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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 159/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 159 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari ed Parte_1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Obino, che la rappresenta e difende,
in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
( , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Controparte_1 C.F._1
studio dell'avv. Alessia Massoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
1 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza
disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2935/2020, e previa
sospensione dell'esecutorietà della stessa, Voglia: A) In via preliminare e/o pregiudiziale: 1)
dichiarare la litispendenza e/o continenza e/o connessione della presente vertenza con il giudizio
di merito RG 8535/10 pendente nanti l'intestato Tribunale Ordinario di Cagliari;
2) In via
subordinata, disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in
attesa della definizione della causa RG 8535/10, pendente nanti l'intestato Tribunale Ordinario
di Cagliari;
B) Nel merito: In via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato; In via riconvenzionale: 1) Accertato l'inadempimento dell'ing. , Controparte_1
dichiarare risolto l'accordo economico datato 10.09.2007; ovvero ridurre il corrispettivo
pattuito della misura di Euro 120.000,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi,
rivalutazione e maggior danno;
2) condannare l'ing. , anche eventualmente Controparte_1
in solido con ovvero ciascuna per la parte di spettanza, anche ai sensi Controparte_2
degli artt. 2033 e 2041 c.c., alla restituzione di quanto percepito e/o comunque al pagamento
della somma di Euro 120.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che
dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre
interessi, rivalutazione e maggior danno;
3) in ogni caso condannare l'ing. , Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti da nella misura di Euro 150.000,00 ovvero di quella Parte_1
diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta
di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
4) con vittoria di diritti ed onorari
del giudizio”.
nell'interesse dell'appellata: “la Corte D'Appello Voglia, previo rigetto dell'avversa istanza di
sospensione dell'esecuzione della Sentenza: - In via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto
2 d'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. - Nel merito rigettare
l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1
l'effetto confermare la Sentenza recante il numero 2935/2020 del Tribunale di Cagliari. - Con
vittoria di spese di lite in favore dell'Ing. del primo e del secondo grado di Controparte_1
giudizio”.
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società propose opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2800/2011, emesso dal Tribunale di Cagliari, con cui le venne ingiunto il pagamento, in favore dell'ing. , della somma di € 113.359,55, oltre interessi Controparte_1
moratori e spese, a titolo di corrispettivo di una serie di prestazioni professionali rese in suo favore dal professionista nell'ambito della lottizzazione “Cala Zavorra” nel Comune di Sarroch.
La società opponente dedusse che le prestazioni oggetto del ricorso monitorio erano riconducibili ad un incarico unitario conferito all'ing. quale Direttore dei Lavori nell'ambito del CP_1
contratto di appalto stipulato il 16.11.2005 con la avente ad oggetto le Controparte_2
opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione di "Cala Zavorra", in uno con l'accordo economico stipulato tra la stessa società opponente e il professionista il successivo 10.9.2007.
Pertanto, ad avviso della società opponente, il compenso spettante all'ing. era stato CP_1
determinato compiutamente con tali contratti, tra loro collegati, ragione per la quale il medesimo non avrebbe potuto pretendere un ulteriore corrispettivo per le altre prestazioni indicate nel ricorso monitorio, siccome in realtà comprese nell'accordo economico del 10.9.2007.
Lamentando l'inadempimento dell'ing. , la società opponente chiese altresì la CP_1
risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo dovuto al professionista e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti. In particolare, ad avviso della opponente, era stato CP_1
inadempiente non solo rispetto alle obbligazioni assunte nella veste di progettista, ma anche rispetto a quelle assunte come direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto, circostanza rilevante
3 anche in ordine al pagamento del corrispettivo previsto nell'accordo economico per l'attività di progettazione proprio in ragione dell'unicità dell'incarico e del collegamento tra le diverse prestazioni cui era obbligato l'ing. . CP_1
L'opposto si costituì tempestivamente, contestando le avverse deduzioni e sostenendo, in particolare, che le prestazioni oggetto del ricorso monitorio erano autonome rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto e che in forza della loro esecuzione, comprovata dagli elaborati progettuali e dalle concessioni edificatorie ottenute dalla società opponente, aveva senz'altro maturato il diritto al corrispettivo pattuito con la società opponente.
Il Tribunale rigettò l'istanza di riunione della causa con quella di cui al R.G. 8535/2010, pendente tra la società e la e avente ad oggetto il preteso inadempimento del Pt_1 Controparte_2
contratto di appalto stipulato tra le due e delle obbligazioni assunte dall'ing. in qualità CP_1
di direttore dei relativi lavori.
All'esito dell'istruttoria, svoltasi con le produzioni documentali delle parti, prova per testimoni e l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP R.G. 9983/2009, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto dei lavori di cui al contratto d'appalto del 16.11.2005, il tribunale, con sentenza n. 2935/2020 del 11.11.2020,
accolse l'opposizione solo in parte.
In particolare, il giudice di primo grado ritenne che le prestazioni oggetto del ricorso monitorio fossero da distinguersi tra:
- quelle espressamente previste nell'accordo economico del 10.9.2007, già oggetto della
“convenzione” tra la e l'ing. del 30.1.2006, relative alle progettazioni edili dei Pt_1 CP_1
comparti G, D ed E, per le quali era stato pattuito un corrispettivo complessivo di € 120.000,00;
- quelle non menzionate nell'accordo, ma comunque eseguite, quali la redazione del piano di prevenzione incendi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili, da considerarsi prestazioni autonome rispetto a quelle di cui alla convenzione
4 e all'accordo economico suddetti, e pertanto meritevoli di autonomo compenso.
Il Tribunale accertò quindi l'adempimento delle prestazioni concernenti le progettazioni edili, ad eccezione di quelle oggetto dell'obbligo di redazione delle varianti, ritenendo equa una decurtazione del corrispettivo pattuito in misura pari al 15 %. Conseguentemente, ritenne che,
tenuto conto degli acconti già ricevuti dal professionista, il compenso a lui ancora dovuto fosse pari a €.40.000,00.
Quanto alle prestazioni ulteriori, il giudice riconobbe la fondatezza delle richieste dell'opposto,
ritenendo congruo il compenso liquidato dall' non contestato nel quantum Parte_2
dalla controparte. In particolare, per la redazione del piano di prevenzione incendi, ritenne congruo il compenso di € 18.804,59; mentre per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili, riconobbe equo il compenso di € 36.554,97.
Il Tribunale rigettò, infine, le domande riconvenzionali di relative alla risoluzione Parte_1
del contratto, alla restituzione dell'indebito e al risarcimento del danno, siccome infondate, oltre che estranee al thema decidendum del presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, ne dispose la compensazione nella misura di un quinto, ponendo il residuo a carico della società opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la sulla base dei motivi che si Parte_1
esamineranno nel prosieguo della presente motivazione.
ha resistito all'impugnazione, eccependone in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., e chiedendone, nel merito, l'integrale rigetto.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, previo rigetto dell'istanza di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Scaduti i relativi termini si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo per sostituire uno dei consiglieri facenti parte del Collegio giudicante, collocato temporaneamente fuori dal ruolo organico della
5 magistratura. All'udienza del 17.5.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
a) Preliminarmente deve essere richiamata e ribadita l'ordinanza di questa Corte in data
18.10.2021, con la quale è stata rigetta l'istanza di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Cagliari n.
R.G. 8535/2010: tale giudizio, infatti, riguarda dedotti inadempimenti del avuto CP_1
riguardo all'attività di direzione dei lavori di urbanizzazione primaria della lottizzazione “Cala
Zavorra”, oggetto di un contratto di appalto stipulato con un soggetto terzo rispetto al presente giudizio, la società che non assumono rilievo relativamente al Controparte_2
compenso spettante al professionista per le differenti prestazioni oggetto di questa causa, aventi ad oggetto la progettazione di opere edili, la redazione del piano di prevenzione incendi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili.
b) Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione proposta dall'appellato per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio consente di individuare le modifiche richieste con riferimento alle parti della sentenza impugnata ed alle ragioni delle doglianze assunte (cfr. Cass.
S.U., n. 36481/2022: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; cfr. anche Cass. civ. n. 13535/18 e Cass. civ. n.
6 27199/17), tant'è che l'appellato si è difeso compiutamente in ordine a tutti i profili di doglianza dedotti.
c) Si deve procedere, pertanto, all'esame dei motivi di appello nel merito.
c.1) Con un primo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione da parte del tribunale del rapporto contrattuale tra essa e l'appellato, in particolare dell'“Accordo Economico”
del 10.09.2007.
Secondo la il giudice di primo grado avrebbe frainteso la natura e la funzione Pt_1
dell'“Accordo Economico”, attribuendogli una valenza meramente integrativa del contratto del
30.1.2006, con cui la stessa aveva affidato all'ing. l'incarico di progettare una Pt_1 CP_1
serie di opere edili, anziché riconoscerne la funzione di riepilogo e regolazione unitaria di tutte le prestazioni professionali cui era obbligato l'ing. , comprese quelle oggetto del CP_1
contratto di appalto delle opere di urbanizzazione della lottizzazione.
La società appellante ha al riguardo evidenziato che l'“Accordo Economico” fu sottoscritto dopo l'esecuzione delle prestazioni e che con esso le parti intesero “riassumere” e “collegare” tra loro sotto l'aspetto economico tutte le obbligazioni che riguardavano le parti, stabilendo un corrispettivo complessivo. L'appellante ha quindi richiamato la prova testimoniale assunta in primo grado e non tenuta in considerazione dal tribunale e lamentato la mancata applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ritiene che l'interpretazione dell'accordo del 10.09.2007 operata dal tribunale sia conforme ai principi ermeneutici codificati, e in particolare ai criteri di interpretazione letterale e sistematica del contratto di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché al principio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c.
Il tribunale, difatti, ha correttamente preso le mosse nella sua interpretazione del c.d. “Accordo
economico” del 10.9.2007, costituito da appena una pagina, dai due contratti che ne avevano
7 costituito il presupposto.
