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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 18/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1256/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Cancrini e Fioravanti)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
CP_1
(avv.to Rosai)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
Controparte_2
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITA
OGGETTO: giudizio di riassunzione da Cass. n. 5415/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/3/2013, aveva convenuto in giudizio la - Parte_1 CP_3
d'ora in poi, anche “ ” - chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, al CP_4 pagamento della complessiva somma di € 434.232,92, a titolo di differenze retributive in relazione al periodo di lavoro, dall'1/1/2004 al 26/4/2011, alle dipendenze della appaltatrice di lavori da parte della CP_2 committente . CP_3
Con sentenza n. 4711 del 29/4/2014, il Tribunale di Roma, integrato il contraddittorio nei confronti del CP_ Fallimento - che, però, restava contumace - dichiarava “improseguibile” il giudizio, CP_2 ritenendo la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti della Società datrice di lavoro.
Con sentenza n. 5102 del 15/12/2017, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata - considerando scindibili le cause proposte nei confronti dei diversi condebitori solidali e ritenendo applicabile all' l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (non potendo essere tale Società, sebbene soggetta CP_3
a controlli e vincoli pubblici, equiparabile ad una Pubblica Amministrazione) - condannava la a CP_3 corrispondere al GU la complessiva somma di € 146.639,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, a titolo di spettanze retributive per le mansioni dirigenziali svolte nel periodo di cui sopra.
Con ordinanza n. 5415 del 18/2/2022, la Corte di Cassazione cassava quest'ultima pronuncia, limitatamente ai motivi settimo ottavo e nono - ferma nel resto - rinviando alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni connesse ai motivi accolti, relativamente alla effettiva durata e continuità delle prestazioni rese negli appalti de quibus, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassumeva il giudizio il , cui resisteva la Società mentre il Fallimento della Pt_1 CP_2 continuava ad optare per la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Per quel che qui rileva, il giudice di legittimità remittente, accogliendo i suddetti motivi del ricorso per cassazione, ha affermato che “la Corte territoriale ha del tutto trascurato di considerare la circostanza decisiva della continuità della prestazione e del denunciato avvenuto abbandono dei cantieri da parte della
Società appaltatrice nel corso dell'anno 2010”, precisando che “si tratta di circostanza fattuale che risulta essere stata ritualmente allegata in giudizio ed oggetto di prova (v. pag. 35 ss. del ricorso e gli specifici richiami ivi contenuti) ed è stata del tutto pretermessa nella motivazione della sentenza che ne risulta così viziata”.
Si consideri, al contempo, che lo stesso giudice di legittimità aveva ritenuto “inammissibili” il quinto ed il sesto motivo del ricorso per cassazione proposto dalla Società.
In particolare, la Società ricorrente, con il quinto motivo, evidenziava che sarebbe mancata la prova che le retribuzioni riconosciute fossero relative proprio agli appalti intercorsi con , non bastando la CP_3 prova dell'esistenza di appalti e dello svolgimento di mansioni dirigenziali amministrative in quell'àmbito al fine di assicurare la tutela solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. 276/20023, mentre, con il sesto motivo, aveva sostenuto che i tre contratti avevano avuto decorrenza dal 9/11/2005 al 20/4/2011 e, quindi, che nulla era dovuto in via solidale per il periodo precedente. Sulla base di tali principi, così perimetrato l'oggetto dell'odierno thema decidendum, compito di questo
Collegio è soltanto quello di verificare, sotto il profilo prettamente fattuale, da un lato, sul versante della continuità della prestazione, l'esistenza del rapporto tra la e la nel periodo 2004/2005 e, CP_3 CP_2 dall'altro, sul versante della durata della stessa prestazione, l'abbandono del cantiere a partire dall'estate
2010 da parte della CP_2
Sul primo versante, si osserva che, costituendosi in giudizio, la Società non aveva contestato specificamente la continuità della prestazione resa dal GU, ma solo la attinenza della sua prestazione ai contratti di appalto stipulati da con la (“la retribuzione rivendicata dal ricorrente per CP_3 CP_2
l'attività amministrativa prestata presso la sede centrale dell'appaltatore in Napoli dal 2004 al 2011 non appare, di per sé, attenere a lavorazioni effettivamente prestate in esecuzione dei contratti di appalto nei cantieri di Prato, autostrada SA/RC e di La Spezia, e dunque nell'interesse di colui che detto contratto abbia commissionato”).
D'altronde, il giudice distrettuale capitolino, con la sentenza cassata, aveva sottolineato che i conteggi allegati al ricorso introduttivo erano stati “contestati dalla controparte sull'an ma non sul quantum”, limitando la linea difensiva datoriale all'asserita mancanza di inerenza della richiesta del agli appalti dedotti in Pt_1 causa nel suddetto periodo di tempo, mentre il lavoratore aveva prodotto i contratti stipulati con la , CP_3 che, comunque, coprivano il periodo di tempo considerato nei conteggi di primo grado rimasti incontestati.
A prescindere da quanto affermato dai giudici di legittimità circa il quinto e sesto motivo di cui sopra, si osserva, altresì, che la continuità della prestazione del GU non era stata nemmeno oggetto di contestazione in via stragiudiziale da parte della considerando, per un verso, l'implicita CP_3 ricognizione di debito contenuta nell'intimazione di pagamento a avvenuta con lettera del CP_2
30/3/2011 e, per altro verso, le note a suo tempo trasmesse dalla per ottenere il pagamento CP_2 diretto degli stipendi dei lavoratori (tra cui il ), anch'esse rimaste incontestate dalla . Pt_1 CP_3
Sul secondo versante di indagine, invece, a fronte delle puntuali contestazioni da parte della Società riguardanti l'abbandono del cantiere da parte di - “dall'estate del 2010, i lavoratori CP_2 CP_2 abbandonarono il cantiere;
in ogni caso, dunque, nessuna prestazione è stata mai effettuata dal GU in occasione di appalti dall'estate 2010 in poi” - spettava al GU, ai sensi dell'art. 2697 c.c., CP_6 provare di aver reso la prestazione anche in relazione al periodo dal settembre 2010 fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'aprile 2011, laddove, tuttavia, tale prova tranquillizzante non è stata raggiunta, atteso che le deposizioni dei testi escussi, tutti dipendenti della non hanno dato CP_2 risposte collimanti (v. le deposizioni rese davanti al Tribunale di Roma e alla Corte d'Appello di Roma, rispettivamente, alle udienze del 4/2/2014 e del 9/3/2017).
Nello specifico - in disparte il teste , il quale si è limitato a confermare il capitolo 8 del Testimone_1 libello introduttivo, vertente soprattutto sulle mansioni svolte dal nell'àmbito dei contratti - il teste Pt_1 CP_3
ha riferito che: “Non è vero che, dopo l'estate del 2010, le maestranze di Testimone_2 CP_2 abbandonarono i cantieri in quanto vi tornarono anche per la messa in sicurezza degli stessi: tanto CP_3 avvenne perchè, essendo ancora in piedi il contratto tra la e l' la prima era responsabile del CP_2 CP_3 cantiere e, dunque, non poteva abbandonarlo;
in sostanza, sia io come tecnico che il ricorrente quale amministrativo continuammo a recarci nei predetti cantieri … il ricorrente veniva sui cantieri per eventuali colloqui con i sindacati e con le maestranze, per le buste paga e cose del genere”. Di contro, il teste ha specificato che: “Mi sono occupato come responsabile del Testimone_3 procedimento anche del cantiere di Sibari sulla predetta autostrada, appaltato alla Sono certo che, CP_2 dopo l'estate del 2010, le maestranze di tale Società abbandonarono il predetto cantiere: tanto posso dire in quanto io fisicamente mi recavo periodicamente lì (con cadenza settimanale o ogni 10 giorni circa) e ho constatato che non c'era nessuno, forse c'era la guardia giurata addetta alla vigilanza ma non altri … Non ho mai incontrato né il precedente testimone né il ricorrente su quel cantiere: preciso di non aver mai visto il precedente testimone, come pure che io sono il responsabile del procedimento di quel cantiere dall'1/8/2010”.
Dunque, pur nella discordanza delle deposizioni rese dai suddetti testi, emerge che, nel cantiere de quo, principalmente, le maestranze vi erano tornate per la sola “messa in sicurezza” ed il GU solo per i
“colloqui con i sindacati e le maestranze” - il che appare plausibile stante lo stato di agitazione dei lavoratori -
e, comunque, difetta la prova di una prestazione ininterrotta da parte dello stesso GU nel periodo oggetto di specifica contestazione.
Ne consegue che la sentenza di appello va riformata sul punto, nel senso che, dall'importo della condanna originaria di complessivi € 146.630,31, devono essere detratti gli importi relativi al periodo settembre 2010-aprile 2011, a titolo di mensilità, voci paga giornaliera, ratei tredicesima quattordicesima e quindicesima - fermo restando il fatto che è coperta dal giudicato interno la non debenza delle voci festività, ex festività, ferie non godute, rimborso spese, incentivo, indennità supplementare, preavviso, in quanto non inerenti a “trattamenti retributivi” ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 - il tutto per complessivi €
59.675,52, come risulta dai conteggi allegati al ricorso introduttivo, specificati in parte qua nella comparsa di costituzione e risposta della Società in questa sede e non oggetto di contestazione ex adverso (rendendo ultroneo l'espletamento di una CTU contabile).
Atteso l'esito complessivo della lite, che registra la parziale soccombenza della Società, appare equo compensare per il 50% le spese di tutti i gradi di giudizio e porre la restante parte - nella misura liquidata in dispositivo - a carico di in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in CP_3 considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
nei limiti del devoluto:
a - in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5102/2017, ferma nel resto, condanna la al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 86.954,79, CP_3 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
b - compensa per la metà le spese di tutti i gradi di giudizio, e condanna la Società alla refusione della restante parte che si liquida, per l'intero, per il giudizio di primo grado e per quello di appello nella misura già determinata nella suddetta sentenza, per le spese del giudizio di legittimità in € 4.000,00 e per quelle del presente giudizio di rinvio in € 3.500,00, il tutto a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 18/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT LE)