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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 173/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENTILE FRANCESCO e dell'avv. IACONO MARCO, elettivamente domiciliato in
VIA MIGUEL CERVANTES 55/5 80131 NAPOLI presso il difensore avv. GENTILE
FRANCESCO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADEI PAOLO,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE G. OBERDAN 674 47521 CESENA (FC) presso il difensore avv. CASADEI PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatogli in Parte_1
data 27/12/2021 da Controparte_1
per la complessiva somma di € 318.802,05, in forza di due contratti di mutuo fondiario stipulati con atti pubblici notarili del 23/09/2008 e del 03/08/2010, per l'importo complessivo di € 1.050.000,00, dallo stesso con Pt_1 Controparte_2
deducendo:
[...]
- la nullità del mutuo del 2008 per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del TUB e dalla delibera CICR del 22/04/1995;
- la nullità del mutuo del 2010 per violazione del medesimo limite;
- la nullità del mutuo del 2008 anche in quanto stipulato allo scopo di estinguere precedenti esposizioni debitorie del nei confronti della banca mutuante, in Pt_1
violazione della causa tipica del contratto, e senza che la somma mutuata venisse mai messa a disposizione del mutuatario;
- l'illegittima capitalizzazione composita degli interessi, avendo la banca applicato piani di ammortamento alla francese con rate infrannuali in assenza di pattuizioni contrattuali in tal senso, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000;
- l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate.
(subentrata a Controparte_1 [...]
con decorrenza dal 01/01/2016 a seguito di Controparte_2
fusione con si è ritualmente costituita in Controparte_3
giudizio, contestando integralmente la fondatezza dell'opposizione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'insussistenza dell'asserito profilo di nullità dei predetti contratti di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del TUB e dalla delibera CICR del 22/04/1995: sul punto è sufficiente richiamare la
2 nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo la quale “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. S.U. 16/11/2022 n. 33719).
Non può ravvisarsi nemmeno il dedotto profilo di nullità per mancanza di causa, poiché il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n.
385/1993, non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità, poiché lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto;
pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato per sanare debiti pregressi (Cass. 12/09/2014 n. 19282; Cass. 23/03/2012 n. 4792; Cass.
20/04/2007 n. 9511; Cass. 11/01/2001 n. 317).
Deve ritenersi privo di fondamento anche l'assunto dell'opponente secondo il quale il contratto di mutuo fondiario del 2008 non si sarebbe perfezionato per mancanza della necessaria traditio del denaro.
Nel contratto del 23/09/2008, all'articolo primo, clausola 4, si legge quanto segue:
“La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma mediante accredito sul Conto Corrente n. 01 – 505899 acceso presso la Filiale di
Loc. a Mare della Banca mutuante e con il presente atto ne rilascia CP_1 CP_1
ampia e formale quietanza”.
3 Il successivo articolo secondo, rubricato “DEPOSITO CAUZIONALE”, reca poi il seguente contenuto:
“La Banca e la Parte Mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la CP_2
a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte
Mutuataria dal presente contratto e relativi allegati”.
Nel contratto sottoscritto il 03/08/2010 è presente una clausola pressoché identica alla prima di quelle sopra riportate (“La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla
Banca la predetta somma mediante accredito sul Conto Corrente n. 01000505899 acceso presso la Filiale di a Mare della Banca mutuante e con il presente atto ne CP_1
rilascia ampia e formale quietanza”), mentre non è indicata alcuna successiva costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.
Dalle suddette clausole contrattuali si evince dunque che le somme oggetto dei due mutui sono state accreditate nel conto corrente del e che la somma oggetto del Pt_1
primo mutuo è stata successivamente riconsegnata alla banca mutuante per costituire un deposito cauzionale infruttifero.
Risulta quindi che tutte le somme mutuate sono entrate nella giuridica disponibilità del per effetto dell'accredito sul conto corrente, e ciò è sufficiente, per entrambi i Pt_1
mutui in questione, ad integrare la traditio rei necessaria per il perfezionamento dei medesimi e per la loro efficacia di titoli esecutivi.
La giurisprudenza ha infatti chiarito come nel contratto di mutuo, tipico contratto reale, la consegna della somma di denaro non debba necessariamente intendersi in termini materiali e fisici, bensì di giuridica disponibilità: si è affermato, in particolare, che “il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo,
4 le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (Cass. 27/08/2015 n. 17194).
