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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 626/2023 promossa da
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
SCIARRA ILARIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CAPRI CP_1
LEONARDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Si insiste per la CONFERMA dei provvedimenti emessi in corso di causa dal Giudice Istruttore Dott.ssa Monica Velletti e, in particolare:
- assegnazione con utilizzo esclusivo dell'intera proprietà ex casa coniugale;
- affidamento super esclusivo della figlia minore;
Persona_1
- pagamento diretto del datore di lavoro per l'importo di euro 200,00 mensili a titolo CP_2 di mantenimento per la figlia minore, oltre Istat calcolata da aprile 2023;
- il versamento del 100% alla madre dell'assegno unico previsto per la figlia minore;
- conferma, ai sensi dell'art. 473 bis.36 c.p.c, del sequestro dei beni mobili o immobili intestati
o cointestati, delle quote di società e delle somme dovute a qualsiasi titolo a , CP_1 nato a il [...] in [...], fino alla concorrenza di € 10.000,00.
Con rinuncia alle seguenti conclusioni:
“- disporre la vendita dell'ex casa familiare sita in Giove (TR), Strada Trasparente, n. 9, assegnata in sede di separazione all'odierna ricorrente, di cui e Parte_1 CP_1 sono comproprietari, al fine di dividere la somma ottenuta, oppure l'adozione di una
[...] delle soluzioni alternative in premessa prospettate;
- con riferimento al corrente bancario presso Cassa di Risparmio di Orvieto n. 30002966, disporre la suddivisione in parti uguali dell'eventuale giacenza tra e Parte_1
con successiva estinzione dello stesso;
CP_1
- disporre l'estinzione del contratto di fideiussione stipulato da con la Parte_1 sopra citata banca in relazione al conto corrente n. 1000138 intestato a CP_1
- disporre interamente a carico del Sig. il pagamento delle rate residue del CP_1 contratto di mutuo con garanzia ipotecaria acceso presso Cassa di Risparmio di Orvieto a rogito del Notaio Dott. di Terni, n° 57772 di repertorio, n° 13309 di raccolta del Persona_2
12/08/2010, essendo inerente all'acquisto di un'autovettura ad uso personale dello stesso, rinunciando, in tal caso, la moglie al suo mantenimento;
- in via subordinata: confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- nella denegata ipotesi in cui il pagamento delle rate residue di mutuo non venga integralmente posto a carico del resistente, disporre che il Sig. versi un assegno mensile per CP_1 il mantenimento della moglie di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il 5 di ogni mese;
- in via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare al resistente e in mancanza di vendita, che venga riconosciuto a favore della Sig.ra e a carico del Sig. un contributo, da stabilirsi in via Parte_1 CP_1 equitativa, commisurato ai costi necessari per la locazione/acquisto di una nuova abitazione.”
Con vittoria di spese”. Per parte resistente:
“Confermare l'assegnazione della casa ex familiare come modificata in corso di causa a
, di confermare l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla Parte_1 Per_1 medesima e di confermare le disposizioni di cui alla separazione consensuale di cui al decreto di omologazione emesso in data 14.4.22 cron. 2870/22 nel procedimento n. 1737/21 RGAC del Tribunale di Terni che si richiama per quanto concerne la misura dell'assegno di mantenimento, di rigettare la richiesta di un assegno divorzile ed ogni diversa ed ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente anche in via subordinata perché inammissibile per le ragioni già espresse (scioglimento della comunione ed estinzione della fideiussione). Si chiede ancora la conferma della revoca dell'assegno in favore della figlia maggiorenne e di ogni altro ulteriore Per_3 provvedimento comunque emesso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze, per la cui determinazione lo scrivente si rimette a Questo G.I., dichiarandosi antistatario”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giove, il 22.9.2001, con , esponendo che dall'unione sono nate le figlie nata a [...], il CP_1 Per_3
09/02/2003 e nata a [...], il [...], e che in data 17/04/2022, è stata omologata la Per_1 separazione consensuale tra le parti. La ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento condiviso della figlia minore , Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, del contributo mensile di € 200,00 (duecento/00) a favore della stessa, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario o postepay, oltre ISTAT annuale;
del contributo mensile alla figlia maggiorenne
non economicamente autosufficiente, di € 200,00 (duecento/00), da corrispondere Per_3 direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario o postepay, oltre ISTAT annuale;
