Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 04.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15971/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Muratori ricorrente
E in persona del l.r.p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo.
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Serafini.
resistenti
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08.07.2024 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.07120249032883581000 notificata in data 18.06.2024 da per la provincia di Napoli, Controparte_3 relativa a crediti di varia natura, per l'importo complessivo di euro 593.233,96, discendente da varie pretese;
di avere interesse ad impugnare in questa sede le seguenti cinque cartelle:
1. Cartella di pagamento n. 07120180001890441000, asseritamente notificata in data 22 gennaio 2018, contenente la pretesa dell' per un asserito omesso pagamento riferito a rate premio relative all'annualità CP_1
2017, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 338,18;
1
2. Cartella di pagamento n. 07120190018534588000, asseritamente notificata in data 22 gennaio 2019, limitatamente al ruolo contenente la pretesa dell' per un asserito omesso pagamento riferito a CP_1 rate/regolazioni premio relative all'annualità 2017 e 2018, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 1.095,63;
3. Cartella di pagamento n. 07120210012206716000, asseritamente notificata in data 24 maggio 2022, contenente la pretesa dell' per un asserito omesso pagamento riferito a rate premio relative all'annualità CP_1
2019, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 388,42;
4. Cartella di pagamento n. 07120220034251133000, asseritamente notificata in data 08 luglio 2022, limitatamente al ruolo contenente la pretesa dell' per un asserito omesso pagamento riferito a rate CP_1 premio relative all'annualità 2020, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 382,87;
5. Cartella di pagamento n. 07120220174243023000, asseritamente notificato in data 18 gennaio 2023, contenente la pretesa dell' per un asserito omesso pagamento riferito a rate premio relative all'annualità CP_1
2022, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione per euro 342,81.
La società ha rappresentato che gli atti presupposti indicati in precedenza non sono stati notificati ovvero sono stati notificati illegittimamente e ha esposto i seguenti motivi: a. nullità, illegittimità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento: omessa, inesistente ovvero illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
B. decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 in seguito all'omessa, inesistente ovvero illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato;
c. prescrizione quinquennale delle richieste contributive e assistenziali limitatamente all'annualità 2017 e 2018; d. nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione – violazione art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 7 legge n. 212/2000 – mancata allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti in questo richiamati e non notificati;
E. incertezza omessa indicazione base di calcolo, illegittimità degli interessi – carenza di motivazione. Essa ha rassegnato le seguenti conclusioni “in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento indicate in premessa e della notifica delle stesse, annullare gli atti elencati e le iscrizioni a ruolo in questi contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ovvero di quello di prescrizione per gli importi relativi alle annualità 2017 e 2018, alla data di notifica dell'atto opposto;
in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249032883581000 e le cartelle presupposte ovvero dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
L' ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
onere del Concessionario di CP_1 controdedurre in punto di prescrizione successiva alla notifica della cartella;
la corretta notifica delle cartelle e ha concluso chiedendo “In via principale affinché dichiari la carenza di legittimazione passiva del poiché responsabile di Napoli. Nel merito affinché l'adito CP_1 Controparte_4
2 Giudice, disattese le eccezioni, deduzioni e pretese del ricorrente, voglia rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, ritenute legittime le deduzioni e richieste del con vittoria CP_1 delle spese di giudizio. In subordine, con compensazione delle spese di giudizio, in quanto ragioni di giustizia sostanziale impongono che sia solo il Concessionario a dover a subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio trattandosi di attività successive alla formazione del ruolo”.
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
la corretta Controparte_2 notifica delle cartelle per cui è causa;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata anche in considerazione della normativa emergenziale da Covid-19; la sufficiente motivazione dell'intimazione di pagamento e ha chiesto di “1) In via del tutto preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per palese tardività della stessa;
2)In via principale, nel merito, rigettare la domanda perché improponibile e/o improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, condannando controparte alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente Procuratore antistatario”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
L'azione risulta intentata a seguito della notifica in data 18.06.2024 di un'intimazione di pagamento, scaturente, per quanto di interesse in questa sede, da cinque cartelle esattoriali relative a pretese rivendicate dall CP_1
L'intimazione di pagamento costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr 602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). L'intimazione di pagamento ha efficacia per un anno dalla sua notifica (termine che ha sostituito gli originari 180 giorni, per effetto delle modifiche di cui al Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26).
Il contribuente, legittimato a resistere alla minaccia di esecuzione (dovendo l'intimazione assimilarsi al precetto), può investire il Giudice adito di vizi propri, sia formali che sostanziali
3 dell'intimazione nonché della c.d tutela recuperatoria, ai sensi dell'art. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.
Avuto riguardo al caso in esame, la società ricorrente, nell'ottica di recuperare la tutela di merito, assertivamente preclusa per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, ha rispettato l'onere di agire nei 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate dall per gli anni 2017 e 2018. CP_1
Va dunque rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall in CP_1 quanto la ricorrente eccependo la prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali per cui è causa e la prescrizione successiva alla formazione del titolo esecutivo, ha correttamente convenuto l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria (cfr. Cass SU. 08/03/2022, n.7514).
Parimenti, vi è legittimazione passiva di dal momento che la ricorrente ha rappresentato CP_5
l'omessa/viziata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, il cui incombente è a carico del
Concessionario, nonché ha proposto opposizione formale all'intimazione di pagamento quindi un'opposizione agli atti esecutivi, ex art.617, 1° comma c.p.c. da ritenersi tempestiva in quanto proposta entro 20 gg dalla notifica dell'intimazione.
Ciò posto, va evidenziato che il ha fornito adeguata prova della notifica delle CP_3 cartelle esattoriali. La n. 07120180001890441 pari ad € 224,02 relativo al mancato pagamento della rata premio anno 2017, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesti per la tutela assicurativa del socio lavoratore, risulta notificata in data 22.01.2018; la n. 07120190018534588 pari ad € 764,53 relativo al mancato pagamento della regolazione premio anno 2017 e della rata premio anno 2018, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesti per la tutela assicurativa del socio lavoratore, risulta notificata in data 22.01.2019; la n. 07120210012206716 pari ad € 302,61 relativo al mancato pagamento della rata premio anno 2018, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesti per la tutela assicurativa del socio lavoratore, risulta notificata in data
24.05.2022; la n. 07120220034251133 pari ad € 306,27 relativo al mancato pagamento della rata premio anno 2020, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesti per la tutela assicurativa del socio lavoratore, risulta notificata in data 08.07.2022; la n. 07120220174243023000, pari ad €
342,81 relativo al mancato pagamento rata premio relative all'annualità 2022, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, risulta notificata in data
18.01.2023.
Le notifiche risultano documentate mediante la produzione della PEC e della busta telematica in formato EML contenente ciascuna delle cartelle per cui è causa.
A fronte di tale prova la società all'odierna udienza si è limitata a mezzo del suo procuratore a riportarsi al ricorso e nulla ha obiettato in ordine alla prova della notifica offerta da . CP_5
4 Con la prova della corretta notifica delle cartelle, è preclusa all'opponente la doglianza relativa ai vizi formali quali la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 e la prescrizione delle rate di premio CP_1 dalla data della loro maturazione.
L'opponente ha eccepito la prescrizione anche in riferimento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (cfr. pag.10 del ricorso).
Orbene, considerando le date di notifica di ciascuna delle cartelle, rispettivamente
22.01.2018, 22.01.2019, 24.05.2022, 08.07.2022, 18.01.2023, risulta prescritto il credito presente solo nella cartella esattoriale n. 07120180001890441 dal momento che dal 22.01.2018 il termine prescrizionale applicabile, quello quinquennale ex art.3, comma 9 della legge 335/95 (cfr. sezioni
Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 23397/2016) risulta consumato alla data di notifica dell'intimazione avvenuta il 18.06.2024, anche tenendo conto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di 311 giorni (gg. 129 + 182).