Il perfezionamento del contratto del 2008 e la sua efficacia di titolo esecutivo non possono ritenersi esclusi dalla circostanza che la somma erogata mediante accredito in conto corrente sia stata poi costituita in deposito cauzionale presso la banca fino all'adempimento degli obblighi posti a carico del mutuatario, presupponendo logicamente tale deposito la disponibilità giuridica della somma in capo alla parte finanziata, e quindi la traditio del denaro a suo favore.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. 22/03/2022 n. 9229; Cass. 27/10/2017 n.
25632); nello stesso senso v. anche Trib. Napoli 17/04/2015 n. 5681.
Con riferimento alla doglianza concernente la mancata esplicitazione nei contratti in questione dell'asserito maggior costo dei prestiti come effetto del presunto sistema di capitalizzazione composita degli interessi, si richiama l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicabilità ai mutui con ammortamento alla francese (come quelli di cui si discute nel presente giudizio) dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000, asseritamente violato nel caso in esame, secondo il quale “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi
e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo
5 conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Secondo tale orientamento, condiviso da questo giudicante, “nei mutui con ammortamento alla francese … non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma, della
CICR” (App. Torino 05/05/2020 n. 464).
In sostanza, quindi, i contratti de quibus sono caratterizzati da un meccanismo restitutorio degli interessi che esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli stessi, e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000.
In tema di validità dei mutui con ammortamento alla francese è opportuno richiamare, pur se riferita esplicitamente solo a quelli a tasso fisso, anche la recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Suprema Corte secondo la quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità
6 dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U.
29/05/2024 n. 15130).
Non merita infine alcuna considerazione la doglianza relativa all'asserita indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate, essendo onere dell'opponente contestare i crediti vantati dall'opposta in forza dei suddetti mutui fondiari, indicando i relativi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi (come le rate già pagate).
L'opposizione va pertanto rigettata.
L'esistenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione alle questioni giuridiche rilevanti ai fini del presente giudizio – compresa quella dell'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni (v. da ultimo Cass. 03/05/2024 n. 12007) – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, il giorno 30/01/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 173/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENTILE FRANCESCO e dell'avv. IACONO MARCO, elettivamente domiciliato in
VIA MIGUEL CERVANTES 55/5 80131 NAPOLI presso il difensore avv. GENTILE
FRANCESCO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADEI PAOLO,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIALE G. OBERDAN 674 47521 CESENA (FC) presso il difensore avv. CASADEI PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatogli in Parte_1
data 27/12/2021 da Controparte_1
per la complessiva somma di € 318.802,05, in forza di due contratti di mutuo fondiario stipulati con atti pubblici notarili del 23/09/2008 e del 03/08/2010, per l'importo complessivo di € 1.050.000,00, dallo stesso con Pt_1 Controparte_2
deducendo:
[...]
- la nullità del mutuo del 2008 per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del TUB e dalla delibera CICR del 22/04/1995;
- la nullità del mutuo del 2010 per violazione del medesimo limite;
- la nullità del mutuo del 2008 anche in quanto stipulato allo scopo di estinguere precedenti esposizioni debitorie del nei confronti della banca mutuante, in Pt_1
violazione della causa tipica del contratto, e senza che la somma mutuata venisse mai messa a disposizione del mutuatario;
- l'illegittima capitalizzazione composita degli interessi, avendo la banca applicato piani di ammortamento alla francese con rate infrannuali in assenza di pattuizioni contrattuali in tal senso, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000;
- l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate.
(subentrata a Controparte_1 [...]
con decorrenza dal 01/01/2016 a seguito di Controparte_2
fusione con si è ritualmente costituita in Controparte_3
giudizio, contestando integralmente la fondatezza dell'opposizione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'insussistenza dell'asserito profilo di nullità dei predetti contratti di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del TUB e dalla delibera CICR del 22/04/1995: sul punto è sufficiente richiamare la
2 nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo la quale “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. S.U. 16/11/2022 n. 33719).
Non può ravvisarsi nemmeno il dedotto profilo di nullità per mancanza di causa, poiché il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n.
385/1993, non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità, poiché lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto;
pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato per sanare debiti pregressi (Cass. 12/09/2014 n. 19282; Cass. 23/03/2012 n. 4792; Cass.