il 50% a carico di entrambi i genitori per le spese straordinarie delle figlie, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Terni e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
disporre che il padre abbia la facoltà di vedere le figlie e tenerle con sé liberamente, nell'arco della settimana, quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni sia delle stesse che della madre e previo preavviso telefonico a quest'ultima; in considerazione della convivenza delle due figlie con la Sig.ra Parte_1 quest'ultima possa decidere autonomamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre la vendita dell'ex casa familiare sita in Giove (TR), Strada Trasparente, n. 9, assegnata in sede di separazione all'odierna ricorrente, di cui Parte_1
e sono comproprietari, al fine di dividere la somma ottenuta, oppure
[...] CP_1
l'adozione di una delle soluzioni alternative in premessa prospettate;
con riferimento al corrente bancario presso Cassa di Risparmio di Orvieto n. 30002966, disporre la suddivisione in parti uguali dell'eventuale giacenza tra e con successiva Parte_1 CP_1 estinzione dello stesso;
disporre l'estinzione del contratto di fideiussione stipulato da con la sopra citata banca in relazione al conto corrente n. 1000138 Parte_1 intestato a disporre interamente a carico del Sig. il CP_1 CP_1 pagamento delle rate residue del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria acceso presso Cassa di Risparmio di Orvieto a rogito del Notaio Dott. di Terni, n° 57772 Persona_2 di repertorio, n° 13309 di raccolta del 12/08/2010, essendo inerente all'acquisto di un'autovettura ad uso personale dello stesso, rinunciando, in tal caso, la moglie al suo mantenimento;
in via subordinata: confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
nella denegata ipotesi in cui il pagamento delle rate residue di mutuo non venga integralmente posto a carico del resistente, disporre che il Sig. versi un assegno mensile per il mantenimento CP_1 della moglie di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il 5 di ogni mese;
in via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare al resistente e in mancanza di vendita, che venga riconosciuto a favore della Sig.ra e a carico del Sig. Parte_1
un contributo, da stabilirsi in via equitativa, commisurato ai costi necessari CP_1 per la locazione/acquisto di una nuova abitazione. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: “per ogni questione economica, assegnazione della casa ex familiare e relativa all'affidamento ed alla gestione delle figlie ed al diritto di visita del padre, si chiede di confermare le disposizioni di cui alla separazione consensuale di cui la decreto di omologazione emesso in data 14.4.22 cron. 2870/22 nel procedimento n. 1737/21 RGAC del Tribunale di Terni che si richiama e parte integrante delle presenti conclusioni;
rigettare la richiesta di un assegno divorzile per quanto articolato nel presente atto;
rigettare ogni diversa ed ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente anche in via subordinata perché inammissibile per le ragioni già espresse (scioglimento della comunione ed estinzione della fideiussione). Con vittoria di spese e competenze.”.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente del Tribunale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni della separazione e ha disposto la prosecuzione del giudizio.
Nel corso del procedimento la ricorrente lamentando condotte non congrue del resistente che avrebbe utilizzato la piscina presente nella casa familiare accedendovi anche con terze persone, creando notevoli tensioni alle figlie, oltre ad aver provocato discussioni aggirandosi intorno alla casa familiare con richieste di intervento delle Forze dell'Ordine, ed emissione di un ammonimento con sequestro dei fucili che il deteneva nell'abitazione, lamentando altresì CP_1 la mancata partecipazione del alle spese di gestione della casa coniugale (in violazione CP_1 delle condizioni della separazione) e il mancato versamento del contributo per il mantenimento della figlia minore, ha chiesto la modifica delle condizioni vigenti con assegnazione a sé della casa familiare comprensiva delle pertinenze (per le quali nelle condizioni della separazione era prevista una gestione condivisa). Nelle more della decisione è stata depositata in atti misura cautelare di divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi frequentati dalla ricorrente, emessa dal GIP dell'intestato Tribunale, in data 20.9.2023 per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., con conseguente concessione di termine per articolare difese sul punto. Con ordinanza del 5.12.2023 è stata accolta la richiesta formulata dalla ricorrente con assegnazione della intera casa familiare comprensiva delle pertinenze alla ricorrente.
Nel corso del giudizio, su concorde richiesta delle parti, è stata emessa sentenza parziale n. 358/2024 di cessazione degli affetti civili del matrimonio tra le parti.
