CA
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 9.1.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1922/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
, deceduta in data 22.1.2021 Controparte_1
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 401/2022 pubblicata il 19.1.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2020 , premesso di aver prestato ininterrottamente Parte_1 attività lavorativa subordinata in favore di dall'1.7.2013 al 30.9.2016, con Controparte_1
mansioni di badante convivente e inquadramento nel livello B del CCNL lavoro domestico, lamentava: di avere diritto all'inquadramento nel livello CS, per le mansioni in concreto svolte;
di avere osservato l'orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, salvo il giovedì che lavorava dalle ore 8,00 alle ore 13,00; che la retribuzione
1 corrisposta era stata di € 600,00 mensili circa;
di non essere stata retribuita in modo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Concludeva chiedendo: 1) di accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.7.2013 al 30.9.2016; 2) che la ricorrente aveva svolto mansioni corrispondenti al livello CS CCNL lavoro domestico;
3) di condannare la resistente al pagamento di € 38.248,89 per differenze retributive come da conteggio allegato al ricorso;
4) di accertare la nullità/illegittimità/inefficacia/illiceità/annullabilità ex artt. 1344 e 2113 c.c di eventuali rinunce ovvero transazioni sottoscritte inter partes.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo non provato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate nonché l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha Parte_1
riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla qualifica CS del CCNL lavoro domestico, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto della documentazione depositata in
Org_ atti, in particolare della denuncia di rapporto di lavoro presentata all' nella quale la era Pt_1
stata inquadrata con la qualifica di badante.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.7.2013 al 30.9.2016, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e che l'appellante ha svolto le mansioni di cui al livello CS CCNL lavoro domestico;
per l'effetto, di condannare l'appellata al pagamento della somma di € 38.248,89, oltre spese di lite.
All'udienza del 30.5.2023 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
In data 6.6.2023 parte appellante ha depositato ricorso in appello e decreto di fissazione di udienza del 13.6.2023 notificati, in data 5.6.2023, al curatore di eredità giacente, avv. Stefania Scappa, nominata dal Tribunale di Rieti, essendo la deceduta in data 22.1.2021. CP_1
All'udienza del 13.6.2023 questa Corte, visto l'art. 299 c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
In data 14.6.2023 parte appellante ha depositato ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., notificato al curatore dell'eredità giacente.
Il ricorso è improcedibile per omessa notifica.
In caso di morte della parte contumace, ancorché non notificata o certificata ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c., l'appello deve essere notificato agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento stesso da parte del soccombente (Cass. n. 16555/2015).
2 Inoltre, secondo la Suprema Corte, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (ex multis Cass. n. 6159/2018).
Nello stesso senso: “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa” (Cass. n. 27079/2020).
Nel caso di specie, parte appellante ha omesso di notificare il ricorso in appello per la prima udienza del 30.5.2023, con la conseguente improcedibilità dell'impugnazione.
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente esime dalla regolamentazione delle spese del presente grado.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese del presente grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9.1.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 9.1.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1922/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
, deceduta in data 22.1.2021 Controparte_1
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 401/2022 pubblicata il 19.1.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2020 , premesso di aver prestato ininterrottamente Parte_1 attività lavorativa subordinata in favore di dall'1.7.2013 al 30.9.2016, con Controparte_1
mansioni di badante convivente e inquadramento nel livello B del CCNL lavoro domestico, lamentava: di avere diritto all'inquadramento nel livello CS, per le mansioni in concreto svolte;
di avere osservato l'orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, salvo il giovedì che lavorava dalle ore 8,00 alle ore 13,00; che la retribuzione
1 corrisposta era stata di € 600,00 mensili circa;
di non essere stata retribuita in modo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Concludeva chiedendo: 1) di accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.7.2013 al 30.9.2016; 2) che la ricorrente aveva svolto mansioni corrispondenti al livello CS CCNL lavoro domestico;
3) di condannare la resistente al pagamento di € 38.248,89 per differenze retributive come da conteggio allegato al ricorso;
4) di accertare la nullità/illegittimità/inefficacia/illiceità/annullabilità ex artt. 1344 e 2113 c.c di eventuali rinunce ovvero transazioni sottoscritte inter partes.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in oggetto, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo non provato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate nonché l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha Parte_1
riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla qualifica CS del CCNL lavoro domestico, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto della documentazione depositata in
Org_ atti, in particolare della denuncia di rapporto di lavoro presentata all' nella quale la era Pt_1
stata inquadrata con la qualifica di badante.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.7.2013 al 30.9.2016, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e che l'appellante ha svolto le mansioni di cui al livello CS CCNL lavoro domestico;
per l'effetto, di condannare l'appellata al pagamento della somma di € 38.248,89, oltre spese di lite.
All'udienza del 30.5.2023 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
In data 6.6.2023 parte appellante ha depositato ricorso in appello e decreto di fissazione di udienza del 13.6.2023 notificati, in data 5.6.2023, al curatore di eredità giacente, avv. Stefania Scappa, nominata dal Tribunale di Rieti, essendo la deceduta in data 22.1.2021. CP_1
All'udienza del 13.6.2023 questa Corte, visto l'art. 299 c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
In data 14.6.2023 parte appellante ha depositato ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., notificato al curatore dell'eredità giacente.
Il ricorso è improcedibile per omessa notifica.
In caso di morte della parte contumace, ancorché non notificata o certificata ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c., l'appello deve essere notificato agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento stesso da parte del soccombente (Cass. n. 16555/2015).
2 Inoltre, secondo la Suprema Corte, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (ex multis Cass. n. 6159/2018).
Nello stesso senso: “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa” (Cass. n. 27079/2020).
Nel caso di specie, parte appellante ha omesso di notificare il ricorso in appello per la prima udienza del 30.5.2023, con la conseguente improcedibilità dell'impugnazione.
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente esime dalla regolamentazione delle spese del presente grado.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese del presente grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9.1.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
3