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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa GE RE, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 5265/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pio Lanfranco Aloi Parte_1
RICORRENTE- OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito n. 34320240000302932000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 5.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione CP_ avverso l'avviso di addebito n. 34320240000302932000, notificato il 26.04.2024, con il quale l' ha ingiunto il pagamento dell'importo di 8.147,75 euro per il recupero di somme versate a titolo di indennità di disoccupazione SP di competenza del periodo compreso tra luglio 2018 e marzo 2019 ed a carico della “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”. L' indebito scaturiva dagli esiti del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 3100.26/10/2021.0449553. CP_ La ricorrente ha, quindi, contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall' deducendo, inoltre, di non aver mai percepito la prestazione temporanea oggetto dell'azione restitutoria.
Ha, inoltre, rilevato la nullità del provvedimento di addebito per carenza dei prescritti requisiti formali e stante la notifica effettuata in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dall'emissione del verbale ispettivo, eccependo, in ultimo, la prescrizione quinquennale del credito azionato, in quanto riferito al periodo decorrente dall' anno 2014 all' anno 2015.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'adito Tribunale, previa sospensione dell' efficacia esecutiva dell' avviso di addebito, di “annullare l'innanzi citato provvedimento di avviso di addebito n.
34320240000302932000 siccome nullo/annullabile/illegittimo/inefficace/infondato in fatto e in diritto/prescritto e tutti gli altri prodromici e da esso scaturenti (quali ad esempio il rapporto di accertamento ispettivo di cui al provvedimento prot. 2100.26/10/210449553) di cui non si CP_2 conoscono allo stato le motivazioni e i contenuti, relativo a tutti i presunti accertamenti ispettivi per tutti i motivi sovraesposti che si intendono integralmente richiamati ovvero dichiarandone la sua inefficacia e in tutti i casi accertando l'inesistenza o l'infondatezza della pretesa previdenziale CP_ CP_ avanzata dall' In via subordinata, dichiarare la prescrizione della pretesa restitutiva dell'
In via estremamente subordinata ove la presente opposizione venga accolta solo in parte nell' an e CP_ nel quantum, ridurre la pretesa creditoria (ove si accerti l'esistenza di un minor credito dell , se dovuta ed in quanto dovuta, rispetto alla pretesa avanzata tramite la notifica dell'avviso di addebito”.
Vinte la spese.
2. L'Ente resistente, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito la legittimità della richiesta restitutoria, richiamando gli accertamenti del verbale ispettivo n. 2021007719/DDL, versato in atti, CP_ con cui sono stati annullati tutti i rapporti di lavoro denunciati all dalla ditta “Car Service-
Società Cooperativa A r.l.”, incluso quello relativo all'odierna ricorrente.
Con decreto del 14.6.2024 veniva disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto.
2.1. Con note di trattazione scritta del 27.10.2025, la ricorrente rinunciava all'impugnazione limitatamente ai dedotti vizi formali dell'avviso di addebito.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, acquisiti gli atti e i documenti di parte- disattese le istanze di prova orale articolate- lette le note di trattazione depositate per l'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte. Preliminarmente, giova ricostruire la disciplina sottesa alla questione controversa.
La nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, di seguito naspi, è corrisposta dall'Istituto previdenziale in favore di chi abbia determinati requisiti, previsti dal D. Lgs. n. 22/2015, articolo 3, comma primo, che di seguito si riporta: “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre, quanto al riparto dell' onere probatorio, la Cassazione ha chiarito che la SP è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale. (cfr sent. n. 11659 del 30/04/2024). Dunque, in applicazione della regola probatoria di cui al richiamato art 2033 cc, grava in capo all' Ente previdenziale la prova della non spettanza della prestazione previdenziale prima erogata e poi chiesta in restituzione( cfr. Cass. nr 10810/2020).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con la propria memoria di costituzione, l'Istituto opposto ha versato in atti il verbale ispettivo redatto in data 26.10.2021, avente ad oggetto il periodo compreso tra il 2.11.2016 e il 31.08.2021 e relativo alla società , nel quale sono indicati tutti gli elementi Parte_2 di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa restitutoria.
Quanto al valore probatorio del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell Controparte_3
, occorre evidenziare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “i verbali
[...] redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Controparte_3 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Cass., Sez. Lav., n. 2275/2000).