In particolare, in data 16.11.2005 la e la avevano stipulato un contratto Pt_1 Controparte_2
di appalto con cui la prima aveva affidato alla seconda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione “Cala Zavorra” (doc. 4 parte opponente in primo grado – art. 5).
All'art. 7 di detto contratto, la committente aveva dato atto di avere affidato la direzione Pt_1
dei relativi lavori all'Ing. , concordando tuttavia con l'appaltatrice CP_1 Controparte_2
e con lo stesso direttore dei lavori che il compenso spettante a quest'ultimo non gli sarebbe stato pagato da essa committente, ma direttamente dall'appaltatrice. Tale previsione era stata, appunto,
espressamente accettata dall'ing. . CP_1
Con successivo autonomo contratto del 30.1.2006, denominato “Convenzione”, la società Pt_1
aveva affidato allo stesso ing. un nuovo e diverso incarico, avente ad oggetto CP_1
prestazioni diverse da quelle di direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione. In particolare,
con la “convenzione ” del 30.1.2006 la società aveva conferito all'ing. l'incarico Pt_1 CP_1
di progettazione:
- delle residenze stagionali e alberghiere del comparto G della lottizzazione;
- dei volumi alberghieri dei comparti D ed E della lottizzazione;
- di una struttura per il campeggio della lottizzazione.
Tanto l'incarico in parola era autonomo e distinto, non solo dal punto di vista tecnico, rispetto a quello avente ad oggetto la direzione dei lavori di urbanizzazione affidati alla società
[...]
che in esso non era stato fatto minimo cenno al contratto di appalto. CP_2
Con la “Convenzione” in esame la e l'ing. non avevano stabilito, in un preciso Pt_1 CP_1
e determinato ammontare, il corrispettivo spettante al professionista, ma si erano limitati a prevedere che “l'onorario per le prestazioni di cui all'art.1 (ossia, la progettazione delle opere edili) sia pari al 5 % del valore delle aree edificabili sulle quali dovranno essere realizzate le
opere di cui all'art. 1. Tale valore viene stabilito essere pari a quello di compravendita tra la
8 ed un generico acquirente” (così l'art. 4). Parte_1
All'art. 5 le parti avevano inoltre previsto che l'onorario sarebbe stato “riconosciuto” al professionista “solo dopo che il relativo progetto avrà riportato tutte le approvazioni degli Enti
pubblici competenti dall'approvazione del progetto fino al rilascio della concessione edilizia”.
La radicale assenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra tale “convenzione”, da un lato, e il contratto di appalto tra la e la e il contratto di affidamento all'ing. Pt_1 Controparte_2
della relativa direzione dei lavori, dall'altro lato, non era stato affatto superato dal CP_1
successivo “accordo economico” sottoscritto tra la e l'ing. il successivo Pt_1 CP_1
10.9.2007.
Con tale accordo, difatti, la e l'ing. , da un lato, avevano semplicemente dato Pt_1 CP_1
atto, con efficacia meramente ricognitiva, del fatto che il compenso concernente l'attività
dell'ing. in ordine alle opere di urbanizzazione era compreso nel contratto di appalto CP_1
con la e, dall'altro lato, con efficacia evidentemente integrativa della Controparte_2
“convenzione” del 30.1.2006, avevano liquidato, ossia determinato nel suo esatto ammontare, il compenso spettante al professionista per le attività di progettazione previste nella convenzione:
compenso rispetto al quale nella “convenzione” erano stati difatti stabiliti solo i criteri di liquidazione.
In particolare:
- progettazioni edili comparto G - residenze stagionali €. 40.000,00
- progettazioni edili comparto G - residenze alberghiere;
€. 40.000,00
- progettazioni edili comparti D ed E;
€. 40.000,00
Con l'“accordo economico” in parola le parti avevano inoltre integrato la precedente
“convenzione” del 30.1.2006 determinando il tempo dell'adempimento da parte della Pt_1
della obbligazione di pagamento del corrispettivo al professionista: “acconto del 30% in conto
spese sulle progettazioni e saldo all'atto della vendita dei singoli lotti, residenziali o alberghieri.
9 Il saldo sarà comunque dovuto entro il termine del 10 settembre 2009, a prescindere dal
verificarsi delle predette vendite”.
Le parti avevano inoltre integrato la convenzione del 30.1.2006 prevedendo ex novo l'obbligo del professionista di apportare, peraltro “gratuitamente”, “tutte le eventuali varianti necessarie
successive ai progetti già concessionati”.
Il termine “accordo economico” utilizzato dalle parti si spiega dunque agevolmente nei termini intesi dal tribunale:
- da un lato, con l'intenzione delle parti di precisare che nulla era cambiato rispetto alle previsioni del contratto di appalto delle opere di urbanizzazione del 16.11.2005 e del collegato incarico affidato all'ing. per la relativa direzione dei lavori (il CP_1
compenso, come già previsto, era compreso nel prezzo dell'appalto e, quindi, avrebbe dovuto essere corrisposto al professionista dalla società appaltatrice;
Controparte_2
- dall'altro lato, quanto alla “convenzione” tra la e l'ing. del 30.1.2006, Pt_1 CP_1
avente ad oggetto la differente attività di progettazione dei fabbricati residenziali ed alberghieri dei comparti G, D ed E, con l'intenzione delle parti di determinare e specificare quanto nella “convenzione” stessa era rimasto indeterminato, ossia l'esatto ammontare del corrispettivo spettante al professionista e i termini temporali del relativo pagamento.
Nessun collegamento, né negoziale, né “economico”, appare tra i due rapporti.
Semplicemente, il fatto che e la fossero le stesse parti di due distinti rapporti, CP_1 Pt_1
seppure concernenti la stessa iniziativa economico imprenditoriale della società, li avevano indotti a prevedere quanto sopra in un unico foglio.
Anzi, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, proprio le modalità con cui le parti avevano fatto riferimento ai due rapporti nell'“accordo economico” costituiscono prova del fatto che in realtà nessun collegamento (né funzionale, né meramente economico) vi era tra loro,
10 considerato che ad essi era stato fatto riferimento in modo del tutto separato e distinto, senza alcun riferimento a qualsivoglia connessione tra loro, neppure meramente economica.
Che la stesura dell'accordo economico in questione fosse stata preceduta da scambi e trattative tra le parti è poi del tutto irrilevante, considerata l'estrema chiarezza del suo contenuto dispositivo, che, come ampiamente spiegato, aveva avuto ad oggetto l'integrazione della convenzione tra la e , tenuta nettamente distinta e separata rispetto al diverso Pt_1 CP_1
rapporto di appalto tra la e la e la collegata direzione dei lavori affidata Pt_1 Controparte_2
all'ing. . CP_1
Non è superfluo precisare che, ovviamente, l'unico collegamento negoziale sussisteva tra l'appalto di cui erano parti la e la e l'incarico di direzione dei relativi Pt_1 Controparte_2
lavori affidato dalla all'ing. , e non anche tra tali rapporti e il distinto rapporto Pt_1 CP_1
tra la e l'ing. avente ad oggetto le progettazioni edili. Pt_1 CP_1
In sostanza, l'“accordo economico” aveva distinto in modo netto e inequivoco due ambiti prestazionali: da un lato, le attività afferenti alle opere di urbanizzazione primaria, per le quali si precisa che il compenso è “compreso nell'appalto dei lavori con la ; Controparte_2
dall'altro, le progettazioni edili dei comparti residenziali e alberghieri, per le quali viene stabilito un corrispettivo determinato (€40.000 per ciascun comparto) e una modalità di pagamento articolata in acconto e saldo, con scadenza certa al 10 settembre 2009, indipendentemente dalla vendita dei lotti.
Tale struttura contrattuale, lungi dal costituire un riepilogo unitario delle obbligazioni pregresse,
evidenzia una volontà delle parti di regolare in modo distinto e autonomo le prestazioni progettuali di cui alla convenzione del 30.01.2006 rispetto a quelle già disciplinate dal contratto di appalto del 16.11.2005.
Né può ritenersi che l'accordo abbia natura novativa, mancando qualsiasi clausola espressa in tal senso e risultando anzi coerente e logica l'integrazione della sola “convenzione”, a conferma
11 della distinzione tra le prestazioni oggetto di compenso diretto da e quelle remunerate Pt_1
tramite terzi.
Quanto alla prova testimoniale richiamata dall'appellante, la Corte osserva che essa non è idonea a sovvertire il significato chiaro e inequivoco del testo dell'“accordo economico”, da leggere,
ovviamente, in continuità sistematica con la precedente “convenzione”, che lo presuppone e che doveva essere all'uopo da esso integrata, né risulta tale da dimostrare una volontà comune delle parti difforme da quella desumibile dal contenuto dell'accordo.
Invero, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di
interpretazione del contratto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e
principale strumento ermeneutico è costituito dalla considerazione della connessione logica
delle parole e delle espressioni impiegate dagli stessi per rendere manifesto il loro intento, di
modo che, quando il significato di esse sia chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della
volontà comune, la suddetta ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, rendendo
inutile il criterio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico” (cfr., tra le tante, Cass. civ., n.
8590/1999; Cass. civ. n. 13698/2001).
In definitiva, l'interpretazione accolta dal Tribunale appare coerente con la struttura, la lettera e la ratio dell'accordo, desumibili anche dalla tipologia dei contratti, della loro successione temporale e dell'andamento dei rapporti tra le parti;
“accordo economico” che si configura come atto integrativo e specificativo delle prestazioni progettuali oggetto dell'incarico di progettazione, con determinazione del relativo corrispettivo, e non, come preteso dall'appellante,
quale atto con cui le parti avevano manifestato “la volontà di porre in correlazione tutte le
obbligazioni assunte sino a quel momento dall'ing. ”. CP_1
c.2) Con un secondo motivo, ha dedotto il grave inadempimento dell'ing. alle Pt_1 CP_1
obbligazioni assunte con l'“accordo economico” del 10.09.2007.