Preso atto del totale inadempimento da parte del resistente al pagamento del contributo per il mantenimento delle figlie, con ordinanza del 9.2.2025 è stata accolta richiesta della ricorrente di disporre sequestro dei beni del fino alla concorrenza di € 10.000. CP_1
Nel successivo corso del giudizio, con ordinanza del 31.3.2025 è stata accolta la richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore, disponendo l'ordine diretto al datore di lavoro del di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia CP_1 minore, autorizzando la a riscuotere il 100% dell'assegno unico per la minore. Preso Parte_1 atto delle dichiarazioni della figlia maggiorenne di aver iniziato a svolgere attività lavorativa, seppure precaria, e di non voler continuare a ricevere il contributo al mantenimento da parte del padre è stata disposta la revoca di tale contributo.
Acquisita la documentazione prodotta la decisione è stata rimessa al Collegio previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Dato atto che con sentenza parziale n. 358/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti devono essere decise le ulteriori domande, come modificate nel corso del giudizio (dando atto della rinuncia a tutte le domande subordinate formulate dalla ricorrente nei termini riportati in epigrafe), dovendo essere decise le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore, con connessa richiesta di disporre ordine diretto al datore di lavoro del e di conferma del sequestro già disposto in corso di giudizio, e dovendo CP_1 confermare la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne divenuta autonoma.
Affidamento della figlia minore
La parte ricorrente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore a sè, il resistente al momento della precisazione delle conclusioni non si è opposto all'accoglimento di tale domanda. Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori con i quali è stato disposto l'affidamento c.d. super esclusivo della figlia minore alla madre.
L'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. In merito la Corte di Cassazione ha affermato:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte persecutorie, come accertate nella sentenza di condanna del per i reati di atti CP_1 persecutori in danno della ricorrente (consistenti in pedinamenti, minacce, insulti). Con sentenza di primo grado emessa dall'intestato Tribunale, in data 20.11.2024, il resistente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, condanna confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza di secondo grado emessa in data 13.6.2025. Risulta ancora in essere la misura cautelare del divieto di avvicinamento del alla , essendo stata CP_1 Parte_1 da ultimo respinta l'istanza di revoca della misura formulata alla Corte di Appello.
L'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della Convenzione rientra nella definizione di violenza domestica ogni atto di violenza che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner. Le condotte del resistente devono essere qualificate come violenza domestica e come tali considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento. E' infatti di immediata evidenza come l'incapacità in capo ad un genitore di contenere agiti violenti, e l'aver aggredito, minacciato, la madre delle proprie figlie, sia indice di certa incapacità genitoriale, avendo il resistente dimostrato di non essere in grado, in primo luogo di educare la propria figlia minore a condotte non violente, essendo patrimonio condiviso, che la prima forma di educazione si realizza con l'esempio, ed inoltre di non essere capace di istaurare un dialogo costruttivo con l'altro genitore, presupposto primario dell'affidamento condiviso. Solo un genitore che abbia piena capacità genitoriale può condividere con l'altro la responsabilità genitoriale, mentre un genitore che non sia capace di reprimere i propri istinti violenti non è in grado di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale. Al contrario la ricorrente ha dimostrato di accudire adeguatamente la figlia, non essendo emerse nel corso del giudizio gravi problematiche relative alla minore, che è sostanzialmente accudita e curata dalla sola madre dal momento dell'emissione della misura cautelare in danno del CP_1
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo ex art.337-quater c.c.. della minore alla madre, essendo le pregresse condotte violente ed aggressive del padre incompatibili con l'affidamento condiviso;
con l'affidamento esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti la minore, inerenti le scelte scolastiche, mediche, ricreative, sportive, la scelta della residenza abituale, la richiesta di documenti, etc., scelte che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre.
Quanto alle modalità di frequentazione padre figlia in considerazione dell'età della ragazza (che ha compiuto 17 anni) deve essere previsto che il padre possa vedere la figlia solo in presenza di consenso della stessa con le modalità che saranno determinate direttamente dallo stesso genitore e della ragazza.
Contributo al mantenimento della prole
Con riferimento al contributo per il mantenimento della figlia primogenita, divenuta maggiorenne, deve prendersi atto della richiesta della ragazza di non voler richiedere tale contributo, con conseguente conferma della revoca del contributo posto a carico del padre all'esito della separazione.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della figlia minore in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente risiede con la figlia nella casa familiare immobile in comproprietà tra le parti, gravata da rata di mutuo di € 700, percepisce come operaia presso ditta di pulizie reddito mensile netto di euro 500 al mese per 13 mensilità, è comproprietaria del 50% della casa familiare, ha risparmi per circa € 40.000 (provento del risarcimento per danno a seguito della morte del fratello).
