,00, che dovrà essere moltiplicato per 84 punti, avuto riguardo, anche in questo caso, all'età del congiunto superstite (che al momento della morte del aveva 20 Parte_5
anni) e della vittima (59 anni), al rapporto di convivenza esistente, nonché all'intensità media della relazione, secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 84
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00
Anche in questo caso, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, riconosciuto nella misura del 10%, l'importo così determinato, di € 328.524,00, dovrà essere ridotto nella stessa misura,
con la conseguenza che avrà diritto al risarcimento della somma di € 295.671,60, Parte_2
senza che, per questo, possa incorrersi - relativamente al presente capo della sentenza - nel vizio di ultrapetizione.
Ed invero, sebbene i ricorrenti abbiano domandato, con riferimento alla voce di danno subita dal figlio convivente della vittima, , una somma inferiore (€ 282.150,00) rispetto a Parte_2 quella riconosciuta in questa sede, la clausola “o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa”, dai medesimi inserita nell'ambito delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, non può, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità - nelle ipotesi in cui via sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno - intendersi quale mera clausola di stile priva di rilievo.
Difatti, secondo la Corte di Cassazione, sez. III , 06/04/2023 , n. 9476, “la richiesta di condanna
al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula o
della somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni
con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce
una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno
effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona”.
Ciò posto, poiché l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, sicché la liquidazione del danno va effettuata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. Civ. n. 13225/2016), le predette somme vanno devalutate secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. dalla data di pubblicazione delle Tabelle di Milano (2024) fino alla data dell'evento (17.6.2015) e rivalutate secondo i medesimi indici da tale ultima data fino a quella della presente pronuncia.
Sulle suddette somme non possono, invece, riconoscersi interessi compensativi, non avendo gli attori provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avessero avuto l'immediata disponibilità
di tale somma avrebbero potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto)
avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima,
solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007). Ciò
premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è
tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare, anche
attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito remunerativi
investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Non può, invece, essere riconosciuta, in favore dei ricorrenti, alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del danneggiamento del motociclo Suzuki GM
condotto dal , posto che il documento prodotto dagli stessi e contenente la quantificazione del Parte_5
relativo danno è di provenienza sconosciuta e non reca una specifica indicazione dei danni subiti che possa consentire di valutare la congruità della somma richiesta al predetto titolo.
Il va, dunque, condannato al pagamento, in favore degli attori, della Controparte_1
complessiva somma di € 1.012.730,60 di cui: € 267.512,40, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal coniuge della vittima primaria, ; € 225.273,60 Parte_1 ciascuno per i figli e , a titolo di risarcimento del medesimo Parte_4 Parte_3
danno dagli stessi subito;
nonché € 295.671,00 a titolo di risarcimento del medesimo danno subito da
. Parte_2
Quanto, infine, alle spese di lite, all'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle stesse, da liquidarsi come da dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, tenuto conto della non elevata complessità
dell'attività istruttoria espletata e della sussistenza di principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia ed avuto, altresì, riguardo alla difesa espletata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale (ex art. 4, co. 2, D.M. 147/2022), circostanza, questa, che giustifica un aumento del 20%
dell'onorario per ciascuna parte oltre la prima.
Vanno, altresì, poste a carico del convenuto, in ragione della soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 4904/2016 R.G., così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore degli attori, per le causali indicate in motivazione,
delle seguenti somme: in favore di , la somma di € 267.512,40, in favore di Parte_1
e , la somma di € 225.273,60 ciascuno, in favore di Parte_4 Parte_3
, la somma di € 295.671,00, oltre rivalutazione monetaria sull'importo, secondo Parte_2
gli indici e la decorrenza indicati in motivazione.
- condanna, altresì, il , in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite sostenute dagli attori, che liquida in € 1.686,00 per spese ed € 30.363,00per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa. Così deciso, in Brindisi, in data 23 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4904/2016 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Tonio Zizzi;
Parte_4
ATTORI
CONTRO
in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 dall'avv. Ottavio Carparelli;
CONVENUTO
All'udienza del 12.5.2025 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
, e , Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
rispettivamente coniuge e figli di , hanno esposto che: quest'ultimo “il giorno Parte_5
17.6.2015, alle ore 20.45 circa - mentre - percorreva, a bordo della sua moto Suzuki Burgman 400
tg BW93067(…), Via Roma, nel Comune di con direzione di marcia – Pezze di CO CP_1 CP_1
(…) giunto in prossimità della rotatoria”, dopo aver impegnato “la parte sinistra della corsia dello svincolo di sua pertinenza”, finiva “con le ruote sulla brecciolina, presente in quantità sulla
carreggiata, perdendo così aderenza e collidendo con la ruota anteriore contro lo spigolo del vertice
del cordolo dell'isola spartitraffico ubicata alla sua sinistra”; che “a seguito di questo urto –
– subiva una forte spinta verso destra e, in un ormai precario assetto di marcia, Parte_5
iniziava a dirigersi verso l'isola circolare che costituisce l'anello centrale della rotatoria”; che
“verso la fine del tragitto, sia il motociclo che il conducente, rovinavano al suolo e terminavano la
corsa contro l'alto bordo del cordolo in pietra che delimita perimetralmente la parte esterna
dell'isola: la moto schiacciava il conducente contro il cordolo ed entrambi si arrestavano sull'asfalto
a ridosso del medesimo”; che il conducente “veniva quindi trasportato d'urgenza presso il nosocomio
di Brindisi dove decedeva intorno alle 22.00 circa per arresto cardiocircolatorio con Per_1
evidente massivo versamento all'addome”.
Sulla scorta di tali premesse, ritenendo che il sinistro “si sia verificato esclusivamente a causa,
prima della brecciolina presente in grandi quantità sul manto stradale, che ha fatto perdere aderenza
al motociclo attoreo facendolo urtare contro il cordolo spartitraffico, successivamente a causa della
negligente ed imperita progettazione e costruzione dei cordoli delle isole che costituiscono la
rotatoria in oggetto”, gli attori hanno convenuto in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali relativi alla perdita parentale subita, nonché
del danno patrimoniale, costituito dal valore del motociclo e dagli stessi quantificato in € 1.331,00.
Costituitosi in giudizio, il , deducendo che la responsabilità del sinistro Controparte_1
sarebbe da attribuire alla “distrazione o disattenzione nella condotta di guida del de cuius e,
soprattutto, all'elevata velocità cui procedeva il de cuis al momento del sinistro”, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto.
La domanda attorea è fondata, per quanto di ragione.
Appare opportuno tracciare preliminarmente un excursus degli orientamenti che si sono succeduti nell'ambito della giurisprudenza in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento in passato assolutamente predominante, la fattispecie di cui trattasi rinviene la propria disciplina nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del
neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto stradale.
In siffatta prospettiva - che muove dal presupposto che la disposizione dettata dall'art. 2051
c.c. non possa trovare applicazione con riferimento ai beni demaniali perché l'estensione del bene non consentirebbe un controllo continuo ed efficace dello stesso per evitare l'insorgenza di pericolo per i terzi (Cass. 1996 n. 265, Cass. 1987 n. 526 ed altre) - affinché possa affermarsi la responsabilità della p.a. per i danni derivati agli utenti delle strade pubbliche o delle relative pertinenze in conseguenza delle loro anomalie è necessario che le situazioni di pericolo cui queste ultime diano luogo abbiano carattere di insidia, siano, cioè, connotate dai requisiti della non visibilità ed imprevedibilità
(26/05/2004, n. 10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742;
Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre).
Altro orientamento, in precedenza minoritario ed in seguito divenuto, viceversa, prevalente,
riconduce la responsabilità della p.a. proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall'utente in conseguenza della sua anomalia alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che l'ente al quale la strada appartiene, quale custode della medesima, per escludere la propria responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi,
invece, non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (ex plurimis, Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3
giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
E' sul danneggiato che grava, dunque, l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso,
nonché del nesso di causalità con la res, mentre sulla p.a. incombe l'onere di fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Venendo, ora, al caso di specie, la domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione,
dovendosi ritenere provato il nesso di causalità intercorso tra l'anomalia del bene demaniale di cui è
proprietario l'ente convenuto e il decesso di . Parte_5
In primo luogo, deve ritenersi provato il fatto storico sotteso al caso di specie, consistito nel sinistro stradale occorso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dagli attori.
Ed invero, gli Agenti del comando di Polizia Locale di , intervenuti sui luoghi di causa CP_1
nelle immediatezze del sinistro, nell'“annotazione di indagine”, hanno dichiarato che “verso le ore
20,40 del 17 giugno 2015 il signor , alla guida del motociclo Suzuki Burgman 400 Parte_5
targato BW93067, percorreva via Roma (ex S.S. 16) con direzione di marcia Fasano-Pezze di CO.
Giunto all'altezza dell'intersezione con lo S.C. Campranello, dove la strada si apre sulla rotatoria
di tipo francese, urtava, verosimilmente, con la ruota anteriore del proprio veicolo contro il cordolo
dell'isola rialzata della corsia di canalizzazione, ove venivano riscontrate tracce gommose di
pneumatico. A seguito dell'impatto il perdeva il controllo del mezzo che, unitamente al Parte_5
Conducente, rovinava per terra scarrocciando con il fianco destro sulla carreggiata nord del rondò
in parola. Nella circostanza terminava l'incontrollabile corsa contro il cordolo dell'anello rotatorio
dove il motociclo trovava posizione di quiete con gli organi di guida rivolti ad est, riversato,
verosimilmente con la fiancata destra sul cordolo insieme al Conducente.”
I verbalizzanti hanno, altresì, precisato che “sul piano viabile, in prossimità del cordolo
dell'isola rialzata di incanalamento dei veicoli provenienti da , si riscontrano orme di CP_1 pneumatico impresse sul brecciolino presente sul margine sinistro, riconducibili, verosimilmente,
alla traiettoria del motociclo in questione. Sul cordolo, in parola, in corrispondenza dell'angolo
ovest, si rilevava inoltre una traccia gommosa di pneumatico, indice rilevatore del presunto punto
d'urto con la ruota anteriore del motociclo sulla quale si è riscontrata una netta deformazione del
bordo cerchione. Sulla carreggiata nord della rotatoria, lungo la traiettoria di marcia del motociclo,
venivano rilevate tracce di scalfittura prodotte dallo strisciamento per inerzia del motociclo sul piano
viabile nonché ulteriori tracce gommose impresse sul cordolo dell'anello del rondò, contro il quale
veicolo terminava la propria corsa. Sulla visiera del casco e sul piano viabile si evidenziavano tracce
ematiche”.
Ferma restando l'efficacia di piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese nella predetta annotazione dagli agenti di Polizia Locale verbalizzanti (Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800
del 07.11.2014; Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1106), la dinamica del sinistro in oggetto può ritenersi provata anche alla luce delle dichiarazioni rese da , testimone oculare Testimone_1
presente al momento del sinistro.
, interrogato dagli agenti di Polizia, ha, difatti, dichiarato che “intorno alle Testimone_1
20.40 ero alla guida della mia autovettura Fiat multipla targata DH300FH e percorrevo strada Lama
di Cupa;
giunto al rondò notavo una moto proveniente da che percorrendo la ex ss 16 CP_1
impegnava a velocità sostenuta l'intersezione regolata dal rondò. Nella circostanza sentivo un
rumore sordo e poi proseguendo sulla rotatoria vedevo la moto per terra ed il suo Conducente
incastrato al di sotto. Preciso che per la presenza di erba incolta sul rondò non riuscivo a vedere il
momento in cui questi rovinava al suolo. Immediatamente mi avvicinavo al malcapitato e allertavo
il 118. Al momento dell'incidente non vi erano macchine che impegnavano la rotatoria”.
Al fine di meglio delineare la dinamica del sinistro e determinare la riconducibilità o meno dello stesso alle condizioni dell'asfalto e alla conformazione strutturale della rotatoria, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze questo Giudice condivide, in quanto esenti da vizi logici e immuni da censure di carattere metodologico. Ebbene, i consulenti nominati al predetto fine, e nella Persona_2 Persona_3
relazione depositata in atti hanno osservato che “il primo impatto è avvenuto sullo spigolo terminale
dell'isola spartitraffico della corsia di canalizzazione. Tale impatto tra la ruota anteriore del veicolo
ed il marciapiede perimetrale dell'isola spartitraffico, ha provocato una perdita di equilibrio del
Conducente del ciclomotore. Successivamente a tale urto, in condizioni di equilibrio precario, il
mezzo a due ruote ha percorso circa 13,4 metri prima di giungere in corrispondenza della rotatoria
centrale sulla quale urtava con la fiancata destra e percorreva circa 5 metri in scarrocciamento. Nel
tragitto, il centauro si trovava ancora sul mezzo, ma conseguente all'urto contro il marciapiede
dell'isola spartitraffico, veniva sbalzato fuori, rimanendo schiacciato tra motoveicolo e marciapiede.
Da tali informazioni è possibile stabilire una posizione assoluta d'urto nell'impatto tra motoveicolo
e isola spartitraffico ossia quella che effettivamente il veicolo occupava sulla sede stradale,
nell'istante di primo contatto. Tale posizione va fissata tenendo conto delle impronte che il veicolo
produsse sulla pavimentazione stradale, prima, durante e dopo la fase di contatto, ovvero attraverso
un'attenta analisi dei moti post-urto, dedotti sia dalla posizione di quiete finale raggiunta, sia in base
alla ubicazione di particolari metallici, vetrosi, o di altra natura distaccatisi dal mobile e rinvenuti
sul posto. Nel caso in oggetto, non sono state rilevate tracce di frenata dai verbalizzanti né prima né
dopo l'impatto contro il marciapiede dell'isola spartitraffico e quindi gli unici elementi utilizzati per
la definizione di detta posizione sono stati i movimenti post urto compiuti dal mezzo e la traccia
gommosa rilevata sul marciapiede dell'isola spartitraffico”.
Per ciò che concerne la velocità di percorrenza del motociclo, i consulenti, utilizzando il
“principio di conservazione dell'energia, secondo il quale l'Energia cinetica posseduta da un corpo
in un dato istante, è pari alla sommatoria dei Lavori che con essa si può compiere secondo
l'espressione KE= ΣL”, hanno dedotto che “la moto viaggiava ad una velocità di circa 47 km/h” in un tratto di strada “con limite massimo di marcia di 40 km/h”.
I consulenti hanno, peraltro, rilevato che “il segnale di preavviso di circolazione rotatoria,
che notoriamente va collocato circa 150 metri prima della intersezione per dare la possibilità agli utenti di prepararsi ad affrontare un tale tipo di intersezione è presente solo 100 metri prima della
stessa, una distanza insufficiente e non regolamentare”.
Sempre riguardo alla segnaletica ivi presente, gli ausiliari hanno, poi, osservato che “sulla
rotatoria centrale, esiste solo un segnale di senso unico di marcia a destra quando in realtà
andrebbero collocati dei segnali modulari di curva che sicuramente rendono maggiormente visibile
l'ostacolo centrale rappresentato dalla rotatoria circolare. Infine, esiste solo un segnale di
circolazione rotatoria, collocato a destra della intersezione (vedi cerchio giallo fig.5 e fig. 32) e non
anche a sinistra in prossimità del vertice della isola spartitraffico, proprio in corrispondenza del
punto d'urto della moto che ne ha poi causato la perdita di equilibrio”.
Appurata, dunque, la carenza di una segnaletica stradale idonea a garantire adeguato preavviso agli utenti della strada sull'imminenza della rotatoria, con riferimento ai cordoli delle isole spartitraffico e della rotatoria i consulenti hanno, poi, rilevato che “sia l'sola circolare centrale sia
l'isola divisionale di via Roma avrebbero potuto essere realizzati in gomma vulcanizzata o in bitume
con caratteristiche di resistenza all'urto molto inferiori a quelle del termine lapideo usato nel caso
di specie. In merito alle caratteristiche geometriche si ritiene che ai fini della sicurezza sarebbe stato
più opportuno realizzare una bordatura delle isole molto bassa (alcuni centimetri) anziché 18-20 e
spigolo arrotondato anziché vivo”.