In particolare, l'appellante sostiene che l'ing. non avrebbe adempiuto a diverse CP_1
12 prestazioni espressamente previste al primo punto dell'“accordo economico”, segnatamente il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, controllo del piano
operativo di sicurezza, elaborati esecutivi e Telecom in corso d'opera e fino al Per_1
completamento delle opere, assistenza fino al collaudo delle urbanizzazioni”.
L'appellante ha richiamato al riguardo l'ATP RG 9983/09, da cui emergerebbero vizi e difformità nelle opere eseguite sotto la direzione dell'ing. . Ha inoltre invocato la CP_1
sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. e ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, che le prestazioni indicate dall'appellante come non adempiute rientrano pacificamente tra quelle afferenti alle opere di urbanizzazione, richiamate nell'accordo economico del 10.09.2007, per le quali le parti avevano convenuto che il compenso spettante all'ing. fosse “compreso nell'appalto dei lavori con la , con CP_1 Controparte_2
pagamento ad opera di quest'ultima.
Tali prestazioni, pertanto, non costituiscono oggetto dell'obbligazione contrattuale tra e Pt_1
oggetto del presente giudizio. CP_1
Si condivide pertanto, sul punto, l'impostazione del giudice di primo grado, che ha correttamente distinto le obbligazioni afferenti alla direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione — già
remunerate nell'ambito dell'appalto — da quelle relative alla progettazione dei comparti residenziali e alberghieri, oggetto dello specifico, distinto e ulteriore contratto del 30.1.2006, poi integrato con l'accordo economico del 10.9.2007.
Sul punto non resta che ribadire quanto già chiaramente spiegato dal giudice di primo grado,
ossia che le voci presenti nell'accordo in esame appaiono fra loro distinte e riepilogative di una serie complessa di prestazioni svolte dall'ing. e ricollegabili alle diverse vesti da lui CP_1
13 assunte quale Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dell'appalto affidato dalla alla da un lato, e tecnico incaricato delle progettazioni Pt_1 Controparte_2
edili delle strutture residenziali e alberghiere, dall'altro lato.
Non rileva al fine di attribuire alle diverse prestazioni un qualsivoglia effettivo e concreto collegamento funzionale, né genetico, né sopravvenuto, il fatto la avesse deciso di affidare Pt_1
i diversi incarichi allo stesso professionista, trattandosi di circostanza meramente occasionale.
Peraltro, le questioni relative all'adempimento del contratto di appalto del 16.11.2005 hanno formato oggetto di separato giudizio RG 835/2010, le cui parti sono la in qualità di Pt_1
committente, la nella veste di appaltatrice, e l'ing. , quale Direttore Controparte_2 CP_1
dei Lavori.
La questione oggetto del motivo di appello in esame, pertanto, costituisce già oggetto di altro giudizio, ragione per cui l'eventuale inadempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto d'appalto dovrà essere accertato nel separato giudizio pendente presso il Tribunale, senza che abbiano qui rilevanza lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o il prezzo già pagato dalla società opponente per i relativi lavori.
D'altronde, il corrispettivo per quelle opere era stato pagato dalla alla Pt_1 Controparte_2
estranea a questo giudizio, e su quest'ultima incombeva l'obbligo di remunerazione dell'ing.
. CP_1
La stessa relazione tecnica allegata al procedimento per ATP ed acquisita in giudizio, non ha incidenza, avendo ad oggetto appunto lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Pertanto, sotto questo profilo, stante l'autonomia delle voci dell'accordo economico e la natura riepilogativa delle stesse, si può affermare che non è questa la sede in cui valutare l'inadempimento del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in qualità di Direttore dei
Lavori con il contratto di appalto del 16.11.2005.
14 Per le stesse ragioni non può essere esaminata la domanda di restituzione dell'indebito, basata sugli stessi presupposti, né tantomeno quella di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del contratto di appalto.
Quanto alla redazione delle varianti progettuali, la Corte rileva come l'“accordo economico”
prevedesse espressamente che “tutte le eventuali varianti necessarie successive ai progetti già
concessionati saranno, all'occorrenza, fornite gratuitamente”.
Il Tribunale ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che l'ing. non CP_1
aveva provveduto alla consegna delle varianti richieste, né fornito prova sufficiente dell'avvenuta predisposizione delle stesse.
In ragione di detto inadempimento, il tribunale — con valutazione che la Corte condivide — ha ritenuto che, trattandosi di prestazione accessoria e marginale rispetto all'obbligazione principale di redazione degli elaborati progettuali, peraltro oggetto di un obbligo previsto ex novo solo con l'“accordo economico”, la sua rilevanza non fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione dell'intero contratto (soprattutto, considerato che per tutti i progetti la società appellante aveva già ottenuto le concessioni edificatorie), ma potesse essere adeguatamente sanzionata mediante una decurtazione del corrispettivo pattuito, quantificata equitativamente nella misura del 15%.
L'appellante, da parte sua, non ha offerto alcun elemento utile al fine di effettuare una valutazione differente, limitandosi a sostenere che il tribunale avrebbe dovuto calcolare da tariffario il corrispettivo spettante a diverso professionista per la realizzazione delle varianti.
L'indagine pretesa dall'appellante sarebbe stata del tutto esplorativa, peraltro non fondata su alcun elemento di fatto, considerato che non è nemmeno dato sapere di che varianti avrebbe dovuto trattarsi.
Né l'appellante ha allegato e provato la spesa che avrebbe dovuto appunto sostenere per affidare l'incarico di redigere le varianti ad altro professionista.
Quanto all'ATP RG 9983/09, la Corte osserva che esso concerneva lo stato di realizzazione delle
15 opere di urbanizzazione primaria, oggetto del contratto di appalto tra e Pt_1 [...]
e non poteva, pertanto, essere utilizzato per valutare l'adempimento delle CP_2
obbligazioni assunte dall'ing. nell'ambito dell'accordo economico del 10.09.2007, che CP_1
ha ad oggetto prestazioni di natura diversa e autonoma.
c.3) Con un terzo motivo, l'appellante ha contestato l'accoglimento delle domande dell'ing.
relative alle progettazioni edili (voci b, c, d del ricorso monitorio). CP_1
ha sostenuto di aver contestato sia l'an che il quantum delle prestazioni sin dall'atto di Pt_1
citazione in opposizione. Ha rilevato che l'ing. non aveva fornito prova della corretta CP_1
esecuzione delle progettazioni, tanto che si era impegnato a presentare varianti, poi non depositate. Ha criticato la quantificazione operata dal giudice, ritenendo insufficiente la decurtazione del 15% e proponendo invece la detrazione del costo di un nuovo professionista per la redazione delle varianti, stimato in almeno € 50.000,00.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva, in via preliminare, che il corrispettivo per le prestazioni oggetto di contestazione era stato espressamente previsto con l'Accordo Economico del 10.09.2007 (che aveva così integrato la “convenzione” del 30.1.2006 con cui il corrispettivo non era stato liquidato in maniera precisa, ma erano stati solo stabiliti i criteri della sua successiva determinazione), con cui le parti avevano espressamente fissato in euro 40.000,00 il corrispettivo per le progettazioni di ciascun comparto (comparto G – residenze stagionali, comparto G –
residenze alberghiere, strutture alberghiere comparti D ed E), per un totale di €.120.000,00, con modalità di pagamento chiare e una scadenza certa (10.09.2009).
Quanto alla prova dell'esecuzione delle progettazioni, la Corte ritiene corretta la valutazione del
Tribunale, che ha ritenuto l'adempimento sufficientemente dimostrato attraverso:
- la produzione degli elaborati progettuali, datati tra gennaio e febbraio 2006;
- il rilascio delle corrispondenti concessioni edilizie da parte del Comune di Sarroch, nelle quali
16 l'ing. risulta indicato come progettista;
CP_1
- la documentazione contabile attestante il pagamento da parte di della somma di Pt_1
€.62.000,00 a titolo di acconto in favore del professionista, riferito espressamente alle progettazioni oggetto di causa.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, integrano una prova documentale idonea a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e non risultano efficacemente smentiti dalle generiche contestazioni dell'appellante.
Quanto all'inadempimento relativo alla mancata presentazione delle varianti, si è ampiamente motivato al punto che precede e, al riguardo, la Corte condivide l'impostazione del Tribunale,
che ha ritenuto tale omissione non idonea a incidere in modo sostanziale sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto, trattandosi di prestazione accessoria rispetto all'obbligazione principale di redazione dei progetti.
La decurtazione del 15% operata dal primo giudice appare congrua e proporzionata, anche alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e del carattere gratuito della prestazione accessoria, come espressamente previsto nell'accordo economico che,
sul punto, aveva introdotto una nuova obbligazione a carico del professionista, così integrando il contratto del 30.1.2006.
La pretesa dell'appellante di detrarre dal compenso dovuto all'ing. il costo da sostenere CP_1
per affidare a un nuovo professionista l'incarico della redazione delle varianti, stimato apoditticamente in €.50.000,00, non può essere accolta, non essendo stata fornita alcun minimo elemento probatorio concreto utile a tal fine.
La pretesa dell'appellante non può pertanto trovare accoglimento né sotto il profilo della incidenza della mancata consegna delle varianti sul corrispettivo spettante al professionista per le prestazioni svolte, né sotto il profilo del risarcimento del danno patito a causa di tale inadempimento. Difatti, trattasi di danno meramente potenziale, la cui concreta portata non è
17 stata affatto provata e per il quale, in ogni caso, manca la prova che la decurtazione del corrispettivo nei termini del 15 % del suo importo complessivo non sia sufficiente a coprire il costo che la società dovrebbe sostenere per fare eseguire le varianti da altro professionista, Pt_1
considerato che il danno sarebbe stato difatti al massimo pari alla differenza tra i due importi.