Il resistente, residente nell'abitazione della madre, al momento della separazione era titolare di impresa edile dichiarando di percepire reddito mensile netto di euro 1300/1400 euro. Nel corso del giudizio ha evidenziato di aver cessato tale attività (asseritamente in conseguenza della sottoposizione a misura cautelare) e da ultimo ha rappresentato di aver iniziato a prestare attività lavorativa come dipendente lavoro presso società privata con reddito di circa euro 1.700 mensili. Il resistente ha interrotto il pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare con conseguente contestazione dell'inadempimento da parte dell'istituto di credito.
Alla luce di tali risultanze, deve essere confermato l'onere a carico del padre per il mantenimento della figlia pari ad € 200 mensili oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal 2023.
Il padre dovrà inoltre corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, individuate secondo quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, precisando che stante l'attribuzione dell'affidamento super esclusivo alla madre le spese straordinarie saranno decise dalla sola ricorrente.
Deve essere confermato sia l'ordine diretto al datore di lavoro del resistente di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia, in considerazione dell'inadempimento realizzatosi nel corso del giudizio, sia deve essere confermato il sequestro di beni del Sul punto deve CP_1 essere riportato quanto indicato nell'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro, argomentazione che il Collegio condivide: “considerato che per consolidata giurisprudenza il sequestro conservativo dei beni del genitore obbligato al mantenimento non ha natura cautelare in quanto presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato e non richiede il "periculum in mora" essendo sufficiente il solo inadempimento (giurisprudenza elaborata nella vigenza della precedente disciplina ma applicabile anche all'attuale Cass. civ. Sez. I, 28.05.2004, n. 10273; Cass. civ sez. 1, 12.5.1998 n. 4776); ritenuto che nel caso di specie l'inadempimento risulta pienamente provato;
considerato che
in considerazione dell'inadempimento dell'obbligato, la domanda deve essere accolta, disponendo il sequestro sui beni dell'obbligato spettando poi alla parte ricorrente individuare i beni sui quali eseguire la cautela;
considerato che
valutata l'entità del contributo per il mantenimento per la figlia minore destinato ad essere corrisposto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa (evento da collocare essendo la ragazza studentessa, intenzionata a proseguire gli studi anche a livello universitario al temine dell'intero ciclo di studi), considerata la mancata contribuzione del resistente anche alle spese straordinarie della figlia, tali elementi fanno ritenere congrua la determinazione del quantum del sequestro in € 10.000;”.
Assegnazione della casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in quanto convivente con la figlia minore, sita in Giove, Strada Trasparente n. 9, comprensiva delle pertinenze (piscina, magazzino ed ogni area adiacente la casa), secondo quanto già disposto in corso di giudizio. Spese di giudizio
Le spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza devono essere poste a carico del disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 CP_1 maggio 2002, n.115, nella misura indicata in dispositivo (in considerazione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 358/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così dispone:
dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre attribuendo Persona_1 alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni relative alla figlia minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno (in particolare - elencazione meramente esemplificativa - la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, medica, sportiva, ricreativa, di determinazione della residenza abituale, di rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o di sostegno per la figlia), disponendone il collocamento presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere la figlia solo in presenza di consenso della ragazza secondo le modalità con la stessa concordate, in ragione dell'età della stessa;
determina in € 200,00 il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento CP_1 della figlia minore, da corrispondere alla presso il di lei domicilio, Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia con le modalità indicate in motivazione;
dispone che il datore di lavoro di , corrisponda a CP_1 CP_2 Parte_1
l'importo di euro 200,00 mensili (mantenimento per la figlia minore) , oltre Istat
[...] calcolata da aprile 2023 detraendo tale somma dai redditi e da ogni forma di emolumento comunque denominata corrisposta ad CP_1
autorizza la madre della minore a percepire il 100% dell'assegno unico previsto Persona_1 per la stessa;
conferma a garanzia del credito vantato dalla ricorrente per il mantenimento della figlia minore, il sequestro dei beni mobili o immobili intestati o cointestati, delle quote di società e delle somme dovute a qualsiasi titolo a , nato a il [...] in [...], fino alla CP_1 concorrenza di € 10.000;
revoca il contributo al mantenimento a carico del padre per la figlia Per_3
assegna a , in quanto genitore convivente con la figlia minore, l'intera proprietà Parte_1 sita in Giove, Strada Trasparente n. 9, comprensiva delle pertinenze (piscina, magazzino ed ogni area adiacente la casa);
condanna al pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. CP_1
30 maggio 2002, n.115, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 626/2023 promossa da
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
SCIARRA ILARIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CAPRI CP_1
LEONARDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Si insiste per la CONFERMA dei provvedimenti emessi in corso di causa dal Giudice Istruttore Dott.ssa Monica Velletti e, in particolare:
- assegnazione con utilizzo esclusivo dell'intera proprietà ex casa coniugale;
- affidamento super esclusivo della figlia minore;
Persona_1
- pagamento diretto del datore di lavoro per l'importo di euro 200,00 mensili a titolo CP_2 di mantenimento per la figlia minore, oltre Istat calcolata da aprile 2023;
- il versamento del 100% alla madre dell'assegno unico previsto per la figlia minore;
- conferma, ai sensi dell'art. 473 bis.36 c.p.c, del sequestro dei beni mobili o immobili intestati
o cointestati, delle quote di società e delle somme dovute a qualsiasi titolo a , CP_1 nato a il [...] in [...], fino alla concorrenza di € 10.000,00.
