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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1038/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 12:11, innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi: per e , l'avv. LIVOTTO GIULIANA;
Parte_1 Parte_2 per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, la Controparte_1 dott.ssa PRIANO, giusta delega che dimette.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Livotto si riporta alle note conclusive depositate e insiste sulla errata valutazione del motivo di impugnazione del verbale oggetto della sentenza impugnata che non è la mancata notifica ma la notifica fuori termine. Nel merito della violazione, evidenzia che i soggetti erano già stati identificati al momento del sinistro, in particolare , effettivo trasgressore, individuato come tale fin dal verbale del Pt_1
29.11.2021 non essendo chiaro perché poi ci si sia avvalsi dell'art. 201 C.d.S. facendo riferimento al PRA.
Quanto ai 90 giorni, controparte fa leva sul fatto di aver all'esito della prima notifica nulla effettuato gli accertamenti in base ai quali avrebbe poi effettuato la seconda notifica che è andata a buon fine. In realtà non è avvenuto questo perché la notifica tardiva del 20.7.2022 si compiva al medesimo indirizzo della prima notifica e tutti gli accertamenti sono stati compiuti dalla successivamente alla notifica del CP_1 ricorso di impugnazione del verbale. Evidenzia quindi che tutto l'impianto di notifica non è stato rituale.
La dott.ssa Priano, contesta quanto ex adverso dedotto rilevando che il verbale non è stato contestato nell'immediatezza in quanto è incorso in una violazione da cui è derivato un sinistro stradale. Il Pt_1 sinistro è del 18.11.2021 e il verbale è stato redatto il 17.1.2022, esperiti gli accertamenti del caso. Pertanto, non essendoci stata contestazione immediata i dati sono raccolti dai pubblici registri;
consultando i pubblici registri e la carta di circolazione la residenza era quella di Vicolo 7°, n. 11, come scritto nel verbale. Quando il verbale è stato notificato con le Poste agli interessati, il luogo di residenza è risultato inesistente e a quel punto, dal momento del ritorno della ricevuta decorreva il termine di 90 giorni per procedere alla notifica al nuovo indirizzo emerso dagli accertamenti dei Carabinieri. In sede di ricorso, a fronte delle eccezioni sollevate dai ricorrenti, sono stati esperiti ulteriori accertamenti interessando la Polizia Locale con conferma della non esistenza del Vicolo 7°, n. 11. L'inesistenza della notifica è emersa il 5.6.2022 e la notifica andata a buon fine si è compiuta il 20.7.2022.
1 L'Avv. Livotto aggiunge che entrambe le notifiche – sia quella andata a buon fine che non – sono al medesimo indirizzo. Insiste sul fatto che il trasgressore era stato identificato, essendo in atti lo scambio di generalità del 28.11.2021 ove lo stesso è indicato come trasgressore.
La dott.ssa Priano precisa di non aver fatto riferimento a una mancata identificazione al momento del sinistro ma solo a una mancata contestazione immediata del verbale.
Il Giudice si riserva.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1038/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1038/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , e Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
Con l'avv. LIVOTTO GIULIANA
- appellanti - contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
- appellata -
In punto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/191 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con atto di citazione in appello notificato il 27.2.2024 e Parte_1 Parte_2 agivano per ottenere la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 54/2024, pubblicata il CP_1
29.1.2024 a conclusione del procedimento R.G. 4323/2023. Allegavano:
- errata valutazione del motivo di impugnazione per aver il Giudice erroneamente ritenuto che gli opponenti lamentassero la mancata notifica del verbale di contravvenzione e non invece la tardività della stessa per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 201 C.d.S.;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S. per essere stata la notifica effettuata all'indirizzo risultante dai pubblici registri e non invece, come sarebbe stato corretto, a quello rilevato al
3 momento dell'identificazione dei trasgressori;
- difetto di notifica e mancato espletamento delle formalità prescritte;
- erronea dichiarazione di tardività del deposito del documento allegato dai ricorrente alle note conclusive in primo grado.
Chiedevano, quindi, la sospensiva del verbale opposto, la dichiarazione di sua invalidità con annullamento dello stesso e di ogni sanzione applicata con il medesimo o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
− Si costituiva l'1.7.2024 la , eccependo in via preliminare la nullità della notifica Controparte_1 dell'appello in quanto effettuata direttamente alla e non all'Avvocatura e chiedendone CP_1 comunque il rigetto.
− Le parti comparivano all'udienza del 4.7.2024 e il Giudice, rilevata l'erroneità del rito prescelto, ne disponeva il mutamento ex art .4, comma 1, D.Lgs. 150/2011.
Il Giudice, sentiti i difensori, rigettava la richiesta di sospensiva e, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusionale.
***
− In primo luogo, fermo il già operato mutamento del rito, va rilevato che l'appello risulta proposto con citazione anziché con ricorso.