20/04/2007 n. 9511; Cass. 11/01/2001 n. 317).
Deve ritenersi privo di fondamento anche l'assunto dell'opponente secondo il quale il contratto di mutuo fondiario del 2008 non si sarebbe perfezionato per mancanza della necessaria traditio del denaro.
Nel contratto del 23/09/2008, all'articolo primo, clausola 4, si legge quanto segue:
“La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma mediante accredito sul Conto Corrente n. 01 – 505899 acceso presso la Filiale di
Loc. a Mare della Banca mutuante e con il presente atto ne rilascia CP_1 CP_1
ampia e formale quietanza”.
3 Il successivo articolo secondo, rubricato “DEPOSITO CAUZIONALE”, reca poi il seguente contenuto:
“La Banca e la Parte Mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la CP_2
a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte
Mutuataria dal presente contratto e relativi allegati”.
Nel contratto sottoscritto il 03/08/2010 è presente una clausola pressoché identica alla prima di quelle sopra riportate (“La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla
Banca la predetta somma mediante accredito sul Conto Corrente n. 01000505899 acceso presso la Filiale di a Mare della Banca mutuante e con il presente atto ne CP_1
rilascia ampia e formale quietanza”), mentre non è indicata alcuna successiva costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.
Dalle suddette clausole contrattuali si evince dunque che le somme oggetto dei due mutui sono state accreditate nel conto corrente del e che la somma oggetto del Pt_1
primo mutuo è stata successivamente riconsegnata alla banca mutuante per costituire un deposito cauzionale infruttifero.
Risulta quindi che tutte le somme mutuate sono entrate nella giuridica disponibilità del per effetto dell'accredito sul conto corrente, e ciò è sufficiente, per entrambi i Pt_1
mutui in questione, ad integrare la traditio rei necessaria per il perfezionamento dei medesimi e per la loro efficacia di titoli esecutivi.
La giurisprudenza ha infatti chiarito come nel contratto di mutuo, tipico contratto reale, la consegna della somma di denaro non debba necessariamente intendersi in termini materiali e fisici, bensì di giuridica disponibilità: si è affermato, in particolare, che “il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo,
4 le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (Cass. 27/08/2015 n. 17194).
Il perfezionamento del contratto del 2008 e la sua efficacia di titolo esecutivo non possono ritenersi esclusi dalla circostanza che la somma erogata mediante accredito in conto corrente sia stata poi costituita in deposito cauzionale presso la banca fino all'adempimento degli obblighi posti a carico del mutuatario, presupponendo logicamente tale deposito la disponibilità giuridica della somma in capo alla parte finanziata, e quindi la traditio del denaro a suo favore.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. 22/03/2022 n. 9229; Cass. 27/10/2017 n.
25632); nello stesso senso v. anche Trib. Napoli 17/04/2015 n. 5681.
Con riferimento alla doglianza concernente la mancata esplicitazione nei contratti in questione dell'asserito maggior costo dei prestiti come effetto del presunto sistema di capitalizzazione composita degli interessi, si richiama l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicabilità ai mutui con ammortamento alla francese (come quelli di cui si discute nel presente giudizio) dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000, asseritamente violato nel caso in esame, secondo il quale “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi
e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo
5 conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Secondo tale orientamento, condiviso da questo giudicante, “nei mutui con ammortamento alla francese … non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma, della
CICR” (App. Torino 05/05/2020 n. 464).
In sostanza, quindi, i contratti de quibus sono caratterizzati da un meccanismo restitutorio degli interessi che esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli stessi, e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000.
In tema di validità dei mutui con ammortamento alla francese è opportuno richiamare, pur se riferita esplicitamente solo a quelli a tasso fisso, anche la recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Suprema Corte secondo la quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità
6 dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U.
29/05/2024 n. 15130).
Non merita infine alcuna considerazione la doglianza relativa all'asserita indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate, essendo onere dell'opponente contestare i crediti vantati dall'opposta in forza dei suddetti mutui fondiari, indicando i relativi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi (come le rate già pagate).
L'opposizione va pertanto rigettata.
L'esistenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione alle questioni giuridiche rilevanti ai fini del presente giudizio – compresa quella dell'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni (v. da ultimo Cass. 03/05/2024 n. 12007) – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, il giorno 30/01/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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