Con rinuncia alle seguenti conclusioni:
“- disporre la vendita dell'ex casa familiare sita in Giove (TR), Strada Trasparente, n. 9, assegnata in sede di separazione all'odierna ricorrente, di cui e Parte_1 CP_1 sono comproprietari, al fine di dividere la somma ottenuta, oppure l'adozione di una
[...] delle soluzioni alternative in premessa prospettate;
- con riferimento al corrente bancario presso Cassa di Risparmio di Orvieto n. 30002966, disporre la suddivisione in parti uguali dell'eventuale giacenza tra e Parte_1
con successiva estinzione dello stesso;
CP_1
- disporre l'estinzione del contratto di fideiussione stipulato da con la Parte_1 sopra citata banca in relazione al conto corrente n. 1000138 intestato a CP_1
- disporre interamente a carico del Sig. il pagamento delle rate residue del CP_1 contratto di mutuo con garanzia ipotecaria acceso presso Cassa di Risparmio di Orvieto a rogito del Notaio Dott. di Terni, n° 57772 di repertorio, n° 13309 di raccolta del Persona_2
12/08/2010, essendo inerente all'acquisto di un'autovettura ad uso personale dello stesso, rinunciando, in tal caso, la moglie al suo mantenimento;
- in via subordinata: confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- nella denegata ipotesi in cui il pagamento delle rate residue di mutuo non venga integralmente posto a carico del resistente, disporre che il Sig. versi un assegno mensile per CP_1 il mantenimento della moglie di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il 5 di ogni mese;
- in via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare al resistente e in mancanza di vendita, che venga riconosciuto a favore della Sig.ra e a carico del Sig. un contributo, da stabilirsi in via Parte_1 CP_1 equitativa, commisurato ai costi necessari per la locazione/acquisto di una nuova abitazione.”
Con vittoria di spese”. Per parte resistente:
“Confermare l'assegnazione della casa ex familiare come modificata in corso di causa a
, di confermare l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla Parte_1 Per_1 medesima e di confermare le disposizioni di cui alla separazione consensuale di cui al decreto di omologazione emesso in data 14.4.22 cron. 2870/22 nel procedimento n. 1737/21 RGAC del Tribunale di Terni che si richiama per quanto concerne la misura dell'assegno di mantenimento, di rigettare la richiesta di un assegno divorzile ed ogni diversa ed ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente anche in via subordinata perché inammissibile per le ragioni già espresse (scioglimento della comunione ed estinzione della fideiussione). Si chiede ancora la conferma della revoca dell'assegno in favore della figlia maggiorenne e di ogni altro ulteriore Per_3 provvedimento comunque emesso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze, per la cui determinazione lo scrivente si rimette a Questo G.I., dichiarandosi antistatario”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023, ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giove, il 22.9.2001, con , esponendo che dall'unione sono nate le figlie nata a [...], il CP_1 Per_3
09/02/2003 e nata a [...], il [...], e che in data 17/04/2022, è stata omologata la Per_1 separazione consensuale tra le parti. La ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento condiviso della figlia minore , Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, del contributo mensile di € 200,00 (duecento/00) a favore della stessa, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario o postepay, oltre ISTAT annuale;
del contributo mensile alla figlia maggiorenne
non economicamente autosufficiente, di € 200,00 (duecento/00), da corrispondere Per_3 direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario o postepay, oltre ISTAT annuale;
il 50% a carico di entrambi i genitori per le spese straordinarie delle figlie, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Terni e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
disporre che il padre abbia la facoltà di vedere le figlie e tenerle con sé liberamente, nell'arco della settimana, quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni sia delle stesse che della madre e previo preavviso telefonico a quest'ultima; in considerazione della convivenza delle due figlie con la Sig.ra Parte_1 quest'ultima possa decidere autonomamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