− Sul punto va ricordato che nel procedimento di opposizione a ordinanza di ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell' art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (Cassazione civile sez. II, 17/07/2024, n.19754; Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del
2015; Cass. n. 25061 del 2015).
− Nel caso di specie, tuttavia, va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'appello – nonostante introdotto con citazione – non risultando intervenuta la notifica della sentenza di primo grado e quindi essendo applicabile il termine lungo per l'impugnazione con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta il 29.1.2024.
***
− Nel merito, l'appello risulta parzialmente fondato.
− Risulta dagli atti che in data 17.1.2022 presso il Comando Stazione di Casale sul Sile (TV) veniva elevato
4 il Verbale di contestazione n. 245317330 nei confronti di quale trasgressore e di Parte_1
, quale obbligata in solido, per la violazione dell'art. 148, commi 10-16 C.d.S. Parte_2 commessa in data 28.11.2021 alle ore 19:30 circa a Mogliano Veneto (TV), Via Zero Branco perché
“sorpassava altro veicolo in corrispondenza di una curva invadendo completamente l'opposto senso di marcia, rientrando provocava sinistro stradale. Fatto accertato a seguito di rilievi foto-planimetrici e/o accertamenti del sinistro stradale”
(doc. 2 ricorrenti).
− Contro tale verbale proponevano ricorso gli odierni appellanti, dapprima davanti al Prefetto di Treviso
e, successivamente, davanti al Giudice di Pace di . CP_1
− L'art. 201 C.d.S. (nel testo vigente ratione temporis) prevede che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento, o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato a uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.
− Il comma 3 dell'art. 201 C.d.S. prevede che alla notificazione si provveda a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
In ogni caso, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
Per pubblici registri, ai quali fa riferimento l'art. 201 C.d.S., comma 1, infatti, deve intendersi innanzitutto il pubblico registro automobilistico (Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud.
24/09/2010, dep. 25/03/2011), n.6971).
− È stato affermato che se il trasgressore fornisce al P.R.A. un indirizzo insufficiente - e per tale motivo la notifica della contestazione non va a buon fine – il conseguente ritardo non può imputarsi alla pubblica amministrazione (Cass. n. 22400 del 2009).
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, infatti, la decorrenza del termine entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 c. strad., coincide con quella dell'accertamento della violazione nel solo caso in cui sia stato correttamente ed esaurientemente iscritto nel Pubblico registro automobilistico (p.r.a.), oltre al nome del
5 proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 c. strad., anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all'impossibilità di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la p.a. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, nel riscontrare che una prima notifica era avvenuta nel luogo indicato nel pubblico registro e non era andata buon fine per essere l'indirizzo insufficientemente determinato, aveva ritenuto che il termine decorresse dal momento in cui l'Amministrazione aveva ricevuto dal comune risultanze anagrafiche più precise) (Cassazione civile sez. II, 22/10/2009, n.22400).
− Viene fatta salva dalla giurisprudenza l'ipotesi in cui vi sia stato un cambio di indirizzo regolarmente comunicato all'anagrafe (tra le tante: 9/7/2009 n. 16185; 21 n. 1/2006 n. 24673; 20/1/2010 n. 928;
18/1/2010 n. 653) perché ex art. 247 reg. esec. C.d.S., le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) devono essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, con la conseguenza che non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di
150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli (Cassazione civile sez. un.,
09/12/2010, (ud. 28/09/2010, dep. 09/12/2010), n. 24851).
E ciò perché "in tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nell'art. 247 del
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta - anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 59, (Codice della strada abrogato), che imponeva all'interessato la comunicazione del cambio di residenza - che la notifica effettuata, in forza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 985, art. 201, comma 3, ultimo periodo, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente" (Cass. civ. 9/7/2009 n. 16185).
− Nel caso di specie risulta che la abbia tentato una prima notifica via posta in data 9.3.2022 CP_1 con AR 68636352958-8 per (doc. 6 ricorrenti) e con AR 68636352983-0 per (doc. 7 Pt_1 Pt_2
6 ricorrenti), che davano esito di mancato recapito per irreperibilità dei destinatari all'indirizzo indicato con indicazione di indirizzo inesistente.
Indirizzo che era “Vicolo Settimo, 11, 31050 Morgano” per entrambi.
− Tale indirizzo risultava quello di dal P.R.A. (doc. 12 ricorrenti). Pt_2
Va precisato che non risulta applicabile al caso di specie quanto sopra rilevato con riferimento alle ipotesi di cambio di residenza, perché l'ultimo cambio di residenza di risulta risalire al Pt_2
20.8.2008 quando la stessa si trasferiva in Via Settimo n. 11 (doc. 2 appellata, pag. 33).