Contrariamente alla tesi di , non è applicabile l'art. 68, co. 4 bis) del DL n. 18/2020, il CP_5 quale ha stabilito, a causa dell'emergenza da Covid-19, una sospensione di 24 mesi del termine di prescrizione (di 5 o 10 anni) per i carichi affidati all nel solo periodo Controparte_2 dal 8/3/2020 al 31/12/2021. Il comma 1 recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. È corretto ritenere operante l'art. 12 del D.lgs. 159/2015, la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
5 La ratio di tale previsione e il suo limite temporale, è evidentemente quella di salvaguardare l'azione esecutiva, malauguratamente cadente nel periodo di emergenza sanitaria ove sussistevano le limitazioni governative all'agire della popolazione. Tale disposizione riguarda la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni
è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Il caso in esame esula dalla previsione dell'art.68 cit. dal momento che la fattispecie attiene all'esecuzione dei titoli costituiti dagli avvisi, già affidata al Concessionario. Per le restanti cartelle a partite da quella notificata il 22.01.2019 la prescrizione quinquennale non risulta consumata alla data di notifica dell'intimazione.
Infine, ai capi D e E, la società ha prospettato un vizio proprio dell'intimazione di pagamento, ascrivibile al novero delle opposizioni agli atti esecutivi, ex art.617, 1° comma c.p.c. Per tali doglianze, l'azione è tempestiva siccome proposta nel termine di 20 gg dalla notifica dell'intimazione ma è infondata. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, prevede che la notifica da parte del concessionario della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo avvenga tramite il ricorso ad apposito modello ministeriale, contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Il modello così previsto, approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999, prevede - come già ha ricordato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17467 del 2012; Cass. 16121 del 2019) - la relata di notifica come parte da separare all'atto della consegna dello stesso al destinatario, sicché al contribuente viene consegnato in busta chiusa l'originale dell'atto di intimazione e non una copia dello stesso.
La relata di notifica, posta all'esterno della busta, è compilata, dalla "finestra" in cui è contenuta, a ricalco sull'originale da consegnare e poi staccata per la consegna all'agente per la riscossione.
In questa matrice deve ravvisarsi la prova della notifica dell'intimazione di pagamento. La medesima matrice assume anche valore dimostrativo dell'intervenuta notifica di un atto di contenuto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Essa, infatti, dimostra non solo la specifica identità dell'atto notificato, indicando espressamente - in basso a destra con la dicitura "intimazione numero" - il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale consegnato al destinatario, ma anche il contenuto dello stesso, consistente appunto in una "intimazione di pagamento" (come precisato in esordio alla relata) redatta tramite la compilazione dell'apposito modello ministeriale.
Una simile indicazione consente di riferire la relata di notifica all'intimazione di pagamento al suo
6 interno menzionata e di inferirne il contenuto, come predeterminato dal modello ministeriale utilizzato. Questo modello, esaustivamente compilato, contenendo l'intimazione a provvedere al saldo della somma riportata nella cartella di pagamento, manifesta chiaramente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e vale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4 e art. 1219 c.c., comma 1, a costituire in mora il debitore e a interrompere il decorso della prescrizione.
All'esito assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata l'insussistenza del diritto del Concessionario, quale mandatario dell di CP_1 procedere ad esecuzione forzata in base all'intimazione di pagamento, limitatamente alla sola cartella n. 07120180001890441 in quanto i crediti pretesi sono prescritti.
Per il resto, il ricorso va rigettato.
Le spese, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, si compensano per la metà
e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti e in favore della società ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto del
Concessionario, quale mandatario dell di procedere ad esecuzione forzata in base CP_1 all'intimazione di pagamento, limitatamente alla sola cartella n. 07120180001890441 per intervenuta prescrizione dei crediti;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 1.508,80 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della società opponente della restante metà, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 04.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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