disporre la vendita dell'ex casa familiare sita in Giove (TR), Strada Trasparente, n. 9, assegnata in sede di separazione all'odierna ricorrente, di cui Parte_1
e sono comproprietari, al fine di dividere la somma ottenuta, oppure
[...] CP_1
l'adozione di una delle soluzioni alternative in premessa prospettate;
con riferimento al corrente bancario presso Cassa di Risparmio di Orvieto n. 30002966, disporre la suddivisione in parti uguali dell'eventuale giacenza tra e con successiva Parte_1 CP_1 estinzione dello stesso;
disporre l'estinzione del contratto di fideiussione stipulato da con la sopra citata banca in relazione al conto corrente n. 1000138 Parte_1 intestato a disporre interamente a carico del Sig. il CP_1 CP_1 pagamento delle rate residue del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria acceso presso Cassa di Risparmio di Orvieto a rogito del Notaio Dott. di Terni, n° 57772 Persona_2 di repertorio, n° 13309 di raccolta del 12/08/2010, essendo inerente all'acquisto di un'autovettura ad uso personale dello stesso, rinunciando, in tal caso, la moglie al suo mantenimento;
in via subordinata: confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
nella denegata ipotesi in cui il pagamento delle rate residue di mutuo non venga integralmente posto a carico del resistente, disporre che il Sig. versi un assegno mensile per il mantenimento CP_1 della moglie di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il 5 di ogni mese;
in via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare al resistente e in mancanza di vendita, che venga riconosciuto a favore della Sig.ra e a carico del Sig. Parte_1
un contributo, da stabilirsi in via equitativa, commisurato ai costi necessari CP_1 per la locazione/acquisto di una nuova abitazione. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: “per ogni questione economica, assegnazione della casa ex familiare e relativa all'affidamento ed alla gestione delle figlie ed al diritto di visita del padre, si chiede di confermare le disposizioni di cui alla separazione consensuale di cui la decreto di omologazione emesso in data 14.4.22 cron. 2870/22 nel procedimento n. 1737/21 RGAC del Tribunale di Terni che si richiama e parte integrante delle presenti conclusioni;
rigettare la richiesta di un assegno divorzile per quanto articolato nel presente atto;
rigettare ogni diversa ed ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente anche in via subordinata perché inammissibile per le ragioni già espresse (scioglimento della comunione ed estinzione della fideiussione). Con vittoria di spese e competenze.”.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente del Tribunale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni della separazione e ha disposto la prosecuzione del giudizio.
Nel corso del procedimento la ricorrente lamentando condotte non congrue del resistente che avrebbe utilizzato la piscina presente nella casa familiare accedendovi anche con terze persone, creando notevoli tensioni alle figlie, oltre ad aver provocato discussioni aggirandosi intorno alla casa familiare con richieste di intervento delle Forze dell'Ordine, ed emissione di un ammonimento con sequestro dei fucili che il deteneva nell'abitazione, lamentando altresì CP_1 la mancata partecipazione del alle spese di gestione della casa coniugale (in violazione CP_1 delle condizioni della separazione) e il mancato versamento del contributo per il mantenimento della figlia minore, ha chiesto la modifica delle condizioni vigenti con assegnazione a sé della casa familiare comprensiva delle pertinenze (per le quali nelle condizioni della separazione era prevista una gestione condivisa). Nelle more della decisione è stata depositata in atti misura cautelare di divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi frequentati dalla ricorrente, emessa dal GIP dell'intestato Tribunale, in data 20.9.2023 per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., con conseguente concessione di termine per articolare difese sul punto. Con ordinanza del 5.12.2023 è stata accolta la richiesta formulata dalla ricorrente con assegnazione della intera casa familiare comprensiva delle pertinenze alla ricorrente.
Nel corso del giudizio, su concorde richiesta delle parti, è stata emessa sentenza parziale n. 358/2024 di cessazione degli affetti civili del matrimonio tra le parti.
