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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. David Giuseppe Apolloni
Parte attrice
E
, C.F.: C.F.: , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Battenti e Michele Morena
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice ha agito in giudizio in rivalsa ex art. 144 cod. ass. nei confronti dei convenuti, allegando che in data 10.11.2017, alle ore 14.10 circa, si sarebbe verificato un incidente stradale sulla S.S. Flaminia, all'altezza del km 158+880; che l'incidente sarebbe stato causato dall'autoveicolo Smart, tg. CB546SK, di proprietà di e condotta da CP_1
che, in particolare, il veicolo assicurato avrebbe impattato con altri due veicoli CP_2
pagina 1 di 4 provenienti dal senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dalla Smart;
che la responsabilità dell'incidente sarebbe da imputare al conducente della Smart, il quale sarebbe risultato, al momento del sinistro, positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti;
di aver indennizzato i pregiudizi riportati dai terzi rimasti coinvolti nell'incidente per un ammontare di € 27.181,14; di essere titolare del diritto di rivalsa nei confronti dei convenuti, atteso che,
essendosi verificato il sinistro a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente della Smart, il medesimo sarebbe escluso dalla copertura assicurativa.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di condannare le controparti al pagamento della citata somma, oltre a rivalutazione e interessi, ovvero alla minore somma accertata in giudizio.
2. I convenuti hanno resistito all'avversa domanda, eccependo che nel caso di specie non sarebbe stato sottoposto a visita medica, sicché non sarebbe stato riscontrato CP_2
alcuno stato di alterazione psico-fisica; che all'incidente controverso non sarebbe seguito alcun procedimento penale a carico di che mancherebbero anche dati c.d. sintomatici CP_2
dello stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti di non essendo CP_2
dimostrativa di tale stato la condotta di guida di che la controparte non avrebbe CP_2
dimostrato gli esborsi eseguiti in favore dei terzi con finalità indennitaria e che le somme rivendicate in rivalsa sarebbero, in ogni caso, incongrue ed eccessive.
La parte ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
3. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Sono fatti pacifici la stipulazione, tra l'assicurazione attrice e la convenuta , del CP_1
contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo di proprietà dell'attrice, Smart tg. CB546SK (doc. n. 1 e n. 11, all. atto di citazione); la dinamica del sinistro così come accertata dalla Polizia Stradale di Perugia, sez. Foligno e come descritta dall'attrice (doc. n. 2, all. atto di citazione).
Le contestazioni dei convenuti si sono appuntate su difetto di prova del fatto costitutivo del diritto di rivalsa, rappresentato dallo stato di alterazione psico-fisica di al Pt_2
momento della verificazione dell'incidente.
pagina 2 di 4 L'eccezione risulta smentita dalla documentazione in atti: dalla relazione redatta dalle autorità intervenute per la rilevazione del sinistro emerge che la causa dell'incidente è da ricondurre allo stato di alterazione psicofisico, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, del conducente della Smart e che detto stato di alterazione è stato riscontrato tramite gli accertamenti medici richiesti al pronto soccorso dell'ospedale di Foligno (doc. n. 2,
all. atto di citazione); all'esito dell'ordine di esibizione, risultano prodotti in atti gli accertamenti medici condotti sulla persona del conducente il citato autoveicolo, da cui emerge la positività di all'assunzione di oppiacei, cannabinoidi e cocaina (cfr. nota di CP_2
deposito di parte attrice del 3.7.2023).
Al citato conducente è stato, poi, contestato lo stato di alterazione rilevante ex art. 187
codice della strada (cfr. pag. 17, doc. n. 2 citato).
I fatti di causa sono, alla luce di queste risultanze documentali, sussumibili nella fattispecie di inoperatività del contratto assicurativo in atti, il quale prevede, all'art. 2 delle condizioni generali di polizza, che l'assicurazione non operi nei casi di veicolo guidato da persona a cui sia stata contestata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modificazioni (pag. 17, doc. n. 11, all. atto di citazione).
4. Avendo l'attrice diritto di rifiutare per contratto la prestazione indennitaria in favore dell'assicurata e avendo risarcito ai terzi i pregiudizi da loro subiti in ragione del cennato incidente stradale (art. 144, c. 2, codice assicurazioni private), la medesima ha fondatamente agito in rivalsa nei confronti di entrambi i convenuti (“La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente sia al proprietario del veicolo”; Cassazione civile sez. III, 23/08/2018,
n. 21027).
5. Non incidono sull'ammontare del diritto di rivalsa dell'attrice le relative contestazioni dei convenuti: l'ammontare dell'indennizzo versato dall'attrice è stato dalla parte correttamente quantificato in base alla documentazione in atti (doc. da n. 3 a n. 10, all. atto di citazione); gli esborsi sono stati funzionali alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli patite dai terzi a causa del sinistro (doc. all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
pagina 3 di 4 6. In accoglimento della domanda attorea i convenuti vengono, pertanto, condannati al pagamento dell'importo di € 27.181,14, oltre a rivalutazione e interessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico dei convenuti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato in giudizio, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di e condanna, per l'effetto, Parte_1 CP_1
e in solido al pagamento, in favore di
[...] CP_2 Parte_1
dell'importo di € 27.181,14, oltre a rivalutazione e interessi;
2) condanna e in solido al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per Parte_1
compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Spoleto, il 31.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. David Giuseppe Apolloni
Parte attrice
E
, C.F.: C.F.: , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Battenti e Michele Morena
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice ha agito in giudizio in rivalsa ex art. 144 cod. ass. nei confronti dei convenuti, allegando che in data 10.11.2017, alle ore 14.10 circa, si sarebbe verificato un incidente stradale sulla S.S. Flaminia, all'altezza del km 158+880; che l'incidente sarebbe stato causato dall'autoveicolo Smart, tg. CB546SK, di proprietà di e condotta da CP_1
che, in particolare, il veicolo assicurato avrebbe impattato con altri due veicoli CP_2
pagina 1 di 4 provenienti dal senso di marcia opposto rispetto a quello percorso dalla Smart;
che la responsabilità dell'incidente sarebbe da imputare al conducente della Smart, il quale sarebbe risultato, al momento del sinistro, positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti;
di aver indennizzato i pregiudizi riportati dai terzi rimasti coinvolti nell'incidente per un ammontare di € 27.181,14; di essere titolare del diritto di rivalsa nei confronti dei convenuti, atteso che,
essendosi verificato il sinistro a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente della Smart, il medesimo sarebbe escluso dalla copertura assicurativa.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di condannare le controparti al pagamento della citata somma, oltre a rivalutazione e interessi, ovvero alla minore somma accertata in giudizio.
2. I convenuti hanno resistito all'avversa domanda, eccependo che nel caso di specie non sarebbe stato sottoposto a visita medica, sicché non sarebbe stato riscontrato CP_2
alcuno stato di alterazione psico-fisica; che all'incidente controverso non sarebbe seguito alcun procedimento penale a carico di che mancherebbero anche dati c.d. sintomatici CP_2
dello stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti di non essendo CP_2
dimostrativa di tale stato la condotta di guida di che la controparte non avrebbe CP_2
dimostrato gli esborsi eseguiti in favore dei terzi con finalità indennitaria e che le somme rivendicate in rivalsa sarebbero, in ogni caso, incongrue ed eccessive.
La parte ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
3. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Sono fatti pacifici la stipulazione, tra l'assicurazione attrice e la convenuta , del CP_1
contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo di proprietà dell'attrice, Smart tg. CB546SK (doc. n. 1 e n. 11, all. atto di citazione); la dinamica del sinistro così come accertata dalla Polizia Stradale di Perugia, sez. Foligno e come descritta dall'attrice (doc. n. 2, all. atto di citazione).
Le contestazioni dei convenuti si sono appuntate su difetto di prova del fatto costitutivo del diritto di rivalsa, rappresentato dallo stato di alterazione psico-fisica di al Pt_2
momento della verificazione dell'incidente.
pagina 2 di 4 L'eccezione risulta smentita dalla documentazione in atti: dalla relazione redatta dalle autorità intervenute per la rilevazione del sinistro emerge che la causa dell'incidente è da ricondurre allo stato di alterazione psicofisico, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, del conducente della Smart e che detto stato di alterazione è stato riscontrato tramite gli accertamenti medici richiesti al pronto soccorso dell'ospedale di Foligno (doc. n. 2,
all. atto di citazione); all'esito dell'ordine di esibizione, risultano prodotti in atti gli accertamenti medici condotti sulla persona del conducente il citato autoveicolo, da cui emerge la positività di all'assunzione di oppiacei, cannabinoidi e cocaina (cfr. nota di CP_2
deposito di parte attrice del 3.7.2023).
Al citato conducente è stato, poi, contestato lo stato di alterazione rilevante ex art. 187
codice della strada (cfr. pag. 17, doc. n. 2 citato).
I fatti di causa sono, alla luce di queste risultanze documentali, sussumibili nella fattispecie di inoperatività del contratto assicurativo in atti, il quale prevede, all'art. 2 delle condizioni generali di polizza, che l'assicurazione non operi nei casi di veicolo guidato da persona a cui sia stata contestata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modificazioni (pag. 17, doc. n. 11, all. atto di citazione).
4. Avendo l'attrice diritto di rifiutare per contratto la prestazione indennitaria in favore dell'assicurata e avendo risarcito ai terzi i pregiudizi da loro subiti in ragione del cennato incidente stradale (art. 144, c. 2, codice assicurazioni private), la medesima ha fondatamente agito in rivalsa nei confronti di entrambi i convenuti (“La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente sia al proprietario del veicolo”; Cassazione civile sez. III, 23/08/2018,
n. 21027).
5. Non incidono sull'ammontare del diritto di rivalsa dell'attrice le relative contestazioni dei convenuti: l'ammontare dell'indennizzo versato dall'attrice è stato dalla parte correttamente quantificato in base alla documentazione in atti (doc. da n. 3 a n. 10, all. atto di citazione); gli esborsi sono stati funzionali alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli patite dai terzi a causa del sinistro (doc. all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
pagina 3 di 4 6. In accoglimento della domanda attorea i convenuti vengono, pertanto, condannati al pagamento dell'importo di € 27.181,14, oltre a rivalutazione e interessi.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico dei convenuti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato in giudizio, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di e condanna, per l'effetto, Parte_1 CP_1
e in solido al pagamento, in favore di
[...] CP_2 Parte_1
dell'importo di € 27.181,14, oltre a rivalutazione e interessi;
2) condanna e in solido al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per Parte_1
compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Spoleto, il 31.12.2024
Il Giudice
Agata Stanga
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