In definitiva, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato l'esecuzione delle prestazioni principali e valutato l'incidenza dell'inadempimento accessorio, quantificando all'esito di tali accertamenti e valutazioni il corrispettivo residuo dovuto al professionista.
c.4) Con un quarto motivo, ha censurato il riconoscimento di un compenso autonomo per Pt_1
la redazione del piano di prevenzione incendi (voce a) del ricorso monitorio).
L'appellante ha sostenuto al riguardo che tale prestazione era funzionale all'ottenimento delle concessioni edilizie e quindi ricompresa nell'accordo economico, che prevedeva espressamente l'attività “fino all'ottenimento delle concessioni edilizie”. Ha contestato la motivazione del giudice, ritenuta apodittica e contraria alle risultanze documentali e al comportamento delle parti.
Ha inoltre ribadito di aver contestato anche il quantum richiesto, evidenziando incongruenze nella parcella approvata dall'Ordine.
La Corte osserva che l'Accordo Economico del 10.09.2007 distingue chiaramente le prestazioni oggetto di compenso, individuando in modo puntuale le progettazioni edili per i comparti G, D
ed E quali uniche prestazioni per le quali era stato determinato il corrispondente compenso.
L'inciso “fino all'ottenimento delle concessioni edilizie”, contenuto nella rubrica delle progettazioni, deve essere interpretato secondo criteri di buona fede e coerenza sistematica (artt.
1362 e 1363 c.c.), come riferito alle attività strettamente connesse all'attività progettuale,
redazione, presentazione e modifica dei progetti in modo tale da ottenere il rilascio delle concessioni edilizie e, quindi, fino al loro ottenimento. Non può invece estendersi a prestazioni tecniche ulteriori e autonome, come la redazione del piano di prevenzione incendi.
In tal senso, la Corte condivide l'interpretazione del Tribunale, secondo cui il piano antincendio
18 non costituisce presupposto necessario per il rilascio della concessione edilizia, bensì per l'agibilità dell'immobile, e dunque si colloca in una fase successiva e distinta rispetto all'iter autorizzativo edilizio.
Tale distinzione è confermata dalle risultanze documentali, in particolare dalla richiesta di parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, presentata da in data 4.4.2006, nella quale Pt_1
l'ing. è indicato come redattore del piano, e dal parere favorevole rilasciato il CP_1
21.9.2006. La stessa appellante, dunque, ha riconosciuto e utilizzato l'elaborato prodotto dal professionista, traendone beneficio diretto.
Non trattandosi di prestazione accessoria rispetto alla redazione dei progetti delle opere edili,
non può ritenersi che la sua esecuzione fosse stata dalle parti ritenuta compresa e assorbita dalla previsione del corrispettivo per la progettazione.
Pertanto, presupponendosi la natura onerosa dell'attività resa dal professionista ed essendo risultata provata la sua esecuzione, per la redazione del piano di prevenzione incendi spetta all'ing. un autonomo compenso, ulteriore rispetto a quello previsto per l'attività CP_1
progettuale disciplinata nella “convenzione” del 30.1.2006 e nel successivo “accordo
economico” del 10.9.2007.
Peraltro, rientra nell'ordinario svolgimento dei rapporti quale è quello oggetto di causa che,
sussistendo la necessità per il costruttore di predisporre anche il piano di prevenzioni incendi, lo stesso scelga di affidare il relativo incarico allo stesso professionista cui in precedenza era stato affidato l'incarico di progettare le opere edili, senza che per questa sola ragione possa ritenersi legittimo l'affidamento a che la ulteriore e diversa prestazione sia prestata gratuitamente o possa ritenersi assorbita nelle precedenti e che per essa, quindi, non debba essere pagato alcun ulteriore corrispettivo.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di escludere l'onerosità della prestazione in esame, che ad essa le parti non avessero fatto riferimento nell'“accordo economico” del 10.9.2007. Difatti,
19 come precisato più volte, con tale accordo le parti avevano semplicemente voluto confermare quanto già previsto con il contratto di appalto del 16.11.2005 (cui era collegato l'affidamento all'ing. dell'incarico di direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di CP_1
urbanizzazione) e integrare la “convenzione” del 30.1.2006 con la determinazione del corrispettivo e dei tempi di pagamento (oltre che con la previsione dell'obbligo specifico a carico del professionista di apportare a titolo gratuito ai progetti le eventuali varianti che la committente avesse chiesto dopo l'approvazione dei progetti).
La mancata menzione delle altre prestazioni rese dal professionista (estranee ad ambo gli incarichi) non può pertanto ritenersi elemento sufficiente per ritenere che per le stesse le parti avessero concordato la loro gratuità.
Quanto alla contestazione del quantum, la Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la doglianza sul valore economico della prestazione, così come liquidato dal tribunale, non risulta specificamente formulata in primo grado, né suffragata da elementi tecnici o contabili idonei a dimostrare l'incongruità della parcella. In assenza di contestazione puntuale e documentata, la stima approvata dall' di Cagliari, pari a €. 18.804,59, Parte_2
può essere ritenuta congrua e utilizzata come parametro di liquidazione, ai sensi dell'art. 2233
c.c., anche considerata l'assenza di elementi di stima differenti, nemmeno allegati dall'odierna appellante.
In definitiva, la Corte ritiene che la redazione del piano di prevenzione incendi costituisca una prestazione autonoma, non ricompresa nell'accordo economico, regolarmente eseguita dal professionista e meritevole di compenso.
La motivazione del Tribunale, lungi dall'essere apodittica, si fonda su una corretta interpretazione del contratto e su una valutazione coerente delle risultanze istruttorie, in assenza di contestazioni specifiche e concrete o di elementi di valutazione e liquidazione alternativi,
nemmeno dedotti dall'appellante.
20 c.5) Con un quinto motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto come dovuto all'ing. il compenso per il coordinamento CP_1
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili comparto G – residenze
stagionali.
La società sostiene che non vi sia stato alcun conferimento di incarico per tale prestazione, Pt_1
né alcuna accettazione da parte sua. Ha contestato la documentazione prodotta dall'ing.
, ritenendola riferita ad opere non realizzate da e ha evidenziato che l'unica CP_1 Pt_1
residenza stagionale realizzata dalla società è in materiale “Isotek”, mentre il piano prodotto si riferiva a strutture in cemento armato e calcestruzzo. Ha ipotizzato che il piano fosse stato redatto per altro committente ( e ha inoltre contestato il quantum richiesto dal Controparte_2
professionista e riconosciuto dal tribunale, ritenendo prive di valore probatorio sul punto le parcelle approvate dall'Ordine di appartenenza dell'appellato.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.
La Corte osserva, in primo luogo, che la prestazione in oggetto non risulta espressamente prevista né nell'Accordo Economico del 10.09.2007 né nella Convenzione del 30.01.2006, ma ciò non ne esclude la rilevanza ai fini del riconoscimento del compenso al professionista, ove ne sia dimostrata l'effettiva esecuzione e l'utilità per il committente.
Sul punto valgano le stesse ragioni spiegate al punto che precede in ordine all'autonoma rilevanza della prestazione in esame e alla sua onerosità.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, che l'ing. aveva effettivamente svolto l'attività di coordinamento CP_1
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili del comparto G, e che tale attività era stata riconosciuta e utilizzata dalla stessa Pt_1
In particolare, è stato prodotto in giudizio l'elaborato contente il piano di sicurezza redatto dall'opponente e, inoltre, è emerso dall'istruttoria che le opere di edificazione delle residenze
21 stagionali erano state iniziate - circostanza che presuppone necessariamente l'avvenuta redazione del piano di sicurezza - ed i lavori si erano svolti sotto il coordinamento proprio dell'ing.
, almeno fino alla data delle sue dimissioni del 12.5.2008, ossia quando aveva CP_1
comunicato alla le sue dimissioni dall'incarico di coordinamento della sicurezza nella Pt_1
progettazione ed esecuzione delle opere edili, riepilogando lo stato dei lavori.
La società attrice, in risposta alle dimissioni, le aveva accettate e aveva altresì confermato lo stato di avanzamento dei lavori, così avallando implicitamente l'operato svolto dall'ing. CP_1
fino a quel momento.
Quanto all'eccezione relativa alla presunta incongruenza tra il contenuto del piano di sicurezza e le caratteristiche costruttive dell'unica residenza realizzata da la Corte rileva che tale Pt_1
circostanza non è stata provata in modo idoneo. L'affermazione secondo cui il piano si riferirebbe a strutture in cemento armato e calcestruzzo, mentre l'edificio sarebbe stato realizzato in materiale “Isotek”, si fonda su mere allegazioni, prive di riscontro tecnico o documentale. Né
è stata fornita prova che il piano fosse stato redatto per altro committente, trattandosi di una mera ipotesi non suffragata da elementi oggettivi.
Quanto alla contestazione del quantum, valgono essenzialmente le stesse considerazioni svolte in merito al compenso liquidato per la redazione del piano di prevenzione incendi. Al riguardo,
la Corte ritiene che, in assenza di una specifica e puntuale contestazione del valore economico della prestazione, la parcella approvata dall' possa essere Controparte_3
utilizzata come parametro di liquidazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., anche considerata l'assenza di contestazioni specifiche e concrete o di elementi di valutazione e liquidazione alternativi fondati su criteri tecnici o tariffari, nemmeno dedotti dall'appellante.
In conclusione, la Corte ritiene che la prestazione fosse stata effettivamente eseguita, oltre che accettata dalla committente, e che il compenso riconosciuto dal Tribunale sia congruo e conforme alle risultanze istruttorie.
