Versione
2 marzo 2006
2 marzo 2006
Art. 391-ter
(( (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). )) ((Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.))
(( (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). )) ((Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.))
Commentari • 73
- 1. Cassazione civile n. 862/2011https://www.brocardi.it/ · 33.01698
(massima n. 1) La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391 ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, […]
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Giurisprudenza • 217
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9748Provvedimento: […] La sentenza di questa Corte che ha definito il giudizio, la n. 4522 del 2013, è una pronuncia di rigetto del ricorso e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., cosicché non può trovare applicazione l'art. 391 ter c.p.c. e l'impugnazione per revocazione resta limitata all'ipotesi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. come stabilito dall'art. 391 bis c.p.c. […] Cass., n. 862 del 2011) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, […]Leggi di più...
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