Orbene, nel caso di specie appare documentata l'inesistenza della società oggetto di accertamento, comprovata dalla verificata assenza di una sede operativa, dalla locazione ad altra società- con divieto di subaffitto- della sede legale, dal disconoscimento da parte dell'amministratore unico della propria carica e dei rapporti di lavoro istaurati a sua insaputa, nonché dalla mancata produzione di idonea documentazione fiscale attestante l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata sin dall'anno 2016. In merito, si richiama uno stralcio di quanto dichiarato agli ispettori dall' amministratore della società :
“…Non sono mai venuto a conoscenza che la CARSERVICE Soc. Coop. A r.l. avesse assunto dipendenti utilizzando il mio nominativo come Amministratore. Pertanto disconosco qualsiasi rapporto di lavoro effettuato dalla CARSERVICE dal 12/07/2016 a tutt'oggi nella quale risulto a mia insaputa amministratore. Voglio ribadire che io per la CAR SERVICE ho solo lavorato come operaio
e non so chi possa aver effettuato questa nomina come amministratore che è avvenuta a mia insaputa..”.
A fronte dei richiamati accertamenti ispettivi, parte opponente ha contestato solo genericamente i rilievi effettuati, ribadendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda.
Giova rilevare, inoltre, che l' ha dedotto e documentato di aver già comunicato Controparte_4
l'indebito derivante dalla percezione della indennità SP relativa al periodo oggetto del presente giudizio a mezzo di un provvedimento datato 16.05.2023 e notificato alla ricorrente con raccomandata a/r del 29.05.2023 (cfr. doc. 4 e 5 allegati alla memoria di costituzione di parte resistente). La contestazione della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della notifica citata, effettuata dalla ricorrente, appare irritualmente formulata, limitandosi a un generico disconoscimento della stessa, laddove, per costante giurisprudenza, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso ( cfr. Cass. ordinanza nr 25487/2025).
Ne consegue che deve qualificarsi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla ricorrente, atteso che la fattispecie in esame integra una ipotesi di indebito oggettivo, cui si applica l'ordinaria prescrizione decennale, non ancora maturata al momento della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
In ogni caso, la richiamata prescrizione quinquennale non sarebbe in ogni caso decorsa, posto che l'indennità di disoccupazione NASPI è stata percepita, quanto alla prima rata, il 30.07.2018, mentre la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito (interruttiva del termine di prescrizione)
è stata effettuata con raccomandata A.R. del 16.05.2023, con riferimento alla quale, come detto, il disconoscimento della firma apposta sulla cartolina di ricevimento deve ritenersi irritualmente proposto.
Quanto, invece, al dedotto mancato versamento dei ratei SP in questa sede chiesti in restituzione, la contestazione della ricorrente è priva di fondamento. Ed invero, l'esame congiunto dell'estratto conto bancario intestato alla ricorrente, versato in atti da quest'ultima (cfr. Estratti conto allegati al CP_ ricorso), e del cassetto previdenziale del cittadino, allegato dall e riferito al periodo compreso da luglio 2018 a marzo 2019 (cfr. doc. 6 e 7 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente), rileva che a ciascun pagamento disposto dall'Ente a titolo di SP corrisponde esattamente, per data e importo, un accredito sul conto corrente intestato alla ricorrente.
Va, altresì, rilevato che, proprio dall'estratto conto bancario versato in atti, risultano effettuati versamenti a favore della ricorrente a titolo di saldo delle prestazioni lavorative.
Tuttavia, a fronte dell'asserito rapporto di lavoro, svolto dal 2.11.2016 al 31.03.2018 e dal 1.05.2018 al 8.05.2018, sono documentati solo cinque versamenti nell'anno 2017 e due nell'anno 2018, dei quali uno risulta effettuato a saldo della retribuzione relativa al mese di novembre 2017 e l'altro si riferisce al periodo di lavoro compreso tra il 1.05.2018 e l'8.05.2018.
Giova osservare, a tal merito, che la ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa per un periodo ben più esteso in relazione al quale, tuttavia, non risulta alcuna copertura retributiva. Inoltre,
l'esame della documentazione versata in atti consente di evidenziare che, a fronte di ciascun versamento effettuato dalla società “Car Service” a titolo asseritamente retributivo corrisponde, poi, un prelievo, di pari importo, registrato in data immediatamente successiva all' accredito.
A fronte dei precisi riscontri ispettivi richiamati e delle risultanze documentali in commento, appare a questo giudice superflua l'ammissione della prova orale articolata dalla ricorrente, in quanto inidonea a provare la dedotta prestazione di lavoro e, dunque, il fatto estintivo della pretesa azionata.
Ne consegue che deve ritenersi provata la sussistenza del credito azionato in restituzione, in quanto effettivamente versate le somme oggetto di richiesta restitutoria ed in quanto fondata la richiesta restitutoria oggetto di accertamento.