Tale cambio, quindi, risulta precedente alla successiva comunicazione dalla stessa direttamente effettuata al P.r.a. del proprio indirizzo in data 27.5.2014 in occasione dell'acquisto del mezzo (doc. 2, pag. 41) quando la stessa dichiarava come indirizzo “Vicolo Settimo n. 11” a Morgano (doc. 2 appellata, pag. 41) e quindi l'indirizzo erroneo poi utilizzato dagli accertatori per il primo tentativo di notifica.
Tale indirizzo sbagliato risulta anche dal documento prodotto dalla stessa appellante sub 12, di cui si lamenta la mancata ammissione in primo grado e che viene qui considerato: lo stesso, per quanto qui di rilievo, conferma l'erroneità della comunicazione effettuata dalla stessa ricorrente al P.R.A. e quindi la non imputabilità dell'errore alla P.A.
− A fronte del fallimento del primo tentativo di notifica, il verbale veniva poi notificato a mani agli appellanti in data 20.7.2022 con convocazione presso la Stazione dei Carabinieri.
Per quanto qui di rilevanza, anche in tale verbale di notifica viene indicato come indirizzo “Vicolo Settimo
n. 11”, senza che nulla i trasgressori abbiano in quella circostanza rilevato sul punto (docc. 8 e 9 ricorrenti).
− Nel caso di specie, quindi, la notifica a risulta tempestiva in quanto effettuata nel rispetto del Pt_2 termine di cui all'art. 201 C.d.S. all'indirizzo risultante dai Pubblici Registri e, successivamente - avuta contezza in data 15.6.2022 dell'erroneità dell'indirizzo iscritto presso i Pubblici registri - personalmente alla parte.
− Infatti, come sopra esposto, il termine di 90 giorni per la notifica decorre da quanto la Pubblica
Amministrazione - che incolpevolmente abbia notificato l'atto all'indirizzo sbagliato risultante dai
Pubblici Registri - sia stata in grado di conoscere l'indirizzo corretto.
− Nel caso di specie, quindi, la notifica a risulta avvenuta nel termine di 90 giorni, decorrente dal Pt_2
15.6.2022, data in cui la P.A. era messa in condizione di conoscere dell'inesistenza dell'indirizzo iscritto presso il P.R.A. (doc. 2 appellata, pagg. 29 e 30).
***
− Nel caso di , invece, non è stato dimostrato dall'appellata quale fosse l'indirizzo dello stesso Pt_1 risultante dai Pubblici Registri, essendoci in atti solo attestazione anagrafica da cui risulta che lo stesso
7 sia sempre stato residente a Morgano in Vicolo Settimo n. 2 (doc. 2 appellata, pag. 38).
− In base all'art. 14 L. 689/1981, in caso di notificazione da effettuarsi a più soggetti, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
− Le Sezioni Unite si sono occupate della solidarietà passiva nell'ambito dell'illecito amministrativo con la sentenza n. 890/94 (preceduta dalla n. 4405/91 della prima sezione civile), allorché hanno affermato che l'identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ancorché necessaria per esperire l'azione di regresso L. n. 689 del 1981, ex art. 6 ovvero ai fini della prova della violazione nel giudizio di opposizione o della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarietà, in relazione ai rapporti fra il trasgressore e il coobbligato.
− In tale occasione le S.U., riprendendo le motivazioni del parere del Consiglio di Stato n. 1523 del 1987, hanno precisato: a) che l'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale (sia esso una persona fisica come l'imprenditore individuale o un soggetto collettivo) non presuppone necessariamente l'identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce;
b) che l'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c.; c) che dunque non vi è un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche se l'altra si
è estinta;
d) che, pertanto, l'identificazione dell'autore del fatto può assumere eventualmente carattere di necessità solo per finalità di ordine probatorio;
e) che la previsione dell'azione di regresso di cui alla L. n.
689 del 1991, art. 6, u.c. è autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e l'eventualità che ne sia impossibile l'esercizio non può far venire meno l'obbligazione del debitore solidale.
− Conseguentemente è stato affermato che all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato art. 6,
u.c. verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep. 22/09/2017), n.22082).
8 − Pertanto, il verbale di contestazione deve essere annullato con esclusivo riferimento a , Parte_1 stante la tardività della notifica allo stesso effettuata ex art. 201 C.d.S. con conferma dello stesso nei confronti di obbligata in solido. Parte_2
***
− In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello con riferimento alla posizione di solo uno dei due ricorrenti, che risultano difesi da un unico difensore e che hanno svolto unitaria attività difensiva, le spese del presente grado di giudizio vengono compensate e viene confermata la compensazione anche con riferimento al primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa n. 1038/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 54/2024 del Giudice di Pace di , pubblicata il 29.1.2024 a definizione del giudizio R.G. 4323/2023, conferma con CP_1 riferimento a il verbale impugnato;
Parte_2
- annulla il verbale impugnato e gli atti conseguenti con esclusivo riferimento a;
Parte_1
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Treviso, 16.1.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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