Preso atto del totale inadempimento da parte del resistente al pagamento del contributo per il mantenimento delle figlie, con ordinanza del 9.2.2025 è stata accolta richiesta della ricorrente di disporre sequestro dei beni del fino alla concorrenza di € 10.000. CP_1
Nel successivo corso del giudizio, con ordinanza del 31.3.2025 è stata accolta la richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore, disponendo l'ordine diretto al datore di lavoro del di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia CP_1 minore, autorizzando la a riscuotere il 100% dell'assegno unico per la minore. Preso Parte_1 atto delle dichiarazioni della figlia maggiorenne di aver iniziato a svolgere attività lavorativa, seppure precaria, e di non voler continuare a ricevere il contributo al mantenimento da parte del padre è stata disposta la revoca di tale contributo.
Acquisita la documentazione prodotta la decisione è stata rimessa al Collegio previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Dato atto che con sentenza parziale n. 358/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti devono essere decise le ulteriori domande, come modificate nel corso del giudizio (dando atto della rinuncia a tutte le domande subordinate formulate dalla ricorrente nei termini riportati in epigrafe), dovendo essere decise le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore, con connessa richiesta di disporre ordine diretto al datore di lavoro del e di conferma del sequestro già disposto in corso di giudizio, e dovendo CP_1 confermare la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne divenuta autonoma.
Affidamento della figlia minore
La parte ricorrente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore a sè, il resistente al momento della precisazione delle conclusioni non si è opposto all'accoglimento di tale domanda. Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori con i quali è stato disposto l'affidamento c.d. super esclusivo della figlia minore alla madre.
L'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. In merito la Corte di Cassazione ha affermato:
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte persecutorie, come accertate nella sentenza di condanna del per i reati di atti CP_1 persecutori in danno della ricorrente (consistenti in pedinamenti, minacce, insulti). Con sentenza di primo grado emessa dall'intestato Tribunale, in data 20.11.2024, il resistente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, condanna confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza di secondo grado emessa in data 13.6.2025. Risulta ancora in essere la misura cautelare del divieto di avvicinamento del alla , essendo stata CP_1 Parte_1 da ultimo respinta l'istanza di revoca della misura formulata alla Corte di Appello.
L'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della Convenzione rientra nella definizione di violenza domestica ogni atto di violenza che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner. Le condotte del resistente devono essere qualificate come violenza domestica e come tali considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento. E' infatti di immediata evidenza come l'incapacità in capo ad un genitore di contenere agiti violenti, e l'aver aggredito, minacciato, la madre delle proprie figlie, sia indice di certa incapacità genitoriale, avendo il resistente dimostrato di non essere in grado, in primo luogo di educare la propria figlia minore a condotte non violente, essendo patrimonio condiviso, che la prima forma di educazione si realizza con l'esempio, ed inoltre di non essere capace di istaurare un dialogo costruttivo con l'altro genitore, presupposto primario dell'affidamento condiviso. Solo un genitore che abbia piena capacità genitoriale può condividere con l'altro la responsabilità genitoriale, mentre un genitore che non sia capace di reprimere i propri istinti violenti non è in grado di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale. Al contrario la ricorrente ha dimostrato di accudire adeguatamente la figlia, non essendo emerse nel corso del giudizio gravi problematiche relative alla minore, che è sostanzialmente accudita e curata dalla sola madre dal momento dell'emissione della misura cautelare in danno del CP_1
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo ex art.337-quater c.c.. della minore alla madre, essendo le pregresse condotte violente ed aggressive del padre incompatibili con l'affidamento condiviso;
con l'affidamento esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti la minore, inerenti le scelte scolastiche, mediche, ricreative, sportive, la scelta della residenza abituale, la richiesta di documenti, etc., scelte che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre.
Quanto alle modalità di frequentazione padre figlia in considerazione dell'età della ragazza (che ha compiuto 17 anni) deve essere previsto che il padre possa vedere la figlia solo in presenza di consenso della stessa con le modalità che saranno determinate direttamente dallo stesso genitore e della ragazza.
Contributo al mantenimento della prole
Con riferimento al contributo per il mantenimento della figlia primogenita, divenuta maggiorenne, deve prendersi atto della richiesta della ragazza di non voler richiedere tale contributo, con conseguente conferma della revoca del contributo posto a carico del padre all'esito della separazione.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della figlia minore in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente risiede con la figlia nella casa familiare immobile in comproprietà tra le parti, gravata da rata di mutuo di € 700, percepisce come operaia presso ditta di pulizie reddito mensile netto di euro 500 al mese per 13 mensilità, è comproprietaria del 50% della casa familiare, ha risparmi per circa € 40.000 (provento del risarcimento per danno a seguito della morte del fratello).