4.Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento del
D.M. n. 147 del 13.08.2022 stante la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: - revoca la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, disposta con decreto del 14.6.2024;
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuta in restituzione, da parte della ricorrente in favore CP_ dell' la somma portata nell' avviso di addebito n. 34320240000302932000;
CP_
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell liquidate in complessivi euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
GE RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa GE RE, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 5265/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pio Lanfranco Aloi Parte_1
RICORRENTE- OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito n. 34320240000302932000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 5.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione CP_ avverso l'avviso di addebito n. 34320240000302932000, notificato il 26.04.2024, con il quale l' ha ingiunto il pagamento dell'importo di 8.147,75 euro per il recupero di somme versate a titolo di indennità di disoccupazione SP di competenza del periodo compreso tra luglio 2018 e marzo 2019 ed a carico della “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”. L' indebito scaturiva dagli esiti del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 3100.26/10/2021.0449553. CP_ La ricorrente ha, quindi, contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall' deducendo, inoltre, di non aver mai percepito la prestazione temporanea oggetto dell'azione restitutoria.
Ha, inoltre, rilevato la nullità del provvedimento di addebito per carenza dei prescritti requisiti formali e stante la notifica effettuata in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dall'emissione del verbale ispettivo, eccependo, in ultimo, la prescrizione quinquennale del credito azionato, in quanto riferito al periodo decorrente dall' anno 2014 all' anno 2015.
Tutto ciò premesso, ha chiesto all'adito Tribunale, previa sospensione dell' efficacia esecutiva dell' avviso di addebito, di “annullare l'innanzi citato provvedimento di avviso di addebito n.
34320240000302932000 siccome nullo/annullabile/illegittimo/inefficace/infondato in fatto e in diritto/prescritto e tutti gli altri prodromici e da esso scaturenti (quali ad esempio il rapporto di accertamento ispettivo di cui al provvedimento prot. 2100.26/10/210449553) di cui non si CP_2 conoscono allo stato le motivazioni e i contenuti, relativo a tutti i presunti accertamenti ispettivi per tutti i motivi sovraesposti che si intendono integralmente richiamati ovvero dichiarandone la sua inefficacia e in tutti i casi accertando l'inesistenza o l'infondatezza della pretesa previdenziale CP_ CP_ avanzata dall' In via subordinata, dichiarare la prescrizione della pretesa restitutiva dell'
In via estremamente subordinata ove la presente opposizione venga accolta solo in parte nell' an e CP_ nel quantum, ridurre la pretesa creditoria (ove si accerti l'esistenza di un minor credito dell , se dovuta ed in quanto dovuta, rispetto alla pretesa avanzata tramite la notifica dell'avviso di addebito”.
Vinte la spese.
2. L'Ente resistente, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito la legittimità della richiesta restitutoria, richiamando gli accertamenti del verbale ispettivo n. 2021007719/DDL, versato in atti, CP_ con cui sono stati annullati tutti i rapporti di lavoro denunciati all dalla ditta “Car Service-
Società Cooperativa A r.l.”, incluso quello relativo all'odierna ricorrente.
Con decreto del 14.6.2024 veniva disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto.
2.1. Con note di trattazione scritta del 27.10.2025, la ricorrente rinunciava all'impugnazione limitatamente ai dedotti vizi formali dell'avviso di addebito.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, acquisiti gli atti e i documenti di parte- disattese le istanze di prova orale articolate- lette le note di trattazione depositate per l'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte. Preliminarmente, giova ricostruire la disciplina sottesa alla questione controversa.
La nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, di seguito naspi, è corrisposta dall'Istituto previdenziale in favore di chi abbia determinati requisiti, previsti dal D. Lgs. n. 22/2015, articolo 3, comma primo, che di seguito si riporta: “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre, quanto al riparto dell' onere probatorio, la Cassazione ha chiarito che la SP è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale. (cfr sent. n. 11659 del 30/04/2024). Dunque, in applicazione della regola probatoria di cui al richiamato art 2033 cc, grava in capo all' Ente previdenziale la prova della non spettanza della prestazione previdenziale prima erogata e poi chiesta in restituzione( cfr. Cass. nr 10810/2020).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con la propria memoria di costituzione, l'Istituto opposto ha versato in atti il verbale ispettivo redatto in data 26.10.2021, avente ad oggetto il periodo compreso tra il 2.11.2016 e il 31.08.2021 e relativo alla società , nel quale sono indicati tutti gli elementi Parte_2 di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa restitutoria.
Quanto al valore probatorio del verbale di accertamento redatto dai funzionari dell Controparte_3
, occorre evidenziare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “i verbali
[...] redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena Controparte_3 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Cass., Sez. Lav., n. 2275/2000).
Orbene, nel caso di specie appare documentata l'inesistenza della società oggetto di accertamento, comprovata dalla verificata assenza di una sede operativa, dalla locazione ad altra società- con divieto di subaffitto- della sede legale, dal disconoscimento da parte dell'amministratore unico della propria carica e dei rapporti di lavoro istaurati a sua insaputa, nonché dalla mancata produzione di idonea documentazione fiscale attestante l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata sin dall'anno 2016. In merito, si richiama uno stralcio di quanto dichiarato agli ispettori dall' amministratore della società :
“…Non sono mai venuto a conoscenza che la CARSERVICE Soc. Coop. A r.l. avesse assunto dipendenti utilizzando il mio nominativo come Amministratore. Pertanto disconosco qualsiasi rapporto di lavoro effettuato dalla CARSERVICE dal 12/07/2016 a tutt'oggi nella quale risulto a mia insaputa amministratore. Voglio ribadire che io per la CAR SERVICE ho solo lavorato come operaio
e non so chi possa aver effettuato questa nomina come amministratore che è avvenuta a mia insaputa..”.
A fronte dei richiamati accertamenti ispettivi, parte opponente ha contestato solo genericamente i rilievi effettuati, ribadendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda.
Giova rilevare, inoltre, che l' ha dedotto e documentato di aver già comunicato Controparte_4
l'indebito derivante dalla percezione della indennità SP relativa al periodo oggetto del presente giudizio a mezzo di un provvedimento datato 16.05.2023 e notificato alla ricorrente con raccomandata a/r del 29.05.2023 (cfr. doc. 4 e 5 allegati alla memoria di costituzione di parte resistente). La contestazione della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della notifica citata, effettuata dalla ricorrente, appare irritualmente formulata, limitandosi a un generico disconoscimento della stessa, laddove, per costante giurisprudenza, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso ( cfr. Cass. ordinanza nr 25487/2025).
Ne consegue che deve qualificarsi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla ricorrente, atteso che la fattispecie in esame integra una ipotesi di indebito oggettivo, cui si applica l'ordinaria prescrizione decennale, non ancora maturata al momento della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
In ogni caso, la richiamata prescrizione quinquennale non sarebbe in ogni caso decorsa, posto che l'indennità di disoccupazione NASPI è stata percepita, quanto alla prima rata, il 30.07.2018, mentre la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito (interruttiva del termine di prescrizione)
è stata effettuata con raccomandata A.R. del 16.05.2023, con riferimento alla quale, come detto, il disconoscimento della firma apposta sulla cartolina di ricevimento deve ritenersi irritualmente proposto.
Quanto, invece, al dedotto mancato versamento dei ratei SP in questa sede chiesti in restituzione, la contestazione della ricorrente è priva di fondamento. Ed invero, l'esame congiunto dell'estratto conto bancario intestato alla ricorrente, versato in atti da quest'ultima (cfr. Estratti conto allegati al CP_ ricorso), e del cassetto previdenziale del cittadino, allegato dall e riferito al periodo compreso da luglio 2018 a marzo 2019 (cfr. doc. 6 e 7 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente), rileva che a ciascun pagamento disposto dall'Ente a titolo di SP corrisponde esattamente, per data e importo, un accredito sul conto corrente intestato alla ricorrente.
Va, altresì, rilevato che, proprio dall'estratto conto bancario versato in atti, risultano effettuati versamenti a favore della ricorrente a titolo di saldo delle prestazioni lavorative.
Tuttavia, a fronte dell'asserito rapporto di lavoro, svolto dal 2.11.2016 al 31.03.2018 e dal 1.05.2018 al 8.05.2018, sono documentati solo cinque versamenti nell'anno 2017 e due nell'anno 2018, dei quali uno risulta effettuato a saldo della retribuzione relativa al mese di novembre 2017 e l'altro si riferisce al periodo di lavoro compreso tra il 1.05.2018 e l'8.05.2018.
Giova osservare, a tal merito, che la ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa per un periodo ben più esteso in relazione al quale, tuttavia, non risulta alcuna copertura retributiva. Inoltre,
l'esame della documentazione versata in atti consente di evidenziare che, a fronte di ciascun versamento effettuato dalla società “Car Service” a titolo asseritamente retributivo corrisponde, poi, un prelievo, di pari importo, registrato in data immediatamente successiva all' accredito.
A fronte dei precisi riscontri ispettivi richiamati e delle risultanze documentali in commento, appare a questo giudice superflua l'ammissione della prova orale articolata dalla ricorrente, in quanto inidonea a provare la dedotta prestazione di lavoro e, dunque, il fatto estintivo della pretesa azionata.
Ne consegue che deve ritenersi provata la sussistenza del credito azionato in restituzione, in quanto effettivamente versate le somme oggetto di richiesta restitutoria ed in quanto fondata la richiesta restitutoria oggetto di accertamento.
4.Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento del
D.M. n. 147 del 13.08.2022 stante la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: - revoca la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, disposta con decreto del 14.6.2024;
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuta in restituzione, da parte della ricorrente in favore CP_ dell' la somma portata nell' avviso di addebito n. 34320240000302932000;
CP_
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell liquidate in complessivi euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
GE RE