22 d) Per i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato nella sua interezza, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., scaglione delle cause di valore da euro 52.000,00 a
260.000,00, secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, senza alcuna discrezionalità, la dichiarazione in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
2935/2020 del 11.11.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_1
che si liquidano in complessivi euro 7.440,00, per compensi, oltre spese generali e
[...]
accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 159 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari ed Parte_1
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Obino, che la rappresenta e difende,
in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
( , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Controparte_1 C.F._1
studio dell'avv. Alessia Massoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
1 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza
disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2935/2020, e previa
sospensione dell'esecutorietà della stessa, Voglia: A) In via preliminare e/o pregiudiziale: 1)
dichiarare la litispendenza e/o continenza e/o connessione della presente vertenza con il giudizio
di merito RG 8535/10 pendente nanti l'intestato Tribunale Ordinario di Cagliari;
2) In via
subordinata, disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in
attesa della definizione della causa RG 8535/10, pendente nanti l'intestato Tribunale Ordinario
di Cagliari;
B) Nel merito: In via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato; In via riconvenzionale: 1) Accertato l'inadempimento dell'ing. , Controparte_1
dichiarare risolto l'accordo economico datato 10.09.2007; ovvero ridurre il corrispettivo
pattuito della misura di Euro 120.000,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma
che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi,
rivalutazione e maggior danno;
2) condannare l'ing. , anche eventualmente Controparte_1
in solido con ovvero ciascuna per la parte di spettanza, anche ai sensi Controparte_2
degli artt. 2033 e 2041 c.c., alla restituzione di quanto percepito e/o comunque al pagamento
della somma di Euro 120.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che
dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre
interessi, rivalutazione e maggior danno;
3) in ogni caso condannare l'ing. , Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti da nella misura di Euro 150.000,00 ovvero di quella Parte_1
diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che verrà ritenuta
di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno;
4) con vittoria di diritti ed onorari
del giudizio”.
nell'interesse dell'appellata: “la Corte D'Appello Voglia, previo rigetto dell'avversa istanza di
sospensione dell'esecuzione della Sentenza: - In via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto
2 d'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. - Nel merito rigettare
l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1
l'effetto confermare la Sentenza recante il numero 2935/2020 del Tribunale di Cagliari. - Con
vittoria di spese di lite in favore dell'Ing. del primo e del secondo grado di Controparte_1
giudizio”.
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società propose opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2800/2011, emesso dal Tribunale di Cagliari, con cui le venne ingiunto il pagamento, in favore dell'ing. , della somma di € 113.359,55, oltre interessi Controparte_1
moratori e spese, a titolo di corrispettivo di una serie di prestazioni professionali rese in suo favore dal professionista nell'ambito della lottizzazione “Cala Zavorra” nel Comune di Sarroch.
La società opponente dedusse che le prestazioni oggetto del ricorso monitorio erano riconducibili ad un incarico unitario conferito all'ing. quale Direttore dei Lavori nell'ambito del CP_1
contratto di appalto stipulato il 16.11.2005 con la avente ad oggetto le Controparte_2
opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione di "Cala Zavorra", in uno con l'accordo economico stipulato tra la stessa società opponente e il professionista il successivo 10.9.2007.
Pertanto, ad avviso della società opponente, il compenso spettante all'ing. era stato CP_1
determinato compiutamente con tali contratti, tra loro collegati, ragione per la quale il medesimo non avrebbe potuto pretendere un ulteriore corrispettivo per le altre prestazioni indicate nel ricorso monitorio, siccome in realtà comprese nell'accordo economico del 10.9.2007.
Lamentando l'inadempimento dell'ing. , la società opponente chiese altresì la CP_1
risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo dovuto al professionista e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti. In particolare, ad avviso della opponente, era stato CP_1
inadempiente non solo rispetto alle obbligazioni assunte nella veste di progettista, ma anche rispetto a quelle assunte come direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto, circostanza rilevante
3 anche in ordine al pagamento del corrispettivo previsto nell'accordo economico per l'attività di progettazione proprio in ragione dell'unicità dell'incarico e del collegamento tra le diverse prestazioni cui era obbligato l'ing. . CP_1
L'opposto si costituì tempestivamente, contestando le avverse deduzioni e sostenendo, in particolare, che le prestazioni oggetto del ricorso monitorio erano autonome rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto e che in forza della loro esecuzione, comprovata dagli elaborati progettuali e dalle concessioni edificatorie ottenute dalla società opponente, aveva senz'altro maturato il diritto al corrispettivo pattuito con la società opponente.
Il Tribunale rigettò l'istanza di riunione della causa con quella di cui al R.G. 8535/2010, pendente tra la società e la e avente ad oggetto il preteso inadempimento del Pt_1 Controparte_2
contratto di appalto stipulato tra le due e delle obbligazioni assunte dall'ing. in qualità CP_1
di direttore dei relativi lavori.
All'esito dell'istruttoria, svoltasi con le produzioni documentali delle parti, prova per testimoni e l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP R.G. 9983/2009, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto dei lavori di cui al contratto d'appalto del 16.11.2005, il tribunale, con sentenza n. 2935/2020 del 11.11.2020,
accolse l'opposizione solo in parte.
In particolare, il giudice di primo grado ritenne che le prestazioni oggetto del ricorso monitorio fossero da distinguersi tra:
- quelle espressamente previste nell'accordo economico del 10.9.2007, già oggetto della
“convenzione” tra la e l'ing. del 30.1.2006, relative alle progettazioni edili dei Pt_1 CP_1
comparti G, D ed E, per le quali era stato pattuito un corrispettivo complessivo di € 120.000,00;
- quelle non menzionate nell'accordo, ma comunque eseguite, quali la redazione del piano di prevenzione incendi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili, da considerarsi prestazioni autonome rispetto a quelle di cui alla convenzione
4 e all'accordo economico suddetti, e pertanto meritevoli di autonomo compenso.
Il Tribunale accertò quindi l'adempimento delle prestazioni concernenti le progettazioni edili, ad eccezione di quelle oggetto dell'obbligo di redazione delle varianti, ritenendo equa una decurtazione del corrispettivo pattuito in misura pari al 15 %. Conseguentemente, ritenne che,
tenuto conto degli acconti già ricevuti dal professionista, il compenso a lui ancora dovuto fosse pari a €.40.000,00.
Quanto alle prestazioni ulteriori, il giudice riconobbe la fondatezza delle richieste dell'opposto,
ritenendo congruo il compenso liquidato dall' non contestato nel quantum Parte_2
dalla controparte. In particolare, per la redazione del piano di prevenzione incendi, ritenne congruo il compenso di € 18.804,59; mentre per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili, riconobbe equo il compenso di € 36.554,97.
Il Tribunale rigettò, infine, le domande riconvenzionali di relative alla risoluzione Parte_1
del contratto, alla restituzione dell'indebito e al risarcimento del danno, siccome infondate, oltre che estranee al thema decidendum del presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, ne dispose la compensazione nella misura di un quinto, ponendo il residuo a carico della società opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la sulla base dei motivi che si Parte_1
esamineranno nel prosieguo della presente motivazione.
ha resistito all'impugnazione, eccependone in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., e chiedendone, nel merito, l'integrale rigetto.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, previo rigetto dell'istanza di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Scaduti i relativi termini si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo per sostituire uno dei consiglieri facenti parte del Collegio giudicante, collocato temporaneamente fuori dal ruolo organico della
5 magistratura. All'udienza del 17.5.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
a) Preliminarmente deve essere richiamata e ribadita l'ordinanza di questa Corte in data
18.10.2021, con la quale è stata rigetta l'istanza di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Cagliari n.
R.G. 8535/2010: tale giudizio, infatti, riguarda dedotti inadempimenti del avuto CP_1
riguardo all'attività di direzione dei lavori di urbanizzazione primaria della lottizzazione “Cala
Zavorra”, oggetto di un contratto di appalto stipulato con un soggetto terzo rispetto al presente giudizio, la società che non assumono rilievo relativamente al Controparte_2
compenso spettante al professionista per le differenti prestazioni oggetto di questa causa, aventi ad oggetto la progettazione di opere edili, la redazione del piano di prevenzione incendi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili.
b) Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione proposta dall'appellato per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio consente di individuare le modifiche richieste con riferimento alle parti della sentenza impugnata ed alle ragioni delle doglianze assunte (cfr. Cass.
S.U., n. 36481/2022: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; cfr. anche Cass. civ. n. 13535/18 e Cass. civ. n.
6 27199/17), tant'è che l'appellato si è difeso compiutamente in ordine a tutti i profili di doglianza dedotti.
c) Si deve procedere, pertanto, all'esame dei motivi di appello nel merito.
c.1) Con un primo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione da parte del tribunale del rapporto contrattuale tra essa e l'appellato, in particolare dell'“Accordo Economico”
del 10.09.2007.
Secondo la il giudice di primo grado avrebbe frainteso la natura e la funzione Pt_1
dell'“Accordo Economico”, attribuendogli una valenza meramente integrativa del contratto del
30.1.2006, con cui la stessa aveva affidato all'ing. l'incarico di progettare una Pt_1 CP_1
serie di opere edili, anziché riconoscerne la funzione di riepilogo e regolazione unitaria di tutte le prestazioni professionali cui era obbligato l'ing. , comprese quelle oggetto del CP_1
contratto di appalto delle opere di urbanizzazione della lottizzazione.
La società appellante ha al riguardo evidenziato che l'“Accordo Economico” fu sottoscritto dopo l'esecuzione delle prestazioni e che con esso le parti intesero “riassumere” e “collegare” tra loro sotto l'aspetto economico tutte le obbligazioni che riguardavano le parti, stabilendo un corrispettivo complessivo. L'appellante ha quindi richiamato la prova testimoniale assunta in primo grado e non tenuta in considerazione dal tribunale e lamentato la mancata applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ritiene che l'interpretazione dell'accordo del 10.09.2007 operata dal tribunale sia conforme ai principi ermeneutici codificati, e in particolare ai criteri di interpretazione letterale e sistematica del contratto di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché al principio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c.
Il tribunale, difatti, ha correttamente preso le mosse nella sua interpretazione del c.d. “Accordo
economico” del 10.9.2007, costituito da appena una pagina, dai due contratti che ne avevano
7 costituito il presupposto.