Il resistente, residente nell'abitazione della madre, al momento della separazione era titolare di impresa edile dichiarando di percepire reddito mensile netto di euro 1300/1400 euro. Nel corso del giudizio ha evidenziato di aver cessato tale attività (asseritamente in conseguenza della sottoposizione a misura cautelare) e da ultimo ha rappresentato di aver iniziato a prestare attività lavorativa come dipendente lavoro presso società privata con reddito di circa euro 1.700 mensili. Il resistente ha interrotto il pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare con conseguente contestazione dell'inadempimento da parte dell'istituto di credito.
Alla luce di tali risultanze, deve essere confermato l'onere a carico del padre per il mantenimento della figlia pari ad € 200 mensili oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal 2023.
Il padre dovrà inoltre corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, individuate secondo quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, precisando che stante l'attribuzione dell'affidamento super esclusivo alla madre le spese straordinarie saranno decise dalla sola ricorrente.
Deve essere confermato sia l'ordine diretto al datore di lavoro del resistente di corrispondere il contributo al mantenimento della figlia, in considerazione dell'inadempimento realizzatosi nel corso del giudizio, sia deve essere confermato il sequestro di beni del Sul punto deve CP_1 essere riportato quanto indicato nell'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro, argomentazione che il Collegio condivide: “considerato che per consolidata giurisprudenza il sequestro conservativo dei beni del genitore obbligato al mantenimento non ha natura cautelare in quanto presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato e non richiede il "periculum in mora" essendo sufficiente il solo inadempimento (giurisprudenza elaborata nella vigenza della precedente disciplina ma applicabile anche all'attuale Cass. civ. Sez. I, 28.05.2004, n. 10273; Cass. civ sez. 1, 12.5.1998 n. 4776); ritenuto che nel caso di specie l'inadempimento risulta pienamente provato;
considerato che
in considerazione dell'inadempimento dell'obbligato, la domanda deve essere accolta, disponendo il sequestro sui beni dell'obbligato spettando poi alla parte ricorrente individuare i beni sui quali eseguire la cautela;
considerato che
valutata l'entità del contributo per il mantenimento per la figlia minore destinato ad essere corrisposto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa (evento da collocare essendo la ragazza studentessa, intenzionata a proseguire gli studi anche a livello universitario al temine dell'intero ciclo di studi), considerata la mancata contribuzione del resistente anche alle spese straordinarie della figlia, tali elementi fanno ritenere congrua la determinazione del quantum del sequestro in € 10.000;”.
Assegnazione della casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in quanto convivente con la figlia minore, sita in Giove, Strada Trasparente n. 9, comprensiva delle pertinenze (piscina, magazzino ed ogni area adiacente la casa), secondo quanto già disposto in corso di giudizio. Spese di giudizio
Le spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza devono essere poste a carico del disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 CP_1 maggio 2002, n.115, nella misura indicata in dispositivo (in considerazione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 358/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così dispone:
dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre attribuendo Persona_1 alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni relative alla figlia minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno (in particolare - elencazione meramente esemplificativa - la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, medica, sportiva, ricreativa, di determinazione della residenza abituale, di rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o di sostegno per la figlia), disponendone il collocamento presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere la figlia solo in presenza di consenso della ragazza secondo le modalità con la stessa concordate, in ragione dell'età della stessa;
determina in € 200,00 il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento CP_1 della figlia minore, da corrispondere alla presso il di lei domicilio, Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia con le modalità indicate in motivazione;
dispone che il datore di lavoro di , corrisponda a CP_1 CP_2 Parte_1
l'importo di euro 200,00 mensili (mantenimento per la figlia minore) , oltre Istat
[...] calcolata da aprile 2023 detraendo tale somma dai redditi e da ogni forma di emolumento comunque denominata corrisposta ad CP_1
autorizza la madre della minore a percepire il 100% dell'assegno unico previsto Persona_1 per la stessa;
conferma a garanzia del credito vantato dalla ricorrente per il mantenimento della figlia minore, il sequestro dei beni mobili o immobili intestati o cointestati, delle quote di società e delle somme dovute a qualsiasi titolo a , nato a il [...] in [...], fino alla CP_1 concorrenza di € 10.000;
revoca il contributo al mantenimento a carico del padre per la figlia Per_3
assegna a , in quanto genitore convivente con la figlia minore, l'intera proprietà Parte_1 sita in Giove, Strada Trasparente n. 9, comprensiva delle pertinenze (piscina, magazzino ed ogni area adiacente la casa);
condanna al pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. CP_1
30 maggio 2002, n.115, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti