Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2025, proposto dalla società Humanitas Soc.Coop.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Minasi e Sabrina Frisina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Creaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 925 del 06.10.2025, con la quale, avuto riguardo alla cd. Circolarizzazione ex art. 16- septies D.L. n. 146/2021, non è stato riconosciuto nessuno dei crediti indicati dalla Humanitas Società Cooperativa Sociale, con conseguente chiusura nella contabilità aziendale di tutte le partite interessate dal provvedimento rimaste, in tutto o in parte, aperte, in applicazione dell’articolo 16- septies, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RO ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3.11.2025 e depositato in data 14.11.2025, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 925 del 06.10.2025 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di adesione al procedimento di circolarizzazione di cui all’articolo 16 -septies , comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, dalla stessa presentata in data 17 novembre 2022, n. 1053 (protocollo SIAR n. 509054).
1.1 Con la deliberazione oggetto di gravame, sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria condotta dal cd. Gruppo Circolarizzazione, il Direttore Generale dell’A.S.P. ha dichiarato di non poter riconoscere nessuno dei crediti oggetto della summenzionata istanza di adesione, pari alla complessiva somma di € 2.186.682,25, relativa a n. 144 fatture, di cui n. 85, emesse per un totale di euro 1.266.423,49, oggetto delle sentenze appresso indicate, in quanto:
- “ relativamente al credito presunto circolarizzato sono intervenute le seguenti sentenze azionate dalla Regione Calabria contro Humanitas, con le risultanze ivi indicate: Tribunale Ordinario di Catanzaro 19 luglio 2022, n. 1076/2022 (RG n. 4350/2016) - Prestazioni degli anni dal 2009 al 2013: accolta parzialmente l’opposizione e condannata la Parte attrice, Regione Calabria; Tribunale di Palmi (RC) 27 dicembre 2023, n. 1002/2023 (RG n. 696/2018) - Prestazioni dell’anno 2014: dichiara il difetto di legittimazione passiva della Parte attrice, Regione Calabria, in capo alla quale la Società aveva comunque emesso le fatture oggetto dell’azione; Tribunale di Palmi (RC) 2 dicembre 2019, n. 1083/2019 (RG n. 695/2018) - Prestazioni dell’anno 2015: accolta l’opposizione e condannata la Parte attrice, Regione Calabria” ;
- “ le n. 11 fatture, emesse nell’anno 2016 per euro 176.552,62 e rientranti nell’atto di transazione di cui alla deliberazione 16 settembre 2024, n. 712, sono state interamente pagate con mandato 30 maggio 2024, n. 7102”;
- “ anche n. 3 fatture, emesse per euro 46.793,42, risultano pagate”;
- “per le n. 45 fatture rimanenti, emesse per un totale euro 696.771,56, il Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, su specifica richiesta del Gruppo Circolarizzazione, con nota 10 giugno 2025, n. 44977, ha comunicato che non sono dovute in quanto “come specificato dal Contratto-Ponte art. 3.4: “La quota sociale della retta, nelle Strutture che attualmente erogano attività di tipo sociosanitario, sarà a carico dell'ASP solo se e quando interverranno direttive in tal senso dalla Regione Calabria”;
- “comunque, per l’anno 2014, le cui partite sono state interessate dalla sentenza del Tribunale di Palmi (RC) 27 dicembre 2023, n. 1002/2023 (RG n. 696/2018), non è risulta intervenuto alcun rapporto convenzionale tra il Fornitore e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, tant’è lo stesso non ha mai inviato la relativa richiesta convenzione” .
2. Mediante plurimi motivi di gravame, la società ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento delle partite di credito in questione evidenziando:
- la tenutezza al pagamento delle somme di cui alle sentenze summenzionate, in forza delle quali sarebbe stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della sola Regione Calabria ma non anche dell’A.S.P. di Reggio Calabria;
- che la pretesa assenza di un rapporto convenzionale con l’A.S.P. non avrebbe potuto essere addotta a giustificazione del mancato riconoscimento del credito. Ciò in ragione dell’effettiva erogazione delle prestazioni socio-assistenziali da parte dalla ricorrente, in favore di terzi, su richiesta della stessa Azienda Sanitaria. In ogni caso, i rapporti tra l’Humanitas e l’amministrazione risulterebbero regolamentati dalla convenzione stipulata in data 14.01.2004, cui ha fatto seguito la Delibera n. 241 del 26.01.2004;
- la mancata approvazione, da parte della Regione Calabria, delle direttive necessarie alla individuazione della quota sociale della retta a carico dell’ASP, non avrebbe potuto essere addotta a sostegno dell’inesistenza del credito, siccome traente titolo nelle prestazioni comunque erogate, pena l’illegittimo arricchimento dell’Azienda, ai sensi dell’art. 2041 c.c.
3. L’A.S.P. di Reggio Calabria, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, giacché l’odierna controversia avrebbe ad oggetto posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di diritti di credito, alcuni peraltro oggetto di contenzioso. L’azienda ha, in ogni caso, contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
4. In occasione della camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Premesso che la giurisdizione va determinata in ragione del petitum sostanziale dedotto in giudizio - il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un, ord. n. 17618/2017) - nel caso in esame parte ricorrente, mercé la formale impugnazione della deliberazione in epigrafe, ha sostanzialmente chiesto l’accertamento giurisdizionale del proprio diritto di credito avuto riguardo alle prestazioni sanitarie dalla stessa rese.
Vengono, dunque, in esame, situazioni giuridiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, il cui scrutinio rientra nella giurisdizione del g.o.
6. Più precisamente, per come questa Sezione ha avuto modo di chiarire in controversie analoghe alla presente (sent. n. 34 del 14.01.2025 e n. 480 del 22 luglio 2024), la procedura di “circolarizzazione”, avviata dall’Azienda ai sensi dell’art. 16 septies della L. n. 215/2021, è funzionale alla complessiva ricognizione del debito maturato a carico della stessa fino al 31 dicembre 2020 ed ha, dunque, la finalità di definire i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati da fornitori/erogatori in relazione a tutte le fatture od altro titolo di credito emessi fino a tale data.
Nell’attività di verifica e/o di ricognizione dei debiti svolta dall’Amministrazione resistente non sono ravvisabili elementi valutativi integranti l’esercizio di attività discrezionale e/o spendita di potere amministrativo, risolvendosi tale vaglio nell’attività di controllo, liquidazione e pagamento, “ previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020 ”, ovvero in una attività di diritto privato della P.A. sulla sorte del sottostante rapporto obbligatorio (già eseguito o in corso di esecuzione), cui si contrappone una posizione di diritto soggettivo del creditore al soddisfacimento del credito.
6.1 L’impugnata delibera, avuto specifico riguardo alla società ricorrente, si risolve, dunque, nel mancato riconoscimento di partite creditorie la cui contestazione, per le ragioni innanzi esposte, rientra nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2 c.p.a., se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.
8. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA CR, Presidente
RO ZU, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ZU | CA CR |
IL SEGRETARIO