In particolare, in data 16.11.2005 la e la avevano stipulato un contratto Pt_1 Controparte_2
di appalto con cui la prima aveva affidato alla seconda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione “Cala Zavorra” (doc. 4 parte opponente in primo grado – art. 5).
All'art. 7 di detto contratto, la committente aveva dato atto di avere affidato la direzione Pt_1
dei relativi lavori all'Ing. , concordando tuttavia con l'appaltatrice CP_1 Controparte_2
e con lo stesso direttore dei lavori che il compenso spettante a quest'ultimo non gli sarebbe stato pagato da essa committente, ma direttamente dall'appaltatrice. Tale previsione era stata, appunto,
espressamente accettata dall'ing. . CP_1
Con successivo autonomo contratto del 30.1.2006, denominato “Convenzione”, la società Pt_1
aveva affidato allo stesso ing. un nuovo e diverso incarico, avente ad oggetto CP_1
prestazioni diverse da quelle di direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione. In particolare,
con la “convenzione ” del 30.1.2006 la società aveva conferito all'ing. l'incarico Pt_1 CP_1
di progettazione:
- delle residenze stagionali e alberghiere del comparto G della lottizzazione;
- dei volumi alberghieri dei comparti D ed E della lottizzazione;
- di una struttura per il campeggio della lottizzazione.
Tanto l'incarico in parola era autonomo e distinto, non solo dal punto di vista tecnico, rispetto a quello avente ad oggetto la direzione dei lavori di urbanizzazione affidati alla società
[...]
che in esso non era stato fatto minimo cenno al contratto di appalto. CP_2
Con la “Convenzione” in esame la e l'ing. non avevano stabilito, in un preciso Pt_1 CP_1
e determinato ammontare, il corrispettivo spettante al professionista, ma si erano limitati a prevedere che “l'onorario per le prestazioni di cui all'art.1 (ossia, la progettazione delle opere edili) sia pari al 5 % del valore delle aree edificabili sulle quali dovranno essere realizzate le
opere di cui all'art. 1. Tale valore viene stabilito essere pari a quello di compravendita tra la
8 ed un generico acquirente” (così l'art. 4). Parte_1
All'art. 5 le parti avevano inoltre previsto che l'onorario sarebbe stato “riconosciuto” al professionista “solo dopo che il relativo progetto avrà riportato tutte le approvazioni degli Enti
pubblici competenti dall'approvazione del progetto fino al rilascio della concessione edilizia”.
La radicale assenza di qualsivoglia collegamento funzionale tra tale “convenzione”, da un lato, e il contratto di appalto tra la e la e il contratto di affidamento all'ing. Pt_1 Controparte_2
della relativa direzione dei lavori, dall'altro lato, non era stato affatto superato dal CP_1
successivo “accordo economico” sottoscritto tra la e l'ing. il successivo Pt_1 CP_1
10.9.2007.
Con tale accordo, difatti, la e l'ing. , da un lato, avevano semplicemente dato Pt_1 CP_1
atto, con efficacia meramente ricognitiva, del fatto che il compenso concernente l'attività
dell'ing. in ordine alle opere di urbanizzazione era compreso nel contratto di appalto CP_1
con la e, dall'altro lato, con efficacia evidentemente integrativa della Controparte_2
“convenzione” del 30.1.2006, avevano liquidato, ossia determinato nel suo esatto ammontare, il compenso spettante al professionista per le attività di progettazione previste nella convenzione:
compenso rispetto al quale nella “convenzione” erano stati difatti stabiliti solo i criteri di liquidazione.
In particolare:
- progettazioni edili comparto G - residenze stagionali €. 40.000,00
- progettazioni edili comparto G - residenze alberghiere;
€. 40.000,00
- progettazioni edili comparti D ed E;
€. 40.000,00
Con l'“accordo economico” in parola le parti avevano inoltre integrato la precedente
“convenzione” del 30.1.2006 determinando il tempo dell'adempimento da parte della Pt_1
della obbligazione di pagamento del corrispettivo al professionista: “acconto del 30% in conto
spese sulle progettazioni e saldo all'atto della vendita dei singoli lotti, residenziali o alberghieri.
9 Il saldo sarà comunque dovuto entro il termine del 10 settembre 2009, a prescindere dal
verificarsi delle predette vendite”.
Le parti avevano inoltre integrato la convenzione del 30.1.2006 prevedendo ex novo l'obbligo del professionista di apportare, peraltro “gratuitamente”, “tutte le eventuali varianti necessarie
successive ai progetti già concessionati”.
Il termine “accordo economico” utilizzato dalle parti si spiega dunque agevolmente nei termini intesi dal tribunale:
- da un lato, con l'intenzione delle parti di precisare che nulla era cambiato rispetto alle previsioni del contratto di appalto delle opere di urbanizzazione del 16.11.2005 e del collegato incarico affidato all'ing. per la relativa direzione dei lavori (il CP_1
compenso, come già previsto, era compreso nel prezzo dell'appalto e, quindi, avrebbe dovuto essere corrisposto al professionista dalla società appaltatrice;
Controparte_2
- dall'altro lato, quanto alla “convenzione” tra la e l'ing. del 30.1.2006, Pt_1 CP_1
avente ad oggetto la differente attività di progettazione dei fabbricati residenziali ed alberghieri dei comparti G, D ed E, con l'intenzione delle parti di determinare e specificare quanto nella “convenzione” stessa era rimasto indeterminato, ossia l'esatto ammontare del corrispettivo spettante al professionista e i termini temporali del relativo pagamento.
Nessun collegamento, né negoziale, né “economico”, appare tra i due rapporti.
Semplicemente, il fatto che e la fossero le stesse parti di due distinti rapporti, CP_1 Pt_1
seppure concernenti la stessa iniziativa economico imprenditoriale della società, li avevano indotti a prevedere quanto sopra in un unico foglio.
Anzi, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, proprio le modalità con cui le parti avevano fatto riferimento ai due rapporti nell'“accordo economico” costituiscono prova del fatto che in realtà nessun collegamento (né funzionale, né meramente economico) vi era tra loro,
10 considerato che ad essi era stato fatto riferimento in modo del tutto separato e distinto, senza alcun riferimento a qualsivoglia connessione tra loro, neppure meramente economica.
Che la stesura dell'accordo economico in questione fosse stata preceduta da scambi e trattative tra le parti è poi del tutto irrilevante, considerata l'estrema chiarezza del suo contenuto dispositivo, che, come ampiamente spiegato, aveva avuto ad oggetto l'integrazione della convenzione tra la e , tenuta nettamente distinta e separata rispetto al diverso Pt_1 CP_1
rapporto di appalto tra la e la e la collegata direzione dei lavori affidata Pt_1 Controparte_2
all'ing. . CP_1
Non è superfluo precisare che, ovviamente, l'unico collegamento negoziale sussisteva tra l'appalto di cui erano parti la e la e l'incarico di direzione dei relativi Pt_1 Controparte_2
lavori affidato dalla all'ing. , e non anche tra tali rapporti e il distinto rapporto Pt_1 CP_1
tra la e l'ing. avente ad oggetto le progettazioni edili. Pt_1 CP_1
In sostanza, l'“accordo economico” aveva distinto in modo netto e inequivoco due ambiti prestazionali: da un lato, le attività afferenti alle opere di urbanizzazione primaria, per le quali si precisa che il compenso è “compreso nell'appalto dei lavori con la ; Controparte_2
dall'altro, le progettazioni edili dei comparti residenziali e alberghieri, per le quali viene stabilito un corrispettivo determinato (€40.000 per ciascun comparto) e una modalità di pagamento articolata in acconto e saldo, con scadenza certa al 10 settembre 2009, indipendentemente dalla vendita dei lotti.
Tale struttura contrattuale, lungi dal costituire un riepilogo unitario delle obbligazioni pregresse,
evidenzia una volontà delle parti di regolare in modo distinto e autonomo le prestazioni progettuali di cui alla convenzione del 30.01.2006 rispetto a quelle già disciplinate dal contratto di appalto del 16.11.2005.
Né può ritenersi che l'accordo abbia natura novativa, mancando qualsiasi clausola espressa in tal senso e risultando anzi coerente e logica l'integrazione della sola “convenzione”, a conferma
11 della distinzione tra le prestazioni oggetto di compenso diretto da e quelle remunerate Pt_1
tramite terzi.
Quanto alla prova testimoniale richiamata dall'appellante, la Corte osserva che essa non è idonea a sovvertire il significato chiaro e inequivoco del testo dell'“accordo economico”, da leggere,
ovviamente, in continuità sistematica con la precedente “convenzione”, che lo presuppone e che doveva essere all'uopo da esso integrata, né risulta tale da dimostrare una volontà comune delle parti difforme da quella desumibile dal contenuto dell'accordo.
Invero, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di
interpretazione del contratto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e
principale strumento ermeneutico è costituito dalla considerazione della connessione logica
delle parole e delle espressioni impiegate dagli stessi per rendere manifesto il loro intento, di
modo che, quando il significato di esse sia chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della
volontà comune, la suddetta ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, rendendo
inutile il criterio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico” (cfr., tra le tante, Cass. civ., n.
8590/1999; Cass. civ. n. 13698/2001).
In definitiva, l'interpretazione accolta dal Tribunale appare coerente con la struttura, la lettera e la ratio dell'accordo, desumibili anche dalla tipologia dei contratti, della loro successione temporale e dell'andamento dei rapporti tra le parti;
“accordo economico” che si configura come atto integrativo e specificativo delle prestazioni progettuali oggetto dell'incarico di progettazione, con determinazione del relativo corrispettivo, e non, come preteso dall'appellante,
quale atto con cui le parti avevano manifestato “la volontà di porre in correlazione tutte le
obbligazioni assunte sino a quel momento dall'ing. ”. CP_1
c.2) Con un secondo motivo, ha dedotto il grave inadempimento dell'ing. alle Pt_1 CP_1
obbligazioni assunte con l'“accordo economico” del 10.09.2007.
In particolare, l'appellante sostiene che l'ing. non avrebbe adempiuto a diverse CP_1
12 prestazioni espressamente previste al primo punto dell'“accordo economico”, segnatamente il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, controllo del piano
operativo di sicurezza, elaborati esecutivi e Telecom in corso d'opera e fino al Per_1
completamento delle opere, assistenza fino al collaudo delle urbanizzazioni”.
L'appellante ha richiamato al riguardo l'ATP RG 9983/09, da cui emergerebbero vizi e difformità nelle opere eseguite sotto la direzione dell'ing. . Ha inoltre invocato la CP_1
sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. e ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte osserva, in primo luogo, che le prestazioni indicate dall'appellante come non adempiute rientrano pacificamente tra quelle afferenti alle opere di urbanizzazione, richiamate nell'accordo economico del 10.09.2007, per le quali le parti avevano convenuto che il compenso spettante all'ing. fosse “compreso nell'appalto dei lavori con la , con CP_1 Controparte_2
pagamento ad opera di quest'ultima.
Tali prestazioni, pertanto, non costituiscono oggetto dell'obbligazione contrattuale tra e Pt_1
oggetto del presente giudizio. CP_1
Si condivide pertanto, sul punto, l'impostazione del giudice di primo grado, che ha correttamente distinto le obbligazioni afferenti alla direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione — già
remunerate nell'ambito dell'appalto — da quelle relative alla progettazione dei comparti residenziali e alberghieri, oggetto dello specifico, distinto e ulteriore contratto del 30.1.2006, poi integrato con l'accordo economico del 10.9.2007.
Sul punto non resta che ribadire quanto già chiaramente spiegato dal giudice di primo grado,
ossia che le voci presenti nell'accordo in esame appaiono fra loro distinte e riepilogative di una serie complessa di prestazioni svolte dall'ing. e ricollegabili alle diverse vesti da lui CP_1
13 assunte quale Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dell'appalto affidato dalla alla da un lato, e tecnico incaricato delle progettazioni Pt_1 Controparte_2
edili delle strutture residenziali e alberghiere, dall'altro lato.
Non rileva al fine di attribuire alle diverse prestazioni un qualsivoglia effettivo e concreto collegamento funzionale, né genetico, né sopravvenuto, il fatto la avesse deciso di affidare Pt_1
i diversi incarichi allo stesso professionista, trattandosi di circostanza meramente occasionale.
Peraltro, le questioni relative all'adempimento del contratto di appalto del 16.11.2005 hanno formato oggetto di separato giudizio RG 835/2010, le cui parti sono la in qualità di Pt_1
committente, la nella veste di appaltatrice, e l'ing. , quale Direttore Controparte_2 CP_1
dei Lavori.
La questione oggetto del motivo di appello in esame, pertanto, costituisce già oggetto di altro giudizio, ragione per cui l'eventuale inadempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto d'appalto dovrà essere accertato nel separato giudizio pendente presso il Tribunale, senza che abbiano qui rilevanza lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o il prezzo già pagato dalla società opponente per i relativi lavori.
D'altronde, il corrispettivo per quelle opere era stato pagato dalla alla Pt_1 Controparte_2
estranea a questo giudizio, e su quest'ultima incombeva l'obbligo di remunerazione dell'ing.
. CP_1
La stessa relazione tecnica allegata al procedimento per ATP ed acquisita in giudizio, non ha incidenza, avendo ad oggetto appunto lo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Pertanto, sotto questo profilo, stante l'autonomia delle voci dell'accordo economico e la natura riepilogativa delle stesse, si può affermare che non è questa la sede in cui valutare l'inadempimento del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in qualità di Direttore dei
Lavori con il contratto di appalto del 16.11.2005.
14 Per le stesse ragioni non può essere esaminata la domanda di restituzione dell'indebito, basata sugli stessi presupposti, né tantomeno quella di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del contratto di appalto.
Quanto alla redazione delle varianti progettuali, la Corte rileva come l'“accordo economico”
prevedesse espressamente che “tutte le eventuali varianti necessarie successive ai progetti già
concessionati saranno, all'occorrenza, fornite gratuitamente”.
Il Tribunale ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che l'ing. non CP_1
aveva provveduto alla consegna delle varianti richieste, né fornito prova sufficiente dell'avvenuta predisposizione delle stesse.
In ragione di detto inadempimento, il tribunale — con valutazione che la Corte condivide — ha ritenuto che, trattandosi di prestazione accessoria e marginale rispetto all'obbligazione principale di redazione degli elaborati progettuali, peraltro oggetto di un obbligo previsto ex novo solo con l'“accordo economico”, la sua rilevanza non fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione dell'intero contratto (soprattutto, considerato che per tutti i progetti la società appellante aveva già ottenuto le concessioni edificatorie), ma potesse essere adeguatamente sanzionata mediante una decurtazione del corrispettivo pattuito, quantificata equitativamente nella misura del 15%.
L'appellante, da parte sua, non ha offerto alcun elemento utile al fine di effettuare una valutazione differente, limitandosi a sostenere che il tribunale avrebbe dovuto calcolare da tariffario il corrispettivo spettante a diverso professionista per la realizzazione delle varianti.
L'indagine pretesa dall'appellante sarebbe stata del tutto esplorativa, peraltro non fondata su alcun elemento di fatto, considerato che non è nemmeno dato sapere di che varianti avrebbe dovuto trattarsi.
Né l'appellante ha allegato e provato la spesa che avrebbe dovuto appunto sostenere per affidare l'incarico di redigere le varianti ad altro professionista.
Quanto all'ATP RG 9983/09, la Corte osserva che esso concerneva lo stato di realizzazione delle
15 opere di urbanizzazione primaria, oggetto del contratto di appalto tra e Pt_1 [...]
e non poteva, pertanto, essere utilizzato per valutare l'adempimento delle CP_2
obbligazioni assunte dall'ing. nell'ambito dell'accordo economico del 10.09.2007, che CP_1
ha ad oggetto prestazioni di natura diversa e autonoma.
c.3) Con un terzo motivo, l'appellante ha contestato l'accoglimento delle domande dell'ing.
relative alle progettazioni edili (voci b, c, d del ricorso monitorio). CP_1
ha sostenuto di aver contestato sia l'an che il quantum delle prestazioni sin dall'atto di Pt_1
citazione in opposizione. Ha rilevato che l'ing. non aveva fornito prova della corretta CP_1
esecuzione delle progettazioni, tanto che si era impegnato a presentare varianti, poi non depositate. Ha criticato la quantificazione operata dal giudice, ritenendo insufficiente la decurtazione del 15% e proponendo invece la detrazione del costo di un nuovo professionista per la redazione delle varianti, stimato in almeno € 50.000,00.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva, in via preliminare, che il corrispettivo per le prestazioni oggetto di contestazione era stato espressamente previsto con l'Accordo Economico del 10.09.2007 (che aveva così integrato la “convenzione” del 30.1.2006 con cui il corrispettivo non era stato liquidato in maniera precisa, ma erano stati solo stabiliti i criteri della sua successiva determinazione), con cui le parti avevano espressamente fissato in euro 40.000,00 il corrispettivo per le progettazioni di ciascun comparto (comparto G – residenze stagionali, comparto G –
residenze alberghiere, strutture alberghiere comparti D ed E), per un totale di €.120.000,00, con modalità di pagamento chiare e una scadenza certa (10.09.2009).
Quanto alla prova dell'esecuzione delle progettazioni, la Corte ritiene corretta la valutazione del
Tribunale, che ha ritenuto l'adempimento sufficientemente dimostrato attraverso:
- la produzione degli elaborati progettuali, datati tra gennaio e febbraio 2006;
- il rilascio delle corrispondenti concessioni edilizie da parte del Comune di Sarroch, nelle quali
16 l'ing. risulta indicato come progettista;
CP_1
- la documentazione contabile attestante il pagamento da parte di della somma di Pt_1
€.62.000,00 a titolo di acconto in favore del professionista, riferito espressamente alle progettazioni oggetto di causa.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, integrano una prova documentale idonea a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e non risultano efficacemente smentiti dalle generiche contestazioni dell'appellante.
Quanto all'inadempimento relativo alla mancata presentazione delle varianti, si è ampiamente motivato al punto che precede e, al riguardo, la Corte condivide l'impostazione del Tribunale,
che ha ritenuto tale omissione non idonea a incidere in modo sostanziale sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto, trattandosi di prestazione accessoria rispetto all'obbligazione principale di redazione dei progetti.
La decurtazione del 15% operata dal primo giudice appare congrua e proporzionata, anche alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e del carattere gratuito della prestazione accessoria, come espressamente previsto nell'accordo economico che,
sul punto, aveva introdotto una nuova obbligazione a carico del professionista, così integrando il contratto del 30.1.2006.
La pretesa dell'appellante di detrarre dal compenso dovuto all'ing. il costo da sostenere CP_1
per affidare a un nuovo professionista l'incarico della redazione delle varianti, stimato apoditticamente in €.50.000,00, non può essere accolta, non essendo stata fornita alcun minimo elemento probatorio concreto utile a tal fine.
La pretesa dell'appellante non può pertanto trovare accoglimento né sotto il profilo della incidenza della mancata consegna delle varianti sul corrispettivo spettante al professionista per le prestazioni svolte, né sotto il profilo del risarcimento del danno patito a causa di tale inadempimento. Difatti, trattasi di danno meramente potenziale, la cui concreta portata non è
17 stata affatto provata e per il quale, in ogni caso, manca la prova che la decurtazione del corrispettivo nei termini del 15 % del suo importo complessivo non sia sufficiente a coprire il costo che la società dovrebbe sostenere per fare eseguire le varianti da altro professionista, Pt_1
considerato che il danno sarebbe stato difatti al massimo pari alla differenza tra i due importi.
In definitiva, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato l'esecuzione delle prestazioni principali e valutato l'incidenza dell'inadempimento accessorio, quantificando all'esito di tali accertamenti e valutazioni il corrispettivo residuo dovuto al professionista.
c.4) Con un quarto motivo, ha censurato il riconoscimento di un compenso autonomo per Pt_1
la redazione del piano di prevenzione incendi (voce a) del ricorso monitorio).
L'appellante ha sostenuto al riguardo che tale prestazione era funzionale all'ottenimento delle concessioni edilizie e quindi ricompresa nell'accordo economico, che prevedeva espressamente l'attività “fino all'ottenimento delle concessioni edilizie”. Ha contestato la motivazione del giudice, ritenuta apodittica e contraria alle risultanze documentali e al comportamento delle parti.
Ha inoltre ribadito di aver contestato anche il quantum richiesto, evidenziando incongruenze nella parcella approvata dall'Ordine.
La Corte osserva che l'Accordo Economico del 10.09.2007 distingue chiaramente le prestazioni oggetto di compenso, individuando in modo puntuale le progettazioni edili per i comparti G, D
ed E quali uniche prestazioni per le quali era stato determinato il corrispondente compenso.
L'inciso “fino all'ottenimento delle concessioni edilizie”, contenuto nella rubrica delle progettazioni, deve essere interpretato secondo criteri di buona fede e coerenza sistematica (artt.
1362 e 1363 c.c.), come riferito alle attività strettamente connesse all'attività progettuale,
redazione, presentazione e modifica dei progetti in modo tale da ottenere il rilascio delle concessioni edilizie e, quindi, fino al loro ottenimento. Non può invece estendersi a prestazioni tecniche ulteriori e autonome, come la redazione del piano di prevenzione incendi.
In tal senso, la Corte condivide l'interpretazione del Tribunale, secondo cui il piano antincendio
18 non costituisce presupposto necessario per il rilascio della concessione edilizia, bensì per l'agibilità dell'immobile, e dunque si colloca in una fase successiva e distinta rispetto all'iter autorizzativo edilizio.
Tale distinzione è confermata dalle risultanze documentali, in particolare dalla richiesta di parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, presentata da in data 4.4.2006, nella quale Pt_1
l'ing. è indicato come redattore del piano, e dal parere favorevole rilasciato il CP_1
21.9.2006. La stessa appellante, dunque, ha riconosciuto e utilizzato l'elaborato prodotto dal professionista, traendone beneficio diretto.
Non trattandosi di prestazione accessoria rispetto alla redazione dei progetti delle opere edili,
non può ritenersi che la sua esecuzione fosse stata dalle parti ritenuta compresa e assorbita dalla previsione del corrispettivo per la progettazione.
Pertanto, presupponendosi la natura onerosa dell'attività resa dal professionista ed essendo risultata provata la sua esecuzione, per la redazione del piano di prevenzione incendi spetta all'ing. un autonomo compenso, ulteriore rispetto a quello previsto per l'attività CP_1
progettuale disciplinata nella “convenzione” del 30.1.2006 e nel successivo “accordo
economico” del 10.9.2007.
Peraltro, rientra nell'ordinario svolgimento dei rapporti quale è quello oggetto di causa che,
sussistendo la necessità per il costruttore di predisporre anche il piano di prevenzioni incendi, lo stesso scelga di affidare il relativo incarico allo stesso professionista cui in precedenza era stato affidato l'incarico di progettare le opere edili, senza che per questa sola ragione possa ritenersi legittimo l'affidamento a che la ulteriore e diversa prestazione sia prestata gratuitamente o possa ritenersi assorbita nelle precedenti e che per essa, quindi, non debba essere pagato alcun ulteriore corrispettivo.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di escludere l'onerosità della prestazione in esame, che ad essa le parti non avessero fatto riferimento nell'“accordo economico” del 10.9.2007. Difatti,
19 come precisato più volte, con tale accordo le parti avevano semplicemente voluto confermare quanto già previsto con il contratto di appalto del 16.11.2005 (cui era collegato l'affidamento all'ing. dell'incarico di direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di CP_1
urbanizzazione) e integrare la “convenzione” del 30.1.2006 con la determinazione del corrispettivo e dei tempi di pagamento (oltre che con la previsione dell'obbligo specifico a carico del professionista di apportare a titolo gratuito ai progetti le eventuali varianti che la committente avesse chiesto dopo l'approvazione dei progetti).
La mancata menzione delle altre prestazioni rese dal professionista (estranee ad ambo gli incarichi) non può pertanto ritenersi elemento sufficiente per ritenere che per le stesse le parti avessero concordato la loro gratuità.
Quanto alla contestazione del quantum, la Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la doglianza sul valore economico della prestazione, così come liquidato dal tribunale, non risulta specificamente formulata in primo grado, né suffragata da elementi tecnici o contabili idonei a dimostrare l'incongruità della parcella. In assenza di contestazione puntuale e documentata, la stima approvata dall' di Cagliari, pari a €. 18.804,59, Parte_2
può essere ritenuta congrua e utilizzata come parametro di liquidazione, ai sensi dell'art. 2233
c.c., anche considerata l'assenza di elementi di stima differenti, nemmeno allegati dall'odierna appellante.
In definitiva, la Corte ritiene che la redazione del piano di prevenzione incendi costituisca una prestazione autonoma, non ricompresa nell'accordo economico, regolarmente eseguita dal professionista e meritevole di compenso.
La motivazione del Tribunale, lungi dall'essere apodittica, si fonda su una corretta interpretazione del contratto e su una valutazione coerente delle risultanze istruttorie, in assenza di contestazioni specifiche e concrete o di elementi di valutazione e liquidazione alternativi,
nemmeno dedotti dall'appellante.
20 c.5) Con un quinto motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto come dovuto all'ing. il compenso per il coordinamento CP_1
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili comparto G – residenze
stagionali.
La società sostiene che non vi sia stato alcun conferimento di incarico per tale prestazione, Pt_1
né alcuna accettazione da parte sua. Ha contestato la documentazione prodotta dall'ing.
, ritenendola riferita ad opere non realizzate da e ha evidenziato che l'unica CP_1 Pt_1
residenza stagionale realizzata dalla società è in materiale “Isotek”, mentre il piano prodotto si riferiva a strutture in cemento armato e calcestruzzo. Ha ipotizzato che il piano fosse stato redatto per altro committente ( e ha inoltre contestato il quantum richiesto dal Controparte_2
professionista e riconosciuto dal tribunale, ritenendo prive di valore probatorio sul punto le parcelle approvate dall'Ordine di appartenenza dell'appellato.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.
La Corte osserva, in primo luogo, che la prestazione in oggetto non risulta espressamente prevista né nell'Accordo Economico del 10.09.2007 né nella Convenzione del 30.01.2006, ma ciò non ne esclude la rilevanza ai fini del riconoscimento del compenso al professionista, ove ne sia dimostrata l'effettiva esecuzione e l'utilità per il committente.
Sul punto valgano le stesse ragioni spiegate al punto che precede in ordine all'autonoma rilevanza della prestazione in esame e alla sua onerosità.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, che l'ing. aveva effettivamente svolto l'attività di coordinamento CP_1
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili del comparto G, e che tale attività era stata riconosciuta e utilizzata dalla stessa Pt_1
In particolare, è stato prodotto in giudizio l'elaborato contente il piano di sicurezza redatto dall'opponente e, inoltre, è emerso dall'istruttoria che le opere di edificazione delle residenze
21 stagionali erano state iniziate - circostanza che presuppone necessariamente l'avvenuta redazione del piano di sicurezza - ed i lavori si erano svolti sotto il coordinamento proprio dell'ing.
, almeno fino alla data delle sue dimissioni del 12.5.2008, ossia quando aveva CP_1
comunicato alla le sue dimissioni dall'incarico di coordinamento della sicurezza nella Pt_1
progettazione ed esecuzione delle opere edili, riepilogando lo stato dei lavori.
La società attrice, in risposta alle dimissioni, le aveva accettate e aveva altresì confermato lo stato di avanzamento dei lavori, così avallando implicitamente l'operato svolto dall'ing. CP_1
fino a quel momento.
Quanto all'eccezione relativa alla presunta incongruenza tra il contenuto del piano di sicurezza e le caratteristiche costruttive dell'unica residenza realizzata da la Corte rileva che tale Pt_1
circostanza non è stata provata in modo idoneo. L'affermazione secondo cui il piano si riferirebbe a strutture in cemento armato e calcestruzzo, mentre l'edificio sarebbe stato realizzato in materiale “Isotek”, si fonda su mere allegazioni, prive di riscontro tecnico o documentale. Né
è stata fornita prova che il piano fosse stato redatto per altro committente, trattandosi di una mera ipotesi non suffragata da elementi oggettivi.
Quanto alla contestazione del quantum, valgono essenzialmente le stesse considerazioni svolte in merito al compenso liquidato per la redazione del piano di prevenzione incendi. Al riguardo,
la Corte ritiene che, in assenza di una specifica e puntuale contestazione del valore economico della prestazione, la parcella approvata dall' possa essere Controparte_3
utilizzata come parametro di liquidazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., anche considerata l'assenza di contestazioni specifiche e concrete o di elementi di valutazione e liquidazione alternativi fondati su criteri tecnici o tariffari, nemmeno dedotti dall'appellante.
In conclusione, la Corte ritiene che la prestazione fosse stata effettivamente eseguita, oltre che accettata dalla committente, e che il compenso riconosciuto dal Tribunale sia congruo e conforme alle risultanze istruttorie.
22 d) Per i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato nella sua interezza, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., scaglione delle cause di valore da euro 52.000,00 a
260.000,00, secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, senza alcuna discrezionalità, la dichiarazione in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
2935/2020 del 11.11.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_1
che si liquidano in complessivi euro 7.440,00, per compensi, oltre spese generali e
[...]
accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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