Gli ausiliari hanno quindi ritenuto che “senz'altro un cordolo ascendente in gomma vulcania
in sostituzione di un cordolo a spigolo vivo come quello esistente, avrebbe con elevata probabilità,
evitato il decesso del in quanto non sarebbe mai avvenuto l'arresto del mezzo e Parte_5
conseguente schiacciamento del suo Conducente. Entrambi, infatti, avrebbero continuato a
strisciare, fino ad esaurimento della energia cinetica posseduta senza che la moto schiacciasse
quest'ultimo”.
La responsabilità del custode è, dunque, pienamente evincibile dalla presenza di brecciolino sull'asfalto (che ha ridotto l'aderenza degli pneumatici al manto stradale), dall'inadeguatezza dei cordoli (eccessivamente alti, con bordatura a spigolo e di materiale lapideo), nonché dalla carenza di idonea segnaletica stradale.
Benché anche sotto il profilo dell'illuminazione la rotatoria rappresentasse un pericolo per gli utenti della strada, nel caso di specie la predetta circostanza non ha, viceversa, concorso, sul piano eziologico, a determinare l'evento.
Ed invero, i consulenti hanno, sul punto, osservato che “all'epoca del sinistro esistevano
prima di giungere alla rotatoria a circa 50 metri dalla intersezione ossia prima dell'isola
spartitraffico urtata dal , n. 3 pali di illuminazione dei quali uno sul lato destro e gli altri Parte_5
due su quello sinistro e n. 3 pali nella zona sud della rotatoria centrale. Sulla zona nord della
rotatoria ossia quella poi urtata della moto, non esistevano pali di illuminazione, in quanto la stessa
era affidata ai tre posti antecedenti alla isola spartitraffico. È parere degli scriventi ritenere che tale
tipo di illuminazione non fosse sufficiente a rendere visibile la rotatoria centrale, anche se le
condizioni di luminosità naturale accertate, erano più che sufficienti alla sua individuazione”.
Gli ausiliari hanno, dunque, concluso, ritenendo che “la presenza di una zona ricoperta di
pietrisco e materiale granulare di altra natura, ha senz'altro alterato le condizioni di aderenza della
moto indipendentemente dalla sua velocità di marcia. A tale velocità (47 km) infatti, ed in condizioni
di aderenza normale, si conserva senz'altro la direzionalità del mezzo e quindi il sinistro è accaduto
unicamente a causa della presenza di detto materiale. Quest'ultimo compromette le condizioni di
aderenza degli pneumatici e quindi la sicurezza della strada. L'evento morte è invece accaduto a
causa della tipologia e geometria del cordolo della rotatoria centrale, la cui altezza e tipologia, a
parere degli scriventi, poteva essere senz'altro diversa”.
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
intercorso tra l'evento dannoso in cui è occorso e l'anomalia stradale, non avendo, Parte_5
peraltro, il convenuto fornito prova della sussistenza del caso fortuito riconducibile alla CP_1
condotta negligente del motociclista. Tuttavia, posto che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione
dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del
danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede
a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come
“inderogabili”); nonché dell' art. 1227 comma primo c.c. , che impone al giudice di merito di
esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella
produzione dell'evento dannoso” (Cassazione civile , sez. III , 27/03/2024 , n. 8306), il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 in capo al convenuto, non rende la condotta CP_1
del esente da censure. Parte_5
Ed invero, tenuto conto del principio di autoresponsabilità posto a carico dell'utente, chiamato ad utilizzare il bene demaniale prestando le dovute attenzioni ed adottando ogni idonea cautela,
considerato che la velocità di percorrenza del motociclo è stata dai consulenti calcolata nella misura di 47 km/h e, dunque, superiore al limite consentito di 40 km/h, rilevato, altresì, che, secondo quanto sostenuto dai consulenti, le condizioni di luce naturale, attesa altresì l'assenza di eventi atmosferici avversi, “erano più che sufficienti alla (…) individuazione” della rotatoria, il che avrebbe imposto al l'utilizzo di una maggiore cautela nell'avvicinarsi alla stessa, deve riconoscersi, a carico Parte_5
del medesimo, un concorso di colpa nella misura del 10%.
Acclarata la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti - da ripartire nella misura del 90%
a carico del Comune e del 10% a carico del - e passando, ora, alla quantificazione dei Parte_5
danni da perdita del rapporto parentale, inteso quale sofferenza patita dai congiunti della persona cara,
ricollegabile alla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà
nell'ambito della famiglia (la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione) - la prova della cui sussistenza può essere raggiunta anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. civ. n.
3767/2018) - la liquidazione deve avvenire tenendo conto, secondo la pressoché unanime giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, di una serie di parametri, quali: l'età del defunto,
l'età del superstite che domanda risarcimento, il rapporto di parentela tra la vittima e il superstite, la convivenza col defunto, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell'illecito.
Ed invero “il giudice di merito che procede alla liquidazione del danno derivante
dalla perdita di un rapporto parentale, deve provvedere a valutare analiticamente - senza ricorrere
ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza
- tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo
scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non
patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d.
"tabellare" in tema di perdita del rapporto parentale” (Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2022, n. 11689).
Giova precisare che, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo Giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui “le
nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio
di Milano risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte secondo
cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo
un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi
analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella
basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra
le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella” (Cassazione civile , sez. III , 16/12/2022 , n. 37009).
Per la formulazione di dette tabelle, si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti,
rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20, proponendo, poi, una distribuzione dei punti:
-secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame;
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e
116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. (cfr. sul punto “nuovi criteri
orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto
parentale – Tabelle integrate a punti – edizione 2024” - Tribunale di Milano).
Alla stregua dei suddetti parametri e dei dati acquisiti, si reputa, pertanto, congruo riconoscere:
- in favore della moglie, , l'importo di € 297.236,00, tenuto conto del valore Parte_1
del punto base di € 3.911,00 che dovrà essere moltiplicato per 76 punti, avuto riguardo all'età del congiunto superstite e della vittima (che all'epoca del decesso avevano rispettivamente 52 e 59 anni),
al rapporto di convivenza tra i due, al numero dei familiari presenti nel nucleo primario (3 figli), nonché all'intensità della relazione esistente tra i due coniugi (da valutare, anche sulla scorta di presunzioni, considerando circostanze di fatto quali “frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici
o in internet); o condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività
lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare
durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima
secondaria; condivisione di ricorrenze, vacanze, hobby e assistenza domestica” (cfr Tabelle di
Milano del 29.6.2024)), secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 76
IMPORTO del RISARCIMENTO € 297.236,00
Tuttavia, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato riconosciuto nella misura del
10%, l'importo così determinato di € 297,236,00, dovrà essere ridotto nella stessa misura, con la conseguenza che si vedrà risarcita della somma di € 267.512,40. Parte_1 - Ai figli, e , l'importo di € 250.304,00 ciascuno, Parte_4 Parte_3
tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00, che dovrà essere moltiplicato per 64 punti, avuto riguardo, anche in questo caso, all'età dei congiunti superstiti (che al momento della morte del avevano rispettivamente 38 anni, 33 anni) e della vittima (59 anni), all'assenza di Parte_5
convivenza (come dichiarato dagli stessi attori nell'atto introduttivo), nonché all'intensità media della relazione (posto che, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, è ragionevole presumere che i momenti di condivisione di attività quali vacanze, hobby e ricorrenze, fossero inferiori rispetto a quelli trascorsi con i familiari conviventi e che, in un'ottica di vita residua, a differenza del coniuge che l'avrebbe verosimilmente trascorsa interamente con il marito, i figli si sarebbero presto resi indipendenti dal nucleo familiare), secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00
Anche in questo caso, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato riconosciuto nella misura del 10%, l'importo così determinato di € 250,304,00, dovrà essere ridotto nella stessa misura,
con la conseguenza che e avranno diritto al risarcimento Parte_4 Parte_3
della somma di € 225.273,60 ciascuno. - Al figlio convivente l'importo di € 328.524,00, tenuto conto del valore Parte_2
del punto base di € 3.911,00, che dovrà essere moltiplicato per 84 punti, avuto riguardo, anche in questo caso, all'età del congiunto superstite (che al momento della morte del aveva 20 Parte_5
anni) e della vittima (59 anni), al rapporto di convivenza esistente, nonché all'intensità media della relazione, secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 84
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00
Anche in questo caso, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, riconosciuto nella misura del 10%, l'importo così determinato, di € 328.524,00, dovrà essere ridotto nella stessa misura,
con la conseguenza che avrà diritto al risarcimento della somma di € 295.671,60, Parte_2
senza che, per questo, possa incorrersi - relativamente al presente capo della sentenza - nel vizio di ultrapetizione.
Ed invero, sebbene i ricorrenti abbiano domandato, con riferimento alla voce di danno subita dal figlio convivente della vittima, , una somma inferiore (€ 282.150,00) rispetto a Parte_2 quella riconosciuta in questa sede, la clausola “o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa”, dai medesimi inserita nell'ambito delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, non può, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità - nelle ipotesi in cui via sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno - intendersi quale mera clausola di stile priva di rilievo.
Difatti, secondo la Corte di Cassazione, sez. III , 06/04/2023 , n. 9476, “la richiesta di condanna
al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula o
della somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni
con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce
una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno
effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona”.
Ciò posto, poiché l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, sicché la liquidazione del danno va effettuata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. Civ. n. 13225/2016), le predette somme vanno devalutate secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. dalla data di pubblicazione delle Tabelle di Milano (2024) fino alla data dell'evento (17.6.2015) e rivalutate secondo i medesimi indici da tale ultima data fino a quella della presente pronuncia.
Sulle suddette somme non possono, invece, riconoscersi interessi compensativi, non avendo gli attori provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avessero avuto l'immediata disponibilità
di tale somma avrebbero potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto)
avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima,
solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007). Ciò
premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è
tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare, anche
attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito remunerativi
investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Non può, invece, essere riconosciuta, in favore dei ricorrenti, alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del danneggiamento del motociclo Suzuki GM
condotto dal , posto che il documento prodotto dagli stessi e contenente la quantificazione del Parte_5
relativo danno è di provenienza sconosciuta e non reca una specifica indicazione dei danni subiti che possa consentire di valutare la congruità della somma richiesta al predetto titolo.
Il va, dunque, condannato al pagamento, in favore degli attori, della Controparte_1
complessiva somma di € 1.012.730,60 di cui: € 267.512,40, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal coniuge della vittima primaria, ; € 225.273,60 Parte_1 ciascuno per i figli e , a titolo di risarcimento del medesimo Parte_4 Parte_3
danno dagli stessi subito;
nonché € 295.671,00 a titolo di risarcimento del medesimo danno subito da
. Parte_2
Quanto, infine, alle spese di lite, all'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle stesse, da liquidarsi come da dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, tenuto conto della non elevata complessità
dell'attività istruttoria espletata e della sussistenza di principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia ed avuto, altresì, riguardo alla difesa espletata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale (ex art. 4, co. 2, D.M. 147/2022), circostanza, questa, che giustifica un aumento del 20%
dell'onorario per ciascuna parte oltre la prima.
Vanno, altresì, poste a carico del convenuto, in ragione della soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 4904/2016 R.G., così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore degli attori, per le causali indicate in motivazione,
delle seguenti somme: in favore di , la somma di € 267.512,40, in favore di Parte_1
e , la somma di € 225.273,60 ciascuno, in favore di Parte_4 Parte_3
, la somma di € 295.671,00, oltre rivalutazione monetaria sull'importo, secondo Parte_2
gli indici e la decorrenza indicati in motivazione.
- condanna, altresì, il , in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite sostenute dagli attori, che liquida in € 1.686,00 per spese ed € 30.363,00per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa. Così deciso, in Brindisi